§ 79.2.526 - O.P.C.M. 9 febbraio 2007, n. 3564.
Disposizioni urgenti di protezione civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:09/02/2007
Numero:3564


Sommario
Art. 1.      1. Il Generale Roberto Jucci, commissario delegato per il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno provvede con proprio provvedimento alla [...]
Art. 2.      1. Al fine di integrare il finanziamento necessario a consentire rispettivamente la completa realizzazione di alcune opere già previste nel Piano degli interventi di riqualificazione delle [...]
Art. 3.      1. I commi 2 e 3 dell'art. 21 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3559 del 27 dicembre 2006 sono così sostituiti
Art. 4.      1. Le lettere a) e b), comma 1, dell'art. 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548 del 26 ottobre 2006 sono così sostituite
Art. 5.      1. In ragione della difficoltà da parte dei Consorzi costituiti nei bacini identificati con la legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10 di attivarsi nei termini di legge alla raccolta [...]
Art. 6.      1. Ferma la piena vigenza delle determinazioni assunte dagli organi competenti in ordine alla valutazione di impatto ambientale dell'impianto per la termovalorizzazione del combustibile derivato [...]
Art. 7.      1. Al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri di fronteggiare adeguatamente i nuovi e maggiori oneri conseguenti alle dichiarazioni [...]
Art. 8.      1. Al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni previste dall'art. 1, comma 510, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad [...]
Art. 9.      1. All'art. 16, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3555 del 5 dicembre 2006 dopo le parole «carriera prefettizia» sono aggiunte le seguenti «in deroga ai limiti [...]
Art. 10.      1. All'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3562 del 25 gennaio 2007 le parole «uno individuato nella figura del Consigliere diplomatico della Presidenza [...]
Art. 11.      1. Il Commissario delegato di cui all'art. 1 del decreto legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, ai fini del più proficuo e tempestivo [...]
Art. 12.      1. Al fine di consentire il completamento, in regime ordinario, delle iniziative previste per il definitivo superamento dei contesti di criticità conseguenti agli eventi alluvionali ed ai [...]


§ 79.2.526 - O.P.C.M. 9 febbraio 2007, n. 3564.

Disposizioni urgenti di protezione civile.

(G.U. 15 febbraio 2007, n. 38)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto-legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, recante: «Misure straordinarie per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 2006, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2007;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell'8 ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del 23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio 2005, n. 3452 del 1° agosto 2005, n. 3494 dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3508 del 13 aprile 2006 e n. 3559 del 27 dicembre 2006;

     Vista la nota del Generale Roberto Jucci - Commissario delegato dell'11 gennaio 2007;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2006 con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio della capitale della Repubblica;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2006, n. 3543, recante «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio della capitale della Repubblica»;

     Viste le note del direttore ufficio speciale «Emergenza traffico e mobilita» del comune di Roma del 27 novembre e del 19 dicembre 2006 nelle quali viene rappresentata la necessità di apportare talune modifiche alla predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3543 del 2006;

     Vista la nota del 1° febbraio 2007 del presidente della regione Lazio;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 2006, con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2007;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3496 del 17 febbraio 2005, recante: «Ulteriori misure urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso e Foggia» così come integrata dall'ordinanza di protezione civile n. 3507 del 2006;

     Viste le richieste formulate dal presidente della regione Molise dal sindaco di San Giuliano di Puglia e dal sub-commissario per gli eventi sismici verificatisi nella provincia di Foggia in occasione della riunione tenutasi il 25 gennaio 2006 presso il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     Visto l'art. 16, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3555 del 5 dicembre 2006;

     Visto l'art. 13, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006;

     Visto l'art. 12 della legge 27 dicembre 1997, n. 499, e successive modificazioni ed integrazioni concernente la concessione di contributi, corrispondenti all'Iva pagata, in favore di coloro che effettuano interventi finalizzati alla riparazione o ricostruzione degli edifici o delle opere pubbliche distrutti o danneggiate a seguito degli eventi;

     Visto l'art. 1, comma 510, della legge 296 del 2006 concernente la proroga al 31 dicembre 2007 del termine per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi in conto IVA pagata per ristrutturare gli edifici colpiti dal sisma del 1997 in Umbria e Marche, e per l'adeguamento antisismico degli edifici ubicati nei comuni ad elevato rischio sismico;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3553 del 30 novembre 2006, recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare la situazione di pericolo determinata dalla frana di Spriana»;

