§ 79.2.322 - O.P.C.M. 15 luglio 2005, n. 3449.
Disposizioni urgenti di protezione civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:15/07/2005
Numero:3449


Sommario
Art. 1.      1. Il presidente della regione Emilia-Romagna è nominato Commissario delegato per fronteggiare lo stato di emergenza nel territorio del comune di Loiano, in provincia di Bologna, causata da una [...]
Art. 2.      1. In relazione alla gravità del contesto emergenziale in atto e all'urgenza di adottare gli interventi occorrenti, il Commissario delegato per il superamento dell'emergenza nel settore dello [...]
Art. 3.      1. In relazione alla situazione di emergenza in atto e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2005, l'operatività del Campo base di protezione civile [...]
Art. 4.      1. Le risorse finanziarie poste nella disponibilità del Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno, sono vincolate, per la durata [...]
Art. 5.      1. Il Comitato tecnico scientifico istituito ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, è integrato con un [...]
Art. 6.      1. La regione siciliana, per le motivazioni espresse in premessa, è autorizzata ad utilizzare le risorse finanziarie spettanti a valere sul Fondo regionale di protezione civile di cui all'art. [...]
Art. 7.      1. In conseguenza della serie di attentati di natura terroristica che hanno colpito la città di Londra il giorno 7 luglio 2005, ed al fine di far pervenire con la massima urgenza utili [...]
Art. 8.      1. Gli esperti incaricati dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi delle ordinanze di protezione civile n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3402 [...]
Art. 9.      1. In relazione alle sopravvenute comunicazioni fornite dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Trapani con nota del 30 giugno 2005, e per assicurare il rigoroso rispetto della [...]


§ 79.2.322 - O.P.C.M. 15 luglio 2005, n. 3449.

Disposizioni urgenti di protezione civile.

(G.U. 22 luglio 2005, n. 169)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto l'art. 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, recante disposizioni urgenti di protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 maggio 2005, concernente la dichiarazione dello stato d'emergenza nel territorio del comune di Loiano in provincia di Bologna, a causa di una frana da crollo nelle Gole di Scascoli, lungo la strada provinciale n. 21 e il fiume Savena, verificatesi il 12 marzo 2005;

Vista la nota del 23 giugno 2005 dell'assessore alla protezione civile della regione Emilia-Romagna, nonchè la successiva nota del 7 luglio 2005 del Presidente della medesima regione;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2005 concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2005, degli stati d'emergenza in ordine agli eventi alluvionali e ai dissesti idrogeologici verificatisi nel territorio della regione Campania;

Visto l'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3397 del 28 gennaio 2005, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Vista la nota del 5 luglio 2005 del Vice-Commissario delegato per l'emergenza idrogeologica nella regione Campania;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2004, con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2005 lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonchè in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico nel sottosuolo, con riferimento al territorio di Napoli;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004, n. 3354 del 7 maggio 2004 art. 1, comma 2, n. 3361 in data 8 luglio 2004 art. 5, n. 3369 del 13 agosto 2004, n. 3370 del 27 agosto 2004, n. 3379 del 5 novembre 2004 art. 8, n. 3382 del 18 novembre 2004 art. 8, n. 3390 del 29 dicembre 2004 art. 2, n. 3397 del 28 gennaio 2005 art. 1, n. 3399 del 18 febbraio 2005 art. 6, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005 art. 6 e n. 3443 del 15 giugno 2005 art. 9 recanti disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2004, con il quale è prorogato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza in ordine agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno nei giorni 22 agosto, 5, 14 e 15 settembre 2001;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3147 del 21 settembre 2001, n. 3158 del 12 novembre 2001, n. 3293 del 6 giugno 2003, n. 3342 del 5 marzo 2004 e n. 3347 del 2 aprile 2004;

Vista la nota del sindaco del comune di Napoli del 3 giugno 2005;

Viste le note del 19 maggio e del 12 luglio 2005 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003 recante «Dichiarazione dello stato dì emergenza in relazione alla tutela della pubblica incolumità nell'attuale situazione internazionale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 2005, concernente la proroga dello stato d'emergenza, fino al 31 dicembre 2006, nel territorio dei comuni di Cengio e Saliceto in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 novembre 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2006, lo stato di emergenza ambientale nella laguna di Orbetello;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2004, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2005;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell'8 ottobre 2004 e n. 3390 del 29 dicembre 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2005, lo stato di emergenza socio-economico-ambientale determinatosi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio economico ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione», così come integrata dall'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3399 del 18 febbraio 2005;

