§ 77.6.12 - D.Lgs.Lgt. 30 gennaio 1945, n. 41.
Revisione del trattamento economico del personale in quiescenza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:30/01/1945
Numero:41


Sommario
Art. 1.      Sono aumentate del trentatré per cento le pensioni ordinarie dirette e di reversibilità, comprese quelle privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi [...]
Art. 2.      Per le pensioni ordinarie, dirette e di reversibilità, comprese quelle privilegiate, e per gli assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o delle [...]
Art. 3.      L'integrazione temporanea prevista dal regio decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85 , e dal decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237, è riliquidata prendendo per base il [...]
Art. 4.      Le tabelle di cui all'art. 9 della legge 16 aprile 1940, n. 237, e le misure di pensioni di cui all'ultimo comma dell'art. 15 del decreto-legge Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 494 - convertito [...]
Art. 5.      Le pensioni dirette e di reversibilità e gli assegni graziali vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato [...]
Art. 6.      Gli assegni di caroviveri stabiliti con la legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e col regio decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 1964 - convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 - successivamente [...]
Art. 7.      Il caroviveri previsto dal precedente art. 6 spetta ai titolari di pensioni od assegni non superiori alle L. 12.000 annue lorde; ai titolari di pensioni od assegni diretti superiori alle L. [...]
Art. 8.      Per i titolari di pensioni a carico del Monte pensioni degli insegnanti elementari il caroviveri di cui al primo comma del precedente art. 6 assorbe tutti quelli in godimento, ivi compreso il [...]
Art. 9.      Ai titolari di più pensioni è concesso un solo assegno di caroviveri e, precisamente, quello che risulta più favorevole.
Art. 10.      In nessun caso la pensione degli ufficiali delle Forze armate con l'aggiunta dell'indennità speciale o dell'indennità di ausiliaria può superare i quattro quinti della somma dello stipendio e [...]
Art. 11.      Le pensioni straordinarie di reversibilità alle vedove dei Mille di Marsala e gli assegni di ricompensa nazionale ai veterani delle guerre per l'indipendenza d'Italia e alle loro famiglie sono [...]
Art. 12.      Si applica, per l'aumento di pensione di cui al precedente art. 1 e per l'aumento del caroviveri di cui al precedente art. 6, l'art. 14 del regio decreto-legge 31 marzo 1925, n. 486, convertito [...]
Art. 13.      Contro le liquidazioni degli aumenti previsti dal presente decreto e dell'integrazione temporanea di cui al regio decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, o contro la mancata concessione dei predetti [...]
Art. 14.      Le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, gli enti parastatali, ed, in genere, gli enti ed istituti di diritto pubblico, sono autorizzati ad estendere ai [...]
Art. 15.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.
Art. 16.      Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.


§ 77.6.12 - D.Lgs.Lgt. 30 gennaio 1945, n. 41. [1]

Revisione del trattamento economico del personale in quiescenza.

(G.U. 3 marzo 1945, n. 27).

 

     Art. 1.

     Sono aumentate del trentatré per cento le pensioni ordinarie dirette e di reversibilità, comprese quelle privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, della Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli Archivi notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, relativi a cessazioni dal servizio avvenute anteriormente alla data di decorrenza del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328.

 

          Art. 2.

     Per le pensioni ordinarie, dirette e di reversibilità, comprese quelle privilegiate, e per gli assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel precedente articolo, relativi a cessazioni dal servizio verificatesi o che si verificheranno nel triennio a partire dalla data di decorrenza del decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328, l'aumento del 33 per cento di cui all'articolo precedente è concesso in misura ridotta di un trentaseiesimo per ciascun mese intero intercorso tra la data suddetta e quella della cessazione dal servizio.

     Le pensioni e gli assegni aumentati ai sensi del primo comma del presente articolo non possono però eccedere quelli determinati in base ai corrispondenti stipendi, paghe o retribuzioni risultanti dalla applicazione del citato decreto legislativo Luogotenenziale 18 novembre 1944, n. 328.

     Ai fini dell'applicazione del presente e del precedente articolo si considera data di cessazione dal servizio l'ultimo giorno di percezione effettiva o virtuale degli stipendi, paghe o retribuzioni computati nella formazione della media triennale.

 

          Art. 3.

     L'integrazione temporanea prevista dal regio decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85 , e dal decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237, è riliquidata prendendo per base il trattamento risultante dall'applicazione del presente decreto, sempre escluso dal computo il caroviveri.

     Per le pensioni liquidate dopo l'entrata in vigore del presente decreto, l'integrazione temporanea suddetta è accordata dalle Amministrazioni liquidatrici con il decreto concessivo della pensione.

     L'integrazione temporanea non compete ai titolari di pensioni pagabili all'estero. Il presente comma ha effetto dalla data di decorrenza dell'integrazione stessa.

 

          Art. 4.

     Le tabelle di cui all'art. 9 della legge 16 aprile 1940, n. 237, e le misure di pensioni di cui all'ultimo comma dell'art. 15 del decreto-legge Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 494 - convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 - sono sostituite dalla tabella allegato A al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per il tesoro.