     Vista la nota del 22 dicembre 2006 del prefetto di Sondrio;

     Visto l'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3506 del 23 marzo 2006, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006 nei territori delle regioni Marche, Liguria e Veneto;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548 del 25 ottobre 2006, recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006»;

     Vista la nota del 24 gennaio 2007 del presidente della regione Marche;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 dicembre 2006, concernente la dichiarazione di «grande evento» in relazione alla celebrazione del 50° anniversario della firma dei trattati di Roma, denominato «Europa 2007», con il quale il capo del Dipartimento della protezione civile è stato nominato commissario delegato;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3562 del 25 gennaio 2007 recante: «Disposizioni per la celebrazione del «grande evento» relativo alla ricorrenza del 50° anniversario della firma dei trattati di Roma, denominato «Europa 2007»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 gennaio 2007, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2007, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti della regione Campania;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004 art. 1, comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004 art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004 art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004 art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004 art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005 art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005 art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005 art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005 art. 9, n. 3449 del 15 luglio 2005 art. 2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre 2005 art. 5, comma 6, n. 3479 del 14 dicembre 2005, n. 3481 del 19 dicembre 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006 articoli 13 e 15, n. 3493 dell'11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006 art. 7, n. 3508 del 13 aprile 2006 art. 13, n. 3520 del 2 maggio 2006 art. 15, n. 3527 del 16 giugno 2006 art. 8, n. 3529 del 30 giugno 2006, n. 3536 del 28 luglio 2006, art. 8, n. 3545 del 27 settembre 2006, art. 7, n. 3546 del 12 ottobre 2006, n. 3552 del 17 novembre 2006 art. 2, n. 3555 del 5 dicembre 2006, articoli 9, 12 e 16, e n. 3559 del 27 dicembre 2006, art. 5, recanti disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania;

     Tenuto conto delle difficoltà riscontrate da diversi consorzi di bacino nell'espletamento delle attività connesse alla raccolta differenziata;

     Ravvisata la necessità di individuare meccanismi più efficaci a consentire l'implementazione della raccolta differenziata attraverso un'efficiente utilizzo dei consorzi di bacino istituiti nella regione Campania e delle risorse finanziarie ad essi assegnate;

     Vista la nota del 31 gennaio 2007 del Presidente della regione Campania;

     Considerata la particolare urgenza di assumere iniziative volte alla realizzazione dell'impianto per la termovalorizzazione del combustibile derivato dai rifiuti nel comune di S. Maria La Fossa, per il completamento del sistema dello smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della regione Campania;

     Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti dichiarazioni di «grande evento» rispettivamente, del 14 ottobre 2005 per lo svolgimento dei Mondiali di nuoto 2009, del 21 ottobre 2005 per lo svolgimento dei «XVI giochi del Mediterraneo», del 2 dicembre 2005 per l'organizzazione del «Campionato del mondo di ciclismo su strada 2008», del 31 agosto 2006 in relazione al pellegrinaggio - incontro dei giovani italiani denominato «Agorà dei giovani italiani» che si terrà a Loreto, in provincia di Ancona nei mesi di agosto e settembre 2007 e del 27 dicembre 2006 relativo alla ricorrenza del 50° anniversario della firma dei trattati di Roma, denominato «Europa 2007»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio del comune di Frassinoro, in provincia di Modena, colpito da grave dissesto idrogeologico che ha interessato infrastrutture pubbliche essenziali ed insediamenti abitativi;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 febbraio 2006, con il quale è stato esteso al territorio del comune di Montefiorino la dichiarazione di stato di emergenza del 22 dicembre 2005;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3510 del 6 aprile 2006 recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la situazione di pericolo determinatasi nel territorio dei comuni di Frassinoro e di Montefiorino, in provincia di Modena»;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3500 del 23 febbraio 2006, recante «Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare la situazione di criticità in atto nel territorio della regione Campania conseguente agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici dei giorni 14 e 15 settembre 2001»;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3415 del 18 marzo 2005, recante «Ulteriori interventi di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003»;

     Vista la nota del presidente della regione Campania del 27 dicembre 2006;

     Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. Il Generale Roberto Jucci, commissario delegato per il superamento dell'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno provvede con proprio provvedimento alla nomina di un soggetto attuatore per il compimento di tutte le attività liquidatorie rispetto alle posizioni debitorie maturate dalla Convenzione per la gestione del sistema depurativo dell'Alto Sarno, sulla base di quanto definitivamente accertato dal soggetto attuatore di cui all'art. 1, comma 8, dell'ordinanza n. 3494/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nei limiti delle risorse previste dal comma 9 del medesimo art. 1 sopra citato, nonchè di quelle ulteriori previste dall'art. 12, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3559/2006.