Vista la nota del 29 giugno 2005 del Presidente della regione Veneto con la quale si esprime parere favorevole all'integrazione del Comitato tecnico scientifico istituito ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3383 del 2003, con un rappresentante della provincia di Venezia;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3340 del 20 febbraio 2004, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito, dal 15 al 18 ottobre 2003, il territorio delle province di Enna, Caltanissetta e Catania»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3360 del 21 maggio 2005, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della regione siciliana nel periodo ricompreso tra settembre e dicembre 2003;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3440 del 10 giugno 2005, recante: «Ulteriori disposizioni di protezione civile diretti a fronteggiare gli eventi calamitosì verificatisi nel periodo ricompreso tra settembre e dicembre 2003 nel territorio della regione Siciliana»;

Considerato che in conseguenza degli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione siciliana nel periodo tra settembre e dicembre 2003 sono stati dichiarati gli stati d'emergenza con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente del 7 novembre 2003 e 20 febbraio 2004;

Considerato che, con le successive ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3340 del 2004 e n. 3360 del 2005, sopra richiamate, in vigenza dello stato d'emergenza, e tenuto conto della carenza di fondi, la regione siciliana è stata autorizzata ad utilizzare le risorse finanziarie del Fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, annualità 2003;

Tenuto conto che la regione siciliana ha chiesto di utilizzare per gli eventi calamitosi in questione le risorse finanziarie, annualità 2004, del Fondo regionale di protezione civile, il che può essere consentito sulla base dell'ordinamento giuridico vigente in considerazione che la situazione di criticità ancora in atto può essere ricompresa nella previsione di cui alla lettera b) dell'art. 2 della legge n. 225 del 1992;

Considerato che per gli eventi calamitosi in questione è stata emanata l'ordinanza di protezione civile n. 3440 del 2005, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare gli interventi necessari al definitivo rientro nell'ordinario, per cui, venendo meno la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 5, comma 1, della medesima legge n. 225 del 1992, la regione siciliana può utilizzare la quota parte delle risorse finanziarie del Fondo regionale di protezione civile ai sensi dell'art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, annualità 2004, da destinare al completamento degli interventi predisposti in regime straordinario;

Visto l'art. 1, comma 5, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Considerato che il giorno 7 luglio 2005 la città di Londra è stata duramente colpita da una gravissima serie di attentati di natura terroristica, che hanno provocato la morte di decine di persone ed il ferimento di altrettante;

Considerato che persiste una diffusa situazione di pericolo per la pubblica e privata incolumità derivante dalla possibile verificazione di ulteriori attentati;

Ravvisata, quindi, la necessità di entrare urgentemente in contatto con i cittadini italiani presenti a diverso titolo nel Regno Unito, al fine di fornire ai medesimi utili informazioni nonchè ogni possibile forma di assistenza;

Ritenuto che l'unico strumento per conseguire le summenzionate finalità è costituto dall'invio a tutti gli abbonati ed ai titolari di carte ricaricabili di un messaggio SMS - short message service -

da parte dei gestori dei sevizi di telefonia mobile;

Visto il parere del Garante per la protezione dei dati personali in data 12 marzo 2003, il quale prevede che gli operatori telefonici possono prescindere dal consenso dell'interessato in caso di disastri e calamità naturali nei quali l'invio dei messaggi in deroga alla disciplina dei dati sia specificamente disposta da un soggetto pubblico centrale che adotti ai sensi di legge un provvedimento d'urgenza per ragioni, tra l'altro, connesse alla tutela della sicurezza pubblica;

Vista la richiesta del Ministero degli affari esteri del 7 luglio 2005;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3389 del 26 dicembre 2004, recante: «Disposizioni di protezione civile finalizzate a fronteggiare le situazioni di emergenza nell'area del sud-est asiatico», nonchè le successive ordinanze di protezione civile n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3392 in data 8 gennaio 2005, n. 3394 del 18 gennaio 2005, n. 3399 del 18 febbraio 2005, n. 3402 del 10 marzo 2005, n. 3417 del 24 marzo 2005, n. 3429 del 29 aprile 2005 e n. 3443 del 15 giugno 2005;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 2004 recante la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della pre-regata della trentaduesima Coppa America, che si terrà nello specchio di mare antistante alla città di Trapani;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

Dispone:

 

Art. 1.

