§ 80.5.23l - Legge 4 giugno 1962, n. 524.
Adeguamento dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:04/06/1962
Numero:524


Sommario
Art. 1.      L'organico del ruolo della carriera diplomatico-consolare viene stabilito, limitatamente alle qualifiche di Ambasciatore, Inviato straordinario e Ministro [...]
Art. 2.      L'organico del ruolo aggiunto alla carriera diplomatico-consolare istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, viene stabilito [...]
Art. 3.      Nelle carriere per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente e per la stampa del Ministero degli affari esteri vengono istituite, limitatamente ai ruoli ordinari, le [...]
Art. 4.      I ruoli della carriera del personale direttivo per i servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale, delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria (personale [...]
Art. 5.      L'art. 228 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente
Art. 6.      Sono istituite
Art. 7.      In sostituzione dei posti aggiunti al ruolo organico della carriera degli assistenti commerciali di cui alla tabella III dell'allegato B al decreto del Presidente della [...]
Art. 8.      Il direttore dell'Archivio storico del Ministero degli affari esteri assume la denominazione di "Sopraintendente all'Archivio storico". A tale qualifica è attribuito il [...]
Art. 9.      E' istituita la qualifica speciale di assistente alla vigilanza con il trattamento economico previsto per il coefficiente 229 nella carriera esecutiva dal decreto del [...]
Art. 10.      Il Ministro per gli affari esteri è autorizzato a bandire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso per l'ammissione alla qualifica [...]
Art. 11.      Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari esteri è autorizzato a bandire un concorso per titoli e per esami alla qualifica di [...]
Art. 12.      Il limite di cui all'art. 235, secondo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è elevato al 30 per cento
Art. 13.      Gli impiegati del ruolo organico della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri possono chiedere di essere collocati, anche in soprannumero, nella qualifica [...]
Art. 14.      Gli impiegati dei ruoli aggiunti di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e all'art. 2 della legge 24 luglio 1959, n. 557, [...]
Art. 15.      Alla tabella annessa alla legge 4 gennaio 1951, n. 13, quale risulta sostituita dalla tabella annessa alla legge 5 agosto 1961, n. 1032, sull'aggiornamento della tabella [...]
Art. 16.      Gli impiegati del ruolo organico e del ruolo aggiunto corrispondente alla carriera del personale ausiliario del Ministero degli affari esteri possono chiedere di essere [...]
Art. 17.      Per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini delle promozioni, il requisito di permanenza minima nella qualifica inferiore [...]
Art. 18.      Le promozioni di cui al terzo comma dell'art. 228 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come risulta modificato [...]
Art. 19.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1961-62, previsto in lire 350 milioni annui, si provvederà mediante un'aliquota delle maggiori [...]
Art. 20.      Salvo quanto previsto dall'art. 1, secondo comma, la presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta [...]


§ 80.5.23l - Legge 4 giugno 1962, n. 524.

Adeguamento dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri.

(G.U. 26 giugno 1962, n. 160).

 

 

     Art. 1.

     L'organico del ruolo della carriera diplomatico-consolare viene stabilito, limitatamente alle qualifiche di Ambasciatore, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di I classe ed Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di II classe, come dall'annessa tabella I.

     Il presente articolo avrà effetto a decorrere dal 1° luglio 1962.

 

          Art. 2.

     L'organico del ruolo aggiunto alla carriera diplomatico-consolare istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, viene stabilito come dall'annessa tabella II.

     I posti di cui all'organico suddetto sono conferiti, nei modi di legge, ai consiglieri di 1ª classe dei ruoli aggiunti alle carriere per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente e per la stampa del Ministero degli affari esteri in proporzione alla consistenza effettiva dei ruoli stessi.

 

          Art. 3.

     Nelle carriere per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente e per la stampa del Ministero degli affari esteri vengono istituite, limitatamente ai ruoli ordinari, le qualifiche di cui alle annesse tabelle III, IV, V e VI.

     Ai funzionari che rivestono le suddette qualifiche si applicano le disposizioni previste per gli Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di II classe dal testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 4.

     I ruoli della carriera del personale direttivo per i servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale, delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria (personale addetto agli uffici) del Ministero degli affari esteri sono stabiliti come dalle annesse tabelle da VII a XIV.

     I ruoli del personale addetto a servizi speciali sono stabiliti come dall'annessa tabella XV.

 

          Art. 5.

     L'art. 228 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è sostituito dal seguente:

     "Le promozioni nelle carriere per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente e per la stampa sono subordinate alla permanenza minima di due anni nella qualifica rivestita ed alla condizione che l'impiegato non abbia riportato giudizi complessivi inferiori a "distinto" nel precedente triennio e a "buono" nei due anni anteriori a tale triennio.

