§ 79.2.803 - O.P.C.M. 15 agosto 2009, n. 3803.
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:15/08/2009
Numero:3803


Sommario
Art. 1.      1. La struttura di supporto di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009 è aumentata di 8 unità di personale appartenente ai [...]
Art. 2.      1. Per consentire, in termini di somma urgenza, la realizzazione dei necessari interventi di ricostruzione o di riparazione degli immobili di proprietà dell'Azienda territoriale edilizia [...]
Art. 3.      1. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, così come modificato dall'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei [...]
Art. 4.      1. Le disposizioni di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778/2009, n. 3779/2009 e n. 3790/2009 si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti a cooperative [...]
Art. 5.      1. In favore del personale delle regioni e delle provincie autonome, nonchè degli enti locali direttamente impiegato per la gestione tecnica, amministrativa ed operativa dell'emergenza sismica [...]
Art. 6.      1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, le disposizioni contenute all'art. 9, comma 1-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, [...]
Art. 7.      1. Al fine di assicurare l'immediato avvio degli interventi di ristrutturazione e riparazione degli edifici danneggiati dal sisma di cui all'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del [...]
Art. 8.      1. Per la realizzazione degli interventi di riparazione di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778 del 6 giugno 2009 relativi alle parti comuni degli edifici si [...]


§ 79.2.803 - O.P.C.M. 15 agosto 2009, n. 3803.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile.

(G.U. 21 agosto 2009, n. 193)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

     Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009;

     Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

     Vista la nota n. 6498 del 22 luglio 2009 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica;

     D'intesa con la regione Abruzzo;

     Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. La struttura di supporto di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009 è aumentata di 8 unità di personale appartenente ai ruoli del Ministero per i beni e le attività culturali. Al personale di cui alla predetta struttura di supporto compete il trattamento di missione ed è autorizzato ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario nel limite di 70 ore mensili pro capite.

     2. Il vice-commissario delegato è autorizzato a ricevere contributi da sponsor da destinare agli interventi di messa in sicurezza e di recupero dei beni culturali danneggiati dal sisma.

     3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo ed al funzionamento della struttura di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 10, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3754 del 9 aprile 2009, nonchè, in via di anticipazione nel limite di 20 milioni di euro a valere sull'art. 7 del decreto-legge del 28 aprile 2009, n. 39, nelle more della ripartizione dei fondi di cui all'art. 14 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39.

     4. Le sopra citate risorse sono trasferite sulla contabilità speciale intestata al vice-commissario delegato sulla base di richieste documentate.

 

     Art. 2.

     1. Per consentire, in termini di somma urgenza, la realizzazione dei necessari interventi di ricostruzione o di riparazione degli immobili di proprietà dell'Azienda territoriale edilizia residenziale pubblica regionale sovvenzionata (ATER) nonchè dell'Edilizia residenziale pubblica comunale sovvenzionata, il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo, e il sindaco dell'Aquila possono avvalersi, in qualità di soggetto attuatore, del Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna che può provvedere, ove necessario, con i poteri di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 9 di aprile, e successive modifiche e integrazioni, d'intesa con i sindaci dei comuni interessati [1].

     2. Gli assegnatari che hanno già riscattato gli alloggi possono affidarne la riparazione o la ricostruzione alla medesima azienda, che provvede in qualità di amministratore di condominio sulla base delle ordinanze di protezione civile adottate.

     3. Per l'attuazione delle attività di cui ai commi 1 e 2 il soggetto attuatore di cui al comma 1 presenta un apposito piano che dovrà essere sottoposto alla preventiva approvazione del commissario delegato di cui al comma 1.

     4. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati, in euro 107 milioni per gli interventi da effettuarsi sugli immobili di proprietà dell'Azienda territoriale edilizia residenziale pubblica regionale sovvenzionata, e in euro 43 milioni per gli interventi da porre in essere sugli immobili di edilizia residenziale pubblica comunale sovvenzionata, si provvede a carico dell'art. 14, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nell'ambito della ripartizione di somme effettuata in favore della regione Abruzzo [2].

 

     Art. 3.

     1. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, così come modificato dall'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009, dopo le parole «della retribuzione annua di posizione» sono aggiunte le seguenti «nonchè, qualora comandato fuori sede, il trattamento di missione».

     2. All'art. 5, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3789 del 9 luglio 2009, dopo le parole «in corso di realizzazione alla data del 6 aprile 2009» sono aggiunte le seguenti «ovvero già realizzati alla stessa data ed accatastati, o con le relative procedure di accatastamento ancora in corso di definizione».

     3. All'art. 7, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 9 luglio 2009, sono soppresse le seguenti parole: «e sulle risorse trasferite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'art. 4, comma 5, dello stesso decreto».

 

     Art. 4.

