§ 40.3.a - Legge 29 settembre 1962, n. 1483.
Autorizzazione ad assumere personale laureato per ricerche e studi nel campo dell'energia nucleare e istituzione presso il Ministero della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.3 energia nucleare
Data:29/09/1962
Numero:1483


Sommario
Art. 1.      Il Ministero della difesa, per le esigenze degli studi e delle ricerche nel campo dell'energia nucleare e per la preparazione di personale specializzato, può avvalersi anche dell'opera di [...]
Art. 2.      La retribuzione del personale è stabilita con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro le seguenti misure annue lorde: lire 2.600.000 per il posto di [...]
Art. 3.      All'assistenza sanitaria del personale provvede l'E.N.P.A.S., cui saranno versati i contributi relativi, con trattenuta sulle retribuzioni per la quota a carico dei dipendenti, nelle misure [...]
Art. 4.      L'assunzione è disposta, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, per la durata di un triennio.
Art. 5.      Il rinnovo del contratto, per periodi triennali, è disposto sentito il parere del Consiglio di amministrazione.
Art. 6.      Al momento della cessazione del rapporto, al personale avente almeno un anno di servizio è corrisposta una indennità commisurata ad una mensilità della retribuzione in godimento all'atto della [...]
Art. 7.      Per compiti di collaborazione nelle ricerche e studi nel campo nucleare, nell'interesse dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è istituito, presso il Ministero della difesa, il seguente [...]
Art. 8.      La nomina in prova a vice perito nucleare si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2 del testo [...]
Art. 9.      Agli adempimenti relativi all'assunzione, al trattamento economico e alla liquidazione del personale di cui al precedente art. 1 nonchè a quelli relativi all'assunzione all'impiego, allo stato [...]
Art. 10.      Nei concorsi banditi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'accesso alla carriera di concetto di cui all'art. 7, non oltre la metà dei posti può essere riservata a [...]
Art. 11.      Per i vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 10 che anteriormente alla nomina abbiano comunque svolto per almeno un biennio presso l'Amministrazione militare mansioni di concetto nel [...]
Art. 12.      Per tutto quanto non è espressamente disciplinato dalla presente legge si osservano per il personale di cui all'art. 1 le disposizioni che regolano i rapporti di impiego privato e per il [...]
Art. 13.      Gli incarichi già conferiti a norma dell'art. 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per le speciali esigenze di cui ai precedenti articoli, sono prorogati sino alla data in cui hanno [...]
Art. 14.      All'onere annuo presunto di lire 200 milioni derivante dalla presente legge si farà fronte, nell'esercizio finanziario 1962-63, mediante uguale riduzione degli stanziamenti del capitolo [...]


§ 40.3.a - Legge 29 settembre 1962, n. 1483. [1]

Autorizzazione ad assumere personale laureato per ricerche e studi nel campo dell'energia nucleare e istituzione presso il Ministero della difesa, di un ruolo di personale tecnico di concetto per l'energia nucleare.

(G.U. 30 ottobre 1962, n. 275).

 

     Art. 1.

     Il Ministero della difesa, per le esigenze degli studi e delle ricerche nel campo dell'energia nucleare e per la preparazione di personale specializzato, può avvalersi anche dell'opera di persone estranee all'Amministrazione dello Stato, munite di laurea rilasciata dalle Facoltà di medicina e chirurgia, scienze matematiche, fisiche e naturali, chimica industriale, farmacia, ingegneria, assunte con contratto a termine rinnovabile.

     Il contingente delle persone da assumere è stabilito con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, nel limite massimo di 60 unità.

 

          Art. 2.

     La retribuzione del personale è stabilita con decreto del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro, entro le seguenti misure annue lorde: lire 2.600.000 per il posto di direttore; lire 2.150.000 per i posti di ricercatore e lire 1.700.000 per i posti di programmatore.

     Gli aumenti sopra indicati sono suscettibili di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale, per ogni biennio di permanenza, senza demerito, del personale interessato nella stessa categoria.

     Al personale spetta, inoltre, una tredicesima mensilità, da corrispondersi il 16 dicembre, in ragione di un dodicesimo dello stipendio annuo.

     Al personale spettano, infine, le quote di aggiunta di famiglia secondo le norme vigenti per il personale statale.

 

          Art. 3.

     All'assistenza sanitaria del personale provvede l'E.N.P.A.S., cui saranno versati i contributi relativi, con trattenuta sulle retribuzioni per la quota a carico dei dipendenti, nelle misure stabilite per i dipendenti statali.

     L'Amministrazione militare provvederà, inoltre, con apposita convenzione ad assicurare presso l'I.N.A.I.L. il personale contro i rischi di infortuni in servizio.

 

          Art. 4.

     L'assunzione è disposta, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, per la durata di un triennio.

     I primi sei mesi sono considerati periodo di prova durante il quale il personale può essere licenziato qualora a giudizio dell'Amministrazione la prova stessa abbia dato esito negativo; successivamente il licenziamento del personale, prima della scadenza del contratto, può essere effettuato, su conforme parere del Consiglio di amministrazione, solo per i seguenti motivi:

     a) scarso rendimento;

     b) atti che rivelino mancanza del senso dell'onore e del senso morale;

     c) gravi motivi disciplinari;

     d) abbandono del servizio.

