§ 80.5.27E - Legge 24 dicembre 1969, n. 1014.
Trattamento economico del personale laureato, assunto per esigenze del Ministero della difesa ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:24/12/1969
Numero:1014


Sommario
Art. 1.      A modifica dell'art. 2, primo comma, della legge 29 settembre 1962, n. 1483, il direttore, i ricercatori e i programmatori assunti dal Ministero della difesa con contratto a termine rinnovabile [...]
Art. 2.      Al personale indicato nel precedente articolo sono estese le disposizioni riguardanti l'indennità integrativa speciale e quella giornaliera di rischio previste rispettivamente dall'art. 1 della [...]
Art. 3.      La presente legge avrà efficacia dal 1° gennaio 1970 e sarà applicabile anche al personale in servizio alla data stessa assunto in base a contratti in precedenza stipulati.
Art. 4.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1970 in lire 53.200.000, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto [...]


§ 80.5.27E - Legge 24 dicembre 1969, n. 1014. [1]

Trattamento economico del personale laureato, assunto per esigenze del Ministero della difesa ai sensi della legge 29 settembre 1962, n. 1483, per studi e ricerche nel campo dell'energia nucleare.

(G.U. 7 gennaio 1970, n. 4)

 

     Art. 1.

     A modifica dell'art. 2, primo comma, della legge 29 settembre 1962, n. 1483, il direttore, i ricercatori e i programmatori assunti dal Ministero della difesa con contratto a termine rinnovabile sono retribuiti nella misura prevista per gli impiegati civili dello Stato, rispettivamente con qualifica di ispettore generale, direttore di divisione e direttore di sezione.

     Per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente prestato da detto personale è corrisposto il compenso orario previsto dalle vigenti disposizioni per le suddette qualifiche.

 

          Art. 2.

     Al personale indicato nel precedente articolo sono estese le disposizioni riguardanti l'indennità integrativa speciale e quella giornaliera di rischio previste rispettivamente dall'art. 1 della legge 27 maggio 1959, numero 324, e successive modificazioni, e dalla legge 9 luglio 1967, numero 563.

 

          Art. 3.

     La presente legge avrà efficacia dal 1° gennaio 1970 e sarà applicabile anche al personale in servizio alla data stessa assunto in base a contratti in precedenza stipulati.

 

          Art. 4.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno finanziario 1970 in lire 53.200.000, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.