§ 79.2.423 - O.P.C.M. 6 aprile 2006, n. 3508.
Disposizioni urgenti di protezione civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:06/04/2006
Numero:3508


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di tutelare l'incolumità pubblica mediante la realizzazione urgente di interventi di consolidamento della frazione di Acquacalda sita nel comune di Lipari, il sindaco del medesimo [...]
Art. 2.      1. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi previsti in termini di massima urgenza correlati alla durata dell'emergenza in atto, strettamente attinenti alla realizzazione del [...]
Art. 3.      1. Il termine stabilito dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2005, n. 3408, per il recupero dei tributi non corrisposti per effetto dei provvedimenti [...]
Art. 4.      1. Per l'espletamento delle attività necessarie al definitivo superamento del contesto di criticità nel territorio della provincia di Rieti conseguente agli eventi sismici iniziati il 26 [...]
Art. 5.      1. Nell'ambito delle iniziative di carattere urgente, necessarie al definitivo superamento della situazione di pericolo determinata dalla frana di Spriana, e di cui al decreto del Presidente del [...]
Art. 6.      1. Il soggetto attuatore di cui all'art. 1, comma 8, dell'ordinanza di protezione civile n. 3494/2006 citata in premessa, per il compimento delle iniziative di sua spettanza, si avvale della [...]
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9.  [6]
Art. 10.      1. All'art. 1, comma 2, lettera a), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2005, n. 3489, è aggiunta la seguente lettera
Art. 11.      1. Il sindaco del comune di Reggio Calabria è autorizzato, fino al 31 dicembre 2006, ad utilizzare la contabilità speciale di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3306/2003 per la [...]
Art. 12.      1. Nel quadro delle iniziative finalizzate a fronteggiare la grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a trasferire, a [...]
Art. 13.      1. Al fine di garantire l'immediata attuazione del comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, evitando [...]
Art. 14.      1. Al fine di porre in essere i necessari ed urgenti interventi finalizzati al ripristino della strada demaniale di via Corone sita nel territorio del comune di Monterosso, in provincia di La [...]
Art. 15.      1. Al fine di fronteggiare gli stati di emergenza in premessa citati il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avvalersi di undici unità di personale appartenente al Corpo [...]


§ 79.2.423 - O.P.C.M. 6 aprile 2006, n. 3508.

Disposizioni urgenti di protezione civile.

(G.U. 13 aprile 2006, n. 87)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;

     Visto il decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Lipari;

     Visto il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2002, con il quale è stata disposta la proroga del sopra citato stato di emergenza, sino al 31 dicembre 2002;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 2003, con il quale è stata disposta la proroga e la dichiarazione dello stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2003, rispettivamente nel territorio del comune di Lipari e nelle prospicienti aree marine;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 2003, recante la dichiarazione dello stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2003, nel territorio delle isole Eolie, nelle aree marine e nelle fasce costiere interessate dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 dicembre 2003, con il quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004, con il quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie fino al 31 dicembre 2005;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2005, con il quale è stata disposta la proroga dello stato di emergenza nel territorio delle isole Eolie fino al 31 dicembre 2006;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2003, n. 3266, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni verificatisi nel territorio delle isole Eolie, derivanti dagli effetti indotti dai fenomeni vulcanici in atto nell'isola di Stromboli, ed altre disposizioni di protezione civile»;

     Vista l'ordinanza di protezione civile del 2 luglio 2002, n. 3225, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'eccezionale afflusso turistico nelle isole del comune di Lipari»;

     Vista la nota del sindaco del comune di Lipari del 21 marzo 2006;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 dicembre 2005, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre del comune di Venezia;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3273 del 19 marzo 2003, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza determinatasi nel settore del traffico e della mobilità nella località di Mestre - comune di Venezia», nonchè l'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3417 del 2005;

     Considerato che, al fine di accelerare le attività previste dalla sopra citata ordinanza di protezione civile n. 3273 del 19 marzo 2003, si rende necessario integrare i poteri derogatori, in materia di espropri, conferiti al commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale per la viabilità di Mestre ai sensi della medesima ordinanza;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 dicembre 2005, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2006, dello stato di emergenza nel territorio delle regioni Marche e Umbria in ordine agli eventi sismici del 26 settembre 1997 e nella provincia di Terni il 16 dicembre 2000;

     Viste le precedenti ordinanze emesse per fronteggiare la situazione d'emergenza conseguente alla crisi sismica che ha interessato le regioni Marche ed Umbria e in particolare l'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3408 del 4 marzo 2005;

