§ 95.1.4 - D.Lgs.Lgt. 12 ottobre 1945, n. 672.
Diritti e compensi spettanti agli Uffici distrettuali delle imposte dirette, agli Uffici tecnici erariali e del catasto, agli Uffici del [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:12/10/1945
Numero:672


Sommario
Art. 1.      I diritti e i compensi che gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, gli Uffici tecnici erariali e del catasto, gli Uffici del registro e gli Uffici dei registri [...]
Art. 2.      I diritti fissati dal titolo II, n. 1, delle tabelle A e B, per la consultazione di registri, atti e schedari, sono devoluti nella misura del 60% agli Uffici [...]
Art. 3.      Le somme spettanti agli Uffici distrettuali delle imposte dirette per i diritti indicati al titolo I, numeri 1, 2, 3, al titolo II, numero 1 e al titolo III numeri 3, 4 [...]
Art. 4.      I diritti indicati al titolo III, numeri 1 e 2, al titolo IV, numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6, al titolo V, numeri 1, 2 e 3 della tabella A, sono riscossi direttamente dai [...]
Art. 5.      Le Amministrazioni provinciali e le Camere di commercio, industria ed agricoltura, versano direttamente agli Uffici distrettuali delle imposte dirette i compensi ad essi [...]
Art. 6.      Entro la prima decade di ciascun bimestre, gli ispettori delle imposte dirette eseguono il controllo delle somme versate nel bimestre precedente dagli Uffici [...]
Art. 7.      Sull'importo dei proventi liquidati in conformità dei precedenti articoli, una quota pari al 5% è devoluta al personale della Direzione generale delle imposte dirette, [...]
Art. 8.      La Direzione generale delle imposte dirette sull'ammontare complessivo delle riscossioni
Art. 9.      L'ammontare dei diritti e dei compensi riscossi direttamente dal personale degli Uffici del registro deve essere integralmente versato, a cura dei capi degli uffici [...]
Art. 10.      L'ispettore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, alla fine di ciascun bimestre, sul totale delle somme riscosse a norma della tabella C
Art. 11.      Il riparto delle somme fra il personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari viene effettuato nel modo seguente
Art. 12. a
Art. 13.      Per la riscossione e per la contabilizzazione dei diritti e compensi stabiliti a favore del personale sussidiario, valgono le norme di cui al decreto del Ministro per le [...]
Art. 14.      Il riparto dei diritti e compensi tra il personale sussidiario viene effettuato con gli stessi criteri di cui ai precedenti articoli 10 e 11
Art. 15.      Nulla è innovato per quanto riguarda le esenzioni attualmente vigenti relative ai diritti e compensi di cui alle tabelle allegate al presente decreto
Art. 16.      E' abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con quelle del presente decreto
Art. 17.      Il presente decreto entra in vigore nei territori attualmente sottoposti all'Amministrazione italiana il primo giorno del mese successivo a quello della sua [...]


§ 95.1.4 - D.Lgs.Lgt. 12 ottobre 1945, n. 672. [1]

Diritti e compensi spettanti agli Uffici distrettuali delle imposte dirette, agli Uffici tecnici erariali e del catasto, agli Uffici del registro ed agli Uffici dei registri immobiliari.

(G.U. 31 ottobre 1945, n. 131)

 

 

Titolo I.

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE.

 

     Art. 1.

     I diritti e i compensi che gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, gli Uffici tecnici erariali e del catasto, gli Uffici del registro e gli Uffici dei registri immobiliari sono autorizzati a percepire per le prestazioni indicate rispettivamente nelle tabelle A, B, C e D allegate al presente decreto, vistate, d'ordine Nostro, dal Ministro per le finanze, sono fissate nella misura stabilita nelle tabelle medesime.

     Il Ministro per le finanze può autorizzare, di volta in volta, su richiesta di pubbliche Amministrazioni o di Enti pubblici e privati, lavori e prestazioni straordinarie attinenti alle materie di competenza dei predetti uffici, e non previsti nelle tabelle allegate, precisandone le modalità e determinando i relativi compensi a favore del personale.

