Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.3 vigili del fuoco |
Data: | 11/03/2008 |
Numero: | 77 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 236 |
Art. 2. Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 237 |
§ 79.3.81 - D.M. 11 marzo 2008, n. 77.
Regolamento recante modifiche ai decreti del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 236 e 12 ottobre 2007, n. 237, concernenti le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto e per la promozione alla qualifica di capo reparto nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 12 e 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
(G.U. 19 aprile 2008, n. 93)
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto l'articolo 17, comma 3, della
Rilevato che il requisito dell'aver frequentato corsi di aggiornamento professionale, indicato alle lettere b), comma 1, degli articoli 12 e 16 del
Ritenuto, inoltre, che la funzione di individuazione di un numero equilibrato di candidati, rispetto ai posti disponibili, costituisce giusta applicazione dei principi di economicità e di buon andamento, e che il livello nazionale dei corsi di aggiornamento professionale costituisce un primo parametro oggettivo;
Ravvisata la necessità di disciplinare in maniera omogenea i corsi di aggiornamento professionale previsti alle lettere b), comma 1, degli articoli 12 e 16 del
Effettuata l'informazione alle OO.SS ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'11 febbraio 2008 e del 25 febbraio 2008;
Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1. Modifiche al
1. All'articolo 1 del
2. All'articolo 3 del
a) al comma 2 le parole «, nonchè le relative sedi di nucleo disponibili» sono eliminate;
b) al comma 3, le parole da «durante il servizio prestato» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti parole «nei sei anni medesimi, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale, a livello nazionale, individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalità di svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza con decreto del Ministro dell'interno»;
c) il comma 4 è abrogato.
3. All'articolo 6, del
a) al comma 1 le parole «disponibili all'atto del bando» sono sostituite dalle seguenti parole «indicate dall'amministrazione prima dell'avvio del corso di formazione»;
b) al comma 2 le parole «all'atto del bando» sono sostituite dalle seguenti parole «prima dell'avvio del corso di formazione»;
c) al comma 3 le parole «nel bando», ovunque ricorrano, sono eliminate.
4. All'articolo 7, del
«1. Il corso di formazione professionale ha una durata non inferiore a tre mesi e si svolge, in relazione alla metodologia utilizzata, presso le sedi individuate, con proprio atto, dal Direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.».
Art. 2. Modifiche al
1. All'articolo 1 del
2. All'articolo 3 del
a) al comma 2 le parole «, nonchè le relative sedi di nucleo disponibili» sono eliminate;
b) al comma 3, le parole da «durante il servizio prestato» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti parole «nei sei anni medesimi, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale, a livello nazionale, individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalità di svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza con decreto del Ministro dell'interno»;
c) il comma 4 è abrogato;
3. All'articolo 6, del
a) al comma 1 le parole «disponibili all'atto del bando» sono sostituite dalle seguenti parole «indicate dall'amministrazione prima dell'avvio del corso di formazione»;
b) al comma 2 le parole «all'atto del bando» sono sostituite dalle seguenti parole «prima dell'avvio del corso di formazione»;
c) al comma 3 le parole «nel bando», ovunque ricorrano, sono eliminate.