§ 79.3.f - R.D. 16 marzo 1942, n. 699.
Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.3 vigili del fuoco
Data:16/03/1942
Numero:699


Sommario
Art. 1.      Il Ministero dell'interno, mediante apposito bando da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero, indice annualmente il concorso per il [...]
Art. 2. Per partecipare al concorso di cui all'art. 1, i concorrenti, oltre che in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 15 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, debbono:
Art. 3.      Il Ministro per l'interno, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.
Art. 4.      Prima dell'inizio delle prove di esame, gli aspiranti ammessi al concorso saranno sottoposti all'accertamento definitivo della idoneità fisica, a mezzo di apposita Commissione medica, che sarà [...]
Art. 5.      Le prove di esame hanno luogo presso la Scuola centrale per allievi vigili del fuoco, in base ai programmi di cui all'allegato A, che sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'interno.
Art. 6.      Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione nominata dal Ministro per l'interno.
Art. 7.      La Commissione esaminatrice, immediatamente prima dell'inizio degli esami, prepara tre temi per la prova scritta d'italiano.
Art. 8.      Durante la prova non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della [...]
Art. 9.      Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato, debitamente [...]
Art. 10.      Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova.
Art. 11.      Ai fini dell'applicazione dei criteri preferenziali, stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, i concorrenti devono comprovare con documenti legali il possesso dei requisiti all'uopo [...]
Art. 12.      Il Ministro per l'interno, in base alle risultanze degli atti della Commissione, riconosce la regolarità del procedimento degli esami ed approva la graduatoria dei vincitori e degli idonei per [...]
Art. 13.      I concorrenti dichiarati vincitori sono nominati, con decreto Ministeriale, allievi vigili del fuoco e assegnati alla Scuola centrale in Roma, per compiervi un corso di istruzione con le [...]
Art. 14.      Alla fine del corso d'istruzione, che avrà una durata non inferiore a mesi sei, gli allievi saranno sottoposti a un esame finale con le modalità previste dal regolamento della Scuola.
Art. 15.      Gli allievi vigili del fuoco, devono prestare giuramento avanti al comandante del Corpo con la seguente formula:
Art. 16.      L'idoneità all'avanzamento per il grado di brigadiere e per ciascuno dei gradi di maresciallo è riconosciuta da una Commissione nominata, all'inizio di ciascun anno, dal Ministro per l'interno.
Art. 17.      L'idoneità all'avanzamento per la promozione a vigile scelto è riconosciuta dal comandante del Corpo ai vigili che serbino buona condotta, abbiano qualifica non inferiore a buono, compiano [...]
Art. 18.      I vigili e vigili scelti, in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 16 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, che intendono partecipare ai corsi allievi sottufficiali per ottenere la [...]
Art. 19.      Alla fine del corso allievi sottufficiali, che avrà una durata non inferiore a mesi tre, i partecipanti saranno sottoposti a un esame finale con le modalità previste nel regolamento della Scuola.
Art. 20.      Il Ministero dell'interno, mediante apposito bando da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero e che sarà portato tempestivamente a conoscenza degli interessati dai [...]
Art. 21.      L'esame e la valutazione dei titoli sono deferiti ad una Commissione, nominata dal Ministro per l'interno.
Art. 22.      I titoli saranno ripartiti dalla Commissione nelle seguenti categorie, per la cui valutazione ciascun commissario disporrà del numero di punti rispettivamente indicati:
Art. 23.      Il Ministro per l'interno, in base alle risultanze degli atti della Commissione, riconosce la regolarità del procedimento di valutazione dei titoli ed approva la graduatoria di merito che sarà [...]
Art. 24.      Il Ministero dell'interno, con la stessa procedura indicata nell'art. 20 indice annualmente i concorsi per l'avanzamento a brigadiere ed a ciascuno dei gradi di maresciallo ai sensi dell'art. 16 [...]
Art. 25.      Le domande, corredate dal rapporto del comandante del Corpo e dal motivato parere del Prefetto, sono sottoposte alla Commissione di avanzamento di cui all'art. 16, che decide a quali dei [...]
Art. 26.      Gli aspiranti ammessi ai concorsi di cui all'art. 24, dovranno presentarsi nel giorno e nell'ora stabilita, muniti di documento di identificazione, presso la Scuola centrale per allievi vigili [...]
Art. 27.      Le prove di esame hanno luogo presso la Scuola centrale per allievi vigili del fuoco in base ai programmi di cui agli allegati B, C e D, che saranno vistati, d'ordine Nostro, dal Ministro per [...]
Art. 28.      Il giudizio sugli esami e la valutazione dei titoli sono deferiti ad una Commissione nominata dal Ministro per l'interno.
Art. 29.      Ogni commissario dispone, per ciascuna delle prove di esame, di 10 punti. Quando le prove scritte sono più di una, il voto da attribuire al concorrente, per gli scritti, risulterà dalla media [...]
Art. 30.      Il Ministro per l'interno, in base alle risultanze degli atti della Commissione, riconosce la regolarità del procedimento degli esami e della valutazione dei titoli ed approva la graduatoria di [...]
Art. 31.      Ai sottufficiali che partecipano agli esami di avanzamento previsti nei precedenti articoli, quando non appartegono al Corpo dei vigili del fuoco di Roma, sono rimborsate le spese di viaggio ed [...]
Art. 32.      Per le promozioni ai gradi di brigadiere e superiori costituisce requisito indispensabile lo stato di coniugato o di vedovo.
Art. 33.      I vigili del fuoco devono attendere con la massima cura alla esecuzione dei compiti ad essi affidati e devono dar prova, in ogni tempo ed in ogni luogo, di possedere lo spirito di sacrificio e [...]
Art. 34.      Il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deve considerarsi in servizio continuo, anche se non è di turno, e non può essere impiegato in servizi diversi da quelli [...]
Art. 35.      Il servizio di guardia deve essere effettuato senza alcuna interruzione.
Art. 36.  [2]
Art. 37.      Il personale è tenuto a prestare la sua opera di soccorso in tutto il territorio del Regno.
Art. 38.      I servizi, sia ordinari che straordinari, sono tutti obbligatori e personali. Le supplenze sono proibite.
Art. 39.      I sottufficiali curano l'esecuzione di tutti gli ordini impartiti dal Comando e dagli ufficiali. Per l'espletamento dei servizi loro affidati dispongono dei vigili assegnati ai servizi stessi.
Art. 40.      La responsabilità della conservazione dei materiali ricade su coloro che ne hanno stabilmente o temporaneamente espressa consegna.
Art. 41.      Ciascuno risponde personalmente dei guasti arrecati ai locali, ai mobili, al materiale di servizio ecc. di proprietà del Corpo. Il risarcimento del danno ha luogo mediante ritenute mensili sulle [...]
Art. 42.      Tutto il personale celibe è obbligato a dormire in Caserma anche nei turni di riposo, salvo che non ottenga speciale dispensa dal comandante del Corpo.
Art. 43.  In qualsiasi locale di servizio sono proibite le discussioni, gli schiamazzi, il turpiloquio, il giuoco di azzardo e tutto ciò che può risultare dannoso alla disciplina, al prestigio ed al decoro [...]
Art. 44.      È assolutamente vietato a tutti i componenti del Corpo di accettare regali o compensi per fatti o circostanze inerenti al servizio.
Art. 45.  Al personale incombe l'obbligo della subordinazione ai superiori, qualunque sia il loro grado.
Art. 46.  I componenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco devono il saluto:
Art. 47.      Per ogni domanda, istanza o ricorso che i sottufficiali, vigili scelti e vigili credessero inoltrare alle superiori autorità dovrà, sempre essere seguita la via gerarchica.
Art. 48.  I vigili, vigili scelti e sottufficiali debbono sempre indossare la divisa.
Art. 49.      Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deve sempre tener conto di ogni indizio o voce di incendi o di altri sinistri ed ha il dovere di accorrere e prestare animosamente la sua [...]
Art. 50.      Gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco debbono abitare nel territorio del Comune ove sono comandati a prestare servizio e non possono allontanarsi senza regolare autorizzazione [...]
Art. 51.      Per il personale permanente è istituita una speciale tessera di riconoscimento, che costituisce documento di identificazione a tutti gli effetti della legge di pubblica sicurezza e di ogni altra [...]
Art. 52.      Alla fine di ogni anno, ed in occasione di ogni trasferimento, devono essere redatte in duplice originale, su apposito modulo che sarà stabilito dal Ministero, le note caratteristiche dei [...]
Art. 53.     La qualifica di ottimo è conferita soltanto ai sottufficiali, vigili scelti e vigili che eccellano per aver dato speciali prove di capacità, cultura e preparazione, di operosità e diligenza, e [...]
Art. 54.      La qualifica di buono è attribuita ai sottufficiali, vigili scelti e vigili che abbiano dato prova d'idoneità, diligenza e buona condotta.
Art. 55.      È qualificato mediocre il sottufficiale, vigile scelto e vigile che, nell'anno cui si riferisce la nota, non abbia dato sufficiente prova d'idoneità, diligenza e buona condotta.
Art. 56.      È qualificato cattivo il sottufficiale, vigile scelto e vigile che, nell'anno cui si riferisce la nota, non abbia dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.
Art. 57.      Indipendentemente dai criteri stabiliti nei precedenti articoli, il vigile scelto o vigile che, nell'anno o nel periodo al quale le note caratteristiche si riferiscono, abbia riportato delle [...]
Art. 58.      I sottufficiali, vigili scelti e vigili che abbiano riportato per due anni la qualifica di cattivo, o per quattro anni quella di mediocre, saranno sottoposti al procedimento stabilito per la [...]
Art. 59.      A ciascun sottufficiale, vigile scelto e vigile dovrà essere comunicata, entro il mese di gennaio, la qualifica assegnata per l'anno precedente. Entro dieci giorni dalla comunicazione della [...]
Art. 60.      I comandanti dei Corpi dei vigili del fuoco, trasmetteranno al Ministero un esemplare delle note caratteristiche entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.
Art. 61.      Per ogni allievo della Scuola centrale di istruzione dovrà essere istituito, in doppio esemplare, a cura del comandante, un foglio matricolare e caratteristico conforme ad apposito modello [...]
Art. 62.      Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili, oltre alle normali ricompense al valor militare, civile, di marina o aeronautico possono essere concesse:
Art. 63.      A sottufficiali, vigili scelti e vigili decorati di medaglie al valor civile, di marina o aeronautico per atti di coraggio compiuti in servizio d'istituto, è concesso, fino alla cessazione dal [...]
Art. 64.      È istituita la medaglia al merito di servizio, coniata in argento conforme al modello di cui all'allegato F, che sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'interno, per i componenti il [...]
Art. 65.      È istituita la croce di anzianità di servizio, coniata in bronzo conforme al modello di cui all'allegato G, che sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'interno, per i componenti il [...]
Art. 66.      Il personale che cessa dal servizio conserva il diritto a fregiarsi delle decorazioni di cui agli artt. 64 e 65.
Art. 67.      È istituito conforme al modello di cui all'allegato I, che sarà vistato d'ordine Nostro, dal Ministro per l'interno, il diploma di benemerenza, per i componenti il Corpo nazionale dei vigili del [...]
Art. 68.      Potranno essere concessi premi in danaro, fino ad un massimo di L. 100 annue per persona, ed encomi ai sottufficiali, vigili scelti e vigili che si siano distinti in operazioni di servizio, [...]
Art. 69.      È istituito il diploma atletico conforme al modello di cui all'allegato L, che sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'interno.
Art. 70.      L'assegnazione di tutte le ricompense previste nei precedenti articoli è fatta dal Ministro per l'intemo, sentita una Commissione presieduta dal direttore generale dei Servizi antincendi, e [...]
Art. 71.      Per gli altri apprezzabili servizi è in facoltà del Prefetto concedere encomi collettivi ed in facoltà del comandante del Corpo concedere elogi individuali
Art. 72.      Delle ricompense, degli encomi collettivi e degli elogi viene data notizia al personale mediante appositi ordini del giorno
Art. 73.      Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili possono essere concesse licenze: ordinarie, straordinarie e brevi.
Art. 74.      La durata della licenza ordinaria è di giorni 30 per ciascun anno.
Art. 75.      Non può fruire di licenza ordinaria il dipendente che non serbi buona condotta.
Art. 76.      I sottufficiali, vigili scelti e vigili possono ottenere una licenza straordinaria nei seguenti casi:
Art. 77.      Le licenze di qualsiasi specie, salvo quelle straordinarie concesse per malattia, sono sempre revocabili sia per esigenze di servizio, sia per motivi disciplinari.
Art. 78.      Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili che abbiano già fruito di licenza ordinaria e straordinaria può essere concessa breve licenza da uno a cinque giorni per i seguenti motivi:
Art. 79.      Le assenze dal servizio dei sottufficiali, vigili scelti e vigili per comprovata malattia non dipendente da causa di servizio, a partire da un massimo di 10 giorni, anche non consecutivi, [...]
Art. 80.      Il personale cui viene concessa una licenza straordinaria per infermità non proveniente da cause di servizio può ottenere dal comandante del Corpo che tale licenza, fino alla concorrenza di [...]
Art. 81.      Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili in licenza ordinaria e a quelli in licenza straordinaria per malattia o infortunio dovuto a causa di servizio spettano tutte le competenze.
Art. 82.      I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti non possono contrarre matrimonio senza l'autorizzazione del Ministero, che sarà rilasciata in carta bollata a spese dell'interessato.
Art. 83.      La validità dell'autorizzazione di cui al precedente articolo ha la durata di sei mesi.
Art. 84.      I sottufficiali, vigili scelti e vigili che contraggono matrimonio in contrasto con le disposizioni del presente capo saranno passibili di provvedimenti disciplinari sino al licenziamento.
Art. 85.      La cessazione dal servizio può avvenire:
Art. 86.      Il collocamento a riposo avverrà con provvedimento di autorità:
Art. 87.      La dispensa dal servizio può essere disposta, previo nulla osta del Ministero dell'interno, per i seguenti motivi:
Art. 88.      Il collocamento a riposo e la dispensa del servizio sono disposti con deliberazione del Consiglio di amministrazione, approvata dal Prefetto.
Art. 89.      I sottufficiali, vigili scelti e vigili possono, per ragioni personali o di famiglia, presentare le dimissioni dal Corpo.
Art. 90.      Il licenziamento e l'espulsione dal Corpo vengono disposti per i motivi e con la procedura previsti nel regolamento di disciplina.
Art. 91.      I sottufficiali, vigili scelti e vigili che cessano dal servizio per collocamento a riposo, e le loro famiglie, hanno diritto, per recarsi al Comune dove eleggono il loro domicilio, alle [...]
Art. 92.      Il personale che cessa di appartenere al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per ottenere la liquidazione delle sue competenze dovrà avere restituito, sia la tessera di riconoscimento, sia gli [...]
Art. 93.      Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili che cessano dal servizio per collocamento a riposo, o per volontarie dimissioni, verrà concesso dal Ministero dell'interno l'apposito foglio di congedo, [...]
Art. 94.      I sottufficiali, vigili scelti e vigili collocati a riposo per motivi di salute ai sensi dell'art. 79 possono ottenere in seguito la riammissione, qualora vengano riconosciuti [...]
Art. 95.      Gli stipendi e le paghe con i relativi aumenti periodici e le indennità di carattere continuativo, spettanti ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili [...]
Art. 96.      Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti spetta l'aggiunta di famiglia nella medesima misura di quella attribuita ai pari grado del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.
Art. 97.      Il periodo di tempo utile per il conseguimento degli aumenti periodici decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decorrenza della nomina.
Art. 98.      Le indennità spettanti ai sottufficiali, vigili scelti e vigili per le prestazioni eventuali di cui all'art. 34 sono stabilite nella apposita tabella di cui all'allegato O, che sarà vistato, [...]
Art. 99.      Gli allievi vigili hanno diritto, durante il periodo di permanenza alla Scuola centrale d'istruzione, al vitto gratuito e ad un assegno giornaliero pari a quello spettante agli allievi del Corpo [...]
Art. 100.      In caso di trasferimento ai sottufficiali, vigili scelti e vigili spettano le varie indennità e il rimborso spese per trasporto personale e delle masserizie che si corrispondono ai parigrado del [...]
Art. 101.      Gli effetti di vestiario sono forniti gratuitamente dal Corpo e restano di proprietà del Corpo stesso.
Art. 102.      La spesa per l'armamento previsto dal R. decreto 5 novembre 1937, n. 2678, è a carico del Corpo.
Art. 103.      In tutte le caserme nelle quali presta servizio personale permanente è istituita la mensa in comune. La relativa spesa è a carico dei conviventi.
Art. 104.      Per ogni convivente deve essere costituito apposito fondo di L. 75, col quale sarà provveduto al pagamento della quota del vitto giornaliero nella misura determinata a norma dell'articolo [...]
Art. 105.      Gli ufficiali sono reclutati, per chiamata, fra i cittadini italiani iscritti al P.N.F., che siano in possesso dei seguenti requisiti:
Art. 106.      I vigili volontari sono reclutati, per chiamata, fra i cittadini italiani iscritti al P.N.F., che siano in possesso dei seguenti requisiti:
Art. 108.      Le assunzioni dei vigili volontari debbono essere regolate in modo che sia assicurata una percentuale minima di autisti pari al 30% del personale volontario di ciascun Corpo.
Art. 109.      Non possono essere reclutati fra il personale volontario coloro che sono addetti a stabilimenti ausiliari, coloro che fanno parte delle squadre antincendi delle industrie, stabilimenti, depositi [...]
Art. 110.      Gli ufficiali volontari sono assunti col grado di secondi ufficiali.
Art. 111.      Il personale volontario, appena nominato, deve prestare giuramento avanti al comandante del Corpo con la seguente formula:
Art. 112.      Alla promozione a primo ufficiale viene provveduto, per anzianità, tra i secondi ufficiali dello stesso Corpo che tale grado rivestano da almeno cinque anni e che abbiano frequentato un corso, [...]
Art. 113.      I vigili di 1ª classe non conseguono promozioni fino al 35° anno di età.
Art. 114.      I vigili di 3ª classe non conseguono promozioni.
Art. 115.      La promozione a vigile scelto è conferita per anzianità ai vigili di 2ª classe dello stesso Corpo che abbiano compiuto almeno sei anni di effettivo servizio e che abbiano riportato almeno la [...]
Art. 116.      Alla promozione a vice brigadiere viene provveduto mediante concorso per titoli fra i vigili di 2ª classe ed i vigili scelti del Corpo che abbiano compiuto almeno dieci anni di servizio [...]
Art. 117.      Per la promozione a brigadiere viene provveduto per merito fra i vice brigadieri del Corpo che abbiano almeno due anni di grado ed abbiano riportato, nell'ultimo biennio, qualifica non inferiore [...]
Art. 118.      Alla promozione a maresciallo viene provveduto mediante concorso per esami fra i brigadieri del Corpo che abbiano almeno tre anni di grado ed abbiano riportato nell'ultimo biennio almeno la [...]
Art. 119.      Le norme previste per il personale nel capo III del titolo I, parte prima, sono estese, se ed in quanto applicabili al personale volontario, salvo quanto disposto negli articoli seguenti.
Art. 120.      Il personale volontario presta normalmente servizio nell'ambito del territorio della Provincia.
Art. 121.      I vigili di terza classe hanno l'obbligo di pernottare in caserma una notte ogni quindici giorni e di partecipare due volte al mese alle esercitazioni del sabato o della domenica mattina.
Art. 122.      I sottufficiali, i vigili scelti e vigili di 2ª classe hanno l'obbligo di pernottare in caserma non meno di una volta la settimana e non più di due volte per settimana e di partecipare alle [...]
Art. 123.      Il personale volontario, quando è tenuto a pernottare in caserma, vi deve rimanere almeno dalle ore 20,30 della sera alle ore 6 del mattino.
Art. 124.      I vigili di prima classe hanno l'obbligo di prestare servizio continuativo di 24 ore per 15 giorni al mese, dando durante i detti giorni la propria prestazione per tutti i servizi interni ed [...]
Art. 125.      Gli ufficiali volontari debbono:
Art. 126.      Tutto il personale volontario, oltre ad avere gli obblighi di cui agli artt. 119, 120, 121, 122, 123 e 124, è tenuto:
Art. 127.      Il personale volontario è obbligato ad indossare, durante il servizio, la divisa secondo le prescrizioni del regolamento sull'uniforme.
Art. 128.      Agli effetti gerarchici gli ufficiali volontari sono subordinati agli ufficiali permanenti; i sottufficiali, vigili scelti e vigili volontari ai pari grado del personale permanente.
Art. 129.      Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili di 2ª e 3ª classe con famiglia può essere affidata la custodia delle casermette dei distaccamenti, nel qual caso avranno diritto all'alloggio gratuito, [...]
Art. 130.      Per la compilazione delle note caratteristiche di tutto il personale volontario valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite per il personale permanente nel capo IV del titolo I - Parte [...]
Art. 131.      Il personale volontario che abbia riportato per due anni la qualifica di mediocre o per un anno quella di cattivo verrà proposto per la eliminazione dai quadri.
Art. 132.      Sono estese al personale volontario le norme per la concessione delle ricompense previste per il personale permanente.
Art. 133.      Il comandante del Corpo può concedere al personale volontario licenze annuali per un periodo non superiore ad un mese.
Art. 134.      Il comandante del Corpo, in caso di assenze, sia dall'istruzione che dai pernottamenti, dovute a motivi di salute potrà disporre visita di controllo a mezzo del medico del Corpo stesso.
Art. 135.      La eliminazione dai quadri può avvenire:
Art. 136.      Il personale volontario cessa dal servizio con provvedimento di ufficio quando raggiunge i seguenti limiti di età:
Art. 137.      Il personale che per la durata di un anno non abbia potuto prestare servizio per motivi di salute verrà d'ufficio eliminato dai quadri, sentito il parere del medico del Corpo.
Art. 138.      Le dimissioni del personale volontario debbono essere presentate, per iscritto e per via gerarchica, al Comando del Corpo.
Art. 139.      La eliminazione dai quadri può anche essere disposta per gli stessi motivi previsti nell'art. 87.
Art. 140.      La radiazione ha luogo per i motivi e con la procedura stabilita nel regolamento di disciplina.
Art. 141.      La eliminazione dai quadri per motivi diversi da quelli previsti nell'art. 140 è deliberata dal Consiglio di amministrazione.
Art. 142.      Il personale volontario che cessa di appartenere al Corpo deve consegnare la tessera e gli oggetti di equipaggiamento avuti in dotazione.
Art. 143.      Al personale volontario che cessa dal servizio per le ragioni di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 135, verrà concesso il foglio di congedo di cui all'art. 93, purché abbia servito nel Corpo per [...]
Art. 144.      Il personale volontario, esclusi i vigili di 1ª classe, che si trasferisce, per ragioni di mestiere o di famiglia, in altra residenza, può essere riassunto con lo stesso grado sempre che nel [...]
Art. 145.      Gli assegni fissi spettanti al personale volontario per le prestazioni obbligatorie sono stabiliti nella tabella di cui all'allegato P, che sarà vistato, d'ordine Nostro, dai Ministri per [...]
Art. 146.      Il personale volontario, per le prestazioni prescritte dall'art. 126 ha diritto ai compensi stabiliti nella tabella di cui all'allegato Q, che sarà vistato, d'ordine Nostro, dai Ministri per [...]
Art. 147.      Il personale volontario chiamato in servizio continuativo ha diritto al trattamento economico iniziale dei pari grado permanenti del Corpo di appartenenza. Tale trattamento è posto a carico del [...]
Art. 148.      Il personale volontario, durante il periodo di permanenza alla Scuola centrale, per seguire il corso di cui all'art. 116, ha diritto, dal giorno della partenza dalla sua residenza a quello nel [...]
Art. 149.      Gli ufficiali volontari, quando sono chiamati in servizio continuativo, hanno diritto allo stesso trattamento economico che compete agli ufficiali permanenti di 5ª classe, se primi ufficiali, o [...]
Art. 150.      Per quanto concerne l'equipaggiamento sono estese al personale volontario le disposizioni stabilite per il personale permanente.
Art. 151.      I vigili volontari potranno essere muniti dell'armamento di cui al R. decreto 5 novembre 1937, n. 2678, nelle circostanze in cui il comandante del Corpo lo ritenga necessario.
Art. 152.      Tutto il personale volontario, quando è in servizio continuativo, deve partecipare alla mensa con le modalità stabilite per il personale permanente.
Art. 153.      Il personale volontario è assicurato contro tutti gli infortuni in servizio a spese del Corpo dei vigili del fuoco, che resta esonerato da ogni responsabilità civile.
Art. 154.      L'attitudine fisica della quale debbono essere in possesso i sottufficiali, vigili scelti e vigili, ai sensi dell'art. 56 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, verrà accertata dalla Commissione [...]
Art. 155.      All'attribuzione dei gradi agli specialisti appartenenti a categorie per le quali nei regolamenti dei cessati Corpi comunali era prevista carriera distinta da quella del restante personale, si [...]
Art. 156.      All'attribuzione dei gradi ai comandanti e vice comandanti permanenti dei cessati Corpi dei Comuni non capoluoghi di provincia, per i quali non fosse esplicitamente previsto nel regolamento [...]
Art. 157.      All'attribuzione dei vari gradi di maresciallo, qualora nei regolamenti dei cessati Corpi comunali non fossero previste tre categorie per tale grado, si procederà attribuendone il grado di [...]
Art. 158.      Gli allievi vigili di ruolo, che ricoprono posti previsti negli organici dei cessati Corpi comunali, saranno inquadrati nel grado di vigile.
Art. 159.      Il personale permanente che all'atto dell'inquadramento avesse superato i limiti di età previsti nell'art. 86 del presente decreto, ove non avesse ancora raggiunto gli anni di servizio [...]
Art. 160.      I vice comandanti incaricati o volontari dei cessati Corpi comunali dei capoluoghi di Provincia costituiti esclusivamente o prevalentemente da personale incaricato o volontario, ove siano in [...]
Art. 161.      All'inquadramento dei volontari in possesso dei requisiti previsti nella lettera d) dell'art. 56 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nei posti che resteranno disponibili nei nuovi organici [...]
Art. 162.      I vigili avventizi e volontari coniugati non potranno ottenere l'inquadramento previsto dalle lettere c) e d) dell'art. 56 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ove non risulti la buona [...]
Art. 163.      Il personale permanente che all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto si trovasse nella posizione di aspettativa, verrà considerato in licenza straordinaria, ai sensi dell'articolo [...]
Art. 164.      L'eventuale eccedenza del trattamento economico complessivo, per stipendi, paghe ed altri assegni fissi (compreso il diritto alla mensa gratuita o semigratuita eventualmente previsto per il [...]
Art. 165.      È riconosciuto valido agli effetti della anzianità richiesta per le promozioni e per l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali, nonché per la maturazione degli aumenti periodici di stipendio, [...]
Art. 166.      Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti che, per espressa disposizione del regolamento comunale, erano coperti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, viene mantenuta [...]
Art. 167.      Il Ministero dell'interno potrà disporre che l'attuazione dei nuovi organici del personale volontario sia effettuata entro un triennio dalla entrata in vigore del presente decreto. Durante tale [...]
Art. 168.      Gli ufficiali volontari iscritti al P.N.F., in servizio all'atto della entrata in vigore del presente decreto, che non abbiano superato i limiti di età di cui all'art. 135 e che siano in [...]
Art. 169.      Per la iscrizione nei quadri del personale volontario in qualità di vigili di 1ª classe, avranno la precedenza, nei limiti dei posti di organico, coloro che all'atto dell'entrata in vigore del [...]
Art. 170.      I posti di sottufficiale, vigile scelto e vigile volontario di 2ª classe, nella prima attuazione dei nuovi organici del personale volontario, saranno assegnati al personale di pari grado in [...]
Art. 171.      Il personale in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto che non possa ottenere la iscrizione nei quadri dei vigili di 1ª o di 2ª classe, purché in possesso della necessaria [...]
Art. 172.      Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.