 

Titolo II.

ALLIBRAMENTO E RIPARTO DEI DIRITTI E COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELLE IMPOSTE DIRETTE E DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI.

 

          Art. 2.

     I diritti fissati dal titolo II, n. 1, delle tabelle A e B, per la consultazione di registri, atti e schedari, sono devoluti nella misura del 60% agli Uffici distrettuali delle imposte dirette ed agli Uffici tecnici erariali e del catasto.

 

          Art. 3.

     Le somme spettanti agli Uffici distrettuali delle imposte dirette per i diritti indicati al titolo I, numeri 1, 2, 3, al titolo II, numero 1 e al titolo III numeri 3, 4 e 5 della tabella A, sono liquidate alla fine di ogni bimestre delle Intendenze di finanza e versate, al lordo delle imposte di ricchezza mobile e complementare, sul conto corrente postale intestato alla Direzione generale delle imposte dirette.

 

          Art. 4.

     I diritti indicati al titolo III, numeri 1 e 2, al titolo IV, numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6, al titolo V, numeri 1, 2 e 3 della tabella A, sono riscossi direttamente dai titolari degli Uffici distrettuali delle imposte dirette e l'ammontare di essi deve essere versato, entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello della riscossione, sul conto corrente di cui all'articolo precedente.

     I compensi riscossi dai titolari degli Uffici distrettuali delle imposte dirette ai sensi del presente articolo e del precedente articolo 1, sono versati previa detrazione delle somme che gli uffici medesimi siano stati autorizzati a prelevare per le spese inerenti alla esecuzione dei lavori.

 

          Art. 5.

     Le Amministrazioni provinciali e le Camere di commercio, industria ed agricoltura, versano direttamente agli Uffici distrettuali delle imposte dirette i compensi ad essi dovuti per la ripartizione del reddito mobiliare che si produce in più comuni, di cui al titolo III, numero 6, della tabella A.

     Il comune delegato alla notifica del riparto ai sensi dell'art. 161 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è tenuto a corrispondere agli Uffici distrettuali delle imposte dirette i compensi stessi anche per conto di tutti gli altri comuni interessati salvo rivalsa per le rispettive quote.

     Gli uffici distrettuali delle imposte dirette versano al conto corrente postale di cui all'art. 2 le somme introitate per tale titolo entro i termini indicati nel successivo art. 4.

 

          Art. 6.

     Entro la prima decade di ciascun bimestre, gli ispettori delle imposte dirette eseguono il controllo delle somme versate nel bimestre precedente dagli Uffici distrettuali sul conto corrente postale intestato alla Direzione generale delle imposte dirette, e comunicano alla stessa e all'Ispettorato compartimentale una distinta relativa alle somme introitate complessivamente dagli Uffici della provincia per ogni voce indicata nella tabella A, allegata al presente decreto.

     La distinta deve inoltre contenere l'elenco nominativo del personale di ciascun ufficio che, in conformità dei criteri fissati nel successivo art. 7, partecipa al riparto dei compensi, escludendo quello in aspettativa per motivi di salute, di famiglia o per servizio militare, e in congedo straordinario.

 

          Art. 7.

     Sull'importo dei proventi liquidati in conformità dei precedenti articoli, una quota pari al 5% è devoluta al personale della Direzione generale delle imposte dirette, ed è all'uopo versata sul conto corrente postale intestato alla medesima Direzione generale che ne dispone l'assegnazione in conformità di norme da emanarsi con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con quello per il tesoro.

     Il residuo ammontare dei proventi è ripartito fra tutto il personale dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette, compreso quello addetto ai Centri di organizzazione dell'anagrafe tributaria, nella seguente misura:

     al personale dei gradi 5° e 6°: quote 2,50;

     al personale del grado 7°: quote 2,00;

     ai titolari d'ufficio di grado inferiore al 7°: quote 1,50;

     al personale di ruolo di tutti gli altri gradi ed al personale non di ruolo delle categorie 1a, 2a e 3a che abbia anzianità di servizio non inferiore ai 10 anni: quote 1,00;

     al personale subalterno di ruolo ed al personale non di ruolo in servizio continuativo da oltre un anno ritenuto meritevole: quote 0,50.

