§ 79.3.79 - D.M. 12 ottobre 2007, n. 236.
Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso al ruolo dei capo squadra e dei capo reparto del Corpo nazionale dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.3 vigili del fuoco
Data:12/10/2007
Numero:236


Sommario
Art. 1.  Modalità di accesso
Art. 2.  Titoli valutabili
Art. 3.  Modalità di accesso
Art. 4.  Titoli valutabili
Art. 5.  Commissioni esaminatrici
Art. 6.  Scelta della sede
Art. 7.  Corso di formazione professionale
Art. 8.  Graduatoria finale
Art. 9.  Norma di rinvio


§ 79.3.79 - D.M. 12 ottobre 2007, n. 236. [1]

Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso al ruolo dei capo squadra e dei capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

(G.U. 18 dicembre 2007, n. 293)

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

     Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252";

     Visto in particolare l'articolo 12 recante disposizioni per l'accesso al ruolo dei capo squadra e dei capo reparto;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Considerato che esigenze di trasparenza e certezza richiedono che l'individuazione dei corsi richiesti quale requisito d'ammissione avvenga prima dell'avvio delle procedure concorsuali di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b);

     Ritenuto pertanto necessario, per la copertura dei posti da conferire con decorrenza 1° gennaio 2006, 1° gennaio 2007 e 1° gennaio 2008, l'individuazione di procedure accelerate le quali tengano prioritariamente conto della preparazione professionale derivante dall'esperienza professionale posseduta;

     Ritenuto in particolare che, in relazione alle suesposte esigenze, costituisca idoneo requisito formativo, ai fini dell'ammissione al concorso interno di cui al richiamato articolo 12, comma 1, lettera b), l'avvenuto superamento di almeno n. 2 corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'amministrazione della durata non inferiore ad una settimana o alle trentasei ore, ovvero di n. 1 corso di pari durata complessiva;

     Considerato altresì che, a norma del comma 7 del medesimo articolo 12, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, le materie oggetto dell'esame scritto di cui al comma 1, lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici, nonchè le modalità di svolgimento dei corsi di formazione professionale successivi ai concorsi e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso;

     Visto il protocollo di intesa, sottoscritto con le organizzazioni sindacali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in data 26 settembre 2006, nel quale si è convenuto che, nelle more della individuazione degli istituti di partecipazione sindacale, da effettuarsi in sede di negoziazione ai sensi del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sarebbero state, comunque, garantite forme di partecipazione sindacale;

     Visto il verbale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali in data 2 aprile 2007;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 4 giugno 2007 e del 17 settembre 2007;

     Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 48202/3401/9.5 del 28 settembre 2007;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

Capo I

Concorso interno per titoli

 

Art. 1. Modalità di accesso

     1. Il concorso interno di cui all'articolo 12, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale.

     2. Nel bando di concorso sono indicati i posti disponibili, individuando quelli per il personale specialista [2].

     3. Sono ammessi i dipendenti che, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate le vacanze dei posti messi a concorso, rivestono la qualifica di vigile coordinatore.

     4. Non è ammesso al concorso il personale che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

     5. Sulla base del punteggio riportato nei titoli indicati all'articolo 2, viene formata la graduatoria per la successiva ammissione al corso di formazione professionale. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 12, comma 3, prima parte, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

     6. Il personale collocato in posizione utile viene ammesso al corso, previa scelta della sede di servizio, secondo le procedure indicate all'articolo 6.

     7. In prima applicazione, per il conferimento dei posti con decorrenza 1° gennaio 2006, al concorso interno viene ammesso il personale inquadrato nella qualifica di vigile coordinatore ai sensi dell'articolo 149, comma 4 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, purchè in possesso degli altri requisiti previsti.

 

     Art. 2. Titoli valutabili

     1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione, con a fianco indicato il punteggio attribuito, sono:

     a) titoli di studio:

     1) diploma di qualifica, rilasciato da istituto d'istruzione secondaria superiore punti 0,50;

     2) diploma di istruzione secondaria di secondo grado punti 1;

     3) laurea attinente alla qualifica messa a concorso punti 2;

     4) laurea magistrale attinente alla qualifica messa a concorso punti 2,50;

     5) diploma di specializzazione, conseguito al termine di corsi di specializzazione istituiti dalle Università, attinente alla qualifica messa a concorso punti 3; i punteggi dei titoli non sono fra loro cumulabili ma si considera esclusivamente il titolo che dà luogo al punteggio più elevato. I punteggi sono ridotti della metà nel caso di titoli non coerenti con l'attività professionale della qualifica a concorso;

     b) corsi di aggiornamento professionale:

