Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 08/04/1976 |
Numero: | 184 |
Sommario |
Art. 1. I posti attualmente disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, sono immediatamente [...] |
Art. 2. Le disposizioni di cui all'art. 21 della legge 18 marzo 1968, n. 249, in riferimento al terzo comma dell'art. 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, si applicano nei confronti di coloro i [...] |
Art. 3. L'ultimo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, è sostituito dal seguente: |
§ 80.5.31C - Legge 8 aprile 1976, n. 184.
Conferimento di posti nelle qualifiche iniziali delle carriere amministrative del Ministero della pubblica istruzione e disposizioni riguardanti insegnanti in servizio presso l'amministrazione centrale e periferica del Ministero stesso nonchè il personale ivi comandato.
(G.U. 10 maggio 1976, n. 122)
I posti attualmente disponibili nelle qualifiche iniziali delle carriere di cui alla tabella A annessa al
I posti eventualmente non coperti dopo la nomina degli idonei di cui al precedente comma saranno conferiti, fino alla concorrenza del limite stabilito dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077, con le stesse modalità previste per tutti i concorsi di cui al precedente comma.
I posti attualmente disponibili che risultino non coperti successivamente alle nomine disposte ai sensi dei precedenti commi saranno conferiti, a prescindere dai limiti previsti dai commi stessi, agli idonei dei concorsi pubblici banditi dopo l'entrata in vigore del
Le disposizioni di cui all'art. 21 della
L'ultimo comma dell'art. 18 del
"Il personale comandato e distaccato di fatto di cui al precedente art. 17 sarà restituito agli istituti e alle scuole di provenienza con l'inizio dell'anno scolastico 1975-76".