§ 79.2.823 - O.P.C.M. 12 novembre 2009, n. 3820.
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:12/11/2009
Numero:3820


Sommario
Art. 1.      1. In vista della riapertura dell'anno accademico dell'Università degli studi dell'Aquila, il presidente della regione Abruzzo, commissario delegato ai sensi dell'art. 4, comma 2 del [...]
Art. 2.      1. Le autorizzazioni rilasciate dal Dipartimento della protezione civile per il subappalto dei lavori relativi alle strutture abitative e scolastiche realizzate o in corso di realizzazione per [...]
Art. 3.      1. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze inerenti agli interventi urgenti volti ad assicurare la messa in sicurezza per evitare situazioni di maggiori danni ed eliminare situazioni di [...]
Art. 4.      1. In deroga all'art. 1, commi 161,163 e 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i termini di prescrizione o decadenza, relativi all'esercizio delle funzioni di liquidazione, controllo, [...]
Art. 5.      1. Tenuto conto che per effetto degli eventi sismici del 6 aprile 2009 la Fondazione dell'Università degli studi dell'Aquila, beneficiaria di un finanziamento pari a euro 500.000,00 finalizzato [...]
Art. 6.      1. Per il periodo 2009-2012, gli enti previdenziali pubblici, in attuazione di quanto disposto dall'art. 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, [...]
Art. 7.      1. Il termine di scadenza della presentazione delle domande di contributo, di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, è [...]
Art. 8.      1. In considerazione delle maggiori esigenze connesse alla realizzazione degli interventi in materia di edilizia scolastica nelle aree colpite dal terremoto, al comma 3 dell'art. 15 [...]
Art. 9.      1. All'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3817 del 16 ottobre 2009 le parole: «esiti B, C, F» sono sostituite dalle seguenti parole: «esiti B, C, E, F»
Art. 10.      1. Al fine di procedere ai necessari ed urgenti lavori di ripristino dell'agibilità della caserma della Guardia di finanza «Tito Giorgi» il provveditore interregionale alle opere pubbliche per [...]
Art. 11.      1. Dal 1° settembre 2009 in relazione alle opere connesse alla immediata sistemazione alloggiativa della popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009, ed in particolare, ai lavori connessi [...]
Art. 12.      1. All'art. 20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3817 del 16 ottobre 2009 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi
Art. 13.      1. Al fine di continuare ad assicurare le primarie esigenze di mobilità delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale, di [...]
Art. 14.      1. Per la realizzazione dei lavori di urbanizzazione e di infrastrutturazione delle aree destinate ad accogliere i moduli abitativi provvisori della frazione di San Gregorio del comune di [...]
Art. 15.      1. Ai fini della più proficua realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77, le [...]
Art. 16.      1. Al comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778 del 6 giugno 2009 dopo le parole «di limitate porzioni di murature portanti» sono aggiunte le seguenti [...]
Art. 17.      1. Fermo restando quanto già in tal senso disposto, il commissario delegato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 assume le misure necessarie ad [...]


§ 79.2.823 - O.P.C.M. 12 novembre 2009, n. 3820.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile.

(G.U. 18 novembre 2009, n. 269)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

     Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009 e n. 3817 del 16 ottobre 2009;

     Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

     Viste le note del 28 agosto 2009 della Fondazione dell'Università degli studi dell'Aquila, dell'8 ottobre 2009 del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e del 13 ottobre 2009 della Direzione lavori pubblici servizio idrico integrato gestione integrata dei bacini idrografici difesa del suolo e della costa della regione Abruzzo;

     Vista la richiesta dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport con cui si chiede di dare attuazione all'art. 14, comma 3, del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77;

     Viste le richieste in data 8, 20 e 23 ottobre 2009 del sindaco dell'Aquila;

     Viste le note del 15 ottobre 2009 dell'ordine degli ingegneri della provincia dell'Aquila, del 22 ottobre 2009 del Consiglio nazionale geometri e geometri laureati, del 23 ottobre 2009 dell'Associazione regionale comuni d'Abruzzo nonchè di alcuni dei comuni interessati dagli eventi sismici;

     Vista la nota della Guardia di finanza - Comando regionale Abruzzo del 16 ottobre 2009, con la quale è stata rappresentata la necessità di procedere con urgenza ai lavori di ripristino dell'agibilità della caserma «Tito Giorgi», danneggiata dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, e la nota in pari data del provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna;

     Vista la nota del 12 ottobre 2009 del provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna;