     Il licenziamento può anche essere disposto, con preavviso di due mesi, in caso di riduzione e soppressione dei servizi.

 

          Art. 5.

     Il rinnovo del contratto, per periodi triennali, è disposto sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

     Il personale che prima del periodo triennale intenda lasciare il servizio deve dare un preavviso per iscritto di almeno due mesi.

 

          Art. 6.

     Al momento della cessazione del rapporto, al personale avente almeno un anno di servizio è corrisposta una indennità commisurata ad una mensilità della retribuzione in godimento all'atto della cessazione stessa per ciascun anno di servizio o frazione di anno superiore a sei mesi.

     L'indennità non è dovuta nel caso di licenziamento per i motivi indicati alle lettere b), c) e d) del precedente art. 4, ed in caso di dimissioni non precedute dal preavviso di cui all'ultimo comma del precedente art. 5.

     Nel caso di decesso l'indennità è corrisposta al coniuge non separato legalmente per sua colpa, ai figli minori e, se vivevano a carico, ai parenti entro il secondo grado.

 

          Art. 7.

     Per compiti di collaborazione nelle ricerche e studi nel campo nucleare, nell'interesse dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è istituito, presso il Ministero della difesa, il seguente ruolo organico della carriera tecnica di concetto per l'energia nucleare:

     Carriera di concetto del personale tecnico per l'energia nucleare. [2]

Ex coefficiente di stipendio

Qualifica

Organico

500

Perito nucleare capo

5

402

Perito nucleare principale

11

325

Primo perito nucleare

20

271

Perito nucleare

 

229

Perito nucleare aggiunto

64

202

Vice perito nucleare

 

 

Totale

100

 

          Art. 8.

     La nomina in prova a vice perito nucleare si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 2 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e del diploma di maturità classica o scientifica o di diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o nautico o per geometri.

 

          Art. 9.

     Agli adempimenti relativi all'assunzione, al trattamento economico e alla liquidazione del personale di cui al precedente art. 1 nonchè a quelli relativi all'assunzione all'impiego, allo stato giuridico, alla carriera e al trattamento economico di attività del personale del ruolo di cui al precedente art. 7, provvede la Direzione generale dei personali civili e degli affari generali della Marina. Agli adempimenti relativi al trattamento di quiescenza del personale del ruolo predetto provvede la Direzione generale delle pensioni della Marina.

     Per il personale di cui al primo comma, le attribuzioni del Consiglio di amministrazione sono devolute al Consiglio di amministrazione della Marina, integrato con i direttori generali dei personali civili e degli affari generali dell'Esercito e dell'Aeronautica; i direttori generali del Commissariato militare marittimo e dei servizi amministrativi della Marina sono sostituiti dal direttore generale di artiglieria dell'Esercito e dal direttore generale delle armi e munizioni dell'Aeronautica.

     Per il personale tecnico del ruolo di concetto per l'energia nucleare la Commissione di disciplina è formata di un direttore generale della Marina e di due direttori generali, di cui uno dell'Esercito e uno dell'Aeronautica. Per ciascun membro effettivo è nominato un membro supplente della stessa Forza armata.

 

          Art. 10.

     Nei concorsi banditi entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, per l'accesso alla carriera di concetto di cui all'art. 7, non oltre la metà dei posti può essere riservata a coloro che, prima dell'entrata in vigore della presente legge, per almeno un anno abbiano comunque svolto presso l'Amministrazione militare mansioni di concetto nel campo dell'energia nucleare, non abbiano superato il quarantesimo anno di età e siano in possesso degli altri requisiti prescritti.

 

          Art. 11.

     Per i vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 10 che anteriormente alla nomina abbiano comunque svolto per almeno un biennio presso l'Amministrazione militare mansioni di concetto nel campo dell'energia nucleare, l'anzianità di servizio richiesta per la promozione alla qualifica superiore è ridotta di un anno.

 

          Art. 12.

     Per tutto quanto non è espressamente disciplinato dalla presente legge si osservano per il personale di cui all'art. 1 le disposizioni che regolano i rapporti di impiego privato e per il personale di cui all'art. 7 le disposizioni che regolano la stato giuridico, la carriera e il trattamento economico di attività e di quiescenza degli impiegati dello Stato. L'equiparazione delle qualifiche del ruolo di cui al precedente art. 7 è effettuata in base alla corrispondenza dei coefficienti.

 

          Art. 13.

     Gli incarichi già conferiti a norma dell'art. 380 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per le speciali esigenze di cui ai precedenti articoli, sono prorogati sino alla data in cui hanno effetto i contratti per quanto attiene al personale di cui all'art. 1 e fino alla prima attuazione del ruolo per quanto attiene al personale di cui all'art. 7.

 

          Art. 14.

     All'onere annuo presunto di lire 200 milioni derivante dalla presente legge si farà fronte, nell'esercizio finanziario 1962-63, mediante uguale riduzione degli stanziamenti del capitolo corrispondente al capitolo numero 271 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1961-62.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Comma così modificato dall'art. 25 del D.P.R. 18 novembre 1965, n. 1479.