Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 07/12/1946 |
Numero: | 623 |
Sommario |
Art. 1. La misura dei gettoni di presenza di lire cinquanta prevista dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 167, per gli impiegati delle [...] |
Art. 2. La misura di lire duecentocinquanta, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 572, è da considerare quale limite massimo entro il [...] |
Art. 3. Nei decreti ministeriali o interministeriali di cui al 2° comma dell'art. 1 sarà determinata la misura del gettone di presenza entro i limiti massimi previsti dal [...] |
Art. 4. Agli estranei all'Amministrazione dello Stato che siano chiamati a far parte di commissioni od organi collegiali affini per rappresentarvi interessi di enti, [...] |
Art. 5. Il gettone di presenza retribuisce tutta l'opera comunque prestata in seno alle commissioni, compreso l'eventuale lavoro preparatorio e susseguente alle sedute |
Art. 6. I gettoni di presenza che possono essere corrisposti da ciascuna Amministrazione a carico del proprio bilancio, ad ogni funzionario statale od estraneo, anche se [...] |
Art. 7. All'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 217, è sostituito dal seguente |
Art. 8. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio in dipendenza del presente decreto |
Art. 9. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° [...] |
§ 80.5.46 – D.Lgs.C.P.S. 7 dicembre 1946, n. 623. [1]
Compensi per i componenti delle commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati, istituiti presso le Amministrazioni dello Stato.
(G.U. 4 febbraio 1947, n. 28).
La misura dei gettoni di presenza di lire cinquanta prevista dall'art. 1 del
Il gettone di presenza di cui al precedente comma e quello previsto a favore degli estranei alle Amministrazioni statali dall'art. 1 del
La misura di lire duecentocinquanta, di cui all'articolo 1 del
Nei decreti ministeriali o interministeriali di cui al 2° comma dell'art. 1 sarà determinata la misura del gettone di presenza entro i limiti massimi previsti dal presente decreto.
Con analoghi decreti sarà provveduto per le commissioni od organi collegiali affini istituiti con provvedimenti legislativi i quali non determinino la misura dei gettoni di presenza.
Agli estranei all'Amministrazione dello Stato che siano chiamati a far parte di commissioni od organi collegiali affini per rappresentarvi interessi di enti, associazioni, categorie, privati, o simili, non può essere attribuito alcun gettone di presenza a carico del bilancio statale.
Il gettone di presenza retribuisce tutta l'opera comunque prestata in seno alle commissioni, compreso l'eventuale lavoro preparatorio e susseguente alle sedute.
I gettoni di presenza che possono essere corrisposti da ciascuna Amministrazione a carico del proprio bilancio, ad ogni funzionario statale od estraneo, anche se componente di più commissioni, non può superare il numero di 20 in ogni mese ed è esclusa la compensazione fra mesi diversi.
All'art. 7 del
"I fondi stanziati pel funzionamento della soppressa Commissione centrale di epurazione sono assegnati al Consiglio di Stato per il funzionamento della Sezione speciale istituita ai sensi dell'art. 11 del
Ai componenti della Sezione speciale per la epurazione presso il Consiglio di Stato e al personale addetto agli uffici di segreteria è attribuito un compenso speciale nella misura e con le modalità che verranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro per il tesoro".
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio in dipendenza del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° luglio 1946.
[1] Ratificato dalla