     Viste le note del 19 e del 22 ottobre 2009 di Fintecna S.p.a.;

     Viste le note della Società autostrade per l'Italia S.p.a.;

     Visto l'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che il commissario delegato, provvede in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli abitativi destinati ad una durevole utilizzazione, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate non agibili dai competenti organi tecnici pubblici in attesa della ricostruzione o riparazione degli stessi, ove non abbiano avuto assicurata altra sistemazione nell'ambito dei comuni di residenza o dei comuni limitrofi;

     Visto l'art. 2, comma 10, del sopra citato decreto-legge, con cui si dispone che il commissario delegato procede al reperimento di alloggi per le persone sgomberate anche individuando immobili non utilizzati per il tempo necessario al rientro delle popolazioni nelle abitazioni riparate o ricostruite;

     Visto l'art. 2, comma 11, del sopra citato decreto-legge, con cui si dispone che l'assegnazione degli alloggi è effettuata dal sindaco del comune interessato, secondo criteri stabiliti con apposite ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri;

     Visto l'art. 1, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009 con cui si dispone che il presidente della regione Abruzzo ed i sindaci dei comuni colpiti dal sisma individuano le strutture idonee ad assicurare adeguata sistemazione alla popolazione interessata dagli eventi sismici di cui in premessa anche mediante il reperimento di una sistemazione alloggiativa alternativa per i nuclei familiari che non possono provvedervi autonomamente;

     Visto l'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e seguenti modificazioni, con cui si dispone che sulla base delle direttive del commissario delegato i sindaci provvedono ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi sismici del 6 aprile 2009 un contributo per l'autonoma sistemazione, ove non sia stata reperita una sistemazione alloggiativa alternativa ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 6 aprile 2009;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009 e seguenti modificazioni, con cui è disciplinata la locazione temporanea degli immobili resi disponibili da privati in favore dei nuclei familiari le cui abitazioni principali siano state distrutte o dichiarate inagibili in conseguenza del sisma, i cui componenti dichiarino in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non disporre di un'altra soluzione abitativa alternativa nel territorio della provincia di residenza o di domicilio, con assegnazione delle singole unità abitative ai beneficiari secondo determinati criteri di priorità;

     Visto l'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, con cui si dispone che il commissario delegato provvede alla realizzazione, in termini di somma urgenza e con i poteri e le procedure di cui all'art. 2 del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, di Moduli abitativi provvisori (MAP) e delle connesse opere di urbanizzazione nei territori di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, destinati all'alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo «E», ed ove del caso di tipo «F», in conseguenza degli eventi simici del 6 aprile 2009;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3806 del 14 settembre 2009, con cui sono adottati i criteri per l'assegnazione dei Complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili C.A.S.E. finalizzati ad assicurare un'immediata sistemazione alloggiativa di carattere provvisorio alla popolazione residente o domiciliata stabilmente nel territorio del comune di L'Aquila, in attesa del rientro nelle abitazioni distrutte o gravemente danneggiate;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3810 del 21 settembre 2009, con cui sono disposti provvedimenti funzionali alla requisizione di immobili di proprietà privata per l'alloggiamento temporaneo della popolazione rimasta senza tetto, al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa riscontrata prima dell'arrivo della stagione invernale;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3811 del 28 settembre 2009, con cui sono previste espresse deroghe alla normativa vigente per la tempestiva realizzazione di Moduli abitativi provvisori (MAP), sempre al fine di assicurare un'immediata sistemazione alloggiativa della popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009, nelle more della ricostruzione e della riparazione degli edifici distrutti o danneggiati;

     Visto l'art. 9 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3813 del 29 settembre 2009, con cui si dispone che i sindaci dei comuni interessati provvedono ad assegnare ai nuclei familiari aventi diritto, i Moduli abitativi provvisori (MAP), realizzati ai sensi dell'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2009, n. 3790, secondo criteri di assegnazione degli stessi previamente definiti con proprio provvedimento e che tale assegnazione determina la decadenza del contributo di autonoma sistemazione nonchè del diritto a beneficiare dell'ospitalità gratuita presso strutture alloggiative reperite dal commissario delegato;

