§ 79.3.141 - D.M. 27 ottobre 2020, n. 170.
Regolamento recante la disciplina delle modalità di accesso, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.3 vigili del fuoco
Data:27/10/2020
Numero:170


Sommario
Art. 1.  Modalità di svolgimento del concorso
Art. 2.  Requisiti di partecipazione
Art. 3.  Commissione esaminatrice
Art. 4.  Anzianità di servizio e titoli valutabili
Art. 5.  Graduatoria di ammissione al corso di formazione professionale e scelta della sede
Art. 6.  Corso di formazione professionale
Art. 7.  Esame finale
Art. 8.  Graduatoria finale
Art. 9.  Norme transitorie
Art. 10.  Norme finali


§ 79.3.141 - D.M. 27 ottobre 2020, n. 170.

Regolamento recante la disciplina delle modalità di accesso, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, alla qualifica di capo squadra nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 12, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

(G.U. 16 dicembre 2020, n. 311)

 

     IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

     Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252», come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

     Visto, in particolare, l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, disciplinante l'accesso, mediante concorso interno per titoli e superamento di un corso di formazione professionale, alla qualifica di capo squadra del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

     Considerato che, a norma del comma 7 del richiamato articolo 12 del decreto legislativo n. 217 del 2005, con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice, le modalità di svolgimento del corso di formazione professionale, dell'esame finale nonchè i criteri per la formazione della graduatoria finale;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

     Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, «Codice dell'amministrazione digitale», e, in particolare, l'articolo 64, che disciplina il sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e le modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni;

     Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», e, in particolare, l'articolo 15, comma 2;

     Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonchè raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, «Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, «Regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 140 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;

     Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi delle lauree universitarie», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 6 luglio 2007, n. 155;

     Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca 16 marzo 2007, «Determinazione delle classi di laurea magistrale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157;

     Visto il decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 236, «Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»;

     Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233;

     Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, recante «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 ottobre 2009, n. 233;

     Ritenuto necessario adottare un nuovo regolamento che tenga conto delle modifiche introdotte dai richiamati decreti legislativi 29 maggio 2017, n. 97, e 6 ottobre 2018, n. 127, al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, per quanto attiene ai requisiti di accesso e alle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali;

     Effettuata la concertazione, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, di recepimento dell'Accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente per il comparto Vigili del fuoco e Soccorso pubblico, con le Organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo sindacale per il triennio 2016-2018, recepito con decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2018, n. 41;

     Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza di sezione del 25 giugno 2020;

     Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, riscontrata con nota n. 10243 del 21 ottobre 2020 del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri;

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modalità di svolgimento del concorso

     1. Il presente regolamento disciplina il concorso interno, per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, per l'accesso alla qualifica di capo squadra del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

     2. Il bando di concorso è adottato con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato «Dipartimento» e pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it Il decreto, in conformità a quanto stabilito dal presente regolamento, indica, tra l'altro, il numero complessivo dei posti messi a concorso per il personale non specialista e per i radioriparatori, le rispettive sedi di servizio e il numero dei posti disponibili per ciascuna sede.

     3. L'identificazione informatica dei candidati che partecipano alla procedura concorsuale è effettuata in conformità a quanto disposto dall'articolo 64, comma 2-quater, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero mediante il sistema di autenticazione in uso presso il Dipartimento.

 

     Art. 2. Requisiti di partecipazione

     1. Il concorso di cui all'articolo 1 è riservato al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore alla data del 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata l'ultima delle carenze di organico relative ai posti messi a concorso.

     2. Non è ammesso al concorso il personale che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

 

     Art. 3. Commissione esaminatrice

     1. La commissione esaminatrice è nominata con decreto del Capo del Dipartimento. È composta da almeno due dirigenti, di cui uno con funzioni di presidente con qualifica non inferiore a dirigente superiore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e da tre componenti appartenenti ad un ruolo non inferiore a quello degli ispettori antincendi.

     2. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il Dipartimento.

     3. Con il decreto di cui al comma 1, per le ipotesi di assenza o impedimento del presidente, di uno o più componenti e del segretario della commissione, sono nominati i relativi supplenti.

     4. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, può essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non è tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.

 

     Art. 4. Anzianità di servizio e titoli valutabili

     1. La commissione esaminatrice valuta l'anzianità di effettivo servizio nonchè i seguenti titoli: titoli di servizio, corsi di formazione e aggiornamento professionale, titoli di studio, in base alle categorie e ai punteggi indicati nei commi seguenti del presente articolo. I titoli devono essere posseduti al 31 dicembre dell'anno in cui si è verificata l'ultima delle carenze di organico relative ai posti messi a concorso, devono risultare, ad eccezione dei titoli di studio di cui al comma 6, da atti formali dell'amministrazione e devono essere dichiarati dal candidato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella domanda di partecipazione al concorso.

