§ 80.5.23c - Legge 5 agosto 1961, n. 1032.
Aggiornamento della tabella delle funzioni e degli assegni del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:05/08/1961
Numero:1032


Sommario
Art. 1.      La tabella delle funzioni e degli assegni dei funzionari ed impiegati di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, allegata alla legge 4 gennaio [...]
Art. 2.      Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti dell'apposito capitolo di bilancio del Ministero degli affari esteri
Art. 3.      La presente legge entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale


§ 80.5.23c - Legge 5 agosto 1961, n. 1032.

Aggiornamento della tabella delle funzioni e degli assegni del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero.

(G.U. 14 ottobre 1961, n. 257).

 

 

     Art. 1.

     La tabella delle funzioni e degli assegni dei funzionari ed impiegati di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, allegata alla legge 4 gennaio 1951, n. 13, sul trattamento economico del personale in servizio all'estero, è sostituita dall'unita tabella vistata dal Ministro per gli affari esteri e da quello per il tesoro.

     Ai sensi della legge 8 aprile 1952, n. 212, gli assegni lordi indicati in tale tabella sono elevati agli importi risultanti dall'applicazione delle maggiorazioni e degli arrotondamenti previsti dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, e successive modificazioni. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 2 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 767, ed all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

 

          Art. 2.

     Alla spesa necessaria per l'attuazione della presente legge si provvederà con i normali stanziamenti dell'apposito capitolo di bilancio del Ministero degli affari esteri.

 

          Art. 3.

     La presente legge entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

ALLEGATO

     (Omissis)