     Visto l'art. 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3817 del 16 ottobre 2009, con cui si dispone che il sindaco del comune dell'Aquila è autorizzato a ricevere e ad accettare le proposte avanzate per la messa a disposizione, anche a titolo di locazione, di 500 case mobili, al fine di reperire in termini di somma urgenza una sistemazione provvisoria ai nuclei familiari stabilmente dimoranti alla data del 6 aprile 2009 in unità immobiliari classificate con esiti B, C, F o collocate in zona rossa e ancora non alloggiati o anche di altri nuclei familiari privi di una abitazione, che presentano particolari problemi economici, sanitari e familiari oppure degli studenti universitari che necessitano di un alloggio per potere proseguire il corso di laurea, nelle more della riparazione o ricostruzione della propria abitazione, da assegnare secondo criteri di priorità previamente definiti dallo stesso sindaco con proprio provvedimento;

     Considerato che il complesso delle iniziative adottate è teso ad assicurare la sistemazione alloggiativa delle popolazioni sfollate con una pluralità di soluzioni che tengano conto delle disponibilità presenti sul territorio e, nei limiti del possibile, delle situazioni individuali coinvolte, nell'attesa del completamento del processo di ricostruzione o riparazione delle abitazioni distrutte o danneggiate dal sisma del 6 aprile 2009;

     Ritenuto che, ferme restando la validità delle assegnazioni effettuate alla data di entrata in vigore della presente ordinanza e comunque la necessità di assicurare l'obbiettivo della massima occupazione degli spazi disponibili nella concreta applicazione dei criteri di sistemazione delle popolazioni sfollate presso le varie soluzioni abitative reperite con le modalità sopra indicate, il commissario delegato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 assume apposite iniziative affinchè, nell'assegnazione delle tipologie abitative e nella dislocazione sul territorio dei soggetti interessati, si tenga conto anche delle situazioni individuali o dei nuclei familiari o di coabitazione caratterizzate da elementi di specifica gravità ed eccezionalità che possono giustificare la rimodulazione dell'ordine di priorità nell'assegnazione delle soluzioni alloggiative, della loro tipologia e delle relative dimensioni;

     D'intesa con la regione Abruzzo;

     Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. In vista della riapertura dell'anno accademico dell'Università degli studi dell'Aquila, il presidente della regione Abruzzo, commissario delegato ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, provvede ad assicurare i servizi di mobilità anche agli studenti iscritti per l'anno accademico 2009-2010 che non risiedono nei comuni di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 39/2009, attraverso apposite corse dedicate, le cui località di partenza saranno individuate sulla base delle necessità rappresentate dalla stessa Università degli studi dell'Aquila.

     2. L'Università degli studi dell'Aquila provvede all'istruttoria del rilascio delle tessere in favore degli studenti di cui al comma 1, alla gestione del servizio di prenotazione delle corse ed alla comunicazione tempestiva dei relativi dati al commissario delegato di cui al comma 1.

     3. I servizi di trasporto di cui al comma 1 sono affidati dal commissario delegato di cui al medesimo comma mediante contratto di noleggio di autobus con conducente ad imprese autorizzate in base alla legge n. 218/2003, al costo sociale di euro 1,10 a chilometro.

     4. Nelle more della attivazione dei contratti di cui al comma 3, è riconosciuto agli studenti di cui al comma 1 il rimborso delle spese sostenute per i trasferimenti dal luogo di residenza o dimora e la sede della facoltà, secondo modalità e criteri stabiliti da successivo regolamento attuativo predisposto dall'Università degli studi dell'Aquila d'intesa con il commissario delegato di cui al comma 1.

     5. Agli oneri necessari all'attuazione del presente articolo, valutati in euro 5 milioni, si provvede a valere sulle risorse che saranno assegnate al commissario delegato cui al comma 1, a fronte dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 14, comma 1, del citato decreto-legge n. 39/2009.

 

     Art. 2.

     1. Le autorizzazioni rilasciate dal Dipartimento della protezione civile per il subappalto dei lavori relativi alle strutture abitative e scolastiche realizzate o in corso di realizzazione per fronteggiare la situazione emergenziale prodotta dal sisma del 6 aprile 2009, hanno efficacia dalla data di presentazione delle relative domande, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 118, comma 2, del decreto legislativo n. 163 del 2006.

 

     Art. 3.

