§ 80.5.23j - Legge 19 aprile 1962, n. 178.
Concessione di un assegno mensile agli impiegati del Ministero della pubblica istruzione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:19/04/1962
Numero:178


Sommario
Art. 1.      Con effetto dal 1° gennaio 1962 agli impiegati del Ministero della pubblica istruzione, appartenenti ai ruoli di cui all'unita tabella ed agli impiegati non di ruolo [...]
Art. 2.      L'assegno personale di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive [...]
Art. 3.      La corresponsione dell'assegno mensile di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre carriere, salvo non debba essere ripristinato nella stessa o in altra [...]
Art. 4.      L'assegno mensile previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di [...]
Art. 5.      Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 3.250.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 6.500.000.000 per l'esercizio [...]


§ 80.5.23j - Legge 19 aprile 1962, n. 178.

Concessione di un assegno mensile agli impiegati del Ministero della pubblica istruzione.

(G.U. 3 maggio 1962, n. 113).

 

 

     Art. 1.

     Con effetto dal 1° gennaio 1962 agli impiegati del Ministero della pubblica istruzione, appartenenti ai ruoli di cui all'unita tabella ed agli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti, non in servizio all'estero con il trattamento di cui alla legge 10 novembre 1954, n. 1142, è attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire diecimila.

     Per gli ispettori centrali per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale, artistica e musicale, per le antichità e belle arti, per l'istruzione elementare e per l'educazione fisica e sportiva ed ai provveditori agli studi l'assegno mensile è stabilito nelle seguenti misure:

     ispettori centrali e provveditori agli studi di 1ª classe: lire 39.400;

     ispettori centrali e provveditori agli studi di 2ª classe: lire 15.000.

 

          Art. 2.

     L'assegno personale di cui all'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, è soppresso nei confronti di coloro cui è applicabile l'art. 1 della presente legge.

     Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui al precedente comma viene soppresso, l'eventuale differenza fra la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 31 dicembre 1961 e quella dell'assegno mensile di cui alla presente legge va riassorbita per effetto degli aumenti di quest'ultimo assegno per progressioni di carriera.

 

          Art. 3.

     La corresponsione dell'assegno mensile di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre carriere, salvo non debba essere ripristinato nella stessa o in altra misura in relazione alla nuova posizione di stato.

     Per il personale fruente dell'assegno di cui alla presente legge che venga a trovarsi in una delle posizioni di stato previste dal terzo comma dell'art. 1 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, l'assegno medesimo è mantenuto per intero, mentre l'analogo assegno eventualmente dovuto in dipendenza di tali posizioni di stato è corrisposto per la sola eccedenza.

 

          Art. 4.

     L'assegno mensile previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.

 

          Art. 5.

     Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 3.250.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 6.500.000.000 per l'esercizio 1962-63, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante variazioni alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile - categorie A e B.

 

 

     Tabella [1]

     Carriera direttiva:

     Amministrazione centrale e provveditorati agli studi;

     Amministrazione centrale e provveditorati agli studi - carriera speciale;

     Sovraintendenze bibliografiche e biblioteche pubbliche governative;

     Istituto di patologia del libro;

     Sovraintendenze alle antichità e belle arti: archeologi; storici dell'arte; architetti;

     Conservatori di musica, accademie di belle arti e accademie nazionali di arte drammatica e di danza - carriera amministrativa;

     Amministrazione universitaria: conservatori dei musei delle scienze e curatori degli orti botanici universitari; tecnici laureati per gli istituti universitari; personale delle biblioteche di facoltà e scuole dei seminari e degli istituti scientifici; personale degli uffici amministrativi delle università e degli istituti di istruzione superiore; personale di ragioneria delle segreterie universitarie (carriera direttiva); ingegneri degli uffici tecnici delle università e degli istituti di istruzione superiore; tecnici laureati per gli osservatori astronomici e per l'Osservatorio vesuviano.