     1. Le disposizioni di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778/2009, n. 3779/2009 e n. 3790/2009 si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

     2. La richiesta dei contributi di cui alle ordinanze citate al comma 1, anche con la modalità del finanziamento agevolato, è effettuata dal legale rappresentante, ed i relativi contributi sono riconosciuti in favore della cooperativa edilizia a proprietà indivisa nell'interesse dei soci assegnatari [3].

     3. Il legale rappresentante della società cooperativa a proprietà indivisa è tenuto a gestire e rendicontare in modo analitico, con contabilità separata le spese sostenute [4].

 

     Art. 5.

     1. In favore del personale delle regioni e delle provincie autonome, nonchè degli enti locali direttamente impiegato per la gestione tecnica, amministrativa ed operativa dell'emergenza sismica nell'ambito delle colonne mobili regionali o comunque sotto il coordinamento delle regioni e delle provincie autonome, è autorizzata la corresponsione di compensi per le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso. Dalla data di emanazione della presente ordinanza si applica il limite massimo di cento ore mensili pro-capite fino al 30 aprile 2009, e di ottanta ore fino al 30 settembre 2009 per un numero massimo di venticinque unità per ciascuna regione o provincia autonoma o ente locale, fatte salve particolari e motivate esigenze autorizzate preventivamente dal commissario delegato [5].

     2. Al personale con qualifica dirigenziale o titolare di incarichi di posizione organizzativa o di alta professionalità delle regioni e provincie autonome e degli enti locali direttamente impiegato per la gestione dell'emergenza sismica nell'ambito delle colonne mobili regionali o comunque sotto il coordinamento delle regioni e delle provincie autonome è corrisposta un'indennità mensile commisurata ai giorni di effettivo impiego pari al 20% della retribuzione di posizione annua prevista dai rispettivi contratti. Dalla data di emanazione della presente ordinanza l'indennità mensile si applica nel limite massimo di sei unità per ciascuna regione e provincia autonoma ed ente locale [6].

     3. I fabbisogni relativi ai presenti commi, corredati dall'indicazione nominativa dei beneficiari e dell'attestazione del servizio reso sono comunicati al commissario delegato ai fini del trasferimento delle necessarie risorse finanziarie. Ciascuna regione e provincia autonoma è autorizzata ad erogare al proprio personale i relativi importi a titolo di anticipazione.

     4. Per gli affidamenti urgenti relativi all'esecuzione di lavori connessi con la gestione dei campi di accoglienza, per la ricostituzione delle scorte strategiche nonchè per il ripristino immediato della funzionalità delle colonne mobili, le regioni e le provincie autonome sono autorizzate, fino al 30 settembre 2010, ad avvalersi delle deroghe di cui all'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, e successive modifiche ed integrazioni [7].

     5. Il commissario delegato definisce con proprio provvedimento i criteri per il riconoscimento delle spese sostenute e da sostenere dalle regioni e dalle provincie autonome in relazione alle attività di cui al comma 4. Le regioni e le provincie autonome provvedono, entro il 30 settembre 2009, a quantificare i conseguenti oneri.

     6. Il comma 3 dell'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 è soppresso.

     7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in 25 milioni di euro si provvede a carico dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

 

     Art. 6.

     1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 6 aprile 2009, le disposizioni contenute all'art. 9, comma 1-bis del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si applicano anche presso le strutture, gli edifici e le aree comunque utilizzati per il superamento del contesto emergenziale di cui trattasi.

 

     Art. 7.

     1. Al fine di assicurare l'immediato avvio degli interventi di ristrutturazione e riparazione degli edifici danneggiati dal sisma di cui all'art. 1, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, i comuni possono concedere il contributo per la riparazione anche a titolo provvisorio, sulla base di un'istruttoria amministrativa volta alla verifica della regolarità formale e della completezza della domanda e della documentazione allegata. Il provvedimento sulla concessione del contributo a titolo provvisorio è adottato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda al sindaco; decorso inutilmente tale termine la domanda si intende accolta anche ai fini dell'immediato avvio dei lavori. Il sindaco provvede alla concessione del contributo a titolo definitivo entro trenta giorni dalla data di concessione del contributo a titolo provvisorio, previa verifica in ordine sia alla coerenza degli interventi con gli indirizzi di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009, sia alla congruità economica degli stessi. Decorso inutilmente tale ultimo termine il contributo si intende concesso a titolo definitivo e la comunicazione del medesimo contributo si intende effettuata senza ulteriori formalità [8].

     2. I commi 5 e 6 dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009 sono soppressi e rimangono salvi gli atti adottati ed i relativi effetti.

     3. All'art. 4, comma 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009, le parole «pari al 30%» sono sostituite dalle seguenti «non inferiore al 30%».