     2. In ragione dei maggiori incombenti affidati al Generale Roberto Jucci, commissario delegato per il definitivo superamento dell'emergenza di cui al comma 1, il limite massimo annuo di autorizzazione alle spese di rappresentanza di cui all'art. 3, comma 3, dell'ordinanza n. 3315/2003, così come modificato ed integrato dall'art. 6, comma 2, dell'ordinanza n. 3388/2004, è elevato ad euro 8.000,00.

 

     Art. 2.

     1. Al fine di integrare il finanziamento necessario a consentire rispettivamente la completa realizzazione di alcune opere già previste nel Piano degli interventi di riqualificazione delle infrastrutture viarie e dei parcheggi del comune di Roma, approvato con provvedimento commissariale n. 2 del 12 ottobre 2006, nonchè l'esecuzione di opere integrative o complementari a quelle relative al potenziamento del trasporto di massa già attive o in corso di realizzazione da affidare alle imprese già operanti sulle stesse linee, all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2006, n. 3543, le parole «700 milioni di euro» sono sostituite dalle parole «1400 milioni di euro».

     2. All'art. 2, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile del 26 settembre 2006, n. 3543, la parola: «ovvero» è sostituita dalla parola: «nonché» e dopo le parole: «qualifica dirigenziale» sono aggiunte le seguenti: «fino al limite massimo di 15 unità».

     3. All'art. 2, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2006, n. 3543, le parole: «nel limite massimo di 10 unità» sono soppresse e le parole: «assunto con contratto a tempo determinato nel limite massimo di 10 unità» sono sostituite dalle seguenti: «assunto con contratto a tempo determinato nel limite complessivo di 20 unità».

     4. All'art. 4, primo comma, terzo alinea, della predetta ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2006, n. 3543, dopo le parole «articoli», le parole: «10 e 16» sono sostituite dalle seguenti: «9, 10, 15 e 16».

     5. Le procedure di cui all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 settembre 2006, n. 3543, e di cui al precedente comma 4 si estendono, se ritenuto necessario, limitatamente al completamento degli interventi infrastrutturali, alle aree immediatamente limitrofe al territorio della capitale della Repubblica, previa intesa con gli Enti locali interessati.

 

     Art. 3.

     1. I commi 2 e 3 dell'art. 21 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3559 del 27 dicembre 2006 sono così sostituiti:

     «2. Il termine del 31 dicembre 2006 previsto dall'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3496 del 2006, così come modificata ed integrata dall'ordinanza di protezione civile n. 3507 del 2006 è differito al 31 dicembre 2007.

     3. La riscossione dei contributi e premi non corrisposta per effetto della sospensione di cui al comma 2 avverrà mediante 24 rate mensili a decorrere dal mese di gennaio 2008».

     2. Nell'ambito delle sospensioni contributive di cui all'art. 3 dell'ordinanza di protezione civile n. 3496 del 2006 sono ricompresi anche i lavoratori autonomi.

 

     Art. 4.

     1. Le lettere a) e b), comma 1, dell'art. 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548 del 26 ottobre 2006 sono così sostituite:

     «a) un contributo rapportato al danno subito da impianti, strutture, macchinari e attrezzature che comunque non sia superiore all'80% del danno medesimo. L'ammontare del danno subito è determinato dalla stima dei costi necessari per la riparazione delle strutture e per la riparazione, o il riacquisto degli altri beni danneggiati;

     b) un contributo fino ad un massimo dell'80% del prezzo di acquisto di merci deperibili, deperite o distrutte a causa degli eventi alluvionali e non utilizzate, nè più utilizzabili;».

     2. All'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3548 del 26 settembre 2006 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

     «6-bis. Il commissario delegato è autorizzato, anche avvalendosi dei sindaci, ad assegnare ai proprietari di beni mobili distrutti o danneggiati in conseguenza degli eventi alluvionali del 16 o del 26 settembre 2006 un contributo fino all'80 per cento del danno subito e comunque nel limite massimo complessivo di euro 6.000,00 per ciascun nucleo familiare sulla base delle spese documentate per il ripristino o il riacquisto dei beni. Il contributo è concesso al lordo degli oneri fiscali se non altrimenti recuperabili.».