§ 79.3.f - R.D. 16 marzo 1942, n. 699. [1]

Norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico del personale non statale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(G.U. 30 giugno 1942, n. 152 - S.O.)

 

PARTE PRIMA

Personale permanente

 

TITOLO I

Stato giuridico

 

Capo I

Reclutamento

 

Art. 1.

     Il Ministero dell'interno, mediante apposito bando da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno e nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero, indice annualmente il concorso per il reclutamento dei vigili del fuoco permanenti, ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.

     È in facoltà del Ministero dell'interno di ripartire i posti messi a concorso tra tutte o alcune delle specialità di mestiere di cui all'art. 2.

     Il contingente degli allievi da ammettersi annualmente alla Scuola centrale sarà stabilito di concerto col Ministro per le finanze.

 

     Art. 2.

Per partecipare al concorso di cui all'art. 1, i concorrenti, oltre che in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 15 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, debbono:

1° avere compiuto 21 anni di età;

2° esercitare uno dei seguenti mestieri: muratore, falegname, carpentiere, autista, meccanico (aggiustatore, tornitore, forgiatore, tubista, stagnino, motorista, ecc.), elettricista, vemiciatore, sellaio, tappezziere, o altri che, secondo le necessità, potranno essere stabiliti nel bando;

3° avere statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,80;

4° avere sempre tenuto buona condotta, non essere stati espulsi dall'Esercito o da Corpi militarmente organizzati, né destituiti da pubblici uffici, ed appartenere a famiglie di buona reputazione. Qualora siano coniugati, il requisito della buona condotta e della buona reputazione è richiesto rispettivamente per la moglie e per la famiglia di lei;

5° non avere subìto condanne penali per delitti dolosi;

6° non essere stati riformati dal Regio Esercito, né rimandati da Corpi militarmente organizzati, per infermità o imperfezioni non suscettibili di utili modificazioni col tempo.

     I requisiti debbono essere posseduti dagli aspiranti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età, di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

 

     Art. 3.

     Il Ministro per l'interno, con decreto non motivato e insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

     Gli aspiranti ammessi al concorso saranno forniti, a cura dei Comandi dei corpi vigili del fuoco, del biglietto ferroviario di 3ª classe e dovranno presentarsi nel giorno e nell'ora stabilita, muniti di documento di identificazione, presso la Scuola centrale di istruzione per allievi vigili del fuoco in Roma, ove saranno accasermati per tutta la durata del concorso.

 

     Art. 4.

     Prima dell'inizio delle prove di esame, gli aspiranti ammessi al concorso saranno sottoposti all'accertamento definitivo della idoneità fisica, a mezzo di apposita Commissione medica, che sarà presieduta dall'ispettore sanitario del Servizio antincendi e composta di due medici nominati dal Ministero dell'interno.

 

     Art. 5.

     Le prove di esame hanno luogo presso la Scuola centrale per allievi vigili del fuoco, in base ai programmi di cui all'allegato A, che sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'interno.

     Per la prova scritta di italiano sono assegnate ai concorrenti non più di quattro ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

     Scaduto il tempo prescritto, i concorrenti debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

     La prova orale ha la durata di mezz'ora.

     Il saggio di mestiere non deve durare più di quattro ore.

 

     Art. 6.

     Il giudizio sugli esami è dato da una Commissione nominata dal Ministro per l'interno.

     Essa è presieduta dal comandante delle Scuole centrali per allievi ufficiali e allievi vigili del fuoco o da chi ne fa le veci, e composta:

dall'ufficiale più anziano preposto alla Scuola centrale per allievi vigili del fuoco o da altro ufficiale addetto alla Scuola stessa;

da un ufficiale permanente dei vigili del fuoco di grado non inferiore all'8°;

da un funzionario amministrativo di gruppo A del Ministero dell'interno, di grado non inferiore all'8, in servizio presso la Direzione dei Servizi antincendi;

dall'insegnante di educazione fisica della Scuola centrale per allievi vigili del fuoco.

     In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione esaminatrice, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

     Un funzionario amministrativo di gruppo A del Ministero dell'interno di grado non superiore all'8°, in servizio presso la Direzione generale dei Servizi antincendi, esercita le funzioni di Segretario della Commissione.

 

     Art. 7.

     La Commissione esaminatrice, immediatamente prima dell'inizio degli esami, prepara tre temi per la prova scritta d'italiano.

     I temi, appena stabiliti sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente, sui lembi di chiusura, dai membri della Commissione e dal segretario.

     All'ora stabilita il presidente della Commissione fa procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa constatare l'integrità della chiusura dei pieghi contenenti i temi e fa sorteggiare, da parte di uno dei candidati, il tema da svolgere.

 

     Art. 8.

     Durante la prova non è permesso ai concorrenti di comunicare fra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in qualunque modo in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e coi membri della Commissione esaminatrice. Essi non devono portare appunti manoscritti, né libri, né pubblicazioni di qualsiasi specie e neppure carta da scrivere, dovendo i lavori, a pena di nullità, essere scritti esclusivamente su carta portante il timbro d'ufficio.

     Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dall'esame.

     La Commissione esaminatrice deve curare l'osservanza delle disposizioni stesse ed ha facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo due almeno dei membri devono trovarsi costantemente nella sala degli esami.

 

     Art. 9.

     Compiuto il lavoro, ciascun concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, lo pone entro una busta, unitamente ad altra di minor formato, debitamente chiusa, nella quale abbia messo un foglio col proprio cognome, nome e paternità; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegna ai membri presenti della Commissione, i quali appongono sulla busta stessa la propria firma con l'indicazione del mese, giorno e ora della consegna.

     Tutte le buste vengono raccolte in pieghi, che sono suggellati dal presidente e da lui firmati unitamente ad un altro membro della Commissione ed al segretario.

     I pieghi sono aperti alla presenza della Commissione esaminatrice, quando essa deve procedere all'esame degli scritti.

     Il riconoscimento dei nomi deve essere fatto dopo che tutti gli scritti dei concorrenti siano stati esaminati e giudicati.

 

     Art. 10.

     Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova.

     Le votazioni delle singole prove sono ridotte in decimi.

     I concorrenti, per essere inclusi in graduatoria, devono riportare in ciascuna prova di esame non meno di sei decimi.

     La votazione complessiva è stabilita dalla somma dei punti (dopo la riduzione in decimi) riportati in tutte le prescritte prove di esame.

     La graduatoria, per ciascuna delle specialità di mestiere fra le quali siano stati ripartiti i posti messi a concorso, è formata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di voti, ha la precedenza il concorrente più anziano di età, salvi i diritti preferenziali di cui al Regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, e successive integrazioni.

     Di tutte le operazioni dell'esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige, giorno per giorno, un processo verbale, sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

 

     Art. 11.

     Ai fini dell'applicazione dei criteri preferenziali, stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia, i concorrenti devono comprovare con documenti legali il possesso dei requisiti all'uopo richiesti.

 

     Art. 12.

     Il Ministro per l'interno, in base alle risultanze degli atti della Commissione, riconosce la regolarità del procedimento degli esami ed approva la graduatoria dei vincitori e degli idonei per ciascuna delle specialità di mestiere fra le quali siano stati ripartiti i posti messi a concorso. Detta graduatoria sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero.

     I reclami relativi alla precedenza dei concorrenti debbono essere presentati non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione della graduatoria e su di essi decide, con provvedimento definitivo, il Ministro, sentita la Commissione giudicatrice.

 

     Art. 13.

     I concorrenti dichiarati vincitori sono nominati, con decreto Ministeriale, allievi vigili del fuoco e assegnati alla Scuola centrale in Roma, per compiervi un corso di istruzione con le modalità determinate nel regolamento della Scuola.

     I concorrenti non vincitori, e quelli che non fossero stati riconosciuti fisicamente idonei dalla Commissione medica di cui all'art. 4, saranno muniti, dal Comando della Scuola centrale, del biglietto ferroviario di 3ª classe per rientrare alla propria residenza.

 

     Art. 14.

     Alla fine del corso d'istruzione, che avrà una durata non inferiore a mesi sei, gli allievi saranno sottoposti a un esame finale con le modalità previste dal regolamento della Scuola.

     Gli idonei saranno assegnati, con decreto Ministeriale, ai Corpi dei vigili del fuoco, in base alla graduatoria dell'esame finale e secondo l'ordine delle sedi preferite, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 16 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.

     I non idonei saranno licenziati, ma potranno ripetere il successivo corso d'istruzione, a termine dell'art. 15 della legge succitata. Ad essi è applicabile la disposizione di cui al comma 2° dell'art. 13.

 

     Art. 15.

     Gli allievi vigili del fuoco, devono prestare giuramento avanti al comandante del Corpo con la seguente formula:

«Giuro che sarò fedele al RE IMPERATORE ed ai suoi Reali successori; che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che adempirò a tutti gli obblighi del mio stato con diligenza e con zelo per il pubblico bene e nell'interesse dell'Amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità di vigile del fuoco.

«Giuro che non appartengo, né apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concili coi doveri del mio ufficio.

«Giuro di adempiere a tutti i miei doveri al solo scopo del bene inseparabile del RE e IMPERATORE e della Patria».

     La cerimonia del giuramento dei nuovi vigili del fuoco deve aver luogo, con la dovuta solennità, alla presenza degli altri appartenenti al Corpo, che saranno schierati in armi.

     L'atto di giummento è redatto in carta da bollo a spese del vigile; l'originale sarà trattenuto presso il Corpo, una copia conforme in carta semplice sarà trasmessa al Ministero ed altra copia, pure in carta semplice, sarà consegnata all'interessato.

 

Capo II

Avanzamento

 

     Art. 16.

     L'idoneità all'avanzamento per il grado di brigadiere e per ciascuno dei gradi di maresciallo è riconosciuta da una Commissione nominata, all'inizio di ciascun anno, dal Ministro per l'interno.

     Essa è presieduta da un vice prefetto o vice prefetto ispettore, in servizio presso la Direzione generale dei Servizi antincendi, e composta da un ispettore superiore dei vigili del fuoco e dal capo del personale dei Servizi antincendi.

     Un funzionario amministrativo di gruppo A del Ministero dell'interno di grado non superiore all'8°, in servizio presso la Direzione generale dei Servizi antincendi, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

 

     Art. 17.

     L'idoneità all'avanzamento per la promozione a vigile scelto è riconosciuta dal comandante del Corpo ai vigili che serbino buona condotta, abbiano qualifica non inferiore a buono, compiano regolarmente il servizio e non abbiano da almeno tre mesi subito punizioni più gravi della riduzione dello stipendio o paga.

     L'idoneità all'avanzamento può essere revocata qualora, prima che il Consiglio di amministrazione del Corpo abbia proceduto alla promozione, sia venuto meno qualcuno dei requisiti richiesti per ottenerla.

     Il vigile al quale è stata negata l'idoneità all'avanzamento può ricorrere entro 15 giorni dalla notifica del giudizio, per via gerarchica, al Ministro per l'interno, che decide con provvedimento definitivo, sentita la Commissione di avanzamento di cui all'art. 16.

     Il Consiglio di amministrazione del Corpo non adotterà la deliberazione di promozione fino a quando l'attribuzione della idoneità all'avanzamento non sia divenuta definitiva o per mancanza di ricorsi o perché il Ministro abbia emanato il provvedimento definitivo.

 

     Art. 18.

     I vigili e vigili scelti, in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 16 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, che intendono partecipare ai corsi allievi sottufficiali per ottenere la idoneità all'avanzamento a vice brigadiere, debbono inoltrare, per via gerarchica, domanda al Ministero dell'interno, che deciderà circa l'ammissione o meno, insindacabilmente, sentita la Commissione di cui all'art. 16.

     I corsi allievi sottufficiali avranno luogo in Roma, presso la Scuola centrale per allievi vigili del fuoco, con le modalità determinate nel regolamento della Scuola.

 

     Art. 19.

     Alla fine del corso allievi sottufficiali, che avrà una durata non inferiore a mesi tre, i partecipanti saranno sottoposti a un esame finale con le modalità previste nel regolamento della Scuola.

     Agli idonei sarà rilasciato, a cura del Comando della Scuola, apposito diploma, secondo il modello che sarà determinato dal Ministero dell'interno.

 

     Art. 20.

     Il Ministero dell'interno, mediante apposito bando da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero e che sarà portato tempestivamente a conoscenza degli interessati dai Comandi dei Corpi dei vigili del fuoco mediante ordine del giorno, indice annualmente il concorso per l'avanzamento a vice brigadiere, ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.

     Per partecipare al concorso, i vigili scelti e i vigili in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 16 della legge succitata debbono, entro la data di chiusura fissata dal bando, presentare al Comando del Corpo dei vigili del fuoco apposita domanda in carta legale diretta al Ministero dell'interno e corredata dal diploma di cui all'art. 19 secondo comma e di ogni altro titolo o documento legale che ritengano utile presentare ai fini della graduatoria di merito.

     Le domande ed i documenti, corredate, ciascuna, da una dichiarazione del comandante del Corpo attestante che il concorrente non ha riportato negli ultimi tre mesi punizioni superiori alla riduzione della paga, sono trasmesse, per tramite dei Prefetti, al Ministero.

 

     Art. 21.

     L'esame e la valutazione dei titoli sono deferiti ad una Commissione, nominata dal Ministro per l'interno.

