Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.2 interventi particolari |
Data: | 28/08/2007 |
Numero: | 3606 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Capo dipartimento della protezione civile è nominato commissario delegato per il superamento del contesto emergenziale in premessa, e provvede alla realizzazione dei primi interventi [...] |
Art. 2. 1. Il Commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, anche regionali, impiegate nelle attività finalizzate al superamento del contesto [...] |
Art. 3. 1. Il Commissario delegato è autorizzato, per il tramite dei soggetti attuatori, ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in [...] |
Art. 4. 1. Al fine di favorire un rapido rientro nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate ed il ritorno alle normali condizioni di vita, il Commissario delegato, nei limiti delle risorse [...] |
Art. 5. 1. Il Commissario delegato è autorizzato ad erogare, per il tramite dei soggetti attuatori, un contributo, fino ad un massimo di Euro 30.000,00, a favore dei titolari di attività industriali, [...] |
Art. 6. 1. Allo scopo di garantire l'adeguamento tecnologico ed operativo della componente aerea nel peculiare settore della lotta attiva agli incendi boschivi, il Dipartimento della protezione civile [...] |
Art. 7. 1. Per l'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi [...] |
Art. 8. 1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, si provvede nel limite massimo di euro 5.000.000,00 a titolo di anticipazione da porre a carico del Fondo della protezione civile così come [...] |
Art. 9. Il dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza |
§ 79.2.578 - O.P.C.M. 28 agosto 2007, n. 3606.
Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione.
(G.U. 3 settembre 2007, n. 204)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della
Visto l'art. 107 del
Visto il
Vista la
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 luglio 2007 recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa del propagarsi di incendi su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 1, del
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 luglio 2007 recante "Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 dicembre 2001, recante "Linee guida in materia di predisposizione dei Piani regionali per il contrasto agli incendi boschivi";
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° giugno 2007;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante: "Indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario";
Considerato che dal mese di giugno, a causa dell'aumento delle temperature oltre i consueti limiti stagionali e delle conseguenze derivanti da un lungo periodo di siccità, si sono manifestati gravi incendi nei territori delle Regioni dell'Italia centro-meridionale;
Considerato che i detti eventi calamitosi oltre a manifestarsi come incendi di bosco ed in zona rurale, hanno provocato ingenti danni ai centri abitati, alle infrastrutture ed al patrimonio edilizio pubblico e privato, con conseguente pericolo per la pubblica incolumità, dando vita ad incendi di interfaccia di particolare intensità;
Considerato che la natura e la particolare intensità degli incendi, anche dovuti a comportamenti dolosi, hanno causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate, arrecando gravi danni anche ai beni ed alle attività agricole ed agroforestali e, pertanto, risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;
Considerato, altresì, che gli incendi in rassegna per intensità ed estensione hanno gravemente danneggiato il patrimonio naturalistico di flora e fauna dei Parchi nazionali o regionali presenti nelle aree interessate dai fenomeni di combustione, compromettendo seriamente i servizi ambientali connessi a tale patrimonio, di primaria importanza per la salvaguardia ambientale e lo sviluppo socio-economico sostenibile delle aree colpite;
Ritenuta la necessità di porre in essere i primi urgenti ed indifferibili interventi per preservare, monitorare, ripristinare il patrimonio naturalistico di flora e fauna dei Parchi nazionali o regionali coinvolti dagli incendi e dei connessi servizi ambientali, anche allo scopo di contribuire al ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate, nonchè di assicurare le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi;
Considerato che l'aggravamento della situazione verificatasi negli ultimi giorni nelle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e nella regione Siciliana impone l'immediato ricorso all'adozione di misure straordinarie, nelle more della definizione, concordata con le Regioni interessate, degli interventi di carattere generale occorrenti al superamento del contesto emergenziale nel restante territorio interessato dalla dichiarazione dello stato di emergenza;
Ravvisata, pertanto, la necessità di adottare immediatamente per le predette regioni disposizioni di carattere straordinario ed urgente finalizzate, in costanza della situazione di emergenza in rassegna, ad una gestione unitaria e maggiormente incisiva volta ad implementare l'attività di prevenzione e di contrasto agli incendi boschivi;
Ritenuto, quindi, necessario ed indifferibile porre in essere i primi interventi urgenti per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate;
Acquisita l'intesa delle regioni interessate;
Sentiti i Ministeri dell'interno, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;
Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Dispone:
1. Il Capo dipartimento della protezione civile è nominato commissario delegato per il superamento del contesto emergenziale in premessa, e provvede alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonchè a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi di cui sopra.
2. Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato, previa definizione con apposito provvedimento dei territori provinciali nei quali siano stati riscontrati ingenti danni e situazioni di grave pericolo per la pubblica e privata incolumità in conseguenza dei fenomeni calamitosi di cui alla presente ordinanza si avvale, in qualità di soggetti attuatori, dei Presidenti delle regioni o dei Prefetti delle province interessate.
3. Il Commissario delegato provvede, per il tramite dei soggetti di cui al comma 2, al rimborso delle spese sostenute e debitamente documentate dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, dalle altre Amministrazioni e dagli Enti intervenuti nella prima fase dell'emergenza, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 8 [1].
4. Il Commissario delegato, per il tramite dei soggetti attuatori, in particolare, provvede:
a) alla individuazione dei comuni colpiti dagli incendi;
b) alla puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati anche sulla base dei dati e delle informazioni fornite al riguardo dalle regioni e dalle strutture territoriali del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
c) alla ricognizione ed alla quantificazione dei danni subiti dal patrimonio agroforestale colpito dai fenomeni calamitosi, avvalendosi del Corpo forestale dello Stato, anche di quello della regione siciliana, ed in coordinamento con l'AGEA, e di ogni altro soggetto informato o competente in materia;
d) a promuovere presso gli enti competenti le opportune iniziative volte al ripristino, in condizioni di sicurezza, delle infrastrutture pubbliche danneggiate dagli incendi e la pianificazione da parte delle Regioni interessate dagli interventi di prevenzione e mitigazione del rischio incendi.
5. Il Commissario delegato, per il tramite dei soggetti attuatori, pone in essere ogni azione propulsiva affinchè i Sindaci dei comuni interessati delle regioni di cui alla presente ordinanza, assicurino il rispetto delle norme per ridurre l'incendiabilità dei campi e dei boschi anche mediante il decespugliamento e l'asportazione dei residui colturali.
6. Per l'attuazione degli interventi da realizzarsi all'interno dei parchi nazionali e regionali, e delle aree naturali protette regionali interessate, i soggetti attuatori, sentito il Corpo forestale dello Stato, anche quello della regione siciliana, operano d'intesa con i presidenti dei parchi nazionali e regionali interessati e con l'Ente gestore delle aree naturali protette regionali, che provvedono, in deroga all'art. 8, comma 2, della
7. I soggetti attuatori, entro quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza, trasmettono al Commissario delegato l'elenco dei comuni che non hanno censito, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della
8. Le Prefetture - Uffici territoriali di governo provvedono alla perimetrazione e classificazione delle aree esposte ai rischi derivanti dal manifestarsi di possibili incendi di interfaccia, nonchè all'organizzazione dei modelli di intervento, con il coordinamento delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione siciliana ed in collaborazione con le province interessate, con l'ausilio del Corpo forestale dello Stato, anche di quello della regione Siciliana, e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nonchè delle associazioni di volontariato ai diversi livelli territoriali [2].
9. I sindaci dei comuni di cui al comma 5, entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente ordinanza, predispongono, anche sulla base delle risultanze di cui al comma 8 e degli indirizzi regionali, i piani comunali di emergenza che dovranno tener conto prioritariamente delle strutture maggiormente esposte al rischio di incendi di interfaccia, al fine della salvaguardia e dell'assistenza della popolazione. Qualora ricorrano situazioni di inadempienza da parte dei predetti comuni, le Prefetture - Uffici territoriali di Governo territorialmente interessate, provvedono in loro sostituzione [3].
10. Il Commissario delegato pone in essere ogni azione di impulso utile a favorire la predisposizione da parte dei comuni esposti al rischio idrogeologico ed idraulico elevato e molto elevato, ai sensi della
1. Il Commissario delegato provvede ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, anche regionali, impiegate nelle attività finalizzate al superamento del contesto emergenziale e debitamente autorizzate dal dipartimento della protezione civile nonchè al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del
2. Il Commissario delegato provvede, altresì, al rimborso degli oneri sostenuti dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e dal Corpo forestale dello Stato per l'utilizzo di volontari debitamente impiegati.
