§ 79.3.43 - D.P.R. 2 novembre 2000, n. 362.
Regolamento recante norme sul reclutamento, avanzamento ed impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.3 vigili del fuoco
Data:02/11/2000
Numero:362


Sommario
Art. 1.  Personale volontario.
Art. 2.  Elenchi del personale volontario.
Art. 3.  Qualifiche.
Art. 4.  Contingente del personale volontario.
Art. 5.  Reclutamento ed iscrizione dei funzionari tecnici antincendi volontari.
Art. 6.  Reclutamento ed iscrizione dei vigili volontari.
Art. 7.  Reclutamento ed iscrizione negli elenchi del personale volontario, del personale permanente cessato volontariamente dal servizio.
Art. 8.  Incompatibilità.
Art. 9.  Corsi di formazione del personale volontario.
Art. 10.  Corsi periodici di addestramento del personale volontario.
Art. 11.  Funzioni ed incarico di capo distaccamento volontario.
Art. 12.  Tessera di riconoscimento.
Art. 13.  Conferimento della qualifica di capo reparto volontario.
Art. 14.  Conferimento della qualifica di capo squadra volontario.
Art. 15.  Commissioni esaminatrici.
Art. 16.  Modalità di espletamento delle procedure di avanzamento.
Art. 17.  Modalità di impiego del personale volontario.
Art. 18.  Personale volontario inidoneo al servizio di soccorso.
Art. 19.  Cancellazione dagli elenchi del personale volontario.
Art. 20.  Ordinamento gerarchico.
Art. 21.  Obblighi dei datori di lavoro del personale volontario.
Art. 22.  Onorificenze.
Art. 23.  Vestiario ed equipaggiamento.
Art. 24.  Disposizioni transitorie e finali.
Art. 25.  Abrogazioni.


§ 79.3.43 - D.P.R. 2 novembre 2000, n. 362. [1]

Regolamento recante norme sul reclutamento, avanzamento ed impiego del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(G.U. 7 dicembre 2000, n. 286)

 

Capo I

Disposizioni generali

 

     Art. 1. Personale volontario.

     1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

     2. Il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è costituito da:

     a) vigili volontari iscritti a domanda negli elenchi dei comandi provinciali, ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, di seguito denominati "vigili volontari a domanda";

     b) ex vigili volontari ausiliari di leva iscritti d'ufficio negli elenchi dei comandi provinciali ai sensi dell'articolo 12 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, di seguito denominati "vigili volontari ex ausiliari di leva".

     3. Il personale volontario non è vincolato da rapporto di impiego con l'amministrazione ed è chiamato a svolgere temporaneamente i propri compiti ogni qualvolta se ne manifesti il bisogno, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

 

          Art. 2. Elenchi del personale volontario.

     1. In ogni comando provinciale sono istituiti due elenchi del personale volontario denominati A e B:

     a) nell'elenco A è iscritto il personale volontario per le esigenze operative del comando provinciale;

     b) nell'elenco B è iscritto il personale volontario per le esigenze operative dei distaccamenti volontari e dei posti di vigilanza, di cui all'articolo 10 della legge 13 maggio 1961, n. 469.

 

          Art. 3. Qualifiche.

     1. Per il personale volontario iscritto nell'elenco A è prevista la qualifica unica di vigile volontario.

     2. Per il personale volontario iscritto nell'elenco B sono previste le seguenti qualifiche:

     a) funzionario tecnico antincendi volontario;

     b) capo reparto volontario;

     c) capo squadra volontario;

     d) vigile volontario.

     3. Al personale volontario si applicano, in quanto compatibili, le vigenti disposizioni in materia di doveri, compiti e responsabilità, previste per il personale permanente di pari qualifica, limitatamente alle attività inerenti al soccorso.

     4. I funzionari tecnici antincendi volontari sono equiparati, ai fini della determinazione di doveri, compiti e responsabilità, ai collaboratori tecnici antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

          Art. 4. Contingente del personale volontario.

     1. Presso ciascun distaccamento volontario il contingente del personale volontario di cui all'articolo 3, comma 2 è determinato come segue:

     a) un funzionario tecnico antincendi volontario;

     b) un capo reparto volontario;

     c) quattro capi squadra volontari;

     d) almeno dieci vigili volontari.