     Gli aumenti previsti dai precedenti articoli 1 e 2 non si applicano per le pensioni ed assegni diretti o di reversibilità, anche se privilegiati, che rientrano nelle categorie contemplate nella tabella allegato A al presente decreto.

     Le pensioni di cui al precedente comma, relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono aumentate alle misure risultanti dall'applicazione della tabella allegato A e nei riguardi dei titolari di tali pensioni vengono soppressi gli eventuali assegni supplementari spettanti in applicazione dell'art. 20 del regio decreto 18 novembre 1920, n. 1626. Quelle di dette pensioni tabellari che furono liquidate in base alle norme anteriori all'entrata in vigore del citato decreto n. 1626, sono liquidate tenendo presente la tabella allegato A, ferme rimanendo la categoria di infermità e le norme di liquidazione originarie e nei confronti dei loro titolari è soppresso l'assegno di caroviveri di cui al regio decreto 31 luglio 1919, n. 1304.

 

          Art. 5.

     Le pensioni dirette e di reversibilità e gli assegni graziali vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o del Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato secondo le norme del cessato regime austro-ungarico, e le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato libero di Fiume, sono aumentati in ragione del 20 per cento.

 

          Art. 6.

     Gli assegni di caroviveri stabiliti con la legge 26 dicembre 1920, n. 1827, e col regio decreto-legge 29 dicembre 1921, n. 1964 - convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473 - successivamente modificati dal regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1966 - convertito nella legge 14 giugno 1928, n. 1326 - sono elevati complessivamente a lire 8400 annue lorde (L. 700 mensili) per i titolari di pensioni od assegni diretti ed a lire 7200 annue lorde (L. 600 mensili) per i titolari di pensioni od assegni di reversibilità. Tali caroviveri sono concessi anche ai titolari di pensioni a carico dell'Amministrazione ferroviaria.

     Agli stessi importi di L. 8400 annue lorde per le pensioni e gli assegni diretti e di L. 7200 annue lorde per le pensioni e gli assegni di reversibilità è elevato il caroviveri concesso ai pensionati del cessato regime austro-ungarico con il regio decreto 14 maggio 1922, n. 743, successivamente ridotto per effetto dell'art. 4 del citato regio decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 1966. Il caroviveri medesimo è concesso anche ai titolari di pensioni liquidate o maggiorate dall'ex Stato libero di Fiume.

     Per le pensioni tabellari di cui al precedente art. 4 gli assegni di caroviveri stabiliti dai provvedimenti indicati nel primo comma sono elevati a L. 1800 annue lorde (L. 150 mensili) per le pensioni dirette a L. 1200 annue lorde (L. 100 mensili) per le pensioni di reversibilità.

     Negli assegni di caroviveri stabiliti dai precedenti commi s'intende conglobato l'assegno supplementare temporaneo di cui al regio decreto-legge 14 luglio 1941, n. 646 - convertito nella legge 11 dicembre 1941, n. 1414 - e al regio decreto-legge 8 luglio 1943, n. 610. Detto assegno supplementare temporaneo è pertanto soppresso come emolumento a sé stante.

 

          Art. 7.

     Il caroviveri previsto dal precedente art. 6 spetta ai titolari di pensioni od assegni non superiori alle L. 12.000 annue lorde; ai titolari di pensioni od assegni diretti superiori alle L. 12.000 ma non alle L. 20.400 annue lorde e ai titolari di pensioni od assegni di reversibilità superiori alle L. 12.000 ma non alle L. 19.200 annue lorde, il caroviveri è concesso in misura pari alla differenza, rispettivamente, tra gli indicati importi di L. 20.400 e di L. 19.200 e quello della pensione od assegno.

     Ai fini del raggiungimento dei limiti suddetti si considera la pensione aumentata ai sensi del presente decreto; rimane invece fermo che non deve tenersi conto dell'integrazione temporanea di cui il regio decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e al decreto legislativo Luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237.

 

          Art. 8.

     Per i titolari di pensioni a carico del Monte pensioni degli insegnanti elementari il caroviveri di cui al primo comma del precedente art. 6 assorbe tutti quelli in godimento, ivi compreso il caroviveri di cui al regio decreto 31 luglio 1919, n. 1304, nonché l'assegno supplementare temporaneo previsto dal regio decreto-legge 9 agosto 1943, n. 736. Tale assegno supplementare temporaneo continua però ad essere corrisposto ai titolari delle pensioni predette nel caso che non spetti il caroviveri; ove il caroviveri risulti di importo inferiore all'assegno supplementare temporaneo questo sarà ragguagliato alla differenza.

     Si applicano per i pensionati contemplati dal presente articolo gli stessi limiti stabiliti dal precedente art. 7.

     Qualora dall'applicazione del presente decreto risulti dovuto ai pensionati suddetti un trattamento complessivo inferiore a quello spettante alla data di entrata in vigore del decreto stesso, la differenza è concessa in aggiunta all'integrazione temporanea.

 

          Art. 9.

     Ai titolari di più pensioni è concesso un solo assegno di caroviveri e, precisamente, quello che risulta più favorevole.