     1) la frequenza con profitto di corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'amministrazione in materie attinenti l'attività istituzionale, è valutata 0,25 punti per ogni settimana o periodo di 36 ore. I punteggi dei corsi di aggiornamento professionale sono cumulabili fra loro fino al punteggio massimo di punti 3,00;

     2) nei limiti di cui al punto 1, vengono valutati anche i corsi per l'acquisizione delle qualificazioni risultanti da appositi brevetti o patenti ovvero da certificazioni dell'amministrazione; è escluso il corso basico ivi compreso, per gli specialisti, il corso per il conseguimento della specializzazione;

     c) anzianità:

     l'anzianità posseduta nel ruolo dei vigili del fuoco, compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene valutata per ogni anno punti 2,00; le frazioni di anno sono calcolate in dodicesimi.

     2. I predetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione.

 

Capo II

Concorso interno per titoli ed esame scritto

 

     Art. 3. Modalità di accesso

     1. Il concorso interno di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, avviene per titoli, esame scritto a contenuto tecnico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione professionale.

     2. Nel bando di concorso sono indicati i posti disponibili, individuando quelli per il personale specialista [3].

     3. Sono ammessi i dipendenti che, alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si sono verificate le vacanze dei posti messi a concorso, abbiano compiuto sei anni di effettivo servizio nel ruolo dei vigili del fuoco e che, nei sei anni medesimi, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale, a livello nazionale, individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalità di svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza con decreto del Ministro dell'interno [4].

     4. [Per le promozioni a decorrere dal 1° gennaio 2009, saranno ammessi al concorso interno i candidati che abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati tra quelli indicati nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b) ultima parte, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217] [5].

     5. Non è ammesso al concorso il personale che, nel biennio precedente la data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande, abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.

     6. L'esame consta in una prova scritta a contenuto tecnico-pratico consistente in appositi quesiti a risposta multipla, da risolvere in un tempo predeterminato, concernenti le materie istituzionali che saranno indicate nel bando di concorso.

     7. All'esame scritto di cui al comma 6, viene attribuito un punteggio massimo di 30 punti. La prova si intende superata con un punteggio minimo di 21 punti.

     8. La valutazione dei titoli viene effettuata, sulla base dei criteri indicati all'articolo 4, nei confronti di coloro che hanno superato la prova scritta.

     9. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a punti 10.

     10. La graduatoria viene formata sommando i punteggi riportati nell'esame scritto e nella valutazione dei titoli. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 12, comma 3, seconda parte, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

     11. Il personale che, nell'ambito dei posti messi a concorso, risulta collocato utilmente in graduatoria, viene ammesso al corso di formazione professionale, previa scelta della sede di servizio, secondo le procedure indicate all'articolo 6.

 

     Art. 4. Titoli valutabili

     1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione, con a fianco indicato il punteggio attribuito, sono:

     a) titoli di studio:

     1) diploma di qualifica, rilasciato da Istituto d'istruzione secondaria superiore punti 0,50;

     2) diploma di istruzione secondaria di secondo grado punti 1;

     3) laurea attinente alla qualifica messa a concorso punti 2;

     4) laurea magistrale attinente alla qualifica messa a concorso punti 2,50;

     5) diploma di specializzazione, conseguito al termine di corsi di specializzazione istituiti dalle università, attinente alla qualifica messa a concorso punti 3; i punteggi dei titoli non sono fra loro cumulabili ma si considera esclusivamente il titolo che dà luogo al punteggio più elevato. I punteggi sono ridotti della metà nel caso di titoli non coerenti con l'attività professionale della qualifica a concorso;

     b) corsi di aggiornamento professionale:

     1) la frequenza con profitto di corsi di aggiornamento professionale organizzati dall'amministrazione in materie attinenti l'attività istituzionale, è valutata 0,25 punti per ogni settimana o periodo di 36 ore. I punteggi dei corsi di aggiornamento professionale sono cumulabili fra loro fino al punteggio massimo di punti 3,00;

     2) nei limiti di cui al punto 1), vengono valutati anche i corsi per l'acquisizione delle qualificazioni risultanti da appositi brevetti o patenti ovvero da certificazioni dell'Amministrazione;

     3) per i partecipanti al concorso di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, i corsi di aggiornamento già valutati come requisito di ammissione ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento vengono considerati solo per la parte eccedente quella necessaria per l'ammissione al concorso;

     è escluso il corso basico;

     c) anzianità:

     l'anzianità posseduta nel ruolo dei vigili del fuoco, compresa quella maturata nel corrispondente profilo del previgente ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene valutata per ogni anno punti 1,00; le frazioni di anno sono calcolate in dodicesimi. Per i partecipanti ai concorsi l'anzianità viene valutata solo per la parte non richiesta quale requisito di ammissione.