 

Capo II

Reclutamento

 

          Art. 5. Reclutamento ed iscrizione dei funzionari tecnici antincendi volontari.

     1. I funzionari tecnici antincendi volontari sono reclutati, nei limiti del contingente di cui all'articolo 4, tra coloro che ne facciano domanda e che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

     a) cittadinanza italiana;

     b) laurea in ingegneria, architettura, geologia; diploma di geometra o perito industriale ed equipollenti;

     c) patente di abilitazione alla guida di autoveicoli;

     d) idoneità psicofisica ed attitudinale da accertarsi, secondo i criteri stabiliti dalla tabella I, allegata al presente decreto, a cura dei competenti comandi provinciali, che possono avvalersi, a tali fini, anche delle strutture del Servizio sanitario nazionale;

     e) età non inferiore agli anni ventidue e non superiore a quaranta anni;

     f) residenza in un comune della provincia sede del comando per il quale si richiede l'iscrizione;

     g) godimento dei diritti politici;

     h) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

     i) possesso del requisito delle qualità morali e di condotta di cui all'articolo 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

     j) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.

     2. Può presentare domanda per il reclutamento e l'iscrizione quale funzionario tecnico antincendi, il personale volontario appartenente alle qualifiche di vigile, capo squadra e capo reparto, in possesso del titolo di studio di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). In tal caso non trova applicazione il limite massimo di età previsto dal comma 1, lettera e), del presente articolo.

     3. Gli aspiranti funzionari tecnici antincendi volontari devono presentare l'istanza di iscrizione esclusivamente tramite il comando provinciale di residenza.

     4. Nell'ipotesi di presentazione delle domande in numero superiore a quello dei posti disponibili, l'amministrazione, ai fini del reclutamento e dell'iscrizione nell'elenco B dei funzionari tecnici antincendi volontari, procederà secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

 

          Art. 6. Reclutamento ed iscrizione dei vigili volontari.

     1. I vigili volontari a domanda sono reclutati fra coloro che ne facciano domanda e risultino in possesso dei seguenti requisiti:

     a) cittadinanza italiana;

     b) diploma di istruzione secondaria di primo grado;

     c) specializzazione professionale in uno dei mestieri attinenti al servizio d'istituto;

     d) patente di abilitazione alla guida di autoveicoli;

     e) idoneità psicofisica ed attitudinale da accertarsi, secondo i criteri stabiliti dalla tabella I, allegata al presente regolamento, a cura dei competenti comandi provinciali, che possono avvalersi, a tali fini, anche delle strutture del Servizio sanitario nazionale;

     f) età non inferiore a diciotto e non superiore a quarantacinque anni;

     g) residenza in un comune della provincia sede del comando per il quale si richiede l'iscrizione;

     h) godimento dei diritti politici;

     i) non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

     j) possesso del requisito delle qualità morali e di condotta, di cui all'articolo 36, sesto comma, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

     k) posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva.

     2. Entro sei mesi dalla cancellazione d'ufficio dagli elenchi del personale volontario, per raggiungimento dei limiti di età, fissato dalla normativa vigente a quarantacinque anni, i vigili volontari ex ausiliari di leva possono presentare la domanda di iscrizione quali vigili volontari nell'elenco A o nell'elenco B, conservando l'anzianità conseguita.

     3. Ai fini dell'iscrizione negli elenchi A o B di cui all'articolo 3, gli aspiranti vigili volontari di cui al comma 1 devono indicare, nell'istanza di iscrizione, da presentarsi esclusivamente tramite il comando provinciale di residenza, se intendano prestare la propria attività per le esigenze operative del comando provinciale ovvero presso i distaccamenti volontari e i posti di vigilanza.

     4. I vigili volontari ex ausiliari di leva sono iscritti d'ufficio nell'elenco A ed hanno la facoltà di optare per l'iscrizione nell'elenco B.

     5. Per l'iscrizione nell'elenco B, il personale volontario deve possedere il domicilio effettivo nell'ambito del territorio di competenza del distaccamento di cui chiede di far parte. In assenza di detto requisito il capo distaccamento deve rappresentare al competente comando provinciale la possibilità di impiego effettivo nel servizio istituzionale.

 

          Art. 7. Reclutamento ed iscrizione negli elenchi del personale volontario, del personale permanente cessato volontariamente dal servizio.

