Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 01/08/1969 |
Numero: | 464 |
Sommario |
Art. 1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1969, la misura dell'assegno integrativo mensile di cui all'art. 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249, è elevata ad un importo ragguagliato [...] |
Art. 2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 185.750 milioni in ragione d'anno, si farà fronte, per l'anno finanziario 1969, quanto a [...] |
Art. 3. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare negli anni finanziari 1969 e 1970, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato e agli stati [...] |
§ 80.5.288 – L. 1 agosto 1969, n. 464. [1]
Elevazione della misura dell'assegno integrativo mensile di cui all'art. 20 della legge 18 marzo 1968, n. 249.
(G.U. 4 agosto 1969, n. 196).
Con decorrenza dal 1° gennaio 1969, la misura dell'assegno integrativo mensile di cui all'art. 20 della
Con decreti dei Ministri interessati, di concerto con quello per il tesoro, saranno disciplinate, sulla base dei criteri e nei limiti stabiliti dal precedente comma, la attribuzione e la misura dell'elevazione dell'assegno integrativo mensile di cui alla presente legge nei riguardi dei personali indicati all'art. 18 della
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 185.750 milioni in ragione d'anno, si farà fronte, per l'anno finanziario 1969, quanto a lire 24.400 milioni con una corrispondente aliquota del maggior provento derivante dall'aumento del prezzo di vendita al pubblico di alcune marche di sigarette in applicazione del
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare negli anni finanziari 1969 e 1970, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio dello Stato e agli stati di previsione dell'entrata e della spesa delle Amministrazioni autonome dello Stato.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Abrogata dall'art. 24 del