§ 80.5.325 – L. 14 aprile 1977, n. 112.
Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:14/04/1977
Numero:112


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la spesa di lire 233.000 milioni per l'anno finanziario 1976 e di lire 667.000 milioni per l'anno finanziario 1977 ai fini dell'applicazione del decreto [...]
Art. 2.      Al personale dirigente indicato all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ai segretari comunali e provinciali provvisti di [...]
Art. 3.      Con gli stessi criteri indicati nel decreto di cui all'art. 1, agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di [...]
Art. 4.      I miglioramenti economici concessi al dipendenti civili dello Stato, di cui al precedente art. 1 sono estesi al personale dell'Istituto centrale di statistica
Art. 5.      Con effetto dal 1° luglio 1975, il primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, è sostituito dal seguente
Art. 6.      La tredicesima mensilità spettante ai dipendenti statali ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, e [...]
Art. 7.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1976 e 1977, valutato in complessive lire 900 miliardi, si provvede mediante corrispondente [...]


§ 80.5.325 – L. 14 aprile 1977, n. 112.

Copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica concernente la corresponsione di miglioramenti economici ai dipendenti dello Stato.

(G.U. 15 aprile 1977, n. 102).

 

     Art. 1.

     E' autorizzata la spesa di lire 233.000 milioni per l'anno finanziario 1976 e di lire 667.000 milioni per l'anno finanziario 1977 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 5 gennaio 1977 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e di quelli sottoscritti il 19 gennaio 1977 dall'Intesa delle organizzazioni sindacali autonome e dalla DIRSTAT ed il 27 gennaio 1977 dalla CISNAL, per la corresponsione, secondo le decorrenze fissate nel decreto stesso, alle categorie di personale indicate nel decreto medesimo e nei successivi articoli 2 e 3 della presente legge, di una somma di L. 10.000 mensili, elevata a L. 25.000 mensili dal 1° febbraio 1977, e di una integrazione della tredicesima mensilità di L. 30.000 per il 1976 e di L. 45.000 per il 1977.

     Limitatamente ai riflessi economici derivanti dall'attuazione dell'accordo suindicato, non operano le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge 15 novembre 1973, n. 734, nonchè le disposizioni analoghe previste da successivi articoli della stessa legge e dall'art. 2, secondo comma, della legge 7 giugno 1975, n. 259, e successive modificazioni.

 

          Art. 2.

     Al personale dirigente indicato all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ai segretari comunali e provinciali provvisti di trattamento dirigenziale ed al personale docente delle Università è corrisposta, con gli stessi criteri previsti nel decreto di cui al precedente articolo e con le decorrenze sotto indicate, una somma di L. 10.000 mensili elevata a L. 25.000 con effetto dal 1° febbraio 1977:

     a) dal 1° gennaio 1976: personale dirigente delle amministrazioni dello Stato, dell'Azienda nazionale autonoma strade statali, delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed escluso quello delle restanti aziende autonome; segretari comunali e provinciali provvisti di trattamento dirigenziale;

     b) dal 1° giugno 1976: personale docente delle Università;

     c) dal 1° luglio 1976: personale dirigente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

     L'importo della tredicesima mensilità relativa agli anni 1976 e 1977 per il personale di cui al presente articolo è integrato, con gli stessi criteri indicati nel decreto di cui al precedente art. 1, di L. 30.000 per il 1976 e di L. 45.000 per il 1977.

 

          Art. 3.

     Con gli stessi criteri indicati nel decreto di cui all'art. 1, agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonchè ai militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, con esclusione del personale militare di leva, è corrisposta, a partire dal 1° gennaio 1976, una somma di L. 10.000 mensili, elevata a L. 25.000 con effetto dal 1° febbraio 1977.

     L'importo della tredicesima mensilità relativa agli anni 1976 e 1977 per le categorie di personale di cui al precedente comma, è integrato, con gli stessi criteri indicati nel decreto di cui al precedente art. 1, di L. 30.000 per il 1976 ed i L. 45.000 per il 1977.

 

          Art. 4.

     I miglioramenti economici concessi al dipendenti civili dello Stato, di cui al precedente art. 1 sono estesi al personale dell'Istituto centrale di statistica.

     Fino a quando non sarà realizzato il previsto riassetto definitivo del trattamento economico del personale dell'Istituto centrale di statistica, si continuerà a corrispondere al personale medesimo, esclusi i dirigenti, il compenso mensile di produttività attualmente in godimento.

 

          Art. 5.

     Con effetto dal 1° luglio 1975, il primo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 268, è sostituito dal seguente:

     "Ai gestori delle ricevitorie del lotto, la somma di L. 20.000 di cui al primo comma del precedente art. 1 è corrisposta in aggiunta alle quote d'aggio spettanti. Detta somma non è utile a pensione e non è considerata ai fini della determinazione dell'aggio lordo garantito ai sensi dell'art. 91, primo comma, del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e successive modificazioni".

 

          Art. 6.

     La tredicesima mensilità spettante ai dipendenti statali ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263, e successive modificazioni e integrazioni, è corrisposta unitamente alla rata di stipendio del mese di dicembre, con inizio dei pagamenti dal giorno 19 di detto mese. Si applicano i commi terzo e settimo dell'art. 370 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.

     Sono abrogati il decreto-legge 23 novembre 1973, n. 740, convertito nella legge 27 dicembre 1973, n. 874, e le altre norme incompatibili con quelle del presente articolo.

 

          Art. 7.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1976 e 1977, valutato in complessive lire 900 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 6858 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1977.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.