     1. Fermo restando il disposto dell'articolo 5, i funzionari tecnici antincendi volontari possono, altresì, essere reclutati a domanda, nei limiti del contingente di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), tra il personale permanente appartenente ai profili professionali di ispettore e collaboratore tecnico antincendi ed il personale con qualifica dirigenziale, cessato volontariamente dal servizio da non oltre sei mesi.

     2. Fermo restando il disposto dell'articolo 6, i vigili volontari possono, altresì, essere reclutati, a domanda, tra il personale permanente appartenente ai profili professionali di vigile, capo squadra e capo reparto, cessato volontariamente dal servizio da non oltre sei mesi.

     3. Per il reclutamento del personale di cui ai commi 1 e 2, non trova applicazione il limite massimo di età previsto dagli articoli 5, comma 1, lettera e), e 6, comma 1, lettera f).

 

          Art. 8. Incompatibilità.

     1. Non possono essere iscritti negli elenchi del personale volontario:

     a) il personale permanente in servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

     b) il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle altre istituzioni pubbliche preposte all'ordine e alla sicurezza pubblica;

     c) coloro che prestano servizio, a qualsiasi titolo, presso società ed imprese che operano nel campo della prevenzione ed estinzione degli incendi.

 

          Art. 9. Corsi di formazione del personale volontario.

     1. I funzionari tecnici antincendi volontari e i vigili volontari a domanda, iscritti in data successiva alla data di entrata in vigore del presente regolamento, prima di essere impiegati nel servizio di istituto, devono partecipare, entro novanta giorni dalla data di iscrizione negli elenchi, al corso di formazione a carattere teorico-pratico, secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno. E' facoltà dell'interessato chiedere l'ammissione alla frequenza di un nuovo corso nel caso di esito negativo del primo. Un ulteriore esito negativo determinerà la cancellazione dagli elenchi del personale volontario.

     2. I funzionari tecnici antincendi volontari, i capi reparto e i capi squadra volontari possono partecipare ai corsi di formazione promossi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco per un periodo massimo di trenta giorni l'anno.

     3. Il personale volontario impiegato per corsi di formazione presso i comandi provinciali di appartenenza, il cui periodo di impiego giornaliero è superiore alle otto ore, ha diritto ad usufruire della mensa di servizio.

     4. Ai fini di cui agli articoli 70, terzo comma, e 71, della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, i periodi di frequenza ai corsi di formazione non sono considerati richiami in servizio temporaneo.

 

          Art. 10. Corsi periodici di addestramento del personale volontario.

     1. Il personale volontario iscritto nell'elenco A è tenuto all'addestramento periodico, secondo le modalità stabilite dal comando provinciale di appartenenza. L'impiego per l'addestramento di almeno cinque ore mensili deve essere svolto sotto la diretta responsabilità del comandante.

     2. Il personale volontario iscritto nell'elenco B è tenuto all'addestramento periodico, con cadenza mensile, presso il distaccamento volontario di appartenenza. L'impiego per addestramento di almeno cinque ore mensili, frazionabili in due periodi, deve essere svolto sotto la diretta responsabilità del capo distaccamento.

     3. I funzionari tecnici antincendi, i capi reparto e i capi squadra volontari possono essere chiamati a partecipare ai corsi di aggiornamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ritenuti necessari.

     4. Ai fini cui agli articoli 70, terzo comma, e 71 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni, i periodi di frequenza ai corsi periodici di addestramento non sono considerati richiami in servizio temporaneo.

 

          Art. 11. Funzioni ed incarico di capo distaccamento volontario.

     1. Il capo del distaccamento volontario è responsabile, in conformità alle disposizioni impartite dal competente comando provinciale, dell'organizzazione dei servizi e dell'attività interna del distaccamento nonché della manutenzione dei beni dell'amministrazione.

     2. L'incarico, della durata di cinque anni e rinnovabile, è conferito dal competente comandante provinciale, con formale provvedimento, al personale volontario iscritto nell'elenco B, con un'anzianità di iscrizione di almeno cinque anni, che sia ritenuto idoneo sulla base della comprovata maggiore esperienza ed attitudine professionale.

 

          Art. 12. Tessera di riconoscimento.

     1. Al personale volontario viene rilasciata apposita tessera di riconoscimento, in conformità alle vigenti disposizioni in materia. La tessera dovrà essere immediatamente riconsegnata agli organi competenti in caso di cancellazione dagli elenchi.