     Le promozioni stesse, ad eccezione di quelle previste nel successivo comma, vengono effettuate per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, tra gli impiegati della qualifica inferiore delle carriere stesse che si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma.

     Le promozioni alla qualifica di consigliere per l'emigrazione di 2ª classe, di consigliere commerciale di 2ª classe, di consigliere per l'Oriente di 2ª classe e di consigliere per la stampa di 2ª classe sono effettuate mediante concorsi per titoli. A tali concorsi sono ammessi gli impiegati della qualifica inferiore delle rispettive carriere che, oltre ai requisiti di promovibilità di cui al primo comma, abbiano prestato almeno dieci anni di servizio complessivo nella carriera, di cui almeno quattro anni all'estero e due presso l'Amministrazione centrale".

 

          Art. 6.

     Sono istituite:

     nel ruolo della carriera dei cancellieri del Ministero degli affari esteri, la qualifica di cancelliere capo, equiparata a quella di segretario capo di cui all'art. 171 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

     nel ruolo della carriera degli assistenti commerciali del Ministero degli affari esteri, le qualifiche di assistente commerciale capo e di assistente commerciale principale equiparate rispettivamente a quella di segretario capo e a quella di segretario principale di cui allo stesso art. 171;

     nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri, la qualifica di esperto per i servizi tecnici col coefficiente di stipendio 325. E' applicabile al riguardo l'art. 186, secondo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 7.

     In sostituzione dei posti aggiunti al ruolo organico della carriera degli assistenti commerciali di cui alla tabella III dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, è istituito il ruolo aggiunto ad esaurimento della carriera degli assistenti commerciali in conformità all'annessa tabella XI.

     Gli impiegati che alla data dell'entrata in vigore della presente legge occupano i posti aggiunti di cui sopra vengono collocati, eventualmente anche in soprannumero in attesa di graduale assorbimento, nella qualifica di assistente commerciale del ruolo aggiunto istituito ai sensi del presente comma.

 

          Art. 8.

     Il direttore dell'Archivio storico del Ministero degli affari esteri assume la denominazione di "Sopraintendente all'Archivio storico". A tale qualifica è attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 670 dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dopo dieci anni di anzianità nel trattamento inerente al coefficiente 500 nelle carriere direttive.

     Sono istituite due qualifiche speciali di assistente del sopraintendente all'Archivio storico. A ciascuna di dette qualifiche è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per il coefficiente 229 dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, nelle carriere direttive. Dopo due anni di servizio viene attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 271. Dopo altri tre anni è attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 325.

     Il bibliotecario del Ministero degli affari esteri assume la denominazione di "Direttore della Biblioteca". A tale qualifica è attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 670 dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dopo dieci anni di anzianità nel trattamento inerente al coefficiente 500 nelle carriere direttive.

     E' istituita la qualifica speciale di vice bibliotecario. A detta qualifica è attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 229 dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, nelle carriere direttive. Dopo due anni di servizio viene attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 271. Dopo altri tre anni è attribuito il trattamento economico per il coefficiente 325.

     Sia la nomina ad assistente del sopraintendente all'Archivio storico che quella a vice bibliotecario sono conferite mediante distinti concorsi per titoli ed esami secondo le modalità da stabilire con apposito regolamento.

     Al capo del servizio crittografico del Ministero degli affari esteri viene attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 670 dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dopo dieci anni di anzianità nel trattamento inerente al coefficiente 500 nelle carriere direttive.

     Il capo della tipografia riservata, qualifica di cui al regio decreto 6 giugno 1940, n. 644, assume la denominazione di "Direttore della tipografia riservata" e alla qualifica stessa è attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 500 nelle carriere di concetto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dopo sei anni di anzianità nel trattamento inerente al coefficiente 402.

 

          Art. 9.

     E' istituita la qualifica speciale di assistente alla vigilanza con il trattamento economico previsto per il coefficiente 229 nella carriera esecutiva dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19. Tale qualifica è conferita a due impiegati appartenenti alla carriera del personale ausiliario scelti mediante scrutinio per merito comparativo fra quelli aventi una anzianità di almeno 20 anni di servizio di ruolo, che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, siano in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento delle funzioni inerenti alla qualifica stessa.

 

          Art. 10.

     Il Ministro per gli affari esteri è autorizzato a bandire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale della carriera commerciale per un numero di posti pari a quelli vacanti alla data del bando e comunque non superiore a sei.

     Tale concorso sarà riservato agli impiegati sia del ruolo organico che dei ruoli aggiunti della carriera degli assistenti commerciali che siano in possesso dei requisiti di cui al primo o al secondo comma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1341, e abbiano almeno sei anni di servizio nella carriera cui appartengono.

