§ 44.1.16 - D.Lgs.Lgt. 4 gennaio 1945, n. 2.
Norme integrative dei decreti legislativi luogotenenziali 27 luglio 1944, n. 159; 11 ottobre 1944, n. 257, e 23 ottobre 1944, n. 285, sulle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:44. Fascismo
Capitolo:44.1 fascismo
Data:04/01/1945
Numero:2


Sommario
Art. 1.      L'art. 40 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è sostituito dal seguente (Omissis)
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è sostituito dai seguenti (Omissis)
Art. 3.      Il magistrato, chiamato a presiedere le Commissioni provinciali ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è nominato dal [...]
Art. 4.      All'art. 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è aggiunto il comma seguente (Omissis)
Art. 5.      La Commissione centrale preveduta dall'art. 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è costituita da quattro sezioni, ciascuna delle quali [...]
Art. 6.      Fermo quanto disposto nel primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, il termine stabilito nel primo comma dell'articolo 25 [...]
Art. 7.      Nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, la proroga del termine per la comunicazione delle [...]
Art. 8.      Il termine previsto dal secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, è portato a novanta giorni
Art. 9.      Il personale contemplato nell'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, è ammesso a chiedere, in luogo della [...]
Art. 10.      I benefici economici previsti per il personale inamovibile dall'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, e dall'art. 9 del presente [...]
Art. 11.      Il termine per la comunicazione delle conclusioni delle Commissioni di epurazione, preveduto dal secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 [...]
Art. 12.      L'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 ottobre 1944, n. 285, è modificato come appresso (Omissis)
Art. 13.      Dopo il secondo comma dell'art. 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285, è aggiunto il comma seguente (Omissis)
Art. 14.      La trasmissione da parte delle Commissioni di epurazione di primo grado delle loro conclusioni all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, ai sensi [...]
Art. 15.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno


§ 44.1.16 - D.Lgs.Lgt. 4 gennaio 1945, n. 2.

Norme integrative dei decreti legislativi luogotenenziali 27 luglio 1944, n. 159; 11 ottobre 1944, n. 257, e 23 ottobre 1944, n. 285, sulle sanzioni contro il fascismo e sul collocamento a riposo dei dipendenti dello Stato appartenenti ai primi quattro gradi della classificazione del personale statale.

(G.U. 9 gennaio 1945, n. 4)

 

 

     Art. 1.

     L'art. 40 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è sostituito dal seguente (Omissis).

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è sostituito dai seguenti (Omissis).

 

          Art. 3.

     Il magistrato, chiamato a presiedere le Commissioni provinciali ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro per la grazia e giustizia e l'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

 

          Art. 4.

     All'art. 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è aggiunto il comma seguente (Omissis).

 

          Art. 5.

     La Commissione centrale preveduta dall'art. 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è costituita da quattro sezioni, ciascuna delle quali composta di un presidente di sezione, di due magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo, in servizio o a riposo, di due funzionari delle Amministrazioni centrali e di due membri, designati dall'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo.

     Il presidente della Commissione centrale stabilisce le norme per la ripartizione del lavoro fra le varie sezioni e può presiedere le adunanze di ciascuna di esse.

 

          Art. 6.

     Fermo quanto disposto nel primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, il termine stabilito nel primo comma dell'articolo 25 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, è prorogato di tre mesi per i territori restituiti all'Amministrazione italiana anteriormente alla data del presente decreto. La proroga è limitata ad un mese per le procedure relative ai funzionari delle Amministrazioni centrali dello Stato.

 

          Art. 7.

     Nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, la proroga del termine per la comunicazione delle conclusioni delle Commissioni di epurazione può essere consentita fino a sessanta giorni.

 

          Art. 8.

     Il termine previsto dal secondo comma dell'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, è portato a novanta giorni.

 

          Art. 9.

     Il personale contemplato nell'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, è ammesso a chiedere, in luogo della maggiorazione del servizio utile per la pensione ai sensi del primo comma del detto art. 3, l'applicazione della legge 23 maggio 1940, n. 587, a norma dell'ultima parte dell'articolo stesso.

     La richiesta deve essere presentata entro quindici giorni dalla data di comunicazione del decreto di collocamento a riposo.

 

          Art. 10.

     I benefici economici previsti per il personale inamovibile dall'art. 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, e dall'art. 9 del presente decreto si applicano anche nei confronti degli avvocati dello Stato collocati a riposo in base al citato decreto n. 257.

 

          Art. 11.

     Il termine per la comunicazione delle conclusioni delle Commissioni di epurazione, preveduto dal secondo comma dell'articolo 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 11 ottobre 1944, n. 257, decorre dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, per i deferimenti avvenuti anteriormente a detta data.

 

          Art. 12.

     L'art. 17 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 ottobre 1944, n. 285, è modificato come appresso (Omissis).

 

          Art. 13.

     Dopo il secondo comma dell'art. 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 285, è aggiunto il comma seguente (Omissis).

 

          Art. 14.

     La trasmissione da parte delle Commissioni di epurazione di primo grado delle loro conclusioni all'Alto Commissario per le sanzioni contro il fascismo, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, deve essere accompagnata dal fascicolo degli atti e documenti del procedimento a cui le conclusioni si riferiscono.

 

          Art. 15.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.

     La disposizione dell'art. 7 ha effetto dal 30 dicembre 1944.