3. Il Commissario delegato è, inoltre, autorizzato ad effettuare i rimborsi in favore della Croce Rossa italiana e del Corpo dei Vigili del Fuoco volontari della Provincia autonoma di Trento, nonchè degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari delle predette organizzazioni direttamente attivati in relazione alle necessità di impiego, per i quali trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del
4. Ferma restando la gratuità dell'incarico di Commissario delegato, il Commissario medesimo, con apposito provvedimento, definisce il compenso da attribuire ai soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 2 ed il compenso per il lavoro straordinario da riconoscere al personale specificatamente individuato per coadiuvarli.
5. Al fine di garantire il necessario supporto giuridico amministrativo e tecnico alle attività da porre in essere per il superamento dell'emergenza, i prefetti di Foggia e di Messina sono autorizzati a costituire un'apposita struttura, composta da tre unità di personale in servizio presso i relativi Uffici territoriali del Governo. Al predetto personale è corrisposto un compenso per lavoro straordinario per prestazioni lavorative effettivamente rese nel limite massimo di 50 ore mensili pro-capite, ovvero, qualora appartenenti alla carriera prefettizia, un'indennità mensile pari al trenta per cento dell'indennità mensile di posizione in godimento.
6. Il Commissario delegato, con successivo provvedimento, provvede a determinare il compenso accessorio da corrispondere al personale degli Uffici territoriali di Governo, del Corpo forestale dello Stato, anche di quello della regione siciliana, e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco impiegati nelle attività di cui all'art. 1, commi 6, 7 e 8 [4].
1. Il Commissario delegato è autorizzato, per il tramite dei soggetti attuatori, ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, anche in via preventiva, adottati a seguito degli eccezionali eventi calamitosi di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di Euro 400,00 mensili, e, comunque, nel limite di Euro 100,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in Euro 200,00. Rispetto a situazioni di carattere eccezionale che rendano oggettivamente inadeguati i contributi previsti nel presente comma, il Commissario delegato è autorizzato, per il tramite dei soggetti attuatori, ad erogare i contributi anche in misura diversa, e, comunque, nel limite massimo di Euro 500,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatori di handicap, disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di Euro 100,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati.
2. I benefici economici di cui al comma 1 sono concessi a decorrere dalla data di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità.
1. Al fine di favorire un rapido rientro nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate ed il ritorno alle normali condizioni di vita, il Commissario delegato, nei limiti delle risorse assegnate, è autorizzato ad erogare, per il tramite dei soggetti attuatori, contributi, fino ad un massimo di Euro 30.000,00 per ciascuna unità abitativa, conforme alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica ed edilizia, distrutta o danneggiata dagli eventi calamitosi di cui alla presente ordinanza. Il Commissario delegato è autorizzato, per il tramite dei soggetti attuatori, ad anticipare la somma fino ad un massimo di Euro 15.000,00 per la riparazione di immobili danneggiati la cui funzionalità sia agevolmente ripristinabile, sulla base di apposita relazione tecnica, contenente la descrizione degli interventi da realizzare ed i relativi costi stimati.
2. Per assicurare il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione colpita dagli eventi di cui in premessa è assegnato un contributo a favore dei soggetti che abitino o prestino la propria attività lavorativa in immobili sgomberati, pari all'80% degli oneri sostenuti per i conseguenti traslochi e depositi effettuati, e comunque fino ad un massimo di Euro 5.000,00. A tal fine gli interessati presentano apposita documentazione giustificativa di spesa.
3. Per le medesime finalità, un ulteriore contributo in misura non superiore al 30% di quello previsto al comma 1 può essere concesso sulla base delle spese documentate effettuate per l'acquisto o il ripristino di beni mobili registrati di carattere indispensabile danneggiati o distrutti in conseguenza degli eventi di cui in premessa, al netto di eventuali polizze assicurative.