     Visto l'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3485 del 22 dicembre 2005, il quale, tra l'altro, ha differito fino al 31 dicembre 2006, il termine per il recupero dei contributi previdenziali ed assistenziali nonchè delle entrate di natura patrimoniale ed assimilate dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali;

     Considerato che appare opportuno differire anche il termine per il recupero dei tributi non corrisposti per effetto dei provvedimenti di sospensione;

     Viste le note del 22 febbraio e del 17 marzo 2006 del presidente della regione Umbria e del 24 febbraio 2006 del presidente della regione Marche;

     Viste le ordinanze di protezione civile n. 2741 del 30 gennaio 1998, n. 2782 del 9 aprile 1998, n. 2817 del 24 luglio 1998, n. 2980 del 27 aprile 1999, n. 3028 del 18 dicembre 1999, n. 3022 del 17 novembre 1999, n. 3061 del 30 giugno 2000, n. 3098 del 14 dicembre 2000 e n. 3361 dell'8 luglio 2004, emanate per fronteggiare la situazione di emergenza nel territorio della provincia di Rieti conseguente agli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997;

     Visto l'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452 del 1° agosto 2005, con il quale il presidente della provincia di Rieti è nominato commissario delegato per provvedere, in regime ordinario ed in via d'urgenza all'attuazione ed al completamento di tutte le iniziative già programmate per il superamento della situazione di criticità nel territorio della provincia di Rieti conseguente agli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, nonchè il successivo art. 13 dell'ordinanza di protezione civile n. 3485 del 22 dicembre 2005;

     Vista la nota in data 15 marzo 2006 del presidente delta provincia di Rieti - commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3452 del 2005;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 luglio 2005, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 luglio 2006, lo stato di emergenza nel territorio del comune di Sondrio minacciato dalla frana di Spriana;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3474 del 18 novembre 2005, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la situazione di pericolo determinata dalla frana di Spriana»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2005, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2006;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, n. 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell'8 ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del 23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio 2005, n. 3452 del 1° agosto 2005, n. 3494 dell'11 febbraio 2006 e n. 3506 del 23 marzo 2006;

     Vista la nota in data 10 marzo 2006 dell'assessore alle politiche ambientali, ciclo integrato delle acque, difesa del suolo e protezione civile della giunta regionale della Campania;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2005, con il quale è stato prorogato, fino al 31 maggio 2006, lo stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonchè in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2005, con il quale è stato prorogato, fino al 31 maggio 2006, lo stato di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi in atto nel territorio della Regione siciliana;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante l'estensione degli ambiti derogatori relativi agli stati di emergenza in materia di gestione dei rifiuti urbani, speciali, speciali pericolosi, di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonchè in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione in atto nel territorio della Regione siciliana;

     Viste le ordinanze di protezione civile n. 2983 del 31 maggio 1999, n. 3048 del 31 marzo 2000, n. 3072 del 21 luglio 2000, n. 3136 del 25 maggio 2001, n. 3190 del 22 marzo 2002, n. 3265 del 21 febbraio 2003, n. 3334 del 23 gennaio 2004, n. 3417 del 24 marzo 2005;

     Ravvisata la necessità di assicurare il superamento delle summenzionate situazioni di emergenza entro i termini di scadenza fissati nei predetti decreti di proroga;

     Tenuto conto che detta finalità può essere utilmente perseguita solo mediante l'adozione di un'ordinanza di protezione civile che, con riferimento ai predetti contesti emergenziali, consenta al presidente della Regione siciliana - commissario delegato di procedere al rilascio delle autorizzazioni relative agli impianti per la gestione dei rifiuti, per la depurazione e per il riuso delle acque reflue;

     Viste le note rispettivamente del 24 gennaio e del 2 febbraio 2006 del commissario delegato per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia;

     Vista la nota in data 1° febbraio 2006 del vice-commissario per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia;

     Viste le note in data 1° e 8 febbraio e del 22 marzo 2006 del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     Vista la nota del 3 aprile 2006 del vice-commissario per l'emergenza rifiuti e la tutela delle acque in Sicilia;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2005, recante la dichiarazione di «grande evento» per lo svolgimento dei mondiali di nuoto «Roma 2009» nel territorio della provincia di Roma;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005, recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento nel territorio della provincia di Roma dei mondiali di nuoto «Roma 2009»;