 

          Art. 8.

     La Direzione generale delle imposte dirette sull'ammontare complessivo delle riscossioni:

     a) liquida le imposte erariali e le versa in tesoreria;

     b) determina la quota dei diritti e dei compensi spettanti al personale di ciascun ufficio e ne rimette l'importo complessivo con la relativa distinta nominativa mediante posta-giro a favore del titolare dell'ufficio.

 

Titolo III.

ALLIBRAMENTO E RIPARTO DEI DIRITTI E COMPENSI SPETTANTI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI.

 

          Art. 9.

     L'ammontare dei diritti e dei compensi riscossi direttamente dal personale degli Uffici del registro deve essere integralmente versato, a cura dei capi degli uffici stessi, sul conto corrente postale intestato all'ispettore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, addetto al Ministero a norma dell'art. 146 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello della riscossione.

 

          Art. 10.

     L'ispettore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, alla fine di ciascun bimestre, sul totale delle somme riscosse a norma della tabella C:

     a) determina l'ammontare della quota riservata al personale dell'Amministrazione centrale ai sensi del primo comma dell'art. 7 da assegnarsi con le norme ivi previste;

     b) determina, per il rimanente importo, la somma spettante a ciascun impiegato di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari addetto agli Uffici del registro e agli Ispettorati compartimentali in conformità dei criteri contenuti nel successivo art. 11;

     c) preleva da tali somme il contributo individuale spettante all'Erario ai sensi dell'art. 76 della legge sulle imposte di registro, entro i limiti fissati dall'articolo 38 della legge 25 giugno 1943, n. 540, sulle imposte ipotecarie;

     d) liquida sulla quota spettante a ciascun impiegato le prescritte ritenute d'imposta e le versa in tesoreria;

     e) preleva la quota bimestrale di associazione alla Cassa nazionale di previdenza e mutualità tra il personale provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, dovuta a norma dell'articolo 5 dello statuto della Cassa;

     f) emette per somma netta residua il posta-giro di cui all'art. 8 lettera b) a favore dei titolari degli uffici.

 

          Art. 11.

     Il riparto delle somme fra il personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari viene effettuato nel modo seguente:

     a) la divisione dei diritti e compensi si attua fra tutto il personale attribuendo un punto per ogni cento lire, o frazione di cento lire, di stipendio lordo iniziale annuo, esclusa ogni altra indennità, fissato pel grado rivestito da ciascun impiegato senza distinzione di gruppo o categoria;

     b) in aumento sono assegnati n. 130 punti a favore dei titolari o reggenti di ufficio di 1a categoria, n. 90 punti a favore dei titolari o reggenti di ufficio di 2a categoria, n. 70 punti a favore dei titolari o reggenti di ufficio di 3a categoria.

     In caso di reggenza fiduciaria i suddetti punti vanno divisi a metà fra il titolare dell'ufficio ed il reggente fiduciario.

     Per il servizio d'ispezione sono assegnati in aumento n. 150 punti a favore dei titolari o reggenti di Ispettorato compartimentale, n. 70 punti a favore degli ispettori compartimentali e superiori, n. 50 punti a favore dei direttori distrettuali e procuratori con funzione ispettiva;

     c) ai volontari ed al personale non di ruolo di 2a categoria in servizio continuativo da almeno un anno, è attribuito lo stesso numero di punti spettante al personale di ruolo di grado 11° , mentre agli alunni d'ordine in prova ed al personale non di ruolo di 3a e 4a categoria in servizio continuativo da almeno un anno è attribuito lo stesso numero di punti spettante al personale di ruolo di grado 13°;

     d) ai volontari ed agli alunni d'ordine in prova che non abbiano ancora compiuto un anno di servizio continuativo è attribuita la metà del numero dei punti spettanti rispettivamente ai gradi 11° e 13°.

