§ 80.5.26 – D.Lgs.Lgt. 31 agosto 1945, n. 572.
Trattamento economico dei componenti e del personale di segreteria delle commissioni, consigli, comitati o di altri collegi comunque [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:31/08/1945
Numero:572


Sommario
Art. 1.      I gettoni di presenza, previsti dal primo comma dell'articolo 3 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile [...]
Art. 2.      Per i componenti delle commissioni costituite in dipendenza del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e delle successive disposizioni concernenti [...]
Art. 3.      Per i componenti della Commissione centrale di epurazione di cui all'art. 20 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ed all'art. 5 del decreto [...]
Art. 4.      Ai componenti degli organi di cui ai precedenti articoli che siano dipendenti dalle provincie, dai comuni, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e in [...]
Art. 5.      Ai segretari degli organi indicati negli articoli precedenti è corrisposto un gettone di presenza nella stessa misura di quella spettante ai componenti nei limiti e con [...]
Art. 6.      Al personale addetto alle segreterie delle Commissioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3, nel numero massimo di due unità oltre il segretario, è attribuita una [...]
Art. 7.      Il limite massimo fissato dall'art. 57 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, modificato dall'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, per [...]
Art. 8.      Le spese relative alle competenze spettanti ai membri, al segretario ed agli addetti alla segreteria della Commissione centrale di epurazione sono a carico dello stato [...]
Art. 9.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" ed ha effetto dal 1° luglio 1945 nelle provincie che [...]


§ 80.5.26 – D.Lgs.Lgt. 31 agosto 1945, n. 572. [1]

Trattamento economico dei componenti e del personale di segreteria delle commissioni, consigli, comitati o di altri collegi comunque denominati, istituiti presso le Amministrazioni dello Stato.

(G.U. 25 settembre 1945, n. 115).

 

     Art. 1.

     I gettoni di presenza, previsti dal primo comma dell'articolo 3 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e modificato dal decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 167, per i componenti di commissioni, consigli, comitati, o altri collegi comunque denominati, istituiti presso le Amministrazioni dello Stato, che non appartengono al personale statale, sono aumentati a 250 lire.

 

          Art. 2.

     Per i componenti delle commissioni costituite in dipendenza del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e delle successive disposizioni concernenti le sanzioni contro il fascismo, i quali siano dipendenti dall'Amministrazione dello Stato, il gettone di presenza di cui al secondo comma dell'art. 63 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive modificazioni, è aumentato a L. 125.

 

          Art. 3.

     Per i componenti della Commissione centrale di epurazione di cui all'art. 20 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ed all'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2, la misura del gettone di presenza da assegnare ai sensi dell'art. 63 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e successive modificazioni, è elevato a L. 300 od a L. 150, a seconda che trattisi di persone estranee all'Amministrazione dello Stato ovvero di dipendenti statali.

     Ai componenti medesimi può essere concesso un assegno integrativo nella misura che sarà stabilita dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro per il tesoro, sentito l'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

 

          Art. 4.

     Ai componenti degli organi di cui ai precedenti articoli che siano dipendenti dalle provincie, dai comuni, dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e in genere dagli enti di diritto pubblico, spetta il gettone di presenza nella medesima misura prevista per i dipendenti dall'Amministrazione dello Stato.

 

          Art. 5.

     Ai segretari degli organi indicati negli articoli precedenti è corrisposto un gettone di presenza nella stessa misura di quella spettante ai componenti nei limiti e con le norme per questi ultimi stabiliti.

 

          Art. 6.

     Al personale addetto alle segreterie delle Commissioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3, nel numero massimo di due unità oltre il segretario, è attribuita una indennità giornaliera pari ad un terzo della diaria di missione inerente al grado rivestito.

 

          Art. 7.

     Il limite massimo fissato dall'art. 57 del regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, modificato dall'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 320, per la retribuzione da assegnare agli estranei all'Amministrazione dello Stato incaricati di speciali studi, non può essere superato quando vengono affidati più incarichi anche se conferiti da Ministri diversi.

     In quest'ultimo caso fra i Ministri interessati sarà concordata la quota di retribuzione da porre a carico del rispettivo bilancio.

 

          Art. 8.

     Le spese relative alle competenze spettanti ai membri, al segretario ed agli addetti alla segreteria della Commissione centrale di epurazione sono a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, rubrica Presidenza del Consiglio dei Ministri, sotto rubrica Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 9.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" ed ha effetto dal 1° luglio 1945 nelle provincie che alla data di entrata in vigore siano già state restituite all'Amministrazione italiana.

     Per le provincie non ancora restituite all'Amministrazione italiana, il presente decreto entrerà in vigore dal giorno in cui vi venga reso esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.