     Visto il protocollo di intesa relativo alla città dello sport tra il comune di Roma, l'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», il Comitato olimpico nazionale italiano ed il Sistema integrato infrastrutture e trasporti - S.I.I.T. Lazio, Abruzzo e Sardegna, che ha comportato la definizione di un primo quadro esigenziale;

     Visto il progetto architettonico preliminare redatto dal Sistema integrato infrastrutture e trasporti del Lazio, Abruzzo e Sardegna approvato in data 28 luglio 2005, n. 387;

     Vista la nota del commissario delegato in data 10 marzo 2006 con la quale è stata sollecitata all'Università degli studi di Roma «Tor Vergata» la messa a disposizione delle aree necessarie per la realizzazione degli interventi inseriti nel programma, e considerata, quindi, l'improcrastinabile necessità di disporre delle aree medesime;

     Vista la nota del 5 aprile 2006 dell'assessore all'urbanistica politiche della programmazione e pianificazione del territorio del comune di Roma;

     Considerata la necessità di implementare le strutture sportive di proprietà pubblica e privata, funzionali alla celebrazione del «grande evento»;

     Ritenuta la necessità di prevedere un unico contesto decisionale per l'approvazione, da parte del commissario delegato, dei progetti degli interventi funzionali alla gestione del «grande evento», anche derogando alle competenze, in detta materia, degli organi decisionali dell'Università, sì da assicurare la somma urgenza della realizzazione degli interventi stessi;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 agosto 2003, n. 3306, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza nel settore dell'approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Reggio Calabria» e del 26 marzo 2005, n. 3421, recante ulteriori disposizioni di protezione civile per l'approvvigionamento idrico nel detto comune;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 settembre 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato di criticità in conseguenza delle grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3468 del 13 ottobre 2005, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan»;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004, art. 1, comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004, art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004, art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004, art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004, art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005, art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005, art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005, art. 6, n. 3443 del 15 giugno 2005, art. 9, n. 3449 del 15 luglio 2005, art. 2, comma 1, n. 3469 del 13 ottobre 2005, art. 5, comma 6, n. 3479 del 14 dicembre 2005, n. 3481 del 19 dicembre 2005, n. 3491 del 25 gennaio 2006, articoli 13 e 15, n. 3493 in data 11 febbraio 2006 e n. 3506 del 2006, art. 7, recanti disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania;

     Vista la nota n. 773 del 30 marzo 2006 del presidente della regione Liguria;

     Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. Al fine di tutelare l'incolumità pubblica mediante la realizzazione urgente di interventi di consolidamento della frazione di Acquacalda sita nel comune di Lipari, il sindaco del medesimo comune è autorizzato a rimodulare con proprio provvedimento motivato e secondo criteri oggettivi e di rigorosa perequazione, il finanziamento concesso al comune di Lipari dal Ministero dell'interno con decreto dell'8 novembre 2005 per gli interventi da porre in essere in località Acquacalda nel comune di Lipari, nella Baia di Levante dell'isola di Vulcano, nonchè in località «Sopra Lena» nell'isola di Stromboli.

 

     Art. 2.

     1. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi previsti in termini di massima urgenza correlati alla durata dell'emergenza in atto, strettamente attinenti alla realizzazione del passante autostradale di Mestre, e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2003, n. 3273, il commissario delegato è autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, nonchè nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, articoli 32, 34, 37, 38, 40, 41, 42, 47 e 50.

 

     Art. 3.

     1. Il termine stabilito dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2005, n. 3408, per il recupero dei tributi non corrisposti per effetto dei provvedimenti di sospensione, è differito al mese di gennaio 2007.

 

     Art. 4.

     1. Per l'espletamento delle attività necessarie al definitivo superamento del contesto di criticità nel territorio della provincia di Rieti conseguente agli eventi sismici iniziati il 26 settembre 1997, e di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3404/2005 e successive modifiche ed integrazioni, il presidente della provincia di Rieti - commissario delegato può avvalersi di consulenti, fino al numero massimo di tre unità, di elevata e comprovata professionalità, con specifiche competenze tecniche e/o scientifiche. Con successivo provvedimento, da adottarsi da parte del commissario delegato, è determinato l'oggetto dell'incarico e la durata. Il compenso spettante a ciascuno dei predetti consulenti è fissato nel limite massimo di euro 20.000,00 su base annua, con oneri posti a carico dei fondi commissariali.

 

     Art. 5.