     E' escluso dal riparto dei diritti e compensi, il personale non di ruolo che non abbia compiuto un anno di servizio continuativo, o la cui retribuzione non è a carico dell'Erario.

     Sono del pari esclusi dal riparto, per tutto il periodo di assenza dal servizio, gli impiegati in aspettativa per motivi di famiglia, per motivi di salute o per servizio militare, o in congedo straordinario.

 

Titolo IV.

ALLIBRAMENTO E RIPARTO DEI DIRITTI E COMPENSI SPETTANTI AI CONSERVATORI ED AL PERSONALE SUSSIDIARIO DEGLI UFFICI DEI REGISTRI IMMOBILIARI.

 

          Art. 12.

     La tabella D, allegata al presente decreto, sostituisce a tutti gli effetti la tabella D, parte 1a e 2a, degli emolumenti o diritti ipotecari spettanti ai conservatori ed al personale sussidiario dei registri immobiliari allegata alla legge 25 giugno 1943, n. 540.

     I diritti e compensi indicati nella prima colonna della succitata tabella D sono dovuti ai conservatori dei registri immobiliari ed al personale dei gruppi A e B delle tasse e delle imposte indirette sugli affari per il servizio ipotecario di cui siano incaricati con le norme di cui all'art. 35, della suddetta legge 25 giugno 1943, n. 540, sulle imposte ipotecarie.

     I diritti e compensi indicati nella seconda colonna della stessa tabella D sono dovuti al personale sussidiario di ruolo e non di ruolo in servizio presso le conservatorie dei registri immobiliari e presso gli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari per quanto attiene esclusivamente al servizio ipotecario.

 

          Art. 13.

     Per la riscossione e per la contabilizzazione dei diritti e compensi stabiliti a favore del personale sussidiario, valgono le norme di cui al decreto del Ministro per le finanze in data 9 agosto 1943.

     L'ammontare dei diritti e dei compensi deve essere integralmente versato, a cura dei capi degli Uffici dei registri immobiliari, sul conto corrente postale intestato all'ispettore delle tasse e delle imposte indirette sugli affari addetto al Ministero, a norma dell'art. 146 del regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello della riscossione.

 

          Art. 14.

     Il riparto dei diritti e compensi tra il personale sussidiario viene effettuato con gli stessi criteri di cui ai precedenti articoli 10 e 11.

     Ai gerenti regolarmente nominati a norma dell'art. 34 della legge 25 giugno 1943, n. 540, sulle imposte ipotecarie sono assegnati in aumento n. 70 punti se per la conservatoria è stabilita una cauzione non inferiore a L. 50.000, n. 50 punti se per la conservatoria è stabilita una cauzione non inferiore a L. 30.000 e n. 30 punti se per la conservatoria è stabilita una cauzione inferiore a L. 30.000.

     Negli uffici misti del registro e di conservazione dei registri immobiliari, il personale che beneficia dei diritti e compensi del ramo "Registro" perchè appartenente al ruolo del personale sussidiario degli Uffici del registro, non può concorrere al riparto dei diritti e compensi del ramo "ipotecario" e viceversa.

 

Disposizioni finali.

 

          Art. 15.

     Nulla è innovato per quanto riguarda le esenzioni attualmente vigenti relative ai diritti e compensi di cui alle tabelle allegate al presente decreto.

     Ogni ulteriore esenzione non potrà, tuttavia, essere concessa se non di concerto con il Ministro per le finanze.

 

          Art. 16.

     E' abrogata ogni disposizione contraria o comunque incompatibile con quelle del presente decreto.

 

          Art. 17.

     Il presente decreto entra in vigore nei territori attualmente sottoposti all'Amministrazione italiana il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno. Negli altri territori entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui essi saranno restituiti all'Amministrazione italiana ovvero il giorno in cui la efficacia del decreto stesso sia ad essi estesa dalle competenti Autorità Alleate.

 

     Tabelle

     (Tabelle omesse)


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.