     Essa è presieduta da un vice prefetto o vice prefetto ispettore in servizio presso la Direzione generale dei Servizi antincendi e composta:

- da un ispettore superiore dei vigili del fuoco;

- da un ufficiale permanente dei vigili del fuoco di grado non inferiore all'8°, in servizio presso la Direzione generale dei Servizi antincendi;

- da un ufficiale permanente dei vigili del fuoco di grado non inferiore all'8°, comandante di Corpo:

- dal capo del personale dei Servizi antincendi.

     In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

     Un funzionario amministrativo di gruppo A del Ministero dell'interno di grado non superiore all'8° in servizio presso la Direzione generale dei Servizi antincendi esercita le funzioni di segretario della Commissione.

 

     Art. 22.

     I titoli saranno ripartiti dalla Commissione nelle seguenti categorie, per la cui valutazione ciascun commissario disporrà del numero di punti rispettivamente indicati:

1 categoria: classifica ottenuta all'esame finale del corso allievi sottufficiali . . . . . . . . punti 10

2 categoria: benemerenze di servizio. . . . . . . punti 10

3 categoria: benemerenze  fasciste e combattentistiche. . . . . . punti 6

4 categoria: condotta in servizio . . . . . . . . punti 4

5 categoria: anzianità nel Corpo. . . . . . . . . punti 4

6 categoria: attività sportiva e titoli vari. . . punti 4

Totale . . . punti    40

 

     La valutazione massima complessiva da attribuirsi ai titoli sarà di 200 punti.

     La graduatoria di merito del concorso è formata dalla Commissione secondo l'ordine dei punti di votazione complessivamente ottenuta nelle sei categorie dei titoli. A parità di voti ha la precedenza il concorrente che ha maggiore anzianità di ruolo.

     Di tutte le operazioni e delle deliberazioni Prese dalla Commissione, si redige, seduta per seduta, un processo verbale, sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

 

     Art. 23.

     Il Ministro per l'interno, in base alle risultanze degli atti della Commissione, riconosce la regolarità del procedimento di valutazione dei titoli ed approva la graduatoria di merito che sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero.

     Si applica il 2° comma dell'art. 12.

     Decorso il termine stabilito senza che siano stati presentati ricorsi, o emanato il provvedimento definitivo del Ministro, i vincitori del concorso sono assegnati, con decreto Ministeriale, ai Corpi dei vigili del fuoco in base alla graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice e secondo l'ordine delle sedi preferite, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 16 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.

 

     Art. 24.

     Il Ministero dell'interno, con la stessa procedura indicata nell'art. 20 indice annualmente i concorsi per l'avanzamento a brigadiere ed a ciascuno dei gradi di maresciallo ai sensi dell'art. 16 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.

     Per partecipare ai concorsi suddetti i vice brigadieri, brigadieri e marescialli, in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 16 della legge succitata debbono, entro la data di chiusura fissata dal bando, presentare al Comando del Corpo dei vigili del fuoco apposita domanda in carta legale diretta al Ministero dell'intemo e corredata dai titoli o documenti legali che ritengano utile presentare ai fini della graduatoria finale.

     Le domande corredate, ciascuna, dai documenti e da un rapporto del comandante del Corpo sulla condotta e sulle punizioni riportate nell'ultimo trimestre, sono rimesse ai Prefetti, i quali le trasmetteranno al Ministero, munite di motivato parere.

 

     Art. 25.

     Le domande, corredate dal rapporto del comandante del Corpo e dal motivato parere del Prefetto, sono sottoposte alla Commissione di avanzamento di cui all'art. 16, che decide a quali dei concorrenti debba concedersi o negarsi la idoneità all'avanzamento.

     Le decisioni della Commissione di avanzamento costituiscono provvedimento definitivo.

     Gli aspiranti ai quali sia stata negata l'idoneità all'avanzamento non sono ammessi ai concorsi per i quali avevano presentato domanda.

 

     Art. 26.

     Gli aspiranti ammessi ai concorsi di cui all'art. 24, dovranno presentarsi nel giorno e nell'ora stabilita, muniti di documento di identificazione, presso la Scuola centrale per allievi vigili del fuoco in Roma, ove saranno accasermati per tutta la durata del concorso al quale prendono parte.

 

     Art. 27.

     Le prove di esame hanno luogo presso la Scuola centrale per allievi vigili del fuoco in base ai programmi di cui agli allegati B, C e D, che saranno vistati, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'interno.

     Per le prove scritte sono assegnate ai concorrenti non più di quattro ore di tempo, che cominciano a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

     Scaduto il tempo prescritto, i concorrenti debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono, in ogni caso, consegnare le minute.

     Si applicano, per tali prove, le disposizioni contenute negli artt. 7, 8 e 9.

     La prova orale ha la durata di quaranta minuti.

 

     Art. 28.

     Il giudizio sugli esami e la valutazione dei titoli sono deferiti ad una Commissione nominata dal Ministro per l'interno.

     Essa è presieduta da un vice prefetto o vice prefetto ispettore in servizio presso la Direzione generale dei Servizi antincendi, e composta:

- da un ufficiale permanente addetto alla Scuola centrale per allievi vigili del fuoco di grado non inferiore al 7°;

- da un ufficiale permanente dei vigili del fuoco, di grado non inferiore all'8°, in servizio presso la Direzione generale dei Servizi antincendi;

- da un ufficiale permanente dei vigili del fuoco, di grado non inferiore all'8°, comandante di Corpo;

- dal capo del personale dei Servizi antincendi.

     In caso di impedimento di qualcuno dei membri della Commissione, il commissario impedito viene definitivamente surrogato da un altro scelto nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

     Un funzionario amministrativo di gmppo A del Ministero dell'interno, di grado non superiore all'8°, in servizio presso la Direzione generale del Servizio antincendi, esercita le funzioni di Segretario della Commissione.

 

     Art. 29.

     Ogni commissario dispone, per ciascuna delle prove di esame, di 10 punti. Quando le prove scritte sono più di una, il voto da attribuire al concorrente, per gli scritti, risulterà dalla media dei voti riportati in ciascuna.

     La valutazione massima complessiva da attribuirsi alle prove di esame sarà di 150 punti.

     I concorrenti, per ottenere l'idoneità, devono riportare in ciascuna prova di esame non meno di trenta punti.

     Per i concorrenti che non abbiano ottenuto la idoneità nelle prove di esame non si procede alla valutazione dei titoli.

     I titoli saranno ripartiti dalla Commissione nelle seguenti categorie, per la cui valutazione ciascun commissario disporrà del numero dei punti rispettivamente indicati:

1 categoria: benemerenze di servizio. . . . . . . punti 10

2 categoria: benemerenze fasciste e combattentistiche. . . . . . . . . . punti 6

3 categoria: condotta in servizio . . . . . . . .   punti 6

4 categoria: anzianità nel Corpo. . . . . . . . .   punti 4

5 categoria: attività sportiva e titoli vari. . .   punti 4

Totale . . . punti    30

 

     La valutazione massima complessiva da attribuirsi ai titoli sarà di 150 punti.

     La votazione complessiva, da attribuirsi a ciascun concorrente, è stabilita dalla somma dei punti riportati nelle prove di esame e dei punti attribuiti alle cinque categorie dei titoli.

     Le graduatorie dei concorsi sono formate dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di voti ha la precedenza il concorrente che ha maggiore anzianità di ruolo.

     Di tutte le operazioni, sia dell'esame che della valutazione dei titoli, e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice anche nel giudicare i singoli lavori, si redige, giorno per giorno e seduta per seduta, un processo verbale, sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.

 

     Art. 30.

     Il Ministro per l'interno, in base alle risultanze degli atti della Commissione, riconosce la regolarità del procedimento degli esami e della valutazione dei titoli ed approva la graduatoria di merito che sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero.

     Si applica il 2° comma dell'art. 12.

     Decorso il termine stabilito senza che siano stati presentati ricorsi, o emanato il provvedimento definitivo del Ministro, i vincitori dei concorsi sono assegnati, con decreto Ministeriale, ai Corpi dei vigili del fuoco in base alla graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice e secondo l'ordine delle sedi preferite, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 16 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.

 

     Art. 31.

     Ai sottufficiali che partecipano agli esami di avanzamento previsti nei precedenti articoli, quando non appartegono al Corpo dei vigili del fuoco di Roma, sono rimborsate le spese di viaggio ed è corrisposto l'indennità di missione dal giorno precedente al giorno successivo agli esami.

     Uguale trattamento è dovuto ai vigili e vigili scelti ammessi a frequentare il corso allievi sottufficiali, limitatamente alle giornate necessarie per il viaggio di andata e di ritorno in sede.

     Perdono il diritto al rimborso delle spese di viaggio e alle indennità di missione coloro che siano esclusi dagli esami o che, avendo preso parte a qualcuna delle prove, non si presentino, senza giustificato motivo, alle altre.

 

     Art. 32.

     Per le promozioni ai gradi di brigadiere e superiori costituisce requisito indispensabile lo stato di coniugato o di vedovo.

     Inoltre, per le promozioni ai gradi inferiori a quelli indicati nel precedente comma, lo stato di coniugato o di vedovo costituisce requisito indispensabilp nei riguardi del personale che abbia già compiuto il ventiseiesimo anno di età.

 

Capo III

Doveri generali e particolari

 

     Art. 33.

     I vigili del fuoco devono attendere con la massima cura alla esecuzione dei compiti ad essi affidati e devono dar prova, in ogni tempo ed in ogni luogo, di possedere lo spirito di sacrificio e l'abnegazione necessaria per lo speciale servizio cui sono destinati.

     In principal modo è loro compito:

a) osservare scrupolosamente l'orario di servizio;

b) eseguire prontamente e con esattezza gli ordini impartiti dai superiori;

c) prestarsi senza risparmiarsi, in servizio e fuori servizio ovunque possano recare soccorso;

d) attendere al proprio compito con coraggio, zelo e fermezza;

e) mantenere, in servizio e fuori servizio, modi e condotta corretti sotto ogni rapporto;

f) curare con la massima attenzione la conservazione del materiale di servizio e quanto altro serve al Corpo;

g) mantenere, con la massima cura, il proprio addestramento fisico e tecnico, al fine di esplicare con la maggiore efficacia la propria azione di soccorso.

 

     Art. 34.

     Il personale permanente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deve considerarsi in servizio continuo, anche se non è di turno, e non può essere impiegato in servizi diversi da quelli d'istituto, salvo quanto disposto dall'art. 8 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.

     In via normale il servizio sarà espletato in ore 24 continuative, alternato con turni di 24 ore di riposo condizionato.

     Durante tali ore di riposo i sottufficiali, vigili scelti e vigili dovranno tenersi sempre reperibili a disposizione del Comando del Corpo e potranno essere comandati per ogni eventuale esigenza di servizio, oltre che per i servizi di prevenzione.

     Per i servizi straordinari e per i servizi di prevenzione, di cui al precedente comma, il personale ha diritto agli speciali compensi previsti nel capo II del titolo II.

 

     Art. 35.

     Il servizio di guardia deve essere effettuato senza alcuna interruzione.

     Il personale di guardia assegnato alle squadre di prima partenza durante la notte può coricarsi, purché completamente vestito e con tutti gli oggetti di equipaggiamento a portata di mano.

 

     Art. 36. [2]

     [Durante il turno di guardia il personale è tenuto a dare la propria prestazione per tutti i servizi d'istituto interni ed esterni alla caserma e ad attendere alle istruzioni, alle esercitazioni, alla cura e riparazione del materiale, alla pulizia della caserma ed a tutto quanto verrà ordinato del Comando nell'interesse del servizio].

 

     Art. 37.

     Il personale è tenuto a prestare la sua opera di soccorso in tutto il territorio del Regno.

     Per i servizi prestati fuori dell'ordinaria residenza il personale stesso ha diritto all'indennità di trasferta ed eventualmente a quanto altro previsto nel capo II del titolo II.

 

     Art. 38.

     I servizi, sia ordinari che straordinari, sono tutti obbligatori e personali. Le supplenze sono proibite.

 

     Art. 39.

     I sottufficiali curano l'esecuzione di tutti gli ordini impartiti dal Comando e dagli ufficiali. Per l'espletamento dei servizi loro affidati dispongono dei vigili assegnati ai servizi stessi.

     È precipuo loro dovere dare il miglior esempio in ogni contingenza di servizio.

 

     Art. 40.

     La responsabilità della conservazione dei materiali ricade su coloro che ne hanno stabilmente o temporaneamente espressa consegna.

     Nei cambi di personale per i turni di servizio è fatto obbligo di procedere a precisa consegna del materiale. In ogni locale sarà tenuta visibile ed aggiornata la tabella di caricamento delle macchine, attrezzi e suppellettili ivi esistenti.

 

     Art. 41.

     Ciascuno risponde personalmente dei guasti arrecati ai locali, ai mobili, al materiale di servizio ecc. di proprietà del Corpo. Il risarcimento del danno ha luogo mediante ritenute mensili sulle competenze dei responsabili. La ritenuta non può essere superiore al quinto degli assegni pensionabili.

     Ove non si possa accertare a chi sia attribuibile il danno, il risarcimento di esso sarà posto a carico di tutto il personale in servizio nel luogo e nel tempo ove il danno avviene.

 

     Art. 42.

     Tutto il personale celibe è obbligato a dormire in Caserma anche nei turni di riposo, salvo che non ottenga speciale dispensa dal comandante del Corpo.

 

     Art. 43. In qualsiasi locale di servizio sono proibite le discussioni, gli schiamazzi, il turpiloquio, il giuoco di azzardo e tutto ciò che può risultare dannoso alla disciplina, al prestigio ed al decoro del Corpo.

 

     Art. 44.

     È assolutamente vietato a tutti i componenti del Corpo di accettare regali o compensi per fatti o circostanze inerenti al servizio.

 

     Art. 45. Al personale incombe l'obbligo della subordinazione ai superiori, qualunque sia il loro grado.

     Esso deve, inoltre, ubbidienza al proprio uguale in grado se, per ragioni di anzianità, a questi sono devoluti il comando e la direzione del servizio.