     1. Al fine di soddisfare le maggiori esigenze inerenti agli interventi urgenti volti ad assicurare la messa in sicurezza per evitare situazioni di maggiori danni ed eliminare situazioni di pericolo al patrimonio culturale, nonchè per il recupero dei beni culturali danneggiati dal sisma, comprese le attività progettuali propedeutiche ai lavori di recupero, il vice commissario delegato di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009 può avvalersi di Abruzzo Engineering S.c.p.a. sulla base di apposita convenzione nel limite massimo di € 300.000,00 con oneri posti a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

     2. Allo scopo di assicurare alle popolazioni colpite dal sisma un luogo per la celebrazione delle funzioni religiose, il vice commissario delegato, di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009, d'intesa con il Presidente della regione Abruzzo - commissario delegato ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge n. 39 del 28 aprile 2009, convertito, con modificazioni, nella legge n. 77 del 24 giugno 2009, e in deroga a quanto ivi previsto, è autorizzato ad eseguire gli interventi urgenti volti al ripristino delle chiese individuate dalle diocesi della regione Abruzzo, nell'ambito del progetto «Una chiesa per Natale», nato dall'accordo tra il Ministero per i beni e le attività culturali, la CEI ed il Dipartimento della protezione civile.

     3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, il vice commissario delegato può avvalersi dei poteri in deroga di cui all'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3753 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni ed integrazioni.

     4. Il vice commissario provvede all'attuazione degli interventi di cui al comma 2, nel limite di euro 12.000.000,00, a valere sulle risorse di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77, in via di anticipazione rispetto alle risorse di cui all'art. 14, comma 1, dello stesso decreto-legge.

 

     Art. 4.

     1. In deroga all'art. 1, commi 161,163 e 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i termini di prescrizione o decadenza, relativi all'esercizio delle funzioni di liquidazione, controllo, accertamento e riscossione delle entrate tributarie svolte dagli enti locali ricompresi nel cratere individuato con i decreti del commissario delegato n. 3/2009 e n. 11/2009 o dai relativi affidatari del servizio di accertamento e/o riscossione operanti nel medesimo territorio, la cui scadenza è compresa nel periodo tra il 6 aprile 2009 ed il 31 dicembre 2009, sono prorogati al 31 dicembre 2010. La stessa proroga si estende alle entrate extratributarie sostitutive dei relativi tributi, nonchè all'attività di interpello. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini processuali relativi a dette entrate tributarie ed extratributarie.

 

     Art. 5.

     1. Tenuto conto che per effetto degli eventi sismici del 6 aprile 2009 la Fondazione dell'Università degli studi dell'Aquila, beneficiaria di un finanziamento pari a euro 500.000,00 finalizzato alla realizzazione di un progetto di una vasca idraulica per la modellazione fisica di problematiche relative alla difesa del suolo, si trova nelle condizioni di non poter rispettare i termini stabiliti dalla determinazione dirigenziale del 19 giugno 2008 della regione Abruzzo, il termine del 31 dicembre 2009 stabilito dalla delibera CIPE 22 marzo 2006, n. 3, e dall'Accordo di programma quadro n. 12, quinto atto integrativo, sottoscritto in data 23 novembre 2007 tra il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la regione Abruzzo è differito al 31 dicembre 2010, con effetti anche per gli atti conseguenti.

 

     Art. 6.

     1. Per il periodo 2009-2012, gli enti previdenziali pubblici, in attuazione di quanto disposto dall'art. 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77, predispongono i piani di impiego dei fondi disponibili secondo quanto stabilito dall'art. 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destinando - in modo da garantirne la redditività - il 7% degli stessi fondi ad investimenti immobiliari in via indiretta, in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tali investimenti sono effettuati per finalità di pubblico interesse, inclusi gli interventi di ricostruzione e riparazione di immobili, ad uso abitativo o non abitativo, localizzati nei territori dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77, anche in modo da garantire l'attuazione delle misure di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) del medesimo decreto.

 

     Art. 7.

     1. Il termine di scadenza della presentazione delle domande di contributo, di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, è prorogato di ulteriori trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

     2. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento di tutti gli interventi di riparazione dell'edificio e delle singole unità immobiliari, previsti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e n. 3790 del 9 luglio 2009 ed allo scopo di evitare l'eventuale duplicazione delle lavorazioni o il verificarsi di situazioni di pericolo a causa della contemporaneità di lavori inerenti alle singole unità immobiliari e alle strutture, alle parti comuni ed agli impianti funzionali alla piena agibilità ed abitabilità dell'edificio, il progettista, il direttore dei lavori ed il responsabile della sicurezza, incaricati dall'amministratore del condominio, coordinano i progettisti, i direttori dei lavori ed i responsabili della sicurezza dei lavori sulle singole unità immobiliari.

