§ 80.5.29D - Legge 6 dicembre 1971, n. 1038.
Interpretazione autentica della legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:06/12/1971
Numero:1038


Sommario
Art. unico.      L'autorizzazione alla prestazione di lavoro straordinario di cui all'art. 1 della legge 28 ottobre 1970, n. 777, si intende concessa anche ai dipendenti dei Ministeri delle finanze, del tesoro, [...]


§ 80.5.29D - Legge 6 dicembre 1971, n. 1038. [1]

Interpretazione autentica della legge 28 ottobre 1970, n. 777, concernente l'autorizzazione a prestazioni di lavoro straordinario per alcuni servizi delle amministrazioni finanziarie.

(G.U. 14 dicembre 1971, n. 315)

 

     Art. unico.

     L'autorizzazione alla prestazione di lavoro straordinario di cui all'art. 1 della legge 28 ottobre 1970, n. 777, si intende concessa anche ai dipendenti dei Ministeri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle partecipazioni statali ed al personale amministrativo della Corte dei conti, comandati o collocati fuori ruolo presso altri uffici statali o regionali purchè non percepiscano indennità di carattere particolare.

     Detti dipendenti prestano il lavoro straordinario secondo le norme contenute nel decreto previsto dall'art. 4 della legge 28 ottobre 1970, n. 777.

     La relativa spesa è a carico delle amministrazioni di appartenenza.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.