 

Capo III

Avanzamento

 

          Art. 13. Conferimento della qualifica di capo reparto volontario.

     1. La qualifica di capo reparto volontario è conferita nel limite del contingente di cui all'articolo 4, attraverso la partecipazione con esito positivo, ad un corso di formazione, di quattro settimane anche non consecutive, organizzato presso il comando provinciale di appartenenza.

     2. Al corso sono ammessi, secondo l'anzianità nella qualifica e fino alla copertura dei posti da conferire nelle singole sedi, i capi squadra volontari che abbiano presentato istanza di avanzamento, che siano iscritti nell'elenco B con una anzianità nella qualifica non inferiore ai cinque anni e che abbiano operato con lodevole profitto negli ultimi due anni.

     3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 18/30 all'esame finale, consistente in una prova scritta, da svolgersi anche mediante questionario, sulle materie di cui alla tabella II, allegata al presente regolamento.

 

          Art. 14. Conferimento della qualifica di capo squadra volontario.

     1. La qualifica di capo squadra volontario è conferita nel limite del contingente di cui all'articolo 4, attraverso la partecipazione, con esito positivo, ad un corso di formazione, di quattro settimane anche non consecutive, organizzato presso il comando provinciale di appartenenza.

     2. Al corso sono ammessi, secondo l'anzianità nella qualifica e fino alla copertura dei posti da conferire nelle singole sedi, i vigili volontari iscritti nell'elenco B da oltre cinque anni, che abbiano presentato istanza di avanzamento ed abbiano operato con lodevole profitto negli ultimi due anni.

     3. Il corso si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 18/30 all'esame finale consistente in una prova scritta da svolgersi anche mediante questionario, sulle materie di cui alla tabella II, allegata al presente decreto.

 

          Art. 15. Commissioni esaminatrici.

     1. La commissione esaminatrice per il conferimento della qualifica di capo reparto e quella per il conferimento della qualifica di capo squadra, di cui agli articoli 12 e 13, sono nominate con decreto ministeriale e sono composte da un dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con funzioni di presidente, e da due funzionari con qualifica non inferiore alla ottava. Le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato avente qualifica non inferiore alla settima.

     2. Le commissioni di cui al comma 1, valutano gli elaborati degli esami finali, svolti presso i comandi provinciali, e provvedono alla formazione delle relative graduatorie, per ciascun distaccamento volontario.

 

          Art. 16. Modalità di espletamento delle procedure di avanzamento.

     1. Con circolare ministeriale, sono comunicati ai comandi provinciali sia il numero dei posti disponibili presso i distaccamenti volontari per le qualifiche di capo reparto e capo squadra volontari, sia le modalità di espletamento delle relative procedure di avanzamento.

     2. Le domande di partecipazione alle singole procedure di avanzamento devono essere presentate, esclusivamente, tramite i comandi provinciali dei vigili del fuoco di appartenenza, dal personale con domicilio effettivo nel territorio del distaccamento per il quale concorre.

 

Capo IV

Impiego

 

          Art. 17. Modalità di impiego del personale volontario.

     1. Il personale volontario iscritto nell'elenco A è richiamato in servizio nelle ipotesi previste dall'articolo 70 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni e integrazioni. Il richiamo viene disposto a cura e sotto la diretta responsabilità del competente comandante provinciale dei vigili del fuoco, previa autorizzazione del Ministero dell'interno e sulla base dei criteri dell'anzianità d'iscrizione negli elenchi, dell'eventuale stato di disoccupazione, nonché del carico familiare degli interessati.

     2. L'impiego del personale volontario iscritto nell'elenco B avviene:

     a) nell'ambito della circoscrizione di competenza, autonomamente:

     1) su segnalazione o richiesta diretta di intervento alla sede di appartenenza;

     2) su richiesta di soccorso pervenuta direttamente al Comando provinciale;

     b) al di fuori della circoscrizione territoriale di competenza, su disposizione del comando provinciale.

     3. Nei casi di cui al comma 2 il comando provinciale deve essere costantemente informato sulla natura e sviluppo del servizio di istituto svolto dalla sede volontaria.

     4. I funzionari tecnici antincendi volontari operano:

     a) nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, autonomamente, su richiesta diretta di intervento di soccorso pervenuta al distaccamento volontario assumendo, se del caso, la direzione tecnica della squadra volontaria;

     b) al di fuori della circoscrizione di competenza, su disposizione del comando provinciale, per incarichi specifici rivolti alla direzione tecnica della componente volontaria.

