Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.1 avvocatura dello Stato |
Data: | 05/06/1965 |
Numero: | 756 |
Sommario |
Art. 1. Gli stipendi dei magistrati ordinari, distinti per funzioni, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato, di [...] |
Art. 2. Fermo quanto disposto all'art. 6, comma terzo, della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del precedente art. 1, sono utili per gli effetti [...] |
Art. 3. E' soppresso l'assegno integrativo di cui alla legge 10 agosto 1964, n. 662 |
Art. 4. Il presente decreto ha effetto dal 1° marzo 1966 |
§ 80.1.25 - D.P.R. 5 giugno 1965, n. 756.
Conglobamento dell'assegno integrativo nello stipendio dei magistrati ordinari, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268.
(G.U. 10 luglio 1965, n. 170).
Gli stipendi dei magistrati ordinari, distinti per funzioni, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato, di cui al
Fermo quanto disposto all'art. 6, comma terzo, della
E' soppresso l'assegno integrativo di cui alla
Il presente decreto ha effetto dal 1° marzo 1966.
TABELLA
STIPENDI DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA, DEI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI E DELLA GIUSTIZIA MILITARE, NONCHE’ DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO.
Funzioni |
Stipendio annuo lordo dall’1 luglio 1970 Lire |
Corte di cassazione: |
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Primo presidente |
15.810.000 |
Procuratore generale, Presidente aggiunto, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche |
14.010.000 |
Presidente di sezione ed equiparati |
12.540.000 |
Consiglieri ed equiparati |
10.200.000 |
Corte d'appello: |
|
Consiglieri ed equiparati |
8.670.000 |
Tribunale: |
|
Giudici ed equiparati |
7.650.000 |
Aggiunti giudiziari |
5.100.000 |
Uditori giudiziari (dopo sei mesi) |
3.570.000 |
Uditori giudiziari |
3.060.000 |
MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI, DELLA GIUSTIZIA MILITARE E AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO.
Funzioni |
Stipendio annuo lordo dall’1 luglio 1970 Lire |
Presidente del Consiglio di Stato, presidente della Corte dei conti e avvocato generale dello Stato |
14.010.000 |
Presidente di sezione del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratore generale della Corte dei conti, procuratore generale militare, vice avvocato generale dello Stato |
12.540.000 |
Consiglieri di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori generali della Corte dei conti, sostituti procuratori generali militari, consigliere relatore del Tribunale supremo militare, sostituti avvocati generali dello Stato |
10.200.000 |
Primi referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, procuratori militari, vice avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato dopo 4 anni dalla nomina |
8.670.000 |
Referendari del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, vice procuratori militari, sostituti avvocati dello Stato e procuratori capo dello Stato |
7.650.000 |
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di prima classe, procuratori dello Stato dopo quattro anni dalla nomina |
6.732.000 |
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di seconda classe, procuratori dello Stato |
6.120.000 |
Sostituti procuratori e giudici istruttori militari di terza classe, sostituti procuratori dello Stato |
5.100.000 |
Uditori giudiziari militari, procuratori aggiunti dello Stato |
3.570.000 |