     3. In caso di edifici, anche in calcestruzzo armato, inclusi in aggregati edilizi in muratura senza soluzione di continuità, si procede con interventi unitari di rafforzamento o miglioramento sismico, indipendentemente dalla diversità di classificazione di agibilità attribuita alle singole parti. Qualora l'aggregato sia di dimensioni rilevanti (oltre circa 1000 mq di impronta a terra) in relazione alle caratteristiche costruttive ed alle esigenze di realizzazione, lo si potrà suddividere in porzioni di minori dimensioni a terra, coerenti con le caratteristiche costruttive (unità strutturale) e di danno, ma comunque superiori a 300 mq [1].

     3-bis. I comuni, entro il 28 febbraio 2011, individuano gli aggregati edilizi di cui al comma 3, per i quali occorre la costituzione di consorzi obbligatori. Per la eventuale individuazione delle porzioni di aggregato, di dimensioni comunque superiori a 300 mq lordi a terra, il comune redige una relazione tecnica ed uno schema di partizione che tengono conto anche delle eventuali diversità degli edifici dell'aggregato in termini di danno subito, età di costruzione, caratteristiche formali e strutturali, numero dei piani e stato di manutenzione [2].

     4. Al fine di procedere ai lavori di cui al comma 3 i proprietari delle singole unità immobiliari si costituiscono in consorzio obbligatorio in tempo utile per presentare la domanda di contributo per la ricostruzione o riparazione delle parti comuni. La costituzione del consorzio è valida con la partecipazione dei proprietari che rappresentino almeno il 51% delle superfici lorde coperte complessive dell'aggregato, ricomprendendo anche le superfici ad uso non abitativo. Per l'esecuzione degli interventi di cui al comma 3 il consorzio si sostituisce ai proprietari che non hanno aderito e delibera con la maggioranza stabilita all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 e all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009 [3].

     5. Il consorzio resta unico, per l'intero aggregato, anche se suddiviso in porzioni. Al fine di assicurare l'unitarietà del progetto, il rappresentante legale del Consorzio individua un coordinatore di tutti i tecnici incaricati della progettazione, della direzione lavori e del controllo della sicurezza, che operano in ciascuna porzione. Nelle domande di contributo per la riparazione o ricostruzione delle singole unità immobiliari ricadenti nell'aggregato di cui al comma 3, il coordinatore dei tecnici attesta la coerenza degli interventi sulle medesime unità con il progetto dell'aggregato [4].

     6. Atteso che le spese per la riparazione del danno sono finanziate con gli importi stabiliti nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778, n. 3779 e n. 3790 e negli indirizzi emanati dal commissario delegato, in relazione agli esiti di agibilità dei singoli edifici, gli interventi di rafforzamento o miglioramento sismico sono finanziati fino ad un importo massimo complessivo per l'intero aggregato pari alla somma degli importi spettanti a ciascuno degli edifici. Nel caso di edifici con esiti differenti, tra cui ci siano edifici con esito E, gli importi dei contributi relativi ad edifici con esito B, C possono essere maggiorati del 30% e quelli degli edifici con esito A possono essere equiparati a quelli di edifici con esito B, ma senza la citata maggiorazione del 30%. Tale somma deve essere utilizzata per le parti strutturali dell'aggregato viste nella loro interezza secondo le necessità indicate dal progetto redatto dal tecnico incaricato indipendentemente dal diritto al contributo delle singole parti [5].

     7. La tipologia di intervento, miglioramento sismico o rafforzamento locale, è determinata con riferimento a quello richiesto dal peggiore degli esiti di agibilità tra gli edifici facenti parte dell'aggregato, o, della partizione di cui al comma 5.

     8. Al rappresentante legale del consorzio si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 ed all'art. 1, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, nonchè le disposizioni di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3805 del 3 settembre 2009. I relativi finanziamenti sono assistiti dalla garanzia dello Stato ai sensi dell'art. 3, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009 ed ai sensi dell'art. 3, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009.

     9. L'importo del contributo o del finanziamento dovuto al singolo proprietario è diminuito, ove questo inerisce anche agli interventi strutturali o sulle parti comuni, della quota, rapportata al valore della proprietà individuale, del contributo o del finanziamento concesso al rappresentante legale del consorzio.