 

          Art. 18. Personale volontario inidoneo al servizio di soccorso.

     1. Il personale volontario in servizio negli appositi distaccamenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dichiarato permanentemente inabile al servizio di soccorso da parte della commissione medica ospedaliera, purché tale condizione non pregiudichi l'ulteriore impiego, può svolgere mansioni relative all'organizzazione interna delle predette sedi volontarie, ad esclusione di impieghi operativi esterni.

 

          Art. 19. Cancellazione dagli elenchi del personale volontario.

     1. La cancellazione dagli elenchi del personale volontario è prevista per:

     a) decesso;

     b) dimissioni volontarie presentate al comando provinciale di appartenenza;

     c) raggiungimento dei limiti di età;

     d) incapacità, insufficiente rendimento ed assenza ingiustificata da turni ed esercitazioni, ai sensi dell'articolo 73 della legge 13 maggio 1961, n. 469;

     e) mancato superamento del corso di formazione di cui all'articolo 9 del presente decreto;

     f) le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 1, lettera c) e comma 2 della legge 5 dicembre 1988, n. 521;

     g) sopravvenuta inidoneità psicofisica permanente e assoluta al servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

     h) sopravvenuta incompatibilità, ai sensi dell'articolo 8 del presente decreto.

 

          Art. 20. Ordinamento gerarchico.

     1. Nei rapporti tra il personale volontario di pari qualifica, si considera gerarchicamente superiore chi possiede la maggiore anzianità negli elenchi. A parità di anzianità di iscrizione, è gerarchicamente superiore il maggiore di età.

 

          Art. 21. Obblighi dei datori di lavoro del personale volontario.

     1. Ai sensi dell'articolo 70, comma 4, della legge 13 maggio 1961, n. 469, e successive modificazioni ed integrazioni, i datori di lavoro, pubblici e privati, hanno l'obbligo di lasciare disponibili i propri dipendenti iscritti negli elenchi del personale volontario, sia per lo svolgimento del servizio del soccorso istituzionale sia per i casi previsti dagli articoli 9 e 10 del presente regolamento.

     2. Nei casi di cui al comma 1, al personale volontario deve essere conservato il posto di lavoro e l'assenza dal servizio deve considerarsi giustificata ad ogni effetto di legge.

 

          Art. 22. Onorificenze.

     1. Sono estese al personale volontario le norme per la concessione delle onorificenze previste per il personale permanente.

 

          Art. 23. Vestiario ed equipaggiamento.

     1. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco provvede a fornire al personale volontario il vestiario ed il necessario equipaggiamento per l'impiego nel servizio di istituto, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

     2. Il vestiario e l'equipaggiamento di cui al comma 1 deve essere restituito all'atto della cancellazione dagli elenchi.

 

          Art. 24. Disposizioni transitorie e finali.

     1. Il personale volontario appartenente alle qualifiche di primo e secondo ufficiale, che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risulti ancora iscritto negli elenchi del personale volontario, è inquadrato, con decorrenza dalla stessa data, nella qualifica di funzionario tecnico antincendio volontario.

     2. I capi squadra volontari, che alla data di entrata in vigore del presente regolamento, risultino assegnati, negli ultimi cinque anni, presso distaccamenti volontari, sono inquadrati, con decorrenza dalla stessa data, nella qualifica di capo reparto volontario nei limiti del contingente stabilito dall'articolo 4 per ciascun distaccamento.

     3. Il personale volontario iscritto nell'elenco B e trasferito, per cambio di residenza o domicilio, in altro distaccamento volontario, è iscritto presso la nuova sede di servizio volontaria, nei limiti del contingente previsto dall'articolo 4 per le relative qualifiche, conservando l'anzianità e la qualifica precedentemente possedute.

     4. Le convenzioni con le regioni e gli enti locali, stipulate dal Ministero dell'interno nei settori di attività del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono prevedere anche l'acquisizione di materiali, mezzi ed attrezzature, da trasferire, in comodato gratuito, per le necessità dei distaccamenti volontari, indicati nelle convenzioni stesse,

     5. Ai sensi dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1961, n. 469, nonché dell'articolo 13 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, nell'esercizio delle proprie funzioni, i funzionari tecnici antincendi volontari, i capi reparto volontari e capi squadra volontari sono ufficiali di polizia giudiziaria, mentre i vigili volontari sono agenti di polizia giudiziaria.