     1. Nell'ambito delle iniziative di carattere urgente, necessarie al definitivo superamento della situazione di pericolo determinata dalla frana di Spriana, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2005 citato in premessa, la regione Lombardia provvede alla realizzazione della vasca di dissipazione ed alla sistemazione fluviale a valle dell'opera di restituzione, funzionali al lotto di lavori da realizzarsi ad opera del Commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'ordinanza di protezione civile n. 3474/2005.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, è assegnata alla regione Lombardia la somma di euro 2.500.000,00 a carico del Fondo per interventi straordinari, istituito ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, di cui è stata accertata la disponibilità, in deroga alle procedure da detta normativa previste.

     3. Con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è nominata una commissione di collaudo con il compito di verificare e certificare la funzionalità del lotto di lavori di cui all'art. 1, comma 2, della citata ordinanza n. 3474/2005 rispetto alle finalità di protezione civile, con particolare riferimento all'effettivo conseguimento della riduzione del rischio e della messa in sicurezza dei luoghi interessati dalla situazione di emergenza di cui al presente articolo.

 

     Art. 6.

     1. Il soggetto attuatore di cui all'art. 1, comma 8, dell'ordinanza di protezione civile n. 3494/2006 citata in premessa, per il compimento delle iniziative di sua spettanza, si avvale della collaborazione di un esperto scelto anche tra dipendenti pubblici.

     2. Con successivo provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile è determinato il compenso da corrispondere al soggetto attuatore e al collaboratore di cui al comma 1, con i criteri e le modalità previsti dall'art. 6, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 3388/2004.

     3. Le somme residue di cui all'art. 10, comma 1, lettera f), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3348 del 2 aprile 2004, relative alle tariffe del servizio di depurazione per il periodo compreso tra l'8 aprile 1999 ed il 13 aprile 2004, riscosse dai comuni e versate sulla contabilità speciale intestata al commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno, già decurtate delle spese di gestione sostenute dal Consorzio alto Sarno depurazione e delle somme fino ad oggi versate ai soggetti gestori del servizio idrico integrato, sono trasferite al commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque nella regione Campania per la copertura dei costi relativi all'attività di gestione svolta in esecuzione dell'ordinanza di protezione civile n. 3100 del 22 dicembre 2000, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2001 ed il 24 marzo 2003 [1].

     4. Il commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque provvede, nel limite delle risorse di cui al comma 3, decurtate delle somme da trasferire al soggetto gestore dell'ATO 3 ai sensi del comma 5, al successivo rimborso delle spese di gestione del servizio di depurazione, sulla base di documentate richieste avanzate dagli enti competenti per il periodo precedente all'avvio del servizio idrico integrato, fino alla data del 13 aprile 2004, esonerando il commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico da qualsiasi onere o incombenza derivante dall'erogazione delle predette somme ai soggetti beneficiari [2].

     5. Il commissario delegato per l'emergenza bonifiche e tutela delle acque provvede, altresì, a trasferire al soggetto gestore del servizio idrico integrato per l'ATO 3 i proventi derivanti dal servizio di depurazione già riscossi dai comuni non tributari del sistema depurativo Alto Sarno fino alla concorrenza della somma complessiva pari ad euro 464.263,58, da destinare alla realizzazione, ad opera del commissario medesimo, del programma di interventi previsti dal piano d'ambito dell'ATO 3 [3].

     6. Il personale della direzione S.I.I.T. Campania - Molise impiegato dal commissario delegato nelle attività finalizzate al superamento della situazione di emergenza di cui al presente articolo, è autorizzato, nel limite di ventisei unità, ad effettuare fino ad un massimo di settanta ore di lavoro straordinario mensile pro-capite, con oneri a carico dei fondi del commissario delegato di cui è stata accertata la relativa disponibilità.

 

     Art. 7. [4]

     1. Ferme le competenze e le procedure previste dalla normativa ordinaria vigente in materia di valutazione di impatto ambientale, il presidente della Regione siciliana - commissario delegato, al fine di favorire il definitivo superamento delle situazioni di emergenza rispetto ai contesti di criticità richiamati in premessa, provvede, sino al 31 maggio 2006, e previa compiuta verifica di tutti i presupposti di legge, al rilascio delle autorizzazioni previste rispettivamente dai decreti legislativi 18 febbraio 2005, n. 59, 11 maggio 2005, n. 133 e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, relative agli impianti per la gestione dei rifiuti, per la depurazione e per il riuso delle acque reflue.

 

     Art. 8. [5]

     1. Nelle more del completamento delle iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento dell'emergenza ambientale in atto nel territorio della Regione siciliana, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 dicembre 2005, citato in premessa, il termine di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3334 del 23 gennaio 2004, così come modificato dall'art. 10, comma 1, dell'ordinanza n. 3417 del 24 marzo 2005, è prorogato fino al 31 maggio 2006.