     10. I comuni, entro il termine disposto all'art. 3-bis, pubblicano sull'Albo pretorio e sul sito internet istituzionale, con periodicità almeno settimanale, l'elenco degli aggregati e delle eventuali partizioni già individuati. La pubblicazione vale anche quale invito ai proprietari ed ai titolari dei diritti reali delle unità immobiliari degli edifici interessati a costituirsi in consorzio obbligatorio, entro venti giorni dalla pubblicazione stessa (trenta per L'Aquila), con la nomina del relativo rappresentante legale, anche esterno, per lo svolgimento di tutte le attività riguardanti la completa attuazione degli interventi. Non è richiesta la costituzione del consorzio per gli aggregati con unità immobiliari appartenenti ad un unico proprietario, il quale resta comunque vincolato al rispetto della disciplina prevista per gli interventi sugli aggregati. In alternativa alla costituzione del Consorzio obbligatorio, entro i predetti termini di venti o trenta giorni, tutti i proprietari rilasciano apposito atto di procura speciale ad un unico soggetto per lo svolgimento di tutte le attività riguardanti la completa attuazione degli interventi, al quale si applicano le disposizioni di cui al comma 8. Sia la procura speciale che la costituzione del consorzio obbligatorio sono conferite mediante scrittura privata con autenticazione della sottoscrizione da parte del segretario comunale o suo delegato [6].

     11. L'individuazione dell'aggregato può essere proposta direttamente dai proprietari interessati con apposita perizia tecnica che dimostri il soddisfacimento delle condizioni previste dal comma 3-bis. La predetta proposta deve essere presentata almeno dieci giorni prima della scadenza di cui al medesimo comma 3-bis, affinchè il comune possa eventualmente concedere l'autorizzazione, anche con modificazioni. Entro venti giorni dalla data dell'autorizzazione predetta (trenta per L'Aquila) deve essere costituito il consorzio, o nominato il procuratore nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 10 [7].

     12. Nei termini previsti al comma 10, al fine di non ritardare la esecuzione dei lavori di riparazione e ricostruzione delle parti comuni, il comune può valutare, anche in via preventiva, le proposte progettuali relative a interventi su singoli edifici di un aggregato e autorizzare espressamente la relativa esecuzione qualora sia dimostrata la compatibilità complessiva dei singoli interventi con riferimento alle finalità di cui al comma 3, sulla base di una perizia tecnica, redatta dai progettisti, che riguarda l'intero aggregato e le relazioni fra i singoli edifici. In caso di valutazione positiva trova applicazione il disposto di cui al comma 6, purchè sia designato un unico coordinatore dei direttori dei lavori e dei responsabili per la sicurezza in corso d'opera [8].

     13. Decorsi inutilmente i termini indicati al comma 10 il comune previa diffida ad adempiere, pubblicata sull'Albo pretorio e sul sito internet istituzionale, entro un termine di quindici giorni, si sostituisce ai proprietari inadempienti entro il successivo termine di quindici giorni. Il potere sostitutivo del comune si esercita mediante la nomina di un commissario e l'occupazione degli immobili a titolo gratuito ai soli fini della realizzazione delle finalità del Consorzio obbligatorio; il commissario agisce come soggetto attuatore in sostituzione del Consorzio o del procuratore speciale; la sostituzione si estende a tutte le attività preparatorie, connesse e strumentali alla completa realizzazione degli interventi.

     14. Per il compenso spettante al rappresentante legale del consorzio, al commissario o al procuratore speciale si applica l'art. 8, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 [9].

     15. Al coordinatore dei progettisti e dei tecnici responsabili della direzione lavori e della sicurezza, previsto al comma 5, spetta il compenso previsto dalla tariffa professionale per la figura del responsabile unico del procedimento, nell'ambito dell'importo complessivo ammesso a contributo [10].

     16. Per superficie lorda complessiva coperta si intende la somma delle superfici calpestabili coperte delle unità immobiliari e delle parti comuni del fabbricato, e delle superfici occupate da muri portanti, setti, tamponature e tramezzi [11].

     17. Le domande di contributo per la esecuzione dei lavori negli aggregati di cui al comma 3 devono essere presentate dal legale rappresentante del consorzio, dal procuratore o dal commissario nominato dal comune, entro centosessanta giorni dalla nomina degli stessi in caso di aggregati con esito peggiore E, ovvero entro novanta giorni per gli aggregati con esito peggiore B o C [12].

     18. Le domande di contributo per la riparazione o ricostruzione delle singole unità immobiliari ricadenti negli aggregati di cui al comma 3 devono essere presentate dagli aventi diritto entro i termini indicati al comma 17 per l'aggregato di riferimento, a prescindere dall'esito della singola unità immobiliare [13].

     18-bis. Nei casi in cui uno o più aggregati edilizi risultino ricompresi in un piano di ricostruzione, predisposto ai sensi dell'art. 14, comma 5-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, quanto previsto dai commi da 3 a 18 si applica compatibilmente con le modalità di attuazione del piano di ricostruzione medesimo [14].