1. Il Commissario delegato è autorizzato ad erogare, per il tramite dei soggetti attuatori, un contributo, fino ad un massimo di Euro 30.000,00, a favore dei titolari di attività industriali, agricole, commerciali, artigianali, professionali e di attività turistico-ricettive che abbiano subito gravi danni a seguito degli eventi di cui in premessa. A tal fine gli interessati presentano apposita istanza, corredata da autocertificazione attestante i danni subiti ed il periodo necessario per la realizzazione dei lavori di riparazione o ricostruzione dei locali adibiti a sede delle attività sopraelencate e dalla copia della dichiarazione dei redditi per l'anno 2006, ovvero da autocertificazione resa ai sensi degli articoli 47 e 76 del
2. Al fine di favorire la ripresa delle attività imprenditoriali, agricole, artigianali, commerciali, professionali e di attività turistico-ricettive, il Commissario delegato è autorizzato, per il tramite dei soggetti attuatori, ad erogare un contributo di cui al comma 1, nella misura massima di Euro 1000,00 mensili, anche a favore dei titolari delle attività sopra richiamate i cui immobili siano stati distrutti in tutto o in parte ovvero siano stati sgomberati e non più agibili in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità a seguito degli eventi di cui al presente provvedimento, per la locazione di immobili temporaneamente utilizzati in sostituzione di quelli distrutti, danneggiati o sgomberati e non più agibili.
3. I contributi di cui al presente articolo non concorrono a formare il reddito ai sensi del
4. Le domande per accedere al contributo di cui al comma 1 dovranno essere presentate ai soggetti attuatori per la relativa istruttoria.
5. I contributi di cui al presente art. costituiscono comunque anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste.
6 Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative di lavoro, agli apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti di missione in corso, ai dipendenti ed ai soci lavoratori dipendenti e non delle cooperative sociali, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, ai lavoratori assunti per periodi limitati che prestano ovvero hanno prestato servizio presso i comuni colpiti dagli eventi calamitosi, così come individuati ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera a), è corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque fino al 15 settembre 2007, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, compresa la contribuzione figurativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione d'orario, nonchè l'assegno per il nucleo familiare ove spettante.
7. Le regioni Lazio, Campania, Calabria, Puglia e la regione Siciliana sono autorizzate a provvedere al rafforzamento, con oneri a carico dei rispettivi fondi regionali, dei relativi Centri funzionali regionali multirischio mediante il potenziamento delle strutture operative, nonchè la possibilità di avvalersi di esperti per i diversi settori di rischio, sempre con oneri a proprio carico.
1. Allo scopo di garantire l'adeguamento tecnologico ed operativo della componente aerea nel peculiare settore della lotta attiva agli incendi boschivi, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del consiglio dei Ministri può acquisire, nell'ambito delle risorse del bilancio dello Stato previste a legislazione vigente per il finanziamento delle spese di funzionamento, delle attività e dei compiti di protezione civile, la disponibilità, in via di somma urgenza, della necessaria strumentazione, anche avviando ogni utile sperimentazione di mezzi, di materiali, di forme organizzative e addestrative.
1. Per l'attuazione della presente ordinanza il Commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:
contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni ed Enti locali;
leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga;
1. Agli oneri derivanti dalla presente ordinanza, si provvede nel limite massimo di euro 5.000.000,00 a titolo di anticipazione da porre a carico del Fondo della protezione civile così come integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze ed eventualmente dalle Amministrazioni regionali e dagli Enti locali interessati.
2. Per le attività connesse allo stato di emergenza ed al conseguente aumento del pericolo di incendi boschivi, nonchè per le iniziative eventualmente poste in essere ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera b) e c) il Corpo Forestale dello Stato provvede a valere sulle somme accantonate per l'anno 2007, in deroga all'art. 1, comma 507, della
3. Per le attività connesse allo stato di emergenza ed al conseguente aumento del pericolo di incendi boschivi, nonchè per le iniziative eventualmente poste in essere ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera b) e c), il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco provvede a valere sulle somme accantonate per l'anno 2007, in deroga all'art. 1, comma 507, della
4. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche con riferimento alle risorse finanziarie destinate ai parchi nazionali e regionali ricompresi nelle aree per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza.
5. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, affidati dal Commissario delegato ai soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 2, è autorizzato il trasferimento di risorse, nel limite di cui al comma 1, su apposite contabilità speciali agli stessi intestate [6].
Il dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Comma così modificato dall'art. 8 della
[2] Comma così modificato dall'art. 8 della
[3] Comma così modificato dall'art. 8 della
[4] Comma così modificato dall'art. 8 della
[5] Comma così modificato dall'art. 8 della
[6] Comma così modificato dall'art. 8 della