     2. I predetti titoli devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione.

     3. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a punti 10.

 

Capo III

Norme comuni

 

     Art. 5. Commissioni esaminatrici

     1. La commissione esaminatrice è composta da almeno due dirigenti, di cui uno con funzioni di presidente, da un componente appartenente a ruolo non inferiore a quello degli ispettori e dei sostituti antincendio e da un segretario.

     2. Alle commissioni dei concorsi di cui all'articolo 3, possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami relativi alle materie speciali.

 

     Art. 6. Scelta della sede

     1. Sulla base delle graduatorie di cui all'articolo 1, comma 5 e all'articolo 3, comma 10, accede al corso di formazione un numero di concorrenti pari a quello dei posti messi a concorso. Al fine di una migliore razionalizzazione dei corsi di formazione, le predette graduatorie determinano la scelta della sede di assegnazione tra quelle indicate dall'amministrazione prima dell'avvio del corso di formazione e non producono effetti ai fini della posizione di ruolo che resta disciplinata dal successivo articolo 8 del presente decreto [6].

     2. I concorrenti utilmente collocati nell'ambito dei posti messi a concorso scelgono, secondo l'ordine della graduatoria, la sede di assegnazione tra quelle disponibili prima dell'avvio del corso di formazione. A norma dell'articolo 12, comma 6, ultima parte, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, hanno la precedenza nella scelta della sede i candidati del concorso di cui al comma 1, lettera a) del medesimo articolo 12 [7].

     3. Nell'ambito di ciascuna graduatoria, hanno la precedenza i candidati che scelgono la stessa sede ove già prestano servizio. Nel caso in cui siano resi disponibili posti nei nuclei specialistici, il personale in possesso di specializzazioni areonaviganti, nautiche (padroni di barca, motoristi navali e comandanti d'altura), i sommozzatori e i radioriparatori possono scegliere esclusivamente le sedi dove operano i relativi nuclei specialistici, nel limite dei posti indicati per ciascun nucleo [8].

     4. Nel caso di rinunce prima dell'inizio del corso, si procede allo scorrimento della graduatoria fino alla copertura dei posti disponibili. I posti rimasti comunque scoperti sono devoluti, fino alla data d'inizio dei rispettivi corsi di formazione professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

     5. In ogni caso, i posti non coperti, compresi quelli destinati al personale specialista, verranno considerati disponibili e saranno attribuiti con le successive procedure concorsuali secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

 

     Art. 7. Corso di formazione professionale

     1. Il corso di formazione professionale ha una durata non inferiore a tre mesi e si svolge, in relazione alla metodologia utilizzata, presso le sedi individuate, con proprio atto, dal Direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile [9].

     2. Il programma didattico, le materie e l'articolazione delle verifiche intermedie, sono stabiliti dal direttore centrale della formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, prima dell'inizio del corso stesso.

     3. Durante la frequenza dei corsi, l'eventuale dimissione dei candidati ammessi avviene secondo le disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

 

     Art. 8. Graduatoria finale

     1. Le procedure concorsuali si concludono con l'esame finale dei corsi di formazione professionale da effettuarsi secondo le modalità stabilite dalla Direzione centrale degli Affari generali del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. Ai candidati viene attribuito un punteggio massimo di 30 punti. L'idoneità si intende conseguita con un punteggio non inferiore a 21 punti.

     2. La graduatoria finale di merito dei corsi di formazione professionale è stilata sulla base del punteggio riportato nell'esame di fine corso e determina la posizione di ruolo dei vincitori nella nuova qualifica. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 12, comma 3, rispettivamente prima e seconda parte, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. A parità di decorrenza giuridica, i vincitori del concorso di cui al citato articolo 12, comma 1, lettera a), precedono nel ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma.

 

Capo IV

 

     Art. 9. Norma di rinvio

     1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, in quanto compatibili, quelle del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.


[1] Abrogato dall'art- 10 del D.M. 27 ottobre 2020, n. 170.

[2] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 11 marzo 2008, n. 77.

[3] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 11 marzo 2008, n. 77.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 11 marzo 2008, n. 77.

[5] Comma abrogato dall'art. 1 del D.M. 11 marzo 2008, n. 77.

[6] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 11 marzo 2008, n. 77.

[7] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 11 marzo 2008, n. 77.

[8] Comma così modificato dall'art. 1 del D.M. 11 marzo 2008, n. 77.

[9] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.M. 11 marzo 2008, n. 77.