     19. Il Commissario delegato provvede, con apposito decreto, a definire le disposizioni regolamentari che disciplinano la costituzione ed il funzionamento dei Consorzi [15].

 

     Art. 8.

     1. In considerazione delle maggiori esigenze connesse alla realizzazione degli interventi in materia di edilizia scolastica nelle aree colpite dal terremoto, al comma 3 dell'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3782 del 17 giugno 2009 le parole: «nel limite di 20 milioni di euro,» sono sostituite dalle seguenti parole: «, nel limite di 30.600.000,00 milioni di euro,».

 

     Art. 9.

     1. All'art. 8, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3817 del 16 ottobre 2009 le parole: «esiti B, C, F» sono sostituite dalle seguenti parole: «esiti B, C, E, F».

 

     Art. 10.

     1. Al fine di procedere ai necessari ed urgenti lavori di ripristino dell'agibilità della caserma della Guardia di finanza «Tito Giorgi» il provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna è autorizzato a provvedere con i poteri e le modalità di cui all'art. 9, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 ottobre 2009, n. 3817.

     2. Agli oneri necessari per la realizzazione degli interventi previsti al comma 1, valutati in € 5.000.000,00, si provvede a valere sulle risorse del Fondo infrastrutture di cui all'art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

     3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 5340 intestata al provveditore ed aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato dell'Aquila.

 

     Art. 11.

     1. Dal 1° settembre 2009 in relazione alle opere connesse alla immediata sistemazione alloggiativa della popolazione colpita dal sisma del 6 aprile 2009, ed in particolare, ai lavori connessi alla realizzazione del progetto C.A.S.E. nelle aree del comune dell'Aquila, le imprese edili affidatarie o sub-appaltatrici dei lavori sono tenute all'iscrizione e all'obbligo del versamento dei previsti accantonamenti, alla Cassa edile della provincia dell'Aquila-Edilcassa Abruzzo, in luogo di quelle di provenienza.

     2. Gli obblighi di cui al comma 1 prescindono dalla durata dell'appalto, e riguardano anche lavori di durata inferiore a 90 giorni.

 

     Art. 12.

     1. All'art. 20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3817 del 16 ottobre 2009 dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:

     «2. Al termine del periodo di locazione temporanea di cui all'art. 5, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, qualora i locatari non acquistino a condizioni di mercato le unità abitative loro assegnate, ovvero non assumano a loro carico il relativo canone di locazione a condizioni di mercato o, comunque, non rendano libero l'immobile e, in ogni caso, alla scadenza della durata del fondo comune di investimento di tipo chiuso di cui al comma 1, è garantita a Fintecna S.p.a. la possibilità di smobilizzare il proprio investimento.

     3. In relazione al finanziamento bancario - destinato a concorrere alla copertura del fabbisogno finanziario necessario per fronteggiare il valore patrimoniale del fondo di cui al comma 1 - nessuna garanzia di “solidarieta” è posta a carico di Fintecna S.p.a. nella sua qualità di sottoscrittore del fondo medesimo».

 

     Art. 13.

     1. Al fine di continuare ad assicurare le primarie esigenze di mobilità delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, l'esenzione dal pagamento del pedaggio autostradale, di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, come modificata dall'art. 27, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009, è prorogata al 31 dicembre 2009 nel limite dei 10 milioni di euro di cui al comma 13 del medesimo art. 4.

     2. Al comma 2 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, le parole: «28 aprile 2009» sono sostituite dalle seguenti: «6 aprile 2009, fermo restando il limite di spesa di cui al comma 13,».

     3. Al comma 3 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, la parola: «Telepass» è sostituita dalle seguenti: «apparati Telepass».

     4. Al comma 4 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3771 del 19 maggio 2009, le parole: «31 ottobre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».

 

     Art. 14.

     1. Per la realizzazione dei lavori di urbanizzazione e di infrastrutturazione delle aree destinate ad accogliere i moduli abitativi provvisori della frazione di San Gregorio del comune di L'Aquila, il capo Dipartimento della protezione civile, commissario delegato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, è autorizzato a stipulare apposita convenzione con il provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna.

     2. Per la realizzazione dei lavori di cui al comma 1, il provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna è autorizzato ad avvalersi delle deroghe di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009, n. 3753, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3808 del 15 settembre 2009.