 

     Art. 5.

     1. In ragione della difficoltà da parte dei Consorzi costituiti nei bacini identificati con la legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10 di attivarsi nei termini di legge alla raccolta differenziata degli imballaggi primari e della frazione organica, dei rifiuti ingombranti, nonchè della frazione valorizzabile di carta, plastica, vetro, legno, metalli ferrosi e non ferrosi, ed al fine di favorire il raggiungimento degli obbiettivi della raccolta differenziata nella Regione Campania, così come stabilito all'art. 5 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, e disciplinato dall'art. 3 dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3529 del 30 giugno 2006, i Comuni della Regione Campania sono obbligati ad avvalersi, in via esclusiva, per lo svolgimento del servizio di raccolta differenziata, dei Consorzi di bacino summenzionati, utilizzando i lavoratori assegnati in base all'ordinanza del Ministero dell'interno delegato al coordinamento della protezione civile n. 2948 del 25 febbraio 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 1999.

     2. Sono comunque fatti salvi i contratti per l'affidamento della raccolta sia del rifiuto differenziato che indifferenziato, comunque non prorogabili, già stipulati, alla data di adozione della presente ordinanza, tra i Comuni e soggetti, anche privati, conformemente a quanto previsto nell'ordinanza di protezione civile n. 3529 del 2006 nella parte relativa al fabbisogno del personale incaricato alla raccolta che deve essere soddisfatta al 75% dai lavoratori già in carico ai consorzi, i cui relativi costi sono sostenuti dai Comuni.

 

     Art. 6.

     1. Ferma la piena vigenza delle determinazioni assunte dagli organi competenti in ordine alla valutazione di impatto ambientale dell'impianto per la termovalorizzazione del combustibile derivato dai rifiuti nel comune di S. Maria La Fossa, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede al relativo aggiornamento in relazione all'accertamento della compatibilità dell'impianto stesso rispetto al possibile mutato contesto derivante sia dai limiti di emissione previsti dalla vigente normativa comunitaria, sia da altre situazioni rilevanti sotto il profilo tecnico - ambientale, che da altri interventi ed opere ricadenti nell'area interessata.

     2. La procedura di cui al comma 1, deve concludersi, in relazione al contesto di somma urgenza, entro e non oltre il termine di novanta giorni dall'adozione della presente ordinanza.

     3. Per lo svolgimento delle attività da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio si avvale della consulenza di tecnici ed esperti dell'APAT, dell'ENEA, della Commissione VIA e della Commissione speciale VIA.

     4. Tenuto conto della necessità di assicurare le condizioni per la celere realizzazione del sistema integrato di smaltimento dei rifiuti nell'ambito territoriale di interesse, ed in relazione sia agli esiti delle precedenti procedure di verifica di valutazione di impatto ambientale, che degli ulteriori studi ed indagini ambientali disponibili, il Commissario delegato provvede in via provvisoria per l'immediato inizio dei lavori previsti tenendo conto delle prescrizioni già indicate nel parere della Commissione VIA del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 782 del 28 aprile 2006 reso ai sensi dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3443 del 15 giugno 2005, nelle more del procedimento di aggiornamento di cui al comma 1.

     5. Il Commissario delegato assicura altresì le occorrenti iniziative affinchè la regione Campania garantisca il rientro delle emissioni prodotte dall'impianto nei limiti dettati dal piano regionale di qualità dell'aria o che sarà di conseguenza modificato in conformità alla vigente normativa anche di derivazione comunitaria. Qualora i risultati delle attività di cui al comma 1 accertassero la non compatibilità dell'impianto, non si darà luogo alla prosecuzione dei lavori.

 

     Art. 7.

     1. Al fine di consentire al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri di fronteggiare adeguatamente i nuovi e maggiori oneri conseguenti alle dichiarazioni di «Grandi eventi», intervenute con i decreti rispettivamente del 14 ottobre 2005, del 21 ottobre 2005, del 2 dicembre 2005, del 31 agosto 2006 e del 27 dicembre 2006 citati in premessa, il Dipartimento medesimo è autorizzato a conferire un incarico di funzione dirigenziale di seconda fascia ai sensi dell'art. 19, commi 5-bis e 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in deroga ai limiti ivi previsti, con contestuale soppressione del posto dirigenziale di prima fascia e relativa struttura di cui all'art. 19, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3536 del 28 luglio 2006 ed all'art. 4, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3545 del 27 settembre 2006.