     Carriera di concetto:

     Amministrazione centrale e provveditorati agli studi: carriera amministrativa;

     Amministrazione centrale e provveditorati agli studi: carriera speciale di ragioneria;

     Sovraintendenze bibliografiche e biblioteche pubbliche governative: aiuto bibliotecari e ragionieri;

     Sovraintendenze alle antichità e belle arti: ragionieri; segretari; disegnatori; geometri; restauratori di opere d'arte;

     Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale: segretari;

     Istituti di istruzione tecnica e professionale: segretari ragionieri economi; censori di disciplina;

     Conservatori di musica; accademie di belle arti ed accademie nazionali d'arte drammatica e di danza - personale di segreteria, assistenti, accompagnatori al pianoforte, pianisti accompagnatori;

     Istituti e scuole d'arte - segretari economi, aiuti maestri d'arte, sottocapi d'arte o qualifiche corrispondenti;

     Amministrazione universitaria: aiuto bibliotecari, personale amministrativo, tecnici coadiutori, ostetriche, personale di ragioneria (carriera di concetto), calcolatori degli osservatori astronomici, tecnici coadiutori degli uffici universitari, tecnici coadiutori degli osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano;

     Convitti nazionali ed educandati femminili: personale di ragioneria;

     Istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo; personale di segreteria;

     Scuola di metodo A. Romagnoli per gli educatori dei ciechi: personale di segreteria;

     Istituti per sordomuti: assistenti;

     Istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale: capi officina, tecnici agrari, maestre di laboratorio ed assistenti del ruolo transitorio di cui all'art. 14 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277;

     Scuole di avviamento professionale: istruttori pratici e istruttrici pratiche del ruolo transitorio di cui all'art. 10 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1278;

     personale a contratto tipo del disciolto Ministero dell'Africa italiana.

     Carriera esecutiva:

     Amministrazione centrale e provveditorati agli studi;

     Sovraintendenze bibliografiche e biblioteche pubbliche governative;

     Istituto di patologia del libro;

     Sovraintendenze alle antichità e belle arti: assistenti, operatori tecnici, personale esecutivo;

     Amministrazione universitaria: segreterie universitarie, personale tecnico compresi gli infermieri delle università e degli istituti di istruzione superiore, personale tecnico degli osservatori astronomici;

     Conservatori di musica, accademie di belle arti ed accademie nazionali di arte drammatica e di danza;

     Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale: applicati di segreteria, aiutanti tecnici, ruolo ad esaurimento del personale di segreteria;

     Istituti di istruzione tecnica e professionale: applicati di segreteria, magazzinieri;

     Istituti e scuole d'arte: segretari economi, applicati di segreteria, aiuti di laboratorio, aiuti maestri d'arte, sottocapi d'arte o qualifiche corrispondenti;

     Istituti e scuole di istruzione tecnica e professionale: sottocapi officina e sottomaestre di laboratorio del ruolo transitorio di cui all'art. 14 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277; prefetti di disciplina del ruolo transitorio o del ruolo aggiunto non inquadrati nel ruolo dei censori di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 475; assistenti e macchinisti di cui alla legge 15 giugno 1931, n. 889, non inquadrati fra il personale della carriera esecutiva di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 475;

     personale a contratto tipo del disciolto Ministero dell'Africa italiana.

     Carriera del personale ausiliario:

     Amministrazione centrale e provveditorati agli studi;

     Sovraintendenze bibliografiche e biblioteche pubbliche governative;

     Sovraintendenze alle antichità e belle arti: custodi e guardie notturne; operatori dell'opificio pietre dure, della calcografia e del gabinetto fotografico nazionale;

     Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale: bidelli e ruolo transitorio degli aiutanti tecnici;

     Istituti di istruzione tecnica e professionale: bidelli, aiutanti tecnici, personale di cucina, accudienti ai convitti e guardarobieri;

     Istituti e scuole d'arte;

     Amministrazione universitaria;

     Osservatori astronomici;

     Osservatorio vesuviano;

     Conservatori di musica, accademie di belle arti ed accademie nazionali di arte drammatica e di danza;

     Scuola magistrale di metodo A. Romagnoli per gli educatori dei ciechi in Roma.


[1] Tabella così modificata dall'art. unico della L. 3 novembre 1963, n. 1515.