     3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 4,5 milioni, si provvede a valere sulle di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

     4. Le risorse di cui al comma 3 sono trasferite sulla contabilità speciale n. 5340 intestata al provveditore ed aperta presso la Tesoreria provinciale dello Stato dell'Aquila.

 

     Art. 15.

     1. Ai fini della più proficua realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, nella legge 24 giugno 2009, n. 77, le disposizioni di cui all'art. 11 del decreto del Ministero dei lavori pubblici n. 145 del 19 aprile 2000 possono trovare applicazione, qualora ne derivi un vantaggio sia economico che temporale per l'Amministrazione, anche con riferimento a contratti diversi stipulati nell'ambito del medesimo quadro progettuale generale e concernenti la fornitura di beni aventi la medesima funzione.

 

     Art. 16.

     1. Al comma 2 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778 del 6 giugno 2009 dopo le parole «di limitate porzioni di murature portanti» sono aggiunte le seguenti parole «o di singoli elementi strutturali in cemento armato».

     2. Al comma 1 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009 le parole «con miglioramento sismico» sono soppresse, e dopo le parole: «ciascuna unità abitativa,» sono aggiunte le seguenti parole: «con eventuale rafforzamento o miglioramento sismico dell'edificio,».

     3. Al comma 1 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009 dopo è aggiunto infine il seguente periodo: «Gli eventuali interventi di rafforzamento o miglioramento sismico dell'edificio seguono le indicazioni riportate negli indirizzi richiamati nelle ordinanze di protezione civile che disciplinano la riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009.».

     4. Al comma 2 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009 le parole «e adeguamento sismico» sono soppresse, e dopo le parole: «ciascuna unità abitativa» sono aggiunte le seguenti parole: «, con eventuale rafforzamento o miglioramento sismico dell'edificio».

 

     Art. 17.

     1. Fermo restando quanto già in tal senso disposto, il commissario delegato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 assume le misure necessarie ad assicurare il più efficace utilizzo delle tipologie alloggiative effettivamente realizzate e delle relative localizzazioni, per i nuclei familiari o di coabitazione interessati anche tenendo conto della loro composizione.

     2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 il sindaco dell'Aquila provvede con proprio provvedimento ad istituire una commissione composta da rappresentanti del medesimo comune, del Dipartimento nazionale della protezione civile, della prefettura dell'Aquila e dell'azienda sanitaria competente, per l'esame di situazioni di particolare gravità ed eccezionalità, nelle quali rilevino condizioni di particolare disagio sociale, sanitario od economico e per le conseguenti determinazioni. La commissione opera senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma così modificato dall'art. 10 della O.P.C.M. 27 novembre 2009, n. 3827.

[2] Comma aggiunto dall'art. 3 della O.P.C.M. 22 dicembre 2009, n. 3832, già modificato dall'art. 2 della O.P.C.M. 21 aprile 2010, n. 3870 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della O.P.C.M. 30 dicembre 2010, n. 3917.

[3] Comma così modificato dall'art. 3 della O.P.C.M. 22 dicembre 2009, n. 3832.

[4] Comma modificato dall'art. 10 della O.P.C.M. 27 novembre 2009, n. 3827 e così sostituito dall'art. 3 della O.P.C.M. 22 dicembre 2009, n. 3832.

[5] Comma così modificato dall'art. 10 della O.P.C.M. 27 novembre 2009, n. 3827.

[6] Comma aggiunto dall'art. 3 della O.P.C.M. 22 dicembre 2009, n. 3832.

[7] Comma aggiunto dall'art. 3 della O.P.C.M. 22 dicembre 2009, n. 3832.

[8] Comma aggiunto dall'art. 3 della O.P.C.M. 22 dicembre 2009, n. 3832.

[9] Comma aggiunto dall'art. 3 della O.P.C.M. 22 dicembre 2009, n. 3832.

[10] Comma aggiunto dall'art. 3 della O.P.C.M. 22 dicembre 2009, n. 3832.

[11] Comma aggiunto dall'art. 3 della O.P.C.M. 22 dicembre 2009, n. 3832.

[12] Comma aggiunto dall'art. 3 della O.P.C.M. 22 dicembre 2009, n. 3832.

[13] Comma aggiunto dall'art. 3 della O.P.C.M. 22 dicembre 2009, n. 3832.

[14] Comma inserito dall'art. 2 della O.P.C.M. 21 aprile 2010, n. 3870.

[15] Comma aggiunto dall'art. 3 della O.P.C.M. 22 dicembre 2009, n. 3832.