     2. In relazione alle sopravvenute esigenze derivanti dagli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Cagliari, Nuoro e Sassari, a partire dal giorno 6 dicembre 2004 ed ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici, concernenti la medesima area, verificatisi nel mese di ottobre 2002, il Dipartimento della protezione civile, nel rispetto delle proprie dotazioni organiche, è autorizzato a conferire gli incarichi di Presidenti dei Comitati di rientro nell'ordinario, di cui agli articoli 3, commi 2 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, n. 3277, e 7, commi 2 e 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 dicembre 2004, a due dirigenti di seconda fascia del Dipartimento medesimo, con conseguente mantenimento della posizione economica, anche accessoria, in godimento.

     3. All'art. 4, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2006, n. 3510, dopo le parole « il relativo compenso.» è aggiunto il seguente periodo: «L'incarico di Presidente del Comitato per il rientro nell'ordinario di cui al presente articolo è attribuito ad un Prefetto della Repubblica, in deroga all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con decreto del Capo Dipartimento della protezione civile è determinato il relativo compenso».

 

     Art. 8.

     1. Al fine di dare concreta attuazione alle disposizioni previste dall'art. 1, comma 510, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad utilizzare le risorse eccedenti il fabbisogno di cui all'art. 12, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche ed integrazioni, per far fronte alle necessità di cui all'art. 12, comma 3, della medesima legge.

 

     Art. 9.

     1. All'art. 16, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3555 del 5 dicembre 2006 dopo le parole «carriera prefettizia» sono aggiunte le seguenti «in deroga ai limiti numerici previsti dall'art. 133, comma 1, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 circa il numero massimo di dirigenti del Corpo dei Vigili del Fuoco collocati in comando e fuori ruolo».

     2. All'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3553 del 30 novembre 2006, le parole «Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3474 del 18 novembre 2005» sono soppresse.

     3. All'art. 13, comma 6, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3491 del 25 gennaio 2006, le parole «stipulare un contratto di collaborazione coordinata e continuativa» sono sostituite con le parole «conferire un incarico di consulenza».

     4. All'art. 6, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2006, n. 3555 la parola «dicembre» è sostituita con la parola «novembre».

 

     Art. 10.

     1. All'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3562 del 25 gennaio 2007 le parole «uno individuato nella figura del Consigliere diplomatico della Presidenza del Consiglio dei Ministri», sono sostituite dalle parole «uno individuato dal Consigliere diplomatico della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

 

     Art. 11.

     1. Il Commissario delegato di cui all'art. 1 del decreto legge 9 ottobre 2006, n. 263, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 dicembre 2006, n. 290, ai fini del più proficuo e tempestivo espletamento delle attività finalizzate al superamento del grave contesto emergenziale in atto nel territorio della Regione Campania in materia di smaltimento dei rifiuti, può individuare fino ad un massimo di 4 unità di personale cui affidare specifiche funzioni di supporto e coordinamento nell'espletamento delle attività della struttura commissariale. Al predetto personale è attribuita un'indennità omnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, forfettariamente parametrata su base mensile a 250 ore di lavoro straordinario festivo e notturno, commisurata ai giorni di effettivo impiego.

     2. Al fine di garantire un'efficiente gestione dei flussi di carico e scarico dei rifiuti nel territorio della regione Campania, il Commissario delegato può individuare quattro unità di personale cui corrispondere fino a 30 ore di lavoro straordinario effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa.

     3. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico delle risorse finanziare del Commissario delegato.

 

     Art. 12.

     1. Al fine di consentire il completamento, in regime ordinario, delle iniziative previste per il definitivo superamento dei contesti di criticità conseguenti agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici dei giorni 14 e 15 settembre 2001, ed agli eventi meteorologici verificatisi nei giorni 24, 25 e 26 gennaio 2003 nel territorio della regione Campania, sono prorogati fino al 30 giugno 2007 i poteri conferiti al Presidente della Regione Campania rispettivamente dalle ordinanze n. 3500/2006 e n. 3415/2005, così come modificata ed integrata dall'art. 6 dell'ordinanza n. 3506/2006.

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.