 

     Art. 9. [6]

     [1. Nell'ambito delle iniziative da porre in essere per lo svolgimento dei mondiali di nuoto «Roma 2009» nel territorio della provincia di Roma, e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 ottobre 2005 recante la dichiarazione di «Grande evento», il commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005, provvede in raccordo con il Capo del Dipartimento per lo spettacolo e lo sport del Ministero per i beni e le attività culturali, avvalendosi dei poteri ivi previsti, ed in deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, della legge 29 dicembre 2003, n. 376, per la realizzazione del Museo dello sport italiano, utilizzando le risorse finanziarie appositamente previste dall'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto del Ministro per i beni e le attività culturali del 17 novembre 2004, e dall'art. 3 della legge 29 dicembre 2003, n. 376.]

 

     Art. 10.

     1. All'art. 1, comma 2, lettera a), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2005, n. 3489, è aggiunta la seguente lettera:

     «aa) a definire, nell'ambito del piano di cui alla precedente lettera a), gli interventi occorrenti per l'adeguata implementazione delle strutture sportive esistenti, di proprietà pubblica e privata, funzionali alla celebrazione del "Grande evento", pure tenendo conto delle indicazioni appositamente fornite dal C.O.N.I. - F.I.N., ed anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche d'intesa con l'assessore all'urbanistica del comune di Roma; in particolare, il commissario delegato è autorizzato ad individuare, d'intesa con l'assessore all'urbanistica del comune di Roma, aree ove realizzare ulteriori strutture sportive di proprietà pubblica e privata, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, determinando, ove possibile, i contributi da erogare per la realizzazione, il potenziamento e l'ammodernamento degli impianti sportivi».

     2. All'art. 1, comma 2, lettera b) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 dicembre 2005, n. 3489, è aggiunta la seguente lettera:

     «bb) in relazione all'urgente necessità di assicurare l'immissione nel possesso delle aree site nel comprensorio dell'Università degli studi di Roma "Tor Vergata", occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla citata ordinanza n. 3489/2005, il commissario delegato provvede, instando presso le autorità competenti per fruire, ove necessario, dell'assistenza della forza pubblica, al conseguimento della materiale disponibilità delle aree di proprietà dell'Ateneo comunque occupate, disponendo per l'attuazione dei conseguenti interventi ed iniziative volti ad assicurare sia l'idoneità delle aree liberate per il successivo utilizzo per le finalità del "grande evento", che l'eventuale custodia dei beni rimossi; all'atto dell'immissione nel possesso di cui al presente comma il commissario delegato provvede alla redazione di apposito verbale sullo stato di consistenza dei terreni, anche con la sola presenza di due testimoni».

     3. All'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2005, n. 3489, è aggiunto il comma:

     «2-bis. In relazione alle ineludibili esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni operative inerenti alle attività cantieristiche da porre in essere per la realizzazione degli interventi, il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi di personale tecnico in servizio presso il Consiglio dei lavori pubblici nel limite massimo di dieci unità, nonchè di ulteriori tre unità da assumersi con contratto a tempo determinato, ed individuate con scelta di carattere fiduciario, in base alla tipologia delle attività da espletarsi nell'ambito della struttura commissariale di cui all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del 29 dicembre 2005, n. 3489».

     4. Relativamente alle opere ed agli interventi funzionali alla celebrazione del «Grande evento», da realizzarsi sulle aree di titolarità dell'Università degli studi di «Tor Vergata», comunque coerenti con le finalità istituzionali dell'Università stessa, il commissario delegato agisce in deroga alle norme ed alle disposizioni che disciplinano i poteri decisionali dell'Ateneo, anche avvalendosi dell'opera degli uffici amministrativi e tecnici dell'Università degli studi «Tor Vergata», previa intesa con l'Ateneo medesimo; per la realizzazione degli interventi stessi e delle opere strutturali, anche coerenti con il piano di sviluppo interno, le relative risorse finanziarie possono essere acquisite anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

     5. [Al fine di garantire l'occorrente assistenza giuridica al commissario delegato nella materia contrattualistica inerente alla corretta esecuzione dei singoli interventi, è istituito, con decreto del commissario delegato medesimo, una commissione di consulenza composta da un magistrato amministrativo, da un magistrato della Corte dei conti, da un avvocato dello Stato, da un professore ordinario dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», individuati fiduciariamente e dal Capo dell'avvocatura del comune di Roma. Il relativo compenso è commisurato al 40% del trattamento economico mensile attualmente in godimento] [7].