     1. Il presidente della regione Emilia-Romagna è nominato Commissario delegato per fronteggiare lo stato di emergenza nel territorio del comune di Loiano, in provincia di Bologna, causata da una frana da crollo nelle Gole di Scascoli, lungo la strada provinciale n. 21 e il fiume Savena, verificatasi il 12 marzo 2005.

     2. La regione Emilia-Romagna, per l'avvio dei primi interventi, è autorizzata, su disposizione del presidente della regione Emilia-Romagna - Commissario delegato, a trasferire, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di ordinamento contabile, a titolo di anticipazione sulla contabilità speciale di cui al comma 6, l'importo di euro 2.100.000,00 derivante da talune specifiche economie realizzatesi nell'ambito del Piano degli interventi relativo agli eventi calamitosi del 2000.

     3. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza il presidente della regione Emilia-Romagna - Commissario delegato provvede, anche per piani stralci, all'affidamento, anche utilizzando per le attività esecutive quali soggetti attuatori i sindaci degli enti locali territorialmente interessati, delle opere e degli interventi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, avvalendosi delle deroghe indicate all'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 febbraio 2005 n. 3401.

     4. Il presidente della regione Emilia-Romagna - Commissario delegato può approvare il piano ed autorizzare l'avvio delle procedure per la realizzazione degli interventi anche nelle more dell'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie sulla contabilità speciale di cui al comma 6.

     5. Le amministrazioni e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire al presidente della regione Emilia-Romagna - Commissario delegato eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale.

     6. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono trasferite su apposita contabilità speciale, all'uopo istituita, intestata al presidente della regione Emilia-Romagna - Commissario delegato con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

 

     Art. 2.

     1. In relazione alla gravità del contesto emergenziale in atto e all'urgenza di adottare gli interventi occorrenti, il Commissario delegato per il superamento dell'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, ferme le deroghe di cui alle precedenti ordinanze di protezione civile citate in premessa, può adottare, ove necessario, determinazioni in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 20, 21, 22, 25, 26, 28, 45, 46, 146 e 150 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico vigente.

     2. All'art. 4, comma 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3345 del 30 marzo 2004, sono aggiunte infine le seguenti parole: «o altre procedure esecutive, ivi comprese quelle previste dagli articoli 27 del regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e 37 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034».

     3. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi relativi al sistema depurativo del comune di Mondragone (Caserta), il presidente della regione Campania - Commissario delegato si avvale, in aggiunta alle risorse già attribuite al medesimo dall'ordinanza di protezione civile n. 2425/1996 e successive modifiche ed integrazioni, dell'ulteriore somma di euro 1.400.000,00 in limiti di impegno a valere sulle risorse assegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - U.P.B. 3.2.3.4 - capitolo 7645 - dall'art. 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. A tal fine il presidente della regione Campania - Commissario delegato è autorizzato a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie con la Cassa depositi e prestiti ed altri istituti di credito, allo scopo utilizzando, ai fini del relativo ammortamento, il predetto limite di impegno.

     4. All'art. 3, comma 2, dell'ordinanza n. 3158/2001, così come modificato dall'art. 5, comma 2, dell'ordinanza n. 3293/2003 e dall'art. 8, comma 2, dell'ordinanza n. 3342/2004, le parole «non oltre il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti «non oltre il 31 dicembre 2005».

     5. In relazione alle previsioni contenute all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3390 del 29 dicembre 2004, per l'espletamento delle attività di vigilanza da porre in essere sul territorio della regione Campania nell'ambito della situazione di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2004, è assegnata al Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente la somma di euro 400.000,00, a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 7082 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per l'anno finanziario 2005; dette risorse finanziarie sono accreditate, in deroga alle legge ed al regolamento di contabilità generale dello Stato in materia di contabilità speciale, direttamente sulla contabilità del Capo servizio amministrativo del Comando unità mobili e specializzate carabinieri «Palidoro». Al fine di garantire i necessari profili di sicurezza ambientale per le operazioni di bonifica da porre in essere anche ai sensi della presente ordinanza, il Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente è autorizzato ad estendere la rete di sorveglianza «ALGA» alle aree già sottoposte a sequestro giudiziario in Agro di Castelvolturno (Caserta).