     6. I funzionari tecnici antincendi volontari sono equiparati, agli effetti del trattamento economico previsto dall'articolo 71 della legge 13 maggio 1961, n. 469, ai collaboratori tecnici antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

     7. Al personale volontario continuano ad applicarsi le sanzioni disciplinari previste dall'articolo 35 della legge 5 dicembre 1988, n. 521. Il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari al personale volontario è regolato dalle norme in vigore per il personale permanente.

     8. Ai sensi dell'articolo 15 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, e successive modificazioni ed integrazioni, al personale volontario che in seguito all'impiego per attività di soccorso, formazione o addestramento ha subito un infortunio comportante l'inabilità permanente ed assoluta, competono gli analoghi benefici stabiliti in materia per il personale permanente ed ausiliario di leva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

          Art. 25. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate le norme contenute nella parte II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 699.

 

     Tabella I - prevista dall'art. 5, comma 1, lettera d)

     REQUISITI PSICO-FISICI E ATTITUDINALI PER IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE VOLONTARIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.

     I requisiti psico-fisici e attitudinali di cui devono essere in possesso i soggetti per l'accesso nei quadri del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono i seguenti:

     a) sana e robusta costituzione fisica e piena integrità psichica;

     b) statura non inferiore a metri 1,62;

     c) peso corporeo contenuto nei limiti previsti dalla seguente formula:

     I.M.C. = p/(hxh)

     I.M.C. = indice di massa corporea

     p = peso corporeo (espresso in chilogrammi)

     h = altezza (espressa in metri)

     indice di massa corporea (I.M.C.) non superiore a 30 come valore per il peso corporeo massimo, non inferiore a 20 come valore per il peso corporeo minimo per gli uomini e non inferiore a 18 per le donne;

     d) normalità del senso cromatico, determinato mediante corretta visione dei colori fondamentali (test delle matassine di lana colorate);

     e) normalità del campo visivo e della motilità oculare;

     f) acutezza visiva:

     per il profilo di vigile del fuoco volontario, visus naturale uguale o superiore a complessivi 14/10 e non inferiore a 6/10 nell'occhio che vede meno, non è ammessa la correzione con lenti;

     per il profilo di funzionario tecnico antincendi volontario, visus naturale uguale o superiore a complessivi 14/10 e non inferiore a 6/10 nell'occhio che vede meno, è ammessa la correzione con lenti di qualsiasi valore diottrico, purché la differenza tra le due lenti non sia superiore a tre diottrie;

     g) percezione della voce di conversazione a sei metri da ciascun orecchio, con esclusione di uso di protesi acustica;

     h) apparato dentario tale da assicurare la funzione masticatoria: a tal fine viene considerata sufficiente la masticazione quando siano presenti o due coppie di molari o tre coppie tra molari e premolari, purché l'ingranaggio in occlusione, comunque il totale dei denti mancanti o sostituiti da protesi fissa non può essere superiore a sedici elementi.

     Costituiscono altresì cause di non idoneità per l'ammissione nei quadri del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco le seguenti imperfezioni e infermità;

     i) la TBC polmonare ed extrapolmonare, la sifilide con manifestazioni contagiose in atto, il morbo di Hansen, le malattie infettive e/o contagiose anche ad andamento cronico o in fase clinica silente;

     j) le gravi allergopatie anche in fase asintomatica;

     k) l'alcolismo, le tossicomanie, le intossicazioni croniche di origine esogena;

     l) le alterazioni congenite ed acquisite, croniche della cute e degli annessi ed loro esiti, estese o gravi o che, per sede, determinino rilevanti alterazioni funzionali;

     m) la presenza di trapianti di organi o di parte di organi;

     n) la presenza di innesti e/o di mezzi di sintesi eterolonghi a livello dei vari organi e/o apparati. La sola presenza di osteosintesi non costituisce di per sé causa di inidoneità;