     2. Ad ogni anno di effettivo servizio nel ruolo dei vigili del fuoco sono attribuiti 1,50 punti. Il medesimo punteggio è attribuito per il personale specialista radioriparatore a ciascun anno di effettivo servizio in qualità di specialista mentre al periodo di servizio in qualità di non specialista è attribuito un punteggio di 0,75 punti all'anno. Le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di trenta giorni o frazioni superiori a quindici giorni.

     3. I titoli di servizio ammessi a valutazione sono quelli di seguito indicati:

     a) svolgimento della funzione di capo partenza ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64: 0,04 punti per ciascun intervento di soccorso risultante da rapporto di intervento; sono valutati gli interventi effettuati nell'ultimo quinquennio fino al raggiungimento di un punteggio massimo di 2,00 punti;

     b) abilitazione di istruttore o formatore riconosciuta dalla Direzione centrale per la formazione del Dipartimento: punti 1,00.

     4. I punteggi dei titoli di cui al comma 3 sono cumulabili fino a un massimo di 3,00 punti.

     5. I corsi di formazione e aggiornamento professionale ammessi a valutazione sono quelli autorizzati dall'amministrazione, frequentati con profitto. Non sono ammessi a valutazione i corsi di durata inferiore a 36 ore. Il punteggio da attribuire è correlato alla durata del corso ed è pari a 0,25 punti per ciascun periodo di 36 ore, fino al raggiungimento di un punteggio massimo complessivo per i corsi di cui al presente comma pari a punti 4,00. Nel caso in cui la durata dei corsi ammessi a valutazione non sia multiplo esatto di 36 ore, si procede ad arrotondamento per difetto. Sono esclusi dalla valutazione il corso di formazione per allievi vigili del fuoco e i corsi per il conseguimento dei brevetti per l'accesso ai ruoli delle specialità aeronaviganti e delle specialità nautiche e dei sommozzatori.

     6. Sono ammessi a valutazione i titoli di studio di seguito indicati:

     a) diploma di qualifica professionale conseguito al termine di un percorso di istruzione e formazione professionale di durata triennale negli ambiti professionali edilizia e costruzioni, meccanica, impiantistica, agraria, lavorazioni del legno, produzioni chimiche, elettronica e telecomunicazioni, trasporto e logistica: 0,75 punti;

     b) diploma professionale conseguito al termine di un percorso di istruzione e formazione professionale di durata quadriennale nei medesimi ambiti professionali di cui alla lettera a): 1,00 punti;

     c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado: 1,50 punti;

     d) laurea in architettura, ingegneria, scienze biologiche (L-13), scienze geologiche (L-34), scienze e tecnologie agrarie e forestali (L-25), scienze e tecnologie chimiche (L-27): 2,50 punti;

     e) laurea universitaria diversa da quelle indicate alla lettera d): 1,75 punti;

     f) laurea magistrale in architettura, ingegneria, biologia (LM-6), scienze chimiche (LM-54), scienze e tecnologie agrarie (LM-69), scienze e tecnologie forestali e ambientali (LM-73), scienze e tecnologie geologiche (LM-74): 3,00 punti;

     g) laurea magistrale diversa da quelle indicate alla lettera f): 2,00 punti.

     7. I titoli di studio ammessi a valutazione di cui al comma 6 sono rilasciati da istituzioni scolastiche o universitarie pubbliche o private paritarie, nonchè dalle Regioni per quanto riguarda i titoli di istruzione e formazione professionale di cui alle lettere a) e b). Restano ferme le equipollenze stabilite dalla vigente normativa, comprese quelle concernenti i titoli di studio conseguiti all'estero, se legalmente riconosciuti. Per la corrispondenza dei diplomi liceali, dei diplomi di istruzione tecnica e per quella relativa ai diplomi di istruzione professionale si applicano rispettivamente la tabella di confluenza di cui all'allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, la tabella di confluenza di cui all'allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e le tabelle di confluenza di cui all'allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, e all'allegato C al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61. Per l'equiparazione delle classi di laurea, dei diplomi di lauree di vecchio ordinamento, delle lauree specialistiche e di quelle magistrali si applicano i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 9 luglio 2009. I punteggi dei titoli di studio non sono fra loro cumulabili, ma si considera esclusivamente il titolo che dà luogo al punteggio più elevato nell'ambito del medesimo percorso di istruzione, fino a un massimo di 4,00 punti.