 

     Art. 3.

     1. In relazione alla situazione di emergenza in atto e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 giugno 2005, l'operatività del Campo base di protezione civile realizzato ai sensi dell'art. 8, comma 1, dell'ordinanza n. 3061/00, in località «Fontenovella» del Comune di Lauro è prorogata fino al 31 dicembre 2005. Ai relativi oneri si provvede a carico del Fondo per la protezione civile.

     2. Il termine del 30 giugno 2005, previsto all'art. 2, commi 3, 4 e 5 dell'ordinanza di protezione civile n. 3397 del 2005, è differito al 31 dicembre 2005 [1].

     3. Al fine di accelerare il completamento delle opere previste nel piano degli interventi infrastrutturali approvato dal Commissario delegato continua ad applicarsi la disciplina di cui all'art. 1, commi 7 e 8, dell'ordinanza di protezione civile n. 2980 del 27 aprile 1999, anche per l'approvazione dei progetti in fase esecutiva ed in deroga all'art. 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, ed alla vigente disciplina regionale circa la variante agli strumenti urbanistici dei territori interessati alla realizzazione delle opere.

 

     Art. 4.

     1. Le risorse finanziarie poste nella disponibilità del Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno, sono vincolate, per la durata dell'emergenza, al perseguimento delle finalità di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3270/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, e non sono suscettibili di pignoramento e sequestro, secondo quanto disposto dalla legge del 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni.

 

     Art. 5.

     1. Il Comitato tecnico scientifico istituito ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3383 del 3 dicembre 2004, è integrato con un rappresentante designato dalla provincia di Venezia.

 

     Art. 6.

     1. La regione siciliana, per le motivazioni espresse in premessa, è autorizzata ad utilizzare le risorse finanziarie spettanti a valere sul Fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 138, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, annualità 2004, per finalità di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3440 del 10 giugno 2005.

 

     Art. 7.

     1. In conseguenza della serie di attentati di natura terroristica che hanno colpito la città di Londra il giorno 7 luglio 2005, ed al fine di far pervenire con la massima urgenza utili informazioni nonchè ogni possibile forma di assistenza ai cittadini italiani, le società di gestione di sistemi di telefonia mobile forniscono al Ministero degli affari esteri ed in coordinamento con il medesimo ogni dato, elemento ed informazione disponibile ai fini della ricognizione e localizzazione dei cittadini italiani attualmente presenti nel Regno Unito. Le medesime società provvedono, altresì, ad inoltrare ai titolari di utenze di telefonia mobile di rispettiva competenza, che risultino residenti o presenti nel territorio interessato, appositi SMS - short message service - il cui testo è concordato con il Ministero degli affari esteri.

 

     Art. 8.

     1. Gli esperti incaricati dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi delle ordinanze di protezione civile n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3402 del 25 febbraio 2005 e n. 3417 del 24 marzo 2005, qualora siano dipendenti pubblici, sono collocati dalle amministrazioni od enti di appartenenza in aspettativa fino alla scadenza dei relativi contratti con il Dipartimento medesimo.

     2. In relazione alla criticità delle condizioni di lavoro in atto nell'area del sud-est asiatico, nelle more di perfezionamento degli atti occorrenti è autorizzata in favore degli esperti di cui al comma 1 l'anticipazione nella misura massima del 90% del compenso spettante ai sensi dei contratti stipulati, nei limiti delle prestazioni effettuate.

 

     Art. 9.

     1. In relazione alle sopravvenute comunicazioni fornite dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Trapani con nota del 30 giugno 2005, e per assicurare il rigoroso rispetto della normativa ambientale, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a disporre per l'affidamento diretto, in via di somma urgenza, a qualificata impresa, avente particolare esperienza in materia di analisi per la classificazione e caratterizzazione dei fanghi rivenienti dai dragaggi, l'incarico, avente valore di rilievo non comunitario, di caratterizzare il materiale presente nei fondali dell'