 

     Art. 11.

     1. Il sindaco del comune di Reggio Calabria è autorizzato, fino al 31 dicembre 2006, ad utilizzare la contabilità speciale di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3306/2003 per la corresponsione delle somme dovute alle imprese aggiudicatarie degli appalti finalizzati alla risoluzione della situazione di criticità afferente all'approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Reggio Calabria.

 

     Art. 12.

     1. Nel quadro delle iniziative finalizzate a fronteggiare la grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a trasferire, a titolo gratuito, alle autorità locali ed ad altri enti e soggetti, legalmente riconosciuti, operanti nel Paese per le predette finalità umanitarie, i beni strumentali necessari per il proseguimento delle iniziative di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3468 del 13 ottobre 2005 e successive modifiche.

     2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i contratti di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3468 del 13 ottobre 2005, possono essere prorogati, anche tenuto conto della specifica professionalità maturata dagli esperti nel peculiare settore di intervento, per ulteriori dodici mesi, e comunque non oltre la durata dello stato di criticità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2005.

 

     Art. 13.

     1. Al fine di garantire l'immediata attuazione del comma 1 dell'art. 2 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, evitando l'aggravio di procedure di riscossione finalizzate ad acquisire risorse altrimenti recuperabili con procedure compensative, i crediti vantati dai comuni titolari di quote di ristoro ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 4-bis, dell'ordinanza di protezione civile n. 3032 del 21 dicembre 1999, come modificato dall'art. 9, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3100 del 22 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 5, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 3100 del 22 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 3286 del 9 maggio 2003, in relazione all'attività di smaltimento dei rifiuti effettuata fino alla data del 15 dicembre 2005, possono essere compensati dal commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, a seguito di apposita verifica contabile, con i debiti maturati a carico dei medesimi enti locali per il pagamento della tariffa di smaltimento dei rifiuti dovuta fino alla data del 15 dicembre 2005 alle società FIBE S.p.a. e FIBE Campania S.p.a.

     2. Il commissario delegato è autorizzato a compensare, con cadenza annuale ed a seguito di apposita verifica contabile, i crediti vantati dai comuni titolari delle quote di ristoro ambientale, ai sensi delle ordinanze di protezione civile indicate al comma 1, ed i crediti vantati ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 2005, n. 3479, con i debiti maturati a carico dei predetti enti locali nei confronti del commissario delegato per lo smaltimento dei rifiuti dalla data del 16 dicembre 2005 [8].

 

     Art. 14.

     1. Al fine di porre in essere i necessari ed urgenti interventi finalizzati al ripristino della strada demaniale di via Corone sita nel territorio del comune di Monterosso, in provincia di La Spezia, interrotta in conseguenza del crollo del muro di sostegno, e di cui alla nota del 30 marzo 2006 del presidente della regione Liguria citata in premessa, è assegnata alla medesima amministrazione comunale la somma di euro 70.000,00 a carico del Fondo della protezione civile, sul quale è stata accertata l'esistenza delle occorrenti disponibilità.

 

     Art. 15.

     1. Al fine di fronteggiare gli stati di emergenza in premessa citati il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avvalersi di undici unità di personale appartenente al Corpo forestale dello Stato a cui può essere corrisposto il trattamento economico accessorio previsto per il restante personale appartenente al predetto Corpo che presta servizio in posizione di comando presso il medesimo Dipartimento della protezione civile.

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 del presente articolo si provvede a carico del Fondo di protezione civile.

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma così sostituito dall'art. 3 della O.P.C.M. 17 novembre 2006, n. 3552.

[2] Comma così sostituito dall'art. 3 della O.P.C.M. 17 novembre 2006, n. 3552.

[3] Comma così sostituito dall'art. 3 della O.P.C.M. 17 novembre 2006, n. 3552.

[4] Articolo abrogato dall'art. 8 della O.P.C.M. 19 febbraio 2010, n. 3852.

[5] Articolo abrogato dall'art. 8 della O.P.C.M. 19 febbraio 2010, n. 3852.

[6] Articolo abrogato dall'art. 10 della O.P.C.M. 2 luglio 2010, n. 3885.

[7] Comma abrogato dall'art. 1 della O.P.C.M. 15 giugno 2007.

[8] Comma aggiunto dall'art. 2 della O.P.C.M. 17 novembre 2006, n. 3552.