     4. L'intervento di Fintecna S.p.A. ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ha luogo anche in riferimento ai contributi di cui al comma 1, lettera e), del citato art. 3, e si esplica anche quale supporto ai comuni ai fini dell'istruttoria amministrativa delle domande di contributo relative ai contributi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009 e n. 3790/2009 sulla base di apposita convenzione da stipularsi con il Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009. I relativi oneri sono ricompresi nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 [9].

     5. Ai fini dell'istruttoria tecnica, volta alla verifica della coerenza degli interventi con gli indirizzi di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779/2009 e di quella economica delle domande di concessione dei contributi anche di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3790 del 2009, il necessario supporto è assicurato ai sindaci dal Consorzio universitario per l'ingegneria nelle assicurazioni (Cineas) e dal Consorzio rete dei laboratori universitari di ingegneria sismica (ReLUIS), secondo gli ambiti di rispettiva competenza e sulla base di apposite convenzioni stipulate con il Commissario delegato di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009. Al fine di consentire ai comuni interessati di provvedere in via autonoma alla istruttoria tecnica ed economica delle domande presentate dopo la scadenza delle predette Convenzioni, le medesime prevedono l'obbligo dei Consorzi di formare il personale tecnico dei comuni. Ai relativi oneri, valutati in euro 12.000.000,00, si provvede a valere sulle risorse finanziarie stanziate ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 [10].

     6. Al fine di garantire il tempestivo svolgimento dell'istruttoria delle domande di concessione del contributo, il comune dell'Aquila è autorizzato ad avvalersi di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite di trenta unità, in deroga agli articoli 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 con durata fino 31 dicembre 2010, allo scopo attingendo dalla graduatoria della procedura selettiva bandita dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3755 del 15 aprile 2009. Al relativo onere si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Al relativo onere si provvede a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 [11].

     7. Al fine di fronteggiare in via di assoluta urgenza l'emergenza abitativa in atto anche attraverso il ripristino dell'offerta di alloggi ad uso abitativo nei comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 28 aprile 2009 convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ai proprietari di unità immobiliari concesse in locazione alla data del 6 aprile 2009 e danneggiate dal sisma con esito di tipo A, B o C, che stipulano contratti di locazione alle medesime condizioni di quelli vigenti alla predetta data per una durata non inferiore a due anni, è riconosciuto il contributo per la riparazione di cui all'art. 3, comma 1, lettera e) del sopraccitato decreto-legge, nel limite complessivo di 80.000,00 euro, ivi inclusi i contributi eventualmente già spettanti ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778 e n. 3779 del 6 giugno 2009. L'efficacia dei contratti rimane sospensivamente condizionata al ripristino dell'agibilità dell'alloggio ad uso abitativo concesso in locazione ai sensi del presente comma [12].

 

     Art. 8.

     1. Per la realizzazione degli interventi di riparazione di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778 del 6 giugno 2009 relativi alle parti comuni degli edifici si applicano le disposizioni previste dagli articoli 1, comma 5, e 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3779 del 6 giugno 2009.

     2. I compensi spettanti agli amministratori di condominio per le prestazioni professionali rese ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate per consentire la riparazione o la ricostruzione delle parti comuni degli immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, rientrano tra le spese ammissibili a contributo, nel limite massimo del 2% della somma ammessa a contributo [13].

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma sostituito dall'art. 11 della O.P.C.M. 3 settembre 2009, n. 3805, già modificato dall'art. 1 della O.P.C.M. 15 settembre 2009, n. 3808 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 della O.P.C.M. 16 ottobre 2009, n. 3817.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della O.P.C.M. 15 settembre 2009, n. 3808.

[3] Comma aggiunto dall'art. 17 della O.P.C.M. 16 ottobre 2009, n. 3817.

[4] Comma aggiunto dall'art. 17 della O.P.C.M. 16 ottobre 2009, n. 3817.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 della O.P.C.M. 15 settembre 2009, n. 3808.

[6] Comma così modificato dall'art. 1 della O.P.C.M. 15 settembre 2009, n. 3808.

[7] Comma così modificato dall'art. 12 della O.P.C.M. 10 marzo 2010, n. 3857.

[8] Comma così modificato dall'art. 11 della O.P.C.M. 19 gennaio 2010, n. 3843.

[9] Comma così modificato dall'art. 16 della O.P.C.M. 27 novembre 2009, n. 3827.

[10] Comma così sostituito dall'art. 16 della O.P.C.M. 27 novembre 2009, n. 3827.

[11] Comma così modificato dall'art. 7 della O.P.C.M. 3 settembre 2009, n. 3805.

[12] Comma così sostituito dall'art. 12 della O.P.C.M. 3 settembre 2009, n. 3805.

[13] Comma così sostituito dall'art. 1 della O.P.C.M. 16 ottobre 2009, n. 3817.