§ 80.5.14 – D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1945, n. 167.
Compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:05/04/1945
Numero:167


Sommario
Art. 1.      Le misure dei gettoni di presenza di lire cinquanta e di lire venticinque previste, rispettivamente dal primo e dal secondo comma dell'art. 63 del R. decreto 8 maggio [...]
Art. 2.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno e le disposizioni in esso contenute hanno [...]


§ 80.5.14 – D.Lgs.Lgt. 5 aprile 1945, n. 167. [1]

Compensi ai componenti delle commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati.

(G.U. 7 maggio 1945, n. 55).

 

     Art. 1.

     Le misure dei gettoni di presenza di lire cinquanta e di lire venticinque previste, rispettivamente dal primo e dal secondo comma dell'art. 63 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, per gli estranei alle Amministrazioni dello Stato e per gli impiegati delle Amministrazioni stesse chiamati a far parte di commissioni, consigli, comitati e collegi comunque denominati, vengono maggiorate del 100 per cento.

     Sui gettoni medesimi sono soppresse le riduzioni di cui ai R. decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 16 aprile 1934, n. 561.

 

          Art. 2.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno e le disposizioni in esso contenute hanno effetto dal 1° luglio 1944 per le provincie che, alla data di pubblicazione del presente decreto, risulteranno dipendenti dall'Amministrazione italiana e, per le altre provincie, dalla data in cui saranno restituite all'Amministrazione stessa.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.