 

     Art. 46. I componenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco devono il saluto:

a) alle LL. MM. il RE IMPERATORE e la Regina Imperatrice; al Sommo Pontefice, ai Capi di Stati Esteri; ai Principi della Famiglia Reale e delle Case Regnanti estere:

b) al DUCE del Fascismo, Capo del Governo;

c) ai Cavalieri della SS. Annunziata fregiati delle insegne dell'ordine; ai Senatori e Consiglieri nazionali riuniti in corpo ed alle loro deputazioni; alle bandiere delle Forze armate dello Stato; alle bandiere nazionali dei municipi decorate di medaglia o croce di guerra al valor militare;

d) ai Ministri Segretari di Stato ed ai Sottosegretari di Stato; al Governatore di Roma; al Capo della Polizia; ai Prefetti; ai vice prefetti; ai funzionari di P. S. in divisa;

e) ai superiori gerarchici del Corpo;

f) ai superiori in grado delle Forze armate dello Stato in divisa.

     I vigili del fuoco debbono inoltre il saluto alle sentinelle delle Forze armate dello Stato.

 

     Art. 47.

     Per ogni domanda, istanza o ricorso che i sottufficiali, vigili scelti e vigili credessero inoltrare alle superiori autorità dovrà, sempre essere seguita la via gerarchica.

 

     Art. 48. I vigili, vigili scelti e sottufficiali debbono sempre indossare la divisa.

     Potranno usare l'abito civile soltanto durante i periodi di licenza o in speciali contingenze riconosciute dal comandante.

     In ogni caso nessuno potrà presentarsi in caserma, per qualsiasi ragione, in abito civile.

 

     Art. 49.

     Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco deve sempre tener conto di ogni indizio o voce di incendi o di altri sinistri ed ha il dovere di accorrere e prestare animosamente la sua opera ovunque essa possa tornare utile alla incolumità dei cittadini ed alla salvaguardia dei beni.

 

     Art. 50.

     Gli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco debbono abitare nel territorio del Comune ove sono comandati a prestare servizio e non possono allontanarsi senza regolare autorizzazione del Comando.

 

     Art. 51.

     Per il personale permanente è istituita una speciale tessera di riconoscimento, che costituisce documento di identificazione a tutti gli effetti della legge di pubblica sicurezza e di ogni altra disposizione di legge.

     Il modello sarà determinato dal Ministero dell'interno.

     Il personale speciale se comandato in servizio isolato, ha l'obbligo di esserne sempre munito.

 

Capo IV - Note caratteristiche e fogli matricolari

 

     Art. 52.

     Alla fine di ogni anno, ed in occasione di ogni trasferimento, devono essere redatte in duplice originale, su apposito modulo che sarà stabilito dal Ministero, le note caratteristiche dei sottufficiali, vigili scelti e vigili.

     Le note sono compilate dal comandante del Corpo, sentito l'ufficiale e gli ufficiali alle cui dirette dipendenze i sottufficiali, vigili scelti e vigili abbiano eventualmente prestato servizio.

     Il giudizio complessivo è espresso con le qualifiche di: ottimo, distinto, buono, mediocre, cattivo.

 

     Art. 53.

    La qualifica di ottimo è conferita soltanto ai sottufficiali, vigili scelti e vigili che eccellano per aver dato speciali prove di capacità, cultura e preparazione, di operosità e diligenza, e che abbiano tenuto sempre condotta esemplare, segnalandosi nell'esercizio delle proprie funzioni anche per cospicuo rendimento di lavoro.

     Sarà, inoltre, tenuto conto, nell'attribuire tale qualifica, dei servizi prestati in contingenze difficili e pericolose.

     È conferita la qualità di distinto ai sottufficiali, vigili scelti e vigili che, oltre a possedere i generali requisiti di capacità, operosità, diligenza e buona condotta, abbiano lodevolmente disimpegnato le funzioni loro affidate, prestando opera assidua proficua.

 

     Art. 54.

     La qualifica di buono è attribuita ai sottufficiali, vigili scelti e vigili che abbiano dato prova d'idoneità, diligenza e buona condotta.

     Gli anni pei quali il personale predetto abbia conseguito qualifica inferiore al buono non sono computabili per gli aumenti periodici di stipendio.

 

     Art. 55.

     È qualificato mediocre il sottufficiale, vigile scelto e vigile che, nell'anno cui si riferisce la nota, non abbia dato sufficiente prova d'idoneità, diligenza e buona condotta.

     Il personale che sia stato qualificato mediocre non può conseguire alcuna promozione se non siano trascorsi almeno tre anni dalla scadenza di quello per il quale fu data l'ultima di dette qualifiche.

 

     Art. 56.

     È qualificato cattivo il sottufficiale, vigile scelto e vigile che, nell'anno cui si riferisce la nota, non abbia dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta.

     La qualifica di cattivo esclude, senza limite di tempo, dalla promozione al grado superiore, salvo che il Ministro, sentita la Commissione di avanzamento di cui all'art. 16, non abbia ritenuto che il servizio prestato nei cinque anni dalla scadenza di quello per il quale fu data l'ultima di dette qualifiche sia tale da dimostrare un sicuro ravvedimento.

 

     Art. 57.

     Indipendentemente dai criteri stabiliti nei precedenti articoli, il vigile scelto o vigile che, nell'anno o nel periodo al quale le note caratteristiche si riferiscono, abbia riportato delle punizioni, non potrà essere classificato:

Ottimo, se la punizione sia stata superiore alla consegna;

Distinto, se la punizione sia stata superiore alla riduzione dello stipendio o paga;

Buono, se la punizione sia stata superiore alla sospensione dal grado con privazione dello stispendio o paga.

     Il sottufficiale, invece, non potrà essere classificato:

Ottimo, se la punizione sia stata superiore al rimprovero semplice;

Distinto, se la punizione sia stata superiore alla consegna;

Buono, se la punizione sia stata superiore alla riduzione dello stipendio o paga.

 

     Art. 58.

     I sottufficiali, vigili scelti e vigili che abbiano riportato per due anni la qualifica di cattivo, o per quattro anni quella di mediocre, saranno sottoposti al procedimento stabilito per la dispensa dal servizio.

 

     Art. 59.

     A ciascun sottufficiale, vigile scelto e vigile dovrà essere comunicata, entro il mese di gennaio, la qualifica assegnata per l'anno precedente. Entro dieci giorni dalla comunicazione della qualifica l'interessato può ricorrere al Ministero dell'interno.

     Il ricorso dev'essere presentato per via gemrchica, al Prefetto della provincia, che lo trasmette al Ministero, debitamente istruito e corredato dai chiarimenti per iscritto del comandante del Corpo.

     Il Ministero, sentita la Commissione di cui all'art. 16, formula la qualifica definitiva, ove non ritenga di confermare quella assegnata dal comandante.

 

     Art. 60.

     I comandanti dei Corpi dei vigili del fuoco, trasmetteranno al Ministero un esemplare delle note caratteristiche entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono.

     L'altro esemplare verrà conservato negli archivi del Corpo.

 

     Art. 61.

     Per ogni allievo della Scuola centrale di istruzione dovrà essere istituito, in doppio esemplare, a cura del comandante, un foglio matricolare e caratteristico conforme ad apposito modello stabilito dal Ministero.

     In detto foglio saranno annotate, oltre alle generalità ed allo stato di famiglia, tutte le variazioni di carriera e di sede, le punizioni, le azioni di merito, le infermità e le note caratteristiche.

     Le note caratteristiche vi sono per la prima volta apposte al momento in cui l'allievo, conseguita l'idoneità a vigile, lascia la Scuola centrale di istruzione.

     Un esemplare del foglio suddetto deve seguire sempre il sottufficiale, graduato o vigile in ogni trasferimento ed è tenuto al corrente di ogni variazione dal Comando alla cui dipendenza l'intestatario viene a trovarsi.

     L'altro esemplare viene rimesso al Ministero dell'interno, che ne curerà l'aggiornamento in base alle notizie fornite dai comandanti dei Corpi in corrispondenza di ogni variazione.

 

Capo V - Ricompense

 

     Art. 62.

     Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili, oltre alle normali ricompense al valor militare, civile, di marina o aeronautico possono essere concesse:

1° medaglie al merito di servizio;

2° croci di anzianità;

3° diplomi di benemerenza;

4° premi di servizio ed encomi;

5° diplomi atletici.

     A coloro che avessero riportato, in servizio o per causa di servizio, mutilazioni o ferite, sono, inoltre, concessi distintivi d'onore di foglia uguale a quelli stabiliti per gli impiegati dello Stato.

 

     Art. 63.

     A sottufficiali, vigili scelti e vigili decorati di medaglie al valor civile, di marina o aeronautico per atti di coraggio compiuti in servizio d'istituto, è concesso, fino alla cessazione dal servizio, un soprassoldo nella seguente misura:

per la medaglia d'oro L. 500 annuali;

per la medaglia d'argento L. 200 annuali;

per la medaglia di bronzo L. 100 annuali.

     Tali soprassoldi saranno pagati, con stati a parte, ogni semestre. La spesa occorrente sarà a carico della Cassa sovvenzioni antincendi.

     I pagamenti vengono registrati in apposito libretto secondo il modello fornito dal Ministero, che sarà custodito dal Comando del Corpo.

 

     Art. 64.

     È istituita la medaglia al merito di servizio, coniata in argento conforme al modello di cui all'allegato F, che sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'interno, per i componenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco che si siano distinti in azioni di servizio di particolare importanza, in cui abbiano dato prova di speciale ardimento, capacità e zelo, e per le quali non siasi fatto luogo alla concessione di ricompense al valore.

     Agli insigniti di detta medaglia viene assegnato un soprassoldo di L. 200 annue, pagabili semestralmente, con stati a parte, fino alla cessazione dal servizio.

     La spesa sarà a carico della Cassa sovvenzioni antincendi.

     Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.

 

     Art. 65.

     È istituita la croce di anzianità di servizio, coniata in bronzo conforme al modello di cui all'allegato G, che sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'interno, per i componenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco che abbiano prestato effettivo lodevole servizio nel Corpo per un periodo di 15 anni dando prova di capacità e zelo.

     Per ogni periodo di 5 anni di servizio effettivo, oltre i 15 previsti al comma precedente, l'insignito della croce di anzianità viene autorizzato ad applicare sul nastrino una fascetta metallica conforme al modello di cui all'allegato H, che sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'interno.

 

     Art. 66.

     Il personale che cessa dal servizio conserva il diritto a fregiarsi delle decorazioni di cui agli artt. 64 e 65.

     Incorrono nella perdita del diritto a fregiarsi di dette decorazioni coloro dei quali sia stata deliberata la espulsione dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

     Art. 67.

     È istituito conforme al modello di cui all'allegato I, che sarà vistato d'ordine Nostro, dal Ministro per l'interno, il diploma di benemerenza, per i componenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco che si siano distinti in notevoli operazioni di servizio, in cui abbiano dato prova di coraggio, speciale capacità e zelo, e per le quali non siasi fatto luogo alla concessione di ricompense al valore.

     Il diploma di benemerenza può essere altresì concesso a coloro che abbiano prestato effettivo servizio nel Corpo per un periodo di 5 anni, dimostrando, durante tale periodo, coraggio, speciale capacità, zelo e disciplina.

 

     Art. 68.

     Potranno essere concessi premi in danaro, fino ad un massimo di L. 100 annue per persona, ed encomi ai sottufficiali, vigili scelti e vigili che si siano distinti in operazioni di servizio, dando prova di coraggio, di speciale capacità e zelo con utile rendimento.

     La spesa relativa farà carico alla Cassa sovvenzioni antincendi.

 

     Art. 69.

     È istituito il diploma atletico conforme al modello di cui all'allegato L, che sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'interno.

     Tale diploma verrà concesso al personale che si sia particolarmente distinto in competizioni ginnico sportive di speciale importanza.

 

     Art. 70.

     L'assegnazione di tutte le ricompense previste nei precedenti articoli è fatta dal Ministro per l'intemo, sentita una Commissione presieduta dal direttore generale dei Servizi antincendi, e composta:

- dal comandante delle Scuole centrali per allievi ufficiali e allievi vigili del fuoco;

- da un ispettore superiore dei vigili del fuoco;

- da un ufficiale permanente dei vigili del fuoco, di grado non inferiore all'8°, in servizio presso la Direzione generale dei Servizi antincendi;

- dal capo del personale dei Servizi antincendi.

     Un funzionario amministrativo di gruppo A del Ministero dell'interno, di grado non superiore all'8°, in servizio presso la Direzione generale dei Servizi antincendi, esercita le funzioni di segretario della Commissione.

     Delle concessioni verrà presa nota in matricola.

 

     Art. 71.

     Per gli altri apprezzabili servizi è in facoltà del Prefetto concedere encomi collettivi ed in facoltà del comandante del Corpo concedere elogi individuali.

 

     Art. 72.

     Delle ricompense, degli encomi collettivi e degli elogi viene data notizia al personale mediante appositi ordini del giorno.

 

Capo VI - Licenze - Malattie

 

     Art. 73.

     Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili possono essere concesse licenze: ordinarie, straordinarie e brevi.

     La concessione di tali licenze è, peraltro, sempre subordinata alle esigenze di servizio.

 

     Art. 74.

     La durata della licenza ordinaria è di giorni 30 per ciascun anno.

     La licenza potrà essere goduta in una sola volta ovvero in più periodi ma non più di tre.

     Della licenza, comunque non goduta o non concessa, in tutto o in parte, entro l'anno, non può fruirsi nell'anno seguente.

 

     Art. 75.

     Non può fruire di licenza ordinaria il dipendente che non serbi buona condotta.

     Il dipendente cui sia stata inflitta una punizione superiore alla riduzione dello stipendio o paga non può comunque fruire di licenza ordinaria se non sia trascorso un anno dalla punizione stessa.

 

     Art. 76.

