§ 79.3.81 - D.M. 11 marzo 2008, n. 77.
Regolamento recante modifiche ai decreti del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 236 e 12 ottobre 2007, n. 237, concernenti le modalità di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.3 vigili del fuoco
Data:11/03/2008
Numero:77


Sommario
Art. 1.  Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 236
Art. 2.  Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 237


§ 79.3.81 - D.M. 11 marzo 2008, n. 77.

Regolamento recante modifiche ai decreti del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 236 e 12 ottobre 2007, n. 237, concernenti le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto e per la promozione alla qualifica di capo reparto nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 12 e 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

(G.U. 19 aprile 2008, n. 93)

 

IL MINISTRO DELL'INTERNO

 

     Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»;

     Visto il decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 236, recante «Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei concorsi per l'accesso al ruolo dei capo squadra e dei capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 293 del 18 dicembre 2007;

     Visto il decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 237, recante «Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei concorsi per la promozione alla qualifica di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 294 del 19 dicembre 2007;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;

     Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

     Rilevato che il requisito dell'aver frequentato corsi di aggiornamento professionale, indicato alle lettere b), comma 1, degli articoli 12 e 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, costituisce parametro indefettibile non solo per la valenza strategica dei percorsi formativi, ma anche per il ruolo di selezione dei candidati ammessi al percorso accelerato di cui alla predetta lettera b);

     Ritenuto, inoltre, che la funzione di individuazione di un numero equilibrato di candidati, rispetto ai posti disponibili, costituisce giusta applicazione dei principi di economicità e di buon andamento, e che il livello nazionale dei corsi di aggiornamento professionale costituisce un primo parametro oggettivo;

     Ravvisata la necessità di disciplinare in maniera omogenea i corsi di aggiornamento professionale previsti alle lettere b), comma 1, degli articoli 12 e 16 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sin dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo e quindi anche per il triennio antecedente al 1° gennaio 2009;

     Effettuata l'informazione alle OO.SS ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, relativo al quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio economico 2006-2007»;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze dell'11 febbraio 2008 e del 25 febbraio 2008;

     Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 47268-3401 del 6 marzo 2008.

 

     Adotta

     il seguente regolamento:

 

Art. 1. Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 236

     1. All'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 236, al comma 2, le parole «, nonchè le relative sedi di nucleo disponibili» sono eliminate.

     2. All'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2 le parole «, nonchè le relative sedi di nucleo disponibili» sono eliminate;

     b) al comma 3, le parole da «durante il servizio prestato» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti parole «nei sei anni medesimi, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale, a livello nazionale, individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalità di svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza con decreto del Ministro dell'interno»;

     c) il comma 4 è abrogato.

     3. All'articolo 6, del decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 236, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 le parole «disponibili all'atto del bando» sono sostituite dalle seguenti parole «indicate dall'amministrazione prima dell'avvio del corso di formazione»;

     b) al comma 2 le parole «all'atto del bando» sono sostituite dalle seguenti parole «prima dell'avvio del corso di formazione»;

     c) al comma 3 le parole «nel bando», ovunque ricorrano, sono eliminate.

     4. All'articolo 7, del decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 236, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     «1. Il corso di formazione professionale ha una durata non inferiore a tre mesi e si svolge, in relazione alla metodologia utilizzata, presso le sedi individuate, con proprio atto, dal Direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.».

 

     Art. 2. Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 237

     1. All'articolo 1 del decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 237, al comma 2, le parole «, nonchè le relative sedi di nucleo disponibili» sono eliminate.

     2. All'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 2 le parole «, nonchè le relative sedi di nucleo disponibili» sono eliminate;

     b) al comma 3, le parole da «durante il servizio prestato» fino alla fine del comma, sono sostituite dalle seguenti parole «nei sei anni medesimi, abbia frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale, a livello nazionale, individuati nella durata, nei contenuti, nelle modalità di svolgimento e nei criteri di ammissione alla frequenza con decreto del Ministro dell'interno»;

     c) il comma 4 è abrogato;

     3. All'articolo 6, del decreto del Ministro dell'interno 12 ottobre 2007, n. 237, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1 le parole «disponibili all'atto del bando» sono sostituite dalle seguenti parole «indicate dall'amministrazione prima dell'avvio del corso di formazione»;

     b) al comma 2 le parole «all'atto del bando» sono sostituite dalle seguenti parole «prima dell'avvio del corso di formazione»;

     c) al comma 3 le parole «nel bando», ovunque ricorrano, sono eliminate.