 

          Art. 11.

     Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro per gli affari esteri è autorizzato a bandire un concorso per titoli e per esami alla qualifica di commissario amministrativo di 2ª e 3ª classe nella carriera del personale direttivo per i servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale. Il concorso potrà essere bandito per un numero di posti complessivamente non superiore a dieci e si svolgerà in conformità di quanto disposto dall'art. 3 della legge 24 luglio 1959, n. 557.

     Al concorso potranno partecipare, oltre agli impiegati del ruolo aggiunto corrispondente di cui all'art. 2 della legge 24 luglio 1959, n. 557, anche gli impiegati del ruolo organico della carriera dei cancellieri e del ruolo aggiunto alla carriera stessa istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, nonchè quelli del ruolo aggiunto corrispondente di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, che alla data del bando di concorso abbiano maturato almeno sei anni di anzianità complessiva in carriera di concetto e che rivestano qualifica non inferiore a:

     cancelliere, per i posti di commissario amministrativo di 2ª classe;

     cancelliere aggiunto di 1ª classe, per i posti di commissario amministrativo di 3ª classe.

     Per gli impiegati della carriera dei cancellieri i titoli da valutare in relazione alle lettere a) e b) del terzo comma dell'art. 3 della legge 24 luglio 1959, n. 557, si riferiscono al servizio prestato in carriere di concetto.

 

          Art. 12.

     Il limite di cui all'art. 235, secondo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è elevato al 30 per cento.

     Tale limite si intende riferito al disimpegno delle funzioni di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1655, sul regolamento per il concorso di ammissione al ruolo del personale direttivo per i servizi amministrativi.

 

          Art. 13.

     Gli impiegati del ruolo organico della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri possono chiedere di essere collocati, anche in soprannumero, nella qualifica iniziale della carriera dei cancellieri o di quella degli assistenti commerciali, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, purchè siano in possesso del prescritto titolo di studio, abbiano superato apposito concorso per titoli ed abbiano per almeno tre anni prestato lodevole servizio con mansioni proprie della carriera di concetto a giudizio della Commissione esaminatrice di cui al comma seguente. Tale giudizio verrà espresso dalla Commissione prima di prendere in esame i titoli di ciascun impiegato.

     La Commissione esaminatrice del concorso è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri. Essa è presieduta da un funzionario in servizio o a riposo avente qualifica non inferiore a Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di prima classe ed è composta altresì da un Consigliere di Stato, un docente di istituto di istruzione secondaria di secondo grado in materie contabili ovvero, secondo il caso, in materie tecniche commerciali, e da due funzionari del Ministero per gli affari esteri aventi qualifica non inferiore a Primo segretario di legazione od equiparata. Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario della carriera diplomatico-consolare avente qualifica non inferiore a quella di Secondo segretario di legazione.

     I titoli da valutare ai fini del concorso sono:

     a) la qualità del servizio prestato;

     b) gli incarichi di natura amministrativa o tecnica svolti in Italia e all'estero;

     c) la conoscenza di lingue straniere;

     d) ogni altro titolo indicativo della preparazione tecnica, della cultura e della maturità del candidato.

     I titoli di cui alle lettere a) e b) devono riferirsi al servizio prestato nella attuale carriera di appartenenza.

     La Commissione dispone di trenta punti per la valutazione della qualità del servizio di cui alla lettera a), di quindici punti per la valutazione degli incarichi di cui alla lettera b) e di dieci punti per ciascuna delle categorie di titoli di cui alle lettere c) e d).

     Per conseguire la idoneità il candidato deve riportare almeno venti punti nella valutazione della qualità del servizio prestato; qualora abbia conseguito l'idoneità, al voto ottenuto si aggiungono i punti riportati nelle altre categorie di titoli.

     Il decreto che indìce il concorso è pubblicato nel foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri entro quattro mesi dalla scadenza del termine di cui al penultimo comma.

     Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano altresì agli impiegati del ruolo aggiunto al ruolo organico della carriera esecutiva istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, i quali presentino domanda di essere collocati nel ruolo aggiunto al ruolo organico della carriera dei cancellieri ovvero nel ruolo aggiunto al ruolo organico della carriera degli assistenti commerciali istituito con il precedente art. 7. A tale fine vengono istituite, rispettivamente nei due ruoli aggiunti di concetto suddetti, le qualifiche di cancelliere aggiunto di II e di I classe nonchè quelle di assistente commerciale aggiunto di II e di I classe. L'organico previsto per le qualifiche, rispettivamente di cancelliere e di assistente commerciale nelle annesse tabelle IX e XI viene, pertanto, aumentato, col criterio dell'organico cumulativo, di tanti posti quanti saranno gli impiegati che supereranno il concorso previsto nel presente articolo.

     Gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono inquadrati nel ruolo aggiunto corrispondente alla carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri, istituito con l'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, possono chiedere, nei modi e alle condizioni previste nei precedenti commi, di essere collocati provvisoriamente nel ruolo aggiunto corrispondente alla carriera dei cancellieri o in quello corrispondente alla carriera degli assistenti commerciali in attesa dell'assorbimento nei ruoli organici di concetto previsto dall'art. 14 della presente legge.

     Tutti gli impiegati che intendono chiedere il passaggio in una carriera di concetto a termini del presente articolo devono presentare la relativa domanda, nei modi prescritti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Il concorso di cui al presente articolo dovrà essere espletato prima dei concorsi ordinari per l'accesso alle carriere dei cancellieri e degli assistenti commerciali.

 

          Art. 14.

     Gli impiegati dei ruoli aggiunti di cui all'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e all'art. 2 della legge 24 luglio 1959, n. 557, vengono collocati, anche in soprannumero, nelle qualifiche corrispondenti dei ruoli organici delle rispettive carriere di appartenenza.

     Tale collocamento verrà compiuto dopo che saranno state effettuate le promozioni alla qualifica superiore, sulla base degli organici di cui alle tabelle annesse e delle altre disposizioni di cui alla presente legge, degli impiegati dei ruoli sopra indicati che siano in possesso dei requisiti prescritti.

     Gli impiegati di cui al primo comma sono iscritti nei ruoli organici nell'ordine in cui si trovano nei ruoli aggiunti e dopo l'ultimo degli impiegati presenti nei singoli ruoli organici, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza.

     Gli impiegati inquadrati nei ruoli organici ai sensi del presente articolo non possono essere ammessi allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica superiore fino a quando gli impiegati che li precedono nell'ordine di ruolo abbiano maturato l'anzianità prescritta.

     In corrispondenza di ogni impiegato eventualmente collocato in soprannumero a termini del primo comma, verrà tenuto scoperto un posto nella qualifica iniziale del ruolo.

 

          Art. 15.

     Alla tabella annessa alla legge 4 gennaio 1951, n. 13, quale risulta sostituita dalla tabella annessa alla legge 5 agosto 1961, n. 1032, sull'aggiornamento della tabella delle funzioni e degli assegni del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, viene recata la seguente aggiunta:

     Personale ausiliario.

Funzione

Assegno mensile lordo

Usciere

L.

65.000

 

          Art. 16.

     Gli impiegati del ruolo organico e del ruolo aggiunto corrispondente alla carriera del personale ausiliario del Ministero degli affari esteri possono chiedere di essere collocati, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella qualifica iniziale della carriera esecutiva purchè:

     1) siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione alla carriera esecutiva dalle norme vigenti;

     2) abbiano svolto per almeno quattro anni le mansioni proprie della carriera esecutiva;

     3) vengano giudicati idonei all'ammissione nella carriera esecutiva da una Commissione da nominarsi all'uopo con decreto del Ministro per gli affari esteri.

     Gli impiegati che intendono avvalersi della facoltà prevista dal comma precedente devono farne domanda, nei modi prescritti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 17.

     Per la durata di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini delle promozioni, il requisito di permanenza minima nella qualifica inferiore nonchè i termini di carriera e di servizio prescritti per l'ammissione agli scrutini, concorsi ed esami di promozione, sono ridotti della metà per gli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge appartengano alle carriere direttive, di concetto, esecutiva ed ausiliaria del Ministero degli affari esteri.

 

          Art. 18.

     Le promozioni di cui al terzo comma dell'art. 228 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come risulta modificato dall'art. 5 della presente legge, sono effettuate mediante scrutinio per merito comparativo nei confronti di quegli impiegati che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di promovibilità, di cui all'articolo stesso, abbiano già conseguito entro la stessa carriera una precedente promozione per concorso o per esame a termini dell'art. 2 del regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482, o dello stesso art. 228 sopra citato.

 

          Art. 19.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio 1961-62, previsto in lire 350 milioni annui, si provvederà mediante un'aliquota delle maggiori entrate dipendenti dal provvedimento legislativo concernente l'adeguamento dei canoni demaniali e dei sovracanoni dovuti agli Enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8. All'onere relativo all'esercizio 1962-63, previsto in lire 440 milioni annui, si provvederà mediante riduzione del fondo di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il detto esercizio, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 20.

     Salvo quanto previsto dall'art. 1, secondo comma, la presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Tabelle

     (Tabelle omesse)