     I sottufficiali, vigili scelti e vigili possono ottenere una licenza straordinaria nei seguenti casi:

1° per la morte di uno dei genitori o della moglie o dei figli;

2° per malattia;

3° per comprovate ragioni familiari o personali.

     La durata della licenza straordinaria concessa per i motivi di cui ai nn. 1 e 3 non potrà superare complessivamente i trenta giorni per ciascun anno.

 

     Art. 77.

     Le licenze di qualsiasi specie, salvo quelle straordinarie concesse per malattia, sono sempre revocabili sia per esigenze di servizio, sia per motivi disciplinari.

     Durante il periodo di licenza il personale ha l'obbligo di tenere costantemente informato il Comando del Corpo degli eventuali spostamenti dall'abituale residenza, in modo da risultare sempre e immediatamente reperibile.

 

     Art. 78.

     Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili che abbiano già fruito di licenza ordinaria e straordinaria può essere concessa breve licenza da uno a cinque giorni per i seguenti motivi:

a) per grave e constatata malattia dei genitori, della moglie e dei figli;

b) per comparire in giudizio in causa civile;

c) per altre gravi circostanze.

     Può essere anche concessa per altri motivi e come premio al personale che serbi buona condotta.

     Non potranno essere concesse in ogni modo brevi licenze per una durata maggiore di giorni cinque in un anno.

 

     Art. 79.

     Le assenze dal servizio dei sottufficiali, vigili scelti e vigili per comprovata malattia non dipendente da causa di servizio, a partire da un massimo di 10 giorni, anche non consecutivi, saranno considerate come giorni di licenza ordinaria, se il personale non ha ancora usufruito di licenza ordinaria, e, ove questa sia stata già goduta, come licenza straordinaria.

     Per il periodo di durata della malattia oltre i 60 giorni il personale sarà considerato in licenza straordinaria.

     Tale licenza sarà concessa su proposta del sanitario del Corpo fino a mesi tre, e, per durata maggiore, su parere dell'ispettore sanitario dei ruoli dei Servizi antincendi del Ministero dell'interno.

     La durata massima complessiva della licenza straordinaria non può essere superiore ad un anno, salvo che per malattie dipendenti da causa di servizio, per le quali la durata sarà stabilita dal Ministero su parere dell'ispettore sanitario dei Servizi antincendi, ma non potrà, comunque, superare i due anni.

     Se alla fine del periodo stabilito nel precedente comma il sottufficiale, vigile scelto e vigile non sia in condizione di riprendere servizio, sarà proceduto al suo collocamento a riposo con le norme di cui gli artt. 86 n. 2 e 88.

 

     Art. 80.

     Il personale cui viene concessa una licenza straordinaria per infermità non proveniente da cause di servizio può ottenere dal comandante del Corpo che tale licenza, fino alla concorrenza di giorni 30, sia considerata come ordinaria; in tal caso, però, egli non potrà godere della licenza ordinaria per l'anno successivo.

 

     Art. 81.

     Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili in licenza ordinaria e a quelli in licenza straordinaria per malattia o infortunio dovuto a causa di servizio spettano tutte le competenze.

     Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili in licenza straordinaria per morti in famiglia o per malattia non derivante da cause di servizio, spettano tutte le competenze, meno il servizio attivo; a quelli in licenza straordinaria per ragioni di famiglia o personali sono sospese tutte le competenze e il periodo non è computabile agli effetti degli scatti di stipendio.

 

Capo VII - Matrimonio

 

     Art. 82.

     I sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti non possono contrarre matrimonio senza l'autorizzazione del Ministero, che sarà rilasciata in carta bollata a spese dell'interessato.

     Tale autorizzazione è subordinata ai requisiti di moralità e buona reputazione della sposa e della famiglia di lei.

 

     Art. 83.

     La validità dell'autorizzazione di cui al precedente articolo ha la durata di sei mesi.

     Il sottufficiale, vigile scelto e vigile, appena celebrato il matrimonio, dovrà informare il Comando del Corpo dei vigili del fuoco da cui dipende, presentando poi due estratti conformi del relativo atto, uno dei quali sarà trasmesso al Ministero.

 

     Art. 84.

     I sottufficiali, vigili scelti e vigili che contraggono matrimonio in contrasto con le disposizioni del presente capo saranno passibili di provvedimenti disciplinari sino al licenziamento.

 

Capo VIII - Cessazione dal servizio e riammissione

 

     Art. 85.

     La cessazione dal servizio può avvenire:

1° per collocamento a riposo;

2° per dispensa dal servizio;

3° per volontarie dimissioni;

4° per licenziamento;

5° per espulsione.

 

     Art. 86.

     Il collocamento a riposo avverrà con provvedimento di autorità:

1° quando saranno stati raggiunti i seguenti limiti di età:

 

Marescialli di 1, 2 e 3 classe . . . . . . . . . anni 56

Brigadieri. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 54

Vice brigadieri . . . . . . . . . . . . . . . . . .anni 52

Vigili scelti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 50

Vigili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 50

 

2° per inidoneità fisica, regolarmente accertata, da una Commissione medica presieduta dall'ispettore sanitario del Servizio antincendi per gli appartenenti al Corpo dei vigili del fuoco di Roma e dal medico provinciale per gli appartenenti agli altri Corpi, e composta: dal medico del Corpo e da un altro medico scelto dal Consiglio di amministrazione del Corpo a seconda della natura della malattia;

3° quando sarà stato raggiunto il periodo massimo di licenza straordinaria per malattia, previsto dall'art. 79.

 

     Art. 87.

     La dispensa dal servizio può essere disposta, previo nulla osta del Ministero dell'interno, per i seguenti motivi:

1° incapacità o inattitudine al servizio;

2° scarso rendimento;

3° gravi incompatibilità od altre cause non contemplate nei nn. 1 e 2, che rendano il sottufficiale, vigile scelto e vigile elemento indesiderabile.

 

     Art. 88.

     Il collocamento a riposo e la dispensa del servizio sono disposti con deliberazione del Consiglio di amministrazione, approvata dal Prefetto.

 

     Art. 89.

     I sottufficiali, vigili scelti e vigili possono, per ragioni personali o di famiglia, presentare le dimissioni dal Corpo.

     Le dimissioni sono accettate con deliberazione del Consiglio di amministrazione del Corpo. Fino a quando la deliberazione del Consiglio di amministrazione non abbia ottenuta l'approvazione del Prefetto, il personale dimissionario ha l'obbligo di continuare a prestare regolare servizio.

 

     Art. 90.

     Il licenziamento e l'espulsione dal Corpo vengono disposti per i motivi e con la procedura previsti nel regolamento di disciplina.

 

     Art. 91.

     I sottufficiali, vigili scelti e vigili che cessano dal servizio per collocamento a riposo, e le loro famiglie, hanno diritto, per recarsi al Comune dove eleggono il loro domicilio, alle competenze stabilite per i trasferimenti.

     Uguali competenze spettano alle famiglie dei sottufficiali, vigili scelti e vigili morti in attività di servizio sempreché le stesse abbiano diritto al trattamento di quiescenza.

     Per avere titolo alle competenze di cui ai comma precedenti, il trasloco al domicilio eletto deve effettuarsi entro due anni dalla data del collocamento a riposo o dalla morte del capo famiglia.

 

     Art. 92.

     Il personale che cessa di appartenere al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per ottenere la liquidazione delle sue competenze dovrà avere restituito, sia la tessera di riconoscimento, sia gli oggetti di equipaggiamento e di armamento da esso tenuti in consegna.

 

     Art. 93.

     Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili che cessano dal servizio per collocamento a riposo, o per volontarie dimissioni, verrà concesso dal Ministero dell'interno l'apposito foglio di congedo, secondo il modello di cui all'allegato M, che sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'interno.

 

     Art. 94.

     I sottufficiali, vigili scelti e vigili collocati a riposo per motivi di salute ai sensi dell'art. 79 possono ottenere in seguito la riammissione, qualora vengano riconosciuti incondizionatamente idonei a riprendere servizio dalla Commissione medica di cui all'art. 86, n. 2, e siano tutt'ora in possesso dei requisiti prescritti per l'arruolamento, ad eccezione di quello dell'età che, comunque, non potrà essere superiore agli anni 45.

 

Il personale riammesso a norma del precedente comma sarà iscritto in ruolo dopo i pari grado in servizio all'atto della riassunzione, anche se in soprannumero, da riassorbire con le prime vacanze che si verificheranno nei corrispondenti gradi.

 

TITOLO II

Trattamento economico

 

Capo I - Stipendi ed assegni fissi

 

     Art. 95.

     Gli stipendi e le paghe con i relativi aumenti periodici e le indennità di carattere continuativo, spettanti ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono stabiliti nella tabella di cui all'allegato N, che sarà vistato, d'ordine Nostro, dai Ministri per l'interno e per le finanze, e sono pagabili al 27 di ciascun mese.

     È pensionabile il solo stipendio o paga.

     Il supplemento di rischio, compreso l'aumento per i sottufficiali ammogliati, viene interamente trattenuto e devoluto a favore del «Fondo integrazione pensioni» costituito presso la Cassa sovvenzioni antincendi per i fini di cui al 3° e 4° comma dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570.

 

     Art. 96.

     Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti spetta l'aggiunta di famiglia nella medesima misura di quella attribuita ai pari grado del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

 

     Art. 97.

     Il periodo di tempo utile per il conseguimento degli aumenti periodici decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di decorrenza della nomina.

 

Capo II - Indennità varie e trasferte

 

     Art. 98.

     Le indennità spettanti ai sottufficiali, vigili scelti e vigili per le prestazioni eventuali di cui all'art. 34 sono stabilite nella apposita tabella di cui all'allegato O, che sarà vistato, d'ordine Nostro, dai Ministri per l'interno e per le finanze.

     Per le prestazioni di cui all'art. 37 vanno corrisposte le indennità di trasferta con le modalità e nella stessa misura di quelle spettanti ai pari-grado del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

 

     Art. 99.

     Gli allievi vigili hanno diritto, durante il periodo di permanenza alla Scuola centrale d'istruzione, al vitto gratuito e ad un assegno giornaliero pari a quello spettante agli allievi del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

     Ai coniugati verrà, inoltre, assegnato un trattamento di famiglia nella misura giornaliera di L. 4 per la moglie e di L. 1 per ciascun figlio minorenne a carico.

 

     Art. 100.

     In caso di trasferimento ai sottufficiali, vigili scelti e vigili spettano le varie indennità e il rimborso spese per trasporto personale e delle masserizie che si corrispondono ai parigrado del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza. Su richiesta degli interessati possono essere concessi dal Corpo di provenienza anticipazioni non superiori a due terzi delle indennità spettanti.

     Di tale anticipo il Comando di provenienza darà notizia a quello di destinazione perché non tenga conto nella liquidazione di saldo e provveda ad eseguire il rimborso.

 

Capo III - Equipaggiamento ed armamento

 

     Art. 101.

     Gli effetti di vestiario sono forniti gratuitamente dal Corpo e restano di proprietà del Corpo stesso.

     Le norme per i singoli capi in dotazione, per la loro durata, ecc., sono determinate nello speciale regolamento per l'uniforme.

 

     Art. 102.

     La spesa per l'armamento previsto dal R. decreto 5 novembre 1937, n. 2678, è a carico del Corpo.

     L'armamento stesso rimane di proprietà del Corpo.

 

Capo IV - Mensa

 

     Art. 103.

     In tutte le caserme nelle quali presta servizio personale permanente è istituita la mensa in comune. La relativa spesa è a carico dei conviventi.

     La partecipazione alla mensa è obbligatoria nei turni di servizio.

     La quota per il vitto giornaliero è stabilita dal comandante ed è a carico dei conviventi.

     Il Ministero dell'interno stabilirà, con apposito regolamento interno, le norme sul funzionamento della mensa.

 

     Art. 104.

     Per ogni convivente deve essere costituito apposito fondo di L. 75, col quale sarà provveduto al pagamento della quota del vitto giornaliero nella misura determinata a norma dell'articolo precedente.

     Tale fondo sarà costituito mediante versamenti individuali.

     Alla fine di ogni mese, in base alle risultanze del registro mensile per il fondo vitto nel quale dovranno essere iscritte tutte le entrate e le spese, si procederà al reintegro del fondo di L. 75 mediante trattenute sugli assegni.

 

 

PARTE SECONDA [3]

Personale volontario

 

TITOLO I

Stato giuridico

 

Capo I - Reclutamento

 

     Art. 105.

     Gli ufficiali sono reclutati, per chiamata, fra i cittadini italiani iscritti al P.N.F., che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1° laurea di ingegneria, o diploma di geometra o di perito industriale;

2° qualifica di ufficiale delle Forze armate dello Stato;

3° patente di abilitazione a condurre autoveicoli con motore a scoppio;

4° idoneità fisica (altezza minima m. 1,65 e massima m. 1,80) da accertarsi a mezzo del medico del Corpo;

5° età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 40;

6° stabile residenza nel Comune sede del Corpo o del distaccamento del quale l'interessato desidera far parte;

7° non aver subito condanne penali per delitti dolosi.

 

     Art. 106.

     I vigili volontari sono reclutati, per chiamata, fra i cittadini italiani iscritti al P.N.F., che siano in possesso dei seguenti requisiti:

1° proscioglimento dall'obbligo della istruzione elementare;

2° esercizio di uno dei mestieri di cui all'art. 2, n. 2;

3° idoneità fisica (altezza minima m. 1,65 e massima m. 1,80) da accertarsi dal medico del Corpo;

4° età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 40;

5° adempimento degli obblighi di leva;

6° stabile residenza nel Comune sede del Corpo o del distaccamento del quale l'interessato desidera far parte;

7° non aver subìto condanne penali per delitti dolosi.

     Sono assegnati, a loro domanda, ai posti disponibili di 1ª, 2ª e 3ª classe in relazione alle attitudini ed alla possibilità di adempiere alle prestazioni rispettivamente stabilite per ciascuna classe.

