Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 44. Fascismo |
Capitolo: | 44.1 fascismo |
Data: | 04/01/1945 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 40 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 2. Il primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è sostituito dai seguenti (Omissis) |
Art. 3. Il magistrato, chiamato a presiedere le Commissioni provinciali ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è nominato dal [...] |
Art. 4. All'art. 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è aggiunto il comma seguente (Omissis) |
Art. 5. La Commissione centrale preveduta dall'art. 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è costituita da quattro sezioni, ciascuna delle quali [...] |
Art. 6. Fermo quanto disposto nel primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, il termine stabilito nel primo comma dell'articolo 25 [...] |
Art. 7. Nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, la proroga del termine per la comunicazione delle [...] |
Art. 8. Il termine previsto dal secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, è portato a novanta giorni |
Art. 9. Il personale contemplato nell'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, è ammesso a chiedere, in luogo della [...] |
Art. 10. I benefici economici previsti per il personale inamovibile dall'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, e dall'art. 9 del presente [...] |
Art. 11. Il termine per la comunicazione delle conclusioni delle Commissioni di epurazione, preveduto dal secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 [...] |
Art. 12. L'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 ottobre 1944, n. 285, è modificato come appresso (Omissis) |
Art. 13. Dopo il secondo comma dell'art. 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285, è aggiunto il comma seguente (Omissis) |
Art. 14. La trasmissione da parte delle Commissioni di epurazione di primo grado delle loro conclusioni all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, ai sensi [...] |
Art. 15. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno |
§ 44.1.16 - D.Lgs.Lgt. 4 gennaio 1945, n. 2.
Norme integrative dei decreti legislativi luogotenenziali 27 luglio 1944, n. 159; 11 ottobre 1944, n. 257, e 23 ottobre 1944, n. 285, sulle sanzioni contro il fascismo e sul collocamento a riposo dei dipendenti dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale.
(G.U. 9 gennaio 1945, n. 4)
L'art. 40 del
Il primo comma dell'art. 8 del
Il magistrato, chiamato a presiedere le Commissioni provinciali ai sensi dell'art. 8 del
All'art. 14 del
La Commissione centrale preveduta dall'art. 20 del
Il presidente della Commissione centrale stabilisce le norme per la ripartizione del lavoro fra le varie sezioni e può presiedere le adunanze di ciascuna di esse.
Fermo quanto disposto nel primo comma dell'art. 1 del
Nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 1 del
Il termine previsto dal secondo comma dell'art. 2 del
Il personale contemplato nell'ultimo comma dell'articolo 3 del
La richiesta deve essere presentata entro quindici giorni dalla data di comunicazione del decreto di collocamento a riposo.
I benefici economici previsti per il personale inamovibile dall'art. 3 del
Il termine per la comunicazione delle conclusioni delle Commissioni di epurazione, preveduto dal secondo comma dell'articolo 1 del
L'art. 17 del
Dopo il secondo comma dell'art. 20 del
La trasmissione da parte delle Commissioni di epurazione di primo grado delle loro conclusioni all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, ai sensi dell'art. 20 del
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.
La disposizione dell'art. 7 ha effetto dal 30 dicembre 1944.