 

     Art. 5. Graduatoria di ammissione al corso di formazione professionale e scelta della sede

     1. La commissione esaminatrice redige, sulla base del punteggio riportato per i titoli indicati all'articolo 4, la graduatoria per l'ammissione al corso di formazione professionale. A parità di punteggio si applicano i criteri di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. La graduatoria per l'ammissione al corso di formazione professionale è approvata con decreto del Capo del Dipartimento ed è pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it

     2. Sulla base della graduatoria di cui al comma 1, accede al corso di formazione un numero di candidati pari a quello dei posti messi a concorso. La predetta graduatoria determina l'ordine della scelta delle sedi di assegnazione da parte di coloro che conseguono la nomina a capo squadra. I posti disponibili sono riservati ai capi squadra che scelgono la stessa sede ove già prestano servizio. Nel caso in cui il numero di posti resi disponibili in una determinata sede sia inferiore rispetto al numero dei promossi capo squadra provenienti da quella medesima sede, tali posti sono attribuiti ai riservatari seguendo l'ordine della graduatoria di accesso al corso. Il personale specialista radioriparatore può scegliere unicamente le sedi ove operano i nuclei telecomunicazioni, nel limite dei posti indicati nel bando per ciascun nucleo.

     3. Nel caso di rinunce prima dell'inizio del corso, si procede allo scorrimento della graduatoria fino alla copertura dei posti disponibili.

     4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, i posti non coperti sono considerati disponibili e sono attribuiti con le successive procedure concorsuali.

 

     Art. 6. Corso di formazione professionale

     1. Il corso di formazione professionale ha una durata non inferiore a tre mesi e si svolge presso le sedi individuate dal Direttore centrale per la formazione.

     2. Il programma didattico e le materie del corso sono disciplinati da apposito decreto del Direttore centrale per la formazione prima dell'inizio del corso stesso.

     3. L'eventuale dimissione o espulsione dei candidati dal corso di formazione professionale è disciplinata dall'articolo 13 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

 

     Art. 7. Esame finale

     1. La procedura concorsuale si conclude con l'esame finale del corso di formazione professionale, consistente nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie del corso di formazione, secondo le modalità stabilite con decreto del Direttore centrale per l'amministrazione generale.

     2. La prova è valutata in centesimi. La commissione esaminatrice attribuisce ai candidati un punteggio massimo pari a 100/100. L'idoneità si intende conseguita con un punteggio non inferiore a 60/100.

     3. I candidati che non si presentano all'esame finale, salvi i casi di assenza per malattia, ovvero per maternità o altro legittimo impedimento, sono considerati rinunciatari.

 

     Art. 8. Graduatoria finale

     1. La graduatoria del concorso è redatta sulla base del punteggio riportato nell'esame finale, di cui all'articolo 7, e determina la posizione in ruolo nella qualifica di capo squadra. A parità di punteggio, si applicano gli stessi criteri di cui all'articolo 5, comma 1.

     2. La graduatoria di cui al comma 1 è approvata con decreto del Capo del Dipartimento ed è pubblicata sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it

 

     Art. 9. Norme transitorie

     1. I titoli di servizio indicati dall'articolo 4, comma 3, costituiscono titoli valutabili nelle procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica di capo squadra a partire dalla decorrenza 1° gennaio 2025.

     2. Le norme del presente regolamento si applicano, per quanto compatibili, alle procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica di capo squadra AIB nel ruolo ad esaurimento dei capi squadra e dei capi reparto AIB del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

     3. Per il personale di cui al comma 2, sono valutabili, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, oltre ai corsi di formazione e aggiornamento professionale autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, anche quelli autorizzati dall'amministrazione di provenienza, purchè in materie attinenti all'attività istituzionale della qualifica a concorso. Sono, inoltre, valutati, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, oltre agli anni di anzianità di servizio posseduta nel ruolo speciale ad esaurimento dei vigili del fuoco AIB, anche quelli maturati nell'amministrazione di provenienza.

 

     Art. 10. Norme finali

     1. Le norme del presente regolamento si applicano anche alle procedure concorsuali straordinarie per l'accesso alla qualifica di capo squadra di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

     2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

     3. È abrogato il D.M. 12 ottobre 2007, n. 236 del Ministro dell'interno.

 

     Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2020  Interno, foglio n. 3185