     I vigili di 3ª classe sono preferiti nella nomina dei vigili di 2ª classe.

     In ogni caso l'età non potrà essere inferiore agli anni 18 compiuti.

 

     Art. 108.

     Le assunzioni dei vigili volontari debbono essere regolate in modo che sia assicurata una percentuale minima di autisti pari al 30% del personale volontario di ciascun Corpo.

 

     Art. 109.

     Non possono essere reclutati fra il personale volontario coloro che sono addetti a stabilimenti ausiliari, coloro che fanno parte delle squadre antincendi delle industrie, stabilimenti, depositi e simili, di cui all'art. 28, comma d) della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonché gli agenti dei Comuni e delle Province.

 

     Art. 110.

     Gli ufficiali volontari sono assunti col grado di secondi ufficiali.

 

     Art. 111.

     Il personale volontario, appena nominato, deve prestare giuramento avanti al comandante del Corpo con la seguente formula:

«Giuro che sarò fedele al RE IMPERATORE ed ai suoi Reali successori; che osserverò lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che adempirò a tutti gli obblighi del mio stato con diligenza e con zelo per il pubblico bene e nell'interesse della Amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignità di Vigile del fuoco.

«Giuro che non appartengo, né apparterrò ad associazioni o partiti, la cui attività non si concili coi doveri del mio ufficio.

«Giuro di adempiere a tutti i miei doveri al solo scopo del bene inseparabile del RE e IMPERATORE e della Patria».

     La cerimonia del giuramento dei nuovi vigili del fuoco deve aver luogo con la dovuta solennità, alla presenza degli altri appartenenti al Corpo, che saranno schierati in armi.

     L'atto di giuramento è redatto in carta semplice.

     L'originale sarà trattenuto presso il Corpo, una copia conforme sarà trasmessa al Ministero ed altra copia sarà consegnata all'interessato.

     La cerimonia del giuramento deve aver luogo presso la sede del Corpo.

 

Capo II - Avanzamento

 

     Art. 112.

     Alla promozione a primo ufficiale viene provveduto, per anzianità, tra i secondi ufficiali dello stesso Corpo che tale grado rivestano da almeno cinque anni e che abbiano frequentato un corso, presso la Scuola centrale di applicazione per allievi ufficiali dei vigili del fuoco, della durata minima di un mese, con le modalità determinate nel regolamento della Scuola stessa, ottenendo l'idoneità.

     Alla promozione provvede, previo nulla osta del Ministero dell'interno, il Consiglio di amministrazione del Corpo con deliberazione da approvarsi dal Prefetto.

 

     Art. 113.

     I vigili di 1ª classe non conseguono promozioni fino al 35° anno di età.

     Qualora al compimento del 35° anno non abbiano conseguito la nomina a vigili permanenti, cessano dal servizio. Possono tuttavia essere riassunti come vigili volontari di 2ª classe e, in tal caso, conseguono immediatamente la nomina a vigili scelti, anche in soprannumero, salvo riassorbimento da effettuare col verificarsi delle prime vacanze.

     Il servizio prestato come vigile di 1ª classe è computato per intero ai fini delle successive promozioni.

 

     Art. 114.

     I vigili di 3ª classe non conseguono promozioni.

 

     Art. 115.

     La promozione a vigile scelto è conferita per anzianità ai vigili di 2ª classe dello stesso Corpo che abbiano compiuto almeno sei anni di effettivo servizio e che abbiano riportato almeno la qualifica di «buono» nell'ultimo triennio.

     Alla Promozione si fa luogo con deliberazione del Consiglio di amministrazione del Corpo.

 

     Art. 116.

     Alla promozione a vice brigadiere viene provveduto mediante concorso per titoli fra i vigili di 2ª classe ed i vigili scelti del Corpo che abbiano compiuto almeno dieci anni di servizio effettivo e che abbiano frequentato uno speciale corso presso la Scuola centrale per allievi vigili del fuoco, della durata non inferiore ad un mese, ottenendo l'idoneità all'avanzamento.

     Il periodo di servizio di cui al comma precedente viene ridotto di un anno per coloro che si trovino in una delle condizioni previste nei nn. 2 e 3 dell'art. 16 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e di due anni per coloro che si trovino in una delle condizioni previste nel n. 4 dello stesso articolo.

     Il corso e l'esame finale avranno luogo con le modalità determinate nel regolamento della Scuola.

     L'esame e la valutazione dei titoli sono deferiti ad una Commissione presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione del Corpo e composta dal Comandante del Corpo stesso e da un Ufficiale, designato dal Prefetto, che eserciterà le funzioni di segretario.

     Alla promozione si fa luogo con deliberazione del Consiglio d'amministrazione del Corpo.

 

     Art. 117.

     Per la promozione a brigadiere viene provveduto per merito fra i vice brigadieri del Corpo che abbiano almeno due anni di grado ed abbiano riportato, nell'ultimo biennio, qualifica non inferiore a «buono».

     La graduatoria di merito è formata dalla Commissione di cui all'art. 116.

     Alla promozione si fa luogo con deliberazione del Consiglio di amministrazione del Corpo.

 

     Art. 118.

     Alla promozione a maresciallo viene provveduto mediante concorso per esami fra i brigadieri del Corpo che abbiano almeno tre anni di grado ed abbiano riportato nell'ultimo biennio almeno la qualifica di «buono».

     L'esame si svolgerà in base al programma di cui all'allegato E, che sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'interno.

     Il giudizio sull'esame è affidato alla stessa Commissione di cui all'art. 116.

     La durata delle prove di esame è quella prevista nell'art. 27. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli artt. 7, 8 e 9.

     I vincitori saranno nominati marescialli con deliberazione del Consiglio di amministrazione del Corpo.

 

Capo III - Doveri generali e particolari

 

     Art. 119.

     Le norme previste per il personale nel capo III del titolo I, parte prima, sono estese, se ed in quanto applicabili al personale volontario, salvo quanto disposto negli articoli seguenti.

 

     Art. 120.

     Il personale volontario presta normalmente servizio nell'ambito del territorio della Provincia.

     In caso di particolare necessità è tenuto a prestare la sua opera anche fuori del territorio della Provincia.

     In caso di calamità, di emergenza o di altre particolari necessità, il personale volontario può essere chiamato temporaneamente, per disposizione del Ministero dell'interno, in servizio continuativo ininterrotto ed eventualmente anche destinato a prestare servizio in qualsiasi località, nei limiti delle disponibilità degli stanziamenti normali di bilancio per i cennati scopi.

 

     Art. 121.

     I vigili di terza classe hanno l'obbligo di pernottare in caserma una notte ogni quindici giorni e di partecipare due volte al mese alle esercitazioni del sabato o della domenica mattina.

     Tali esercitazioni non dovranno essere di durata inferiore a due ore e mezza.

 

     Art. 122.

     I sottufficiali, i vigili scelti e vigili di 2ª classe hanno l'obbligo di pernottare in caserma non meno di una volta la settimana e non più di due volte per settimana e di partecipare alle esercitazioni del sabato o della domenica mattina. Tali esercitazioni non dovranno essere di durata inferiore a due ore e mezza.

     I marescialli non sono obbligati a pernottare in caserma.

     I sottufficiali ed i vigili scelti sono obbligati ad esercitare anche le funzioni di comandante di distaccamento, quando ne siano investiti.

 

     Art. 123.

     Il personale volontario, quando è tenuto a pernottare in caserma, vi deve rimanere almeno dalle ore 20,30 della sera alle ore 6 del mattino.

     Il personale volontario che per motivi di mestiere non possa pernottare in caserma dovrà prestare servizio diurno per almeno otto ore durante le quali potrà riposare.

 

     Art. 124.

     I vigili di prima classe hanno l'obbligo di prestare servizio continuativo di 24 ore per 15 giorni al mese, dando durante i detti giorni la propria prestazione per tutti i servizi interni ed esterni alla caserma, attendendo alle istruzioni, alle esercitazioni, alla cura e riparazione del materiale, alla pulizia della caserma ed a tutto ciò che verrà ordinato dal Comando nell'interesse dei servizi.

     Hanno l'obbligo di partecipare alla mensa in base alle norme di cui agli artt. 103 e 104.

 

     Art. 125.

     Gli ufficiali volontari debbono:

1° presenziare o presiedere alle esercitazioni del sabato o della domenica mattina, che non dovranno essere di durata inferiore a 2 ore e mezza;

2° esercitare le funzioni tecniche ed amministrative inerenti al Comando di un distaccamento quando di tale Comando siano investiti;

3° presentarsi, se in servizio presso il capoluogo di Provincia, in un giorno della settimana, che sarà precisato dal comandante del Corpo, per ricevere disposizioni sullo svolgimento delle esercitazioni o su altre esigenze di servizio.

     Agli ufficiali volontari può essere affidato, in caso di assenza di ufficiali permanenti, il Comando del Corpo.

     Nel caso suddetto le funzioni di comandante del Corpo debbono essere affidate all'ufficiale volontario più elevato in grado, a parità di grado al più anziano, a parità di anzianità al maggiore di età.

 

     Art. 126.

     Tutto il personale volontario, oltre ad avere gli obblighi di cui agli artt. 119, 120, 121, 122, 123 e 124, è tenuto:

1° ad accorrere alle chiamate d'intervento per servizi di istituto secondo le norme stabilite nel regolamento di servizio;

2° a pernottare in caserma in caso di necessità, oltre i turni obbligatori;

3° a partecipare ad un numero di esercitazioni maggiore di quello ordinario prescritto, se disposto dal Ministero dell'interno;

4° a prestare servizio, per necessità interne, in caserma;

5° a prestare servizio di vigilanza teatrale.

In tutte le circostanze suddette il personale volontario ha diritto ai compensi speciali di cui all'art. 146.

 

     Art. 127.

     Il personale volontario è obbligato ad indossare, durante il servizio, la divisa secondo le prescrizioni del regolamento sull'uniforme.

 

     Art. 128.

     Agli effetti gerarchici gli ufficiali volontari sono subordinati agli ufficiali permanenti; i sottufficiali, vigili scelti e vigili volontari ai pari grado del personale permanente.

     I vigili di 3ª classe sono subordinati ai vigili di 2ª e 1ª classe.

     I vigili di 2ª classe sono subordinati ai vigili di 1ª classe.

 

     Art. 129.

     Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili di 2ª e 3ª classe con famiglia può essere affidata la custodia delle casermette dei distaccamenti, nel qual caso avranno diritto all'alloggio gratuito, restando a loro carico le spese di illuminazione e dell'eventuale riscaldamento.

     L'incaricato della custodia o un familiare, che sia pienamente responsabile, capace di ricevere comunicazione telefonica e di dare l'allarme, deve essere sempre in caserma.

     Le funzioni di custode, revocabili in qualsiasi momento, devono essere conferite con deliberazione del Consiglio di amministrazione del Corpo.

     Il custode deve provvedere alla pulizia dei locali e alla buona conservazione del materiale antincendi.

 

Capo IV - Note caratteristiche e fogli matricolari

 

     Art. 130.

     Per la compilazione delle note caratteristiche di tutto il personale volontario valgono, in quanto applicabili, le norme stabilite per il personale permanente nel capo IV del titolo I - Parte prima.

 

     Art. 131.

     Il personale volontario che abbia riportato per due anni la qualifica di mediocre o per un anno quella di cattivo verrà proposto per la eliminazione dai quadri.

 

Capo V - Ricompense

 

     Art. 132.

     Sono estese al personale volontario le norme per la concessione delle ricompense previste per il personale permanente.

 

Capo VI - Licenze - Malattie

 

     Art. 133.

     Il comandante del Corpo può concedere al personale volontario licenze annuali per un periodo non superiore ad un mese.

 

Il comandante di distaccamento ha facoltà di concedere brevi licenze non superiori a 5 giorni.

 

     Art. 134.

     Il comandante del Corpo, in caso di assenze, sia dall'istruzione che dai pernottamenti, dovute a motivi di salute potrà disporre visita di controllo a mezzo del medico del Corpo stesso.

 

Capo VII - Eliminazione dai quadri

 

     Art. 135.

     La eliminazione dai quadri può avvenire:

1° per raggiungimento del limite di età;

2° per malattia;

3° per volontarie dimissioni;

4° per radiazione.

 

     Art. 136.

     Il personale volontario cessa dal servizio con provvedimento di ufficio quando raggiunge i seguenti limiti di età:

 

Primo ufficiale. . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 58

Secondo ufficiale. . . . . . . . . . . . . . . . . .anni 58

Maresciallo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 56

Brigadiere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 54

Vice brigadiere. . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 52

Vigile scelto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . anni 50

Vigile di 1 classe. . . . . . . . . . . . . . . . . anni 35

Vigile di 2 e 3 classe . . . . . . . . . . . . . . anni 50

 

     Art. 137.

     Il personale che per la durata di un anno non abbia potuto prestare servizio per motivi di salute verrà d'ufficio eliminato dai quadri, sentito il parere del medico del Corpo.

     Se l'infermità è dovuta a causa di servizio la durata di cui al precedente comma sarà di due anni.

 

     Art. 138.

     Le dimissioni del personale volontario debbono essere presentate, per iscritto e per via gerarchica, al Comando del Corpo.

 

     Art. 139.

     La eliminazione dai quadri può anche essere disposta per gli stessi motivi previsti nell'art. 87.

 

     Art. 140.

     La radiazione ha luogo per i motivi e con la procedura stabilita nel regolamento di disciplina.

 

     Art. 141.

     La eliminazione dai quadri per motivi diversi da quelli previsti nell'art. 140 è deliberata dal Consiglio di amministrazione.

 

     Art. 142.

     Il personale volontario che cessa di appartenere al Corpo deve consegnare la tessera e gli oggetti di equipaggiamento avuti in dotazione.

 

     Art. 143.

     Al personale volontario che cessa dal servizio per le ragioni di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 135, verrà concesso il foglio di congedo di cui all'art. 93, purché abbia servito nel Corpo per almeno due anni.