     o) le infermità ed imperfezione degli organi del capo e/o i loro esiti di lesioni delle palpebre e dell'apparato lacrimale, quando siano causa di rilevanti disturbi funzionali; i disturbi della motilità del globo oculare, quando siano causa di diplopia o di difetti del campo visivo, anche monoculari o qualora producano alterazioni della visione binoculare; le retinopatie i postumi degli interventi chirurgici interessanti il segmento anteriore e posteriore dell'occhio; gli esiti dei pregressi interventi per la correzione dei vizi di rifrazione oculare di qualsiasi tipo, trascorso, ove occorra, il periodo di stabilizzazione della funzione visiva, escluso l'impianto di anelli intracorneali sintetici; le stenosi e le poliposi nasali, quando siano causa di ostruzioni ventilatorie significative e sostenute da una condizione disreattiva allergica; le malformazioni e le malattie della bocca; le gravi malocclusioni dentarie con alterazione della funzione masticatoria; le disfonie e le gravi balbuzie; le tonsilliti croniche con presenza di streptococco B-emolitico gruppo A l'ipertrofia tonsillare, di grado notevole con gravi alterazioni funzionali; l'otite media cronica colesteatomatosa, l'iperplastica granulomatosa o con segni di carie ossea, l'otite purulenta semplice secernente; l'otite cronica iperplastica polipoide; gli esiti di ossiculoplastica e di terapia chirurgica dell'otosclerosi; i processi flogistici cronici in esito ad interventi chirurgici sull'orecchio medio; le infermità o i disturbi funzionali cocleo-vestibolari o gli esiti funzionalmente apprezzabili; gli esiti di interventi chirurgici sull'orecchio interno;

     p) le infermità e imperfezioni del collo e dei relativi organi ed apparati qualora producano rilevante alterazioni strutturali o funzionali; ipertrofia tiroidea con distiroidismo di rilevanza clinica;

     q) i dismorfismi congeniti ed acquisiti della gabbia toracica con alterazioni funzionali respiratorie;

     r) le infermità dei bronchi e dei polmoni: le malattie croniche dei bronchi e dei polmoni; l'asma bronchiale; cisti e tumori polmonari; i segni radiologici di malattia tubercolare dell'apparato pleuropolmonare in atto o pregressa e loro esiti qualora siano causa di rilevanti alterazioni funzionali; le infermità mediastiniche e le anomalie di posizione di organi, vasi o visceri con spostamenti mediastinici;

     s) le infermità ed imperfezioni dell'apparato cardiocircolatorio: la destrocardia le cardiopatie congenite ed i loro esiti; malattie dell'endocardio, del miocardio, dell'apparato valvolare, del pericardio, dei grossi vasi e i loro esiti; i gravi disturbi funzionali cardiaci; la bradicardia sinusale con frequenza cardiaca inferiore a 40/min.; blocco atrioventricolare di I grado che non regredisce con lo sforzo fisico adeguato; blocco atrioventricolare di II e III grado; sindrome di Wolf Parkinson White; blocco di branca destra completo; blocco di branca sinistra; ritardo attivazione intraventricolare anteriore sinistro a QRS stretto associato a ritardo di attivazione intraventricolare destro, stabili; la conduzione A-V accelerata, espressione di anomalie del sistema specifico di conduzione; extrasistolia ventricolare frequente ovvero di natura non funzionale; sindrome ipercinetica cardiaca; tachicardia sopraventricolare; tachiaritmie sopraventricolari; presenza di segnapassi artificiale; l'ipertensione arteriosa persistente che presenti valori della pressione sistolica superiore a 150 mm Hg e della pressione diastolica superiore a 90 mm Hg, anche se di tipo essenziale e/o senza l'interessamento di organi o apparati, che risulti confermata possibilmente mediante monitoraggio pressorio dinamico delle 24h; le arteriopatie; gli aneurismi; le fistole arterovenose; le ectasie venose estese con incontinenza valvolare; le flebiti e le altre patologie del circolo venoso ed i loro esiti con rilevanti disturbi trofici e funzionali; le emorroidi croniche, voluminose e molteplici;

     t) le infermità ed imperfezioni dell'addome: anomalie della posizione dei visceri; le malattie degli organi addominali, o i loro esiti, che determinano apprezzabile ripercussione sullo stato generale nonché rilevanti disturbi funzionali; le ernie viscerali; il laparocele;

