Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 19/05/1954 |
Numero: | 268 |
Sommario |
Art. 1. Le pensioni dirette e di riversibilità e gli assegni graziali vitalizi, temporanei anche se rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o [...] |
Art. 2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio concernenti gli assegni al personale in quiescenza |
§ 80.5.148 – L. 19 maggio 1954, n. 268.
Aumento delle pensioni agli ex dipendenti pubblici dell'ex impero austro-ungarico.
(G.U. 12 giugno 1954, n. 133).
Le pensioni dirette e di riversibilità e gli assegni graziali vitalizi, temporanei anche se rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria secondo le norme del cessato regime austro-ungarico e le pensioni liquidate o maggiorate dall'ex stato libero di Fiume o da liquidarsi secondo le norme dello stesso stato libero, sono aumentate in ragione del 50 per cento con decorrenza al 1° gennaio 1953.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti di bilancio concernenti gli assegni al personale in quiescenza.