 

     Art. 144.

     Il personale volontario, esclusi i vigili di 1ª classe, che si trasferisce, per ragioni di mestiere o di famiglia, in altra residenza, può essere riassunto con lo stesso grado sempre che nel nuovo Corpo o distaccamento sussista disponibilità di posti.

     In caso di riassunzione è iscritto nei ruoli con l'anzianità di grado conseguita nel Corpo di provenienza.

 

TITOLO II

Trattamento economico

 

     Art. 145.

     Gli assegni fissi spettanti al personale volontario per le prestazioni obbligatorie sono stabiliti nella tabella di cui all'allegato P, che sarà vistato, d'ordine Nostro, dai Ministri per l'interno e per le finanze.

 

     Art. 146.

     Il personale volontario, per le prestazioni prescritte dall'art. 126 ha diritto ai compensi stabiliti nella tabella di cui all'allegato Q, che sarà vistato, d'ordine Nostro, dai Ministri per l'interno e per le finanze.

     Per i servizi prestati fuori del territorio del Comune di residenza vanno corrisposte le stesse indennità di trasferta spettanti ai pari grado permanenti.

 

     Art. 147.

     Il personale volontario chiamato in servizio continuativo ha diritto al trattamento economico iniziale dei pari grado permanenti del Corpo di appartenenza. Tale trattamento è posto a carico del Corpo presso il quale il Personale sarà destinato a prestare servizio.

 

     Art. 148.

     Il personale volontario, durante il periodo di permanenza alla Scuola centrale, per seguire il corso di cui all'art. 116, ha diritto, dal giorno della partenza dalla sua residenza a quello nel quale vi farà ritorno, oltre al rimborso delle spese di viaggio, al trattamento economico che compete ai pari grado permanenti.

 

     Art. 149.

     Gli ufficiali volontari, quando sono chiamati in servizio continuativo, hanno diritto allo stesso trattamento economico che compete agli ufficiali permanenti di 5ª classe, se primi ufficiali, o a quello che compete agli ufficiali permanenti di 6ª classe del ruolo tecnico transitorio di cui all'allegato A della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, se secondi ufficiali.

 

     Art. 150.

     Per quanto concerne l'equipaggiamento sono estese al personale volontario le disposizioni stabilite per il personale permanente.

 

     Art. 151.

     I vigili volontari potranno essere muniti dell'armamento di cui al R. decreto 5 novembre 1937, n. 2678, nelle circostanze in cui il comandante del Corpo lo ritenga necessario.

     L'armamento di cui sopra è a carico del Corpo e rimane di sua proprietà.

 

     Art. 152.

     Tutto il personale volontario, quando è in servizio continuativo, deve partecipare alla mensa con le modalità stabilite per il personale permanente.

 

     Art. 153.

     Il personale volontario è assicurato contro tutti gli infortuni in servizio a spese del Corpo dei vigili del fuoco, che resta esonerato da ogni responsabilità civile.

     I massimali saranno stabiliti con provvedimento del Ministero dell'interno di concerto con quello delle finanze.

 

 

PARTE TERZA

Disposizioni transitorie

 

TITOLO I

Personale permanente

 

     Art. 154.

     L'attitudine fisica della quale debbono essere in possesso i sottufficiali, vigili scelti e vigili, ai sensi dell'art. 56 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, verrà accertata dalla Commissione di cui all'art. 86.

     L'attitudine tecnica verrà, invece, accertata da una Commissione formata dal comandante del Corpo, dall'istruttore di educazione fisica e da un ufficiale permanente designato dal Ministero.

     La piena idoneità a conservare il grado rivestito per i volontari appartenenti ai Corpi dei capoluoghi di provincia che, all'atto dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 27 febbraio 1939, n. 333, erano organizzati esclusivamente o prevalentemente con personale volontario, è riconosciuta da una Commissione formata dal comandante del Corpo, da un ufficiale permanente designato dal Ministero e dal medico del Corpo.

 

     Art. 155.

     All'attribuzione dei gradi agli specialisti appartenenti a categorie per le quali nei regolamenti dei cessati Corpi comunali era prevista carriera distinta da quella del restante personale, si procede con le seguenti modalità:

1° qualora nei regolamenti comunali fosse esplicitamente prevista l'equiparazione tra i gradi delle categorie degli specialisti e quelli del restante personale, rimane ferma tale equiparazione;

2° qualora non esista l'equiparazione di cui al n. 1, l'equiparazione stessa sarà stabilita tenendo conto dello stipendio ed altri assegni fissi, compresi quelli di categoria o specialità e delle eventuali indennità di grado, previsti per gli specialisti, rispetto a quelli attribuiti, nell'organico del cessato Corpo comunale, ai vari gradi del restante personale.

 

     Art. 156.

     All'attribuzione dei gradi ai comandanti e vice comandanti permanenti dei cessati Corpi dei Comuni non capoluoghi di provincia, per i quali non fosse esplicitamente previsto nel regolamento comunale uno dei gradi di sottufficiale, si procederà mediante equiparazione tra lo stipendio ed altri assegni fissi previsti nel regolamento comunale di provenienza e quelli assegnati ai vari gradi di sottufficiale dal regolamento del cessato Corpo comunale del capoluogo di Provincia, purché in seguito ad esame fisicotecnico ottengano la piena idoneità al grado ad essi attribuibile.

     La piena idoneità al grado di cui al comma precedente è riconosciuta dalla stessa Commissione prevista nell'ultimo comma dell'art. 154.

 

     Art. 157.

     All'attribuzione dei vari gradi di maresciallo, qualora nei regolamenti dei cessati Corpi comunali non fossero previste tre categorie per tale grado, si procederà attribuendone il grado di Maresciallo di 1ª e di 2ª classe, nei limiti dei posti previsti nel nuovo organico, agli attuali marescialli, secondo l'ordine di anzianità nel grado, purché nel grado medesimo abbiano maturato la seguente anzianità complessiva:

6 anni per maresciallo di 1ª classe;

3 anni per maresciallo di 2ª classe.

 

     Art. 158.

     Gli allievi vigili di ruolo, che ricoprono posti previsti negli organici dei cessati Corpi comunali, saranno inquadrati nel grado di vigile.

 

     Art. 159.

     Il personale permanente che all'atto dell'inquadramento avesse superato i limiti di età previsti nell'art. 86 del presente decreto, ove non avesse ancora raggiunto gli anni di servizio occorrenti per avere diritto alla liquidazione del minimo di pensione, potrà essere inquadrato, salvo ad essere collocato a riposo d'ufficio all'atto in cui acquisti tale diritto.

 

     Art. 160.

     I vice comandanti incaricati o volontari dei cessati Corpi comunali dei capoluoghi di Provincia costituiti esclusivamente o prevalentemente da personale incaricato o volontario, ove siano in possesso dei requisiti per l'inquadramento di cui alle lettere b) e d) dell'art. 56 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, potranno essere inquadrati nel grado più elevato dei sottufficiali previsto nel nuovo organico del Corpo dei vigili del fuoco cui appartengono, previo riconoscimento della piena idoneità al grado attribuibile, a seguito di esame fisico-tecnico, da parte della stessa Commissione di cui all'ultimo comma dell'art. 154.

 

     Art. 161.

     All'inquadramento dei volontari in possesso dei requisiti previsti nella lettera d) dell'art. 56 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nei posti che resteranno disponibili nei nuovi organici dei Corpi dopo la sistemazione del personale ai sensi delle lettere a), b) e c) del citato articolo, si procederà mediante valutazione di merito degli aspiranti.

     I titoli di merito saranno divisi nelle cinque categorie indicate nel comma seguente.

     Ciascun componente del Consiglio di amministrazione, per la valutazione dei titoli disporrà dei seguenti punti:

 

1 categoria: benemerenze di servizio. . . . . . . . punti 10

2 categoria: benemerenze fasciste e combattentistiche . . . . . . . . . . . . .punti 6

3 categoria: condotta in servizio . . . . . . . . . punti 6

4 categoria: anzianità nel Corpo. . . . . . . . . . punti 4

5 categoria: attività sportiva e titoli vari. . . . punti 4

Totale . . . punti 30

 

     La valutazione massima complessiva dei titoli sarà di 150 punti.

     La graduatoria di merito sarà formata dal Consiglio di amministrazione del Corpo secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

     A parità di voti ha la precedenza l'aspirante più anziano di età, salvo i diritti preferenziali conferiti da norme speciali.

 

     Art. 162.

     I vigili avventizi e volontari coniugati non potranno ottenere l'inquadramento previsto dalle lettere c) e d) dell'art. 56 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, ove non risulti la buona condotta e la buona reputazione rispettivamente per la moglie e per la famiglia di lei.

     Le determinazioni del Consiglio di amministrazione al riguardo sono insindacabili.

 

     Art. 163.

     Il personale permanente che all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto si trovasse nella posizione di aspettativa, verrà considerato in licenza straordinaria, ai sensi dell'articolo 79, se l'aspettativa era stata concessa per ragioni di salute. Se l'aspettativa era stata, invece, concessa per ragioni di famiglia, dovrà riprendere regolare servizio entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto. Trascorso tale periodo senza che abbia ripreso servizio, verrà dichiarato dimissionario.

 

     Art. 164.

     L'eventuale eccedenza del trattamento economico complessivo, per stipendi, paghe ed altri assegni fissi (compreso il diritto alla mensa gratuita o semigratuita eventualmente previsto per il personale permanente dai regolamenti dei cessati Corpi comunali) di cui il personale risulta organicamente fornito presso i Corpi rispetto a quello complessivamente annesso ai medesimi titoli al grado conferito in sede di inquadramento è conservata a titolo di assegno personale riassorbibile con successivi aumenti di competenze, a qualsiasi titolo. Tale assegno personale è considerato utile agli effetti del trattamento di quiescenza soltanto per la parte che deriva da differenza di assegni pensionabili.

 

     Art. 165.

     È riconosciuto valido agli effetti della anzianità richiesta per le promozioni e per l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali, nonché per la maturazione degli aumenti periodici di stipendio, il servizio di ruolo prestato prima dell'inquadramento, sia in qualità di permanente che di incaricato, nel grado con il quale o in base al quale è avvenuto l'inquadramento.

     Al personale avventizio inquadrato ai sensi dell'art. 56 lettera c) della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, è concessa l'abbreviazione di un anno per un numero di aumenti di stipendio uguale al terzo degli anni di servizio prestato nella predetta qualità.

 

     Art. 166.

     Ai sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti che, per espressa disposizione del regolamento comunale, erano coperti di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, viene mantenuta l'assicurazione stessa, limitatamente alla invalidità permanente ed al caso di morte.

 

TITOLO II

Personale volontario

 

     Art. 167.

     Il Ministero dell'interno potrà disporre che l'attuazione dei nuovi organici del personale volontario sia effettuata entro un triennio dalla entrata in vigore del presente decreto. Durante tale periodo il numero totale dei volontari previsto per tutti i Corpi non deve, nel complesso, risultare superato.

     L'attuazione dei nuovi organici del personale volontario non potrà, comunque, essere disposta prima che sia stato effettuato l'inquadramento del personale permanente.

     Alla eliminazione del personale volontario che risulterà in eccedenza rispetto ai nuovi organici procederanno i Consigli di amministrazione dei Corpi.

 

     Art. 168.

     Gli ufficiali volontari iscritti al P.N.F., in servizio all'atto della entrata in vigore del presente decreto, che non abbiano superato i limiti di età di cui all'art. 135 e che siano in possesso della necessaria attitudine fisica e tecnica, potranno ottenere l'iscrizione nei quadri del personale volontario, quali secondi ufficiali, previo benestare del Ministero dell'interno, anche se non siano in possesso del titolo di studio di cui all'art. 105. L'attitudine fisica e tecnica sarà accertata dalle stesse Commissioni di cui all'art. 154.

     È riconosciuto valido, agli effetti dell'anzianità richiesta per la promozione a primo ufficiale, il servizio precedentemente prestato presso i Corpi.

 

     Art. 169.

     Per la iscrizione nei quadri del personale volontario in qualità di vigili di 1ª classe, avranno la precedenza, nei limiti dei posti di organico, coloro che all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto prestino servizio nei Corpi come avventizi.

     Il Ministero dell'interno ha facoltà di disporre la iscrizione nei quadri di altri Corpi che abbiano disponibilità di posti di organico, in qualità di volontari di 1ª classe, degli avventizi che non possono ottenere tale iscrizione nei quadri del Corpo presso il quale prestano servizio.

 

     Art. 170.

     I posti di sottufficiale, vigile scelto e vigile volontario di 2ª classe, nella prima attuazione dei nuovi organici del personale volontario, saranno assegnati al personale di pari grado in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, che sia in possesso della necessaria attitudine fisica e tecnica, da accertarsi dalle Commissioni previste dall'art. 154.

     È riconosciuto valido, agli effetti dell'anzianità richiesta per le promozioni, il servizio precedentemente prestato presso i Corpi.

 

     Art. 171.

     Il personale in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto che non possa ottenere la iscrizione nei quadri dei vigili di 1ª o di 2ª classe, purché in possesso della necessaria attitudine fisica e tecnica, da accertarsi dalle Commissioni di cui all'art. 154, potrà essere iscritto nei quadri del personale volontario di 3ª classe.

 

     Art. 172.

     Il presente decreto avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 35 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, con le eccezioni ivi previste.

[2] Articolo abrogato dal D.P.R. 13 gennaio 1983, n. 67.

[3] La parte II, artt. 105 - 153, è stata abrogata dall'art. 25 del D.P.R. 2 novembre 2000, n. 362. Il D.P.R. 362/2000 è stato abrogato dall'art. 27 del D.P.R. 6 febbraio 2004, n. 76, per effetto del quale l'abrogazione della parte seconda prevista dal citato art. 25, D.P.R. 362/2000, si intende riferita esclusivamente agli articoli in contrasto con le disposizioni introdotte dallo stesso D.P.R. 362/2000.