     Per i titolari suddetti, ai fini del raggiungimento dei limiti stabiliti dal precedente art. 7, si considerano cumulativamente le varie pensioni delle categorie per le quali è previsto il caroviveri.

 

          Art. 10.

     In nessun caso la pensione degli ufficiali delle Forze armate con l'aggiunta dell'indennità speciale o dell'indennità di ausiliaria può superare i quattro quinti della somma dello stipendio e dell'indennità militare inerenti al grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio permanente. L'eventuale eccedenza è portata in detrazione dell'indennità speciale o dell'indennità di ausiliaria.

     La Cassa ufficiali del regio esercito provvede alla corresponsione dell'assegno speciale esclusivamente con le proprie disponibilità finanziarie, all'infuori di ogni concorso statale. E' soppressa la possibilità di ottenere anticipazioni di fondi a carico del bilancio dello Stato prevista dall'art. 6 della legge 9 maggio 1940, n. 371, e dagli articoli 3 e 4 del regio decreto 15 maggio 1941, n. 611.

 

          Art. 11.

     Le pensioni straordinarie di reversibilità alle vedove dei Mille di Marsala e gli assegni di ricompensa nazionale ai veterani delle guerre per l'indipendenza d'Italia e alle loro famiglie sono raddoppiati.

 

          Art. 12.

     Si applica, per l'aumento di pensione di cui al precedente art. 1 e per l'aumento del caroviveri di cui al precedente art. 6, l'art. 14 del regio decreto-legge 31 marzo 1925, n. 486, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597.

     Per determinare l'aumento da concedersi ai sensi degli articoli 1 e 5 e per stabilire, con l'aggiunta dell'aumento stesso, le nuove pensioni e i nuovi assegni, si trascurano sulla pensione o sull'assegno annuo attualmente goduto a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nei predetti articoli le frazioni di lire dieci.

 

          Art. 13.

     Contro le liquidazioni degli aumenti previsti dal presente decreto e dell'integrazione temporanea di cui al regio decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, o contro la mancata concessione dei predetti benefici, è ammesso il ricorso alla Corte dei conti, la quale provvede a norma del secondo comma dell'art. 16 del regio decreto 27 giugno 1933, n. 703.

     Per i ricorsi dei pensionati delle Ferrovie dello Stato si applica l'art. 26 del regio decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431, convertito nella legge 14 aprile 1927, n. 605.

     I ricorsi di cui ai precedenti commi devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il sesto mese successivo alla cessazione dello stato di guerra.

 

          Art. 14.

     Le province, i comuni, le istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza, gli enti parastatali, ed, in genere, gli enti ed istituti di diritto pubblico, sono autorizzati ad estendere ai loro pensionati, mediante deliberazione dei competenti organi, i miglioramenti di cui agli articoli precedenti, con facoltà di ottenere le concessioni in misura inferiore a quelle previste dagli articoli stessi.

 

          Art. 15.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.

     I nuovi ed i maggiori benefici derivati dal presente decreto sono dovuti a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1° gennaio 1945, per i pensionati che alla data di pubblicazione del presente decreto risultino residenti nelle province già restituite all'Amministrazione italiana. Per i pensionati residenti nelle altre province i benefici suddetti decorreranno dalla prima rata con scadenza successiva alla data in cui il presente decreto diverrà operativo nelle province stesse per effetto delle disposizioni che saranno emanate dal Governo Militare Alleato.

 

          Art. 16.

     Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

 

Allegato A [2]

 

     PENSIONI DI RIPOSO DEI CAPORALI E SOLDATI DELL'ESERCITO

GRADI

Minimo a 20 anni di servizio

Aumento per ogni anno di servizio utile

Massimo a 35 anni di servizio utile

Caporale maggiore e caporale

164.300

2.806

206.400

Appuntato e soldato

140.800

2.806

182.900

     PENSIONI DI RIPOSO DEI SOTTOCAPI E COMUNI DELLA MARINA E DEGLI AVIERI DELL'AERONAUTICA

GRADI

Minimo a 20 anni di servizio

Aumento per ogni anno di servizio utile

Massimo a 35 anni di servizio utile

Sottocapo del C.E.M.M. - Primo aviere e aviere scelto

164.300

3.508

206.400

Comune di 1a, 2a e 3a classe del C.E.M.M. - Aviere

140.800

3.508

182.900

     PENSIONI DI RIPOSO DEGLI AVIERI CARABINIERI, DEGLI ALLIEVI GUARDIE DI FINANZA, DEGLI ALLIEVI GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA, DEGLI ALLIEVI AGENTI DI CUSTODIA DELLE CARCERI E DEGLI ALLIEVI GUARDIE FORESTALI

GRADI

Minimo a 20 anni di servizio

Aumento per ogni anno di servizio utile

Massimo a 35 anni di servizio utile

Allievo carabiniere, allievo guardia di finanza, allievo guardia di pubblica sicurezza, allievo agente di custodia delle carceri e allievo guardia forestale

154.800

4.240

197.200

 


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata e dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Tabella così sostituita dall'art. 7 del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 20.