     u) le infermità e le imperfezioni dell'apparato osteoarticolare e muscolare: tutte le alterazioni dello scheletro, consecutive a fatti congeniti, rachitismo, malattie o traumi ostacolanti la funzionalità organica, le malattie ossee o cartilaginee in atto, determinanti limitazioni della funzionalità articolare, le malattie dei muscoli, delle strutture capsulo-legamentose, tendinee, aponeurotiche e delle borse sinoviali tali da ostacolare o limitare la funzionale articolare;

     v) le infermità e le imperfezioni dell'apparato neuropsichico: malattie del sistema nervoso centrale o periferico o autonomo e i loro esiti che siano causa di rilevanti alterazioni funzionali, le infermità psichiche invalidanti: psicosi in atto o pregresse, psico-nevrosi in atto anche se in trattamento, disturbi di personalità; tutte le sindromi epilettiche, anche pregresse;

     w) le patologie e i loro esiti della ghiandola mammaria che siano causa di rilevanti disturbi funzionali;

     x) le infermità e le imperfezioni dell'apparato urogenitale: malattie renali in atto o croniche, che necessitino di dialisi; l'idrocele molto voluminoso e sotto tensione; il varicocele di III grado con deformazione evidente dello scroto; la cisti endoscrotale molto voluminosa e sotto tensione; le malattie in atto, infiammatorie e non, dell'apparato genitale femminile che sono di significativo rilievo clinico e causa di rilevanti alterazioni funzionali; l'incontinenza urinaria; la pregressa nefrectomia;

     y) le infermità del sangue, degli organi emopoietici di apprezzabile entità, comprese quelle congenite; le sindromi da immunodeficenza anche in fase asintomatica; deficit anche parziale di G6PDH;

     z) i difetti del metabolismo glicidico, lipidico e protidico di significativo prelievo clinico. Nella valutazione del diabete mellito si terrà conto orientativamente del tipo di diabete, stato di sindrome, fase clinica, schema terapeutico attuato e dei valori di laboratorio comunemente determinati in chimica-clinica; le sindrome dipendenti da alterata funzione delle ghiandole endocrine;

     aa) i tumori, anche benigni, quando per sede, volume, estensione o numero producano rilevanti alterazioni strutturali o funzionali di organi od apparati;

     bb) la presenza nelle urine, o in altri liquidi biologici, di una o più sostanze, o loro metaboliti, previste dall'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza e successive integrazioni;

     cc) lemicosi e le parassitosi clinicamente rilevabili che siano cause di importanti lesioni organiche o di notevoli disturbi funzionali;

     dd) le infermità e le imperfezioni non specificate nel presente elenco ma che rendano il soggetto palesemente non idoneo a prestare servizio volontario nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

     Il personale volontario del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco deve possedere inoltre una personalità sicura con sufficiente stabilità del tono dell'umore e dell'autocontrollo in rapporto alle mansioni e alle funzioni previste dalle esigenze operative, eventualmente da accertare mediante colloquio clinico avvalendosi anche dell'ausilio di appositi test psicodiagnostici.

 

     Tabella II - prevista dall'art. 14, comma 3

     MATERIE DI ESAME PER IL CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA DI CAPO SQUADRA VOLONTARIO

     L'esame di fine corso per il conferimento dei posti di capo squadra volontario verte sui seguenti argomenti:

     il Corpo nazionale VV.FF.;

     codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA.;

     adempimenti amministrativi;

     la protezione civile;

     miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro (legge n. 626/1994);

     attrezzature di protezione individuale;

     costruzioni e dissesti statici;

     sostanze pericolose;

     strategia e tattica di intervento;

     polizia giudiziaria;

     impianti tecnologici.

     MATERIE DI ESAME PER IL CONFERIMENTO DELLA QUALIFICA DI CAPO REPARTO VOLONTARIO

     L'esame di fine corso per il conferimento dei posti di capo reparto volontario verte sui seguenti argomenti:

     il Corpo nazionale VV.FF.;

     codice di comportamento dei dipendenti delle PP.AA.;

     adempimenti amministrativi;

     struttura del rapporto di lavoro;

     miglioramento della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro (legge n. 626/1994);

     attrezzature di protezione individuale;

     costruzioni e dissesti statici;

     sostanze pericolose;

     strategia e tattica di intervento;

     polizia giudiziaria;

     la protezione civile;

     la pianificazione dell'emergenza;

     le calamità naturali;

     il rischio industriale;

     la cartografia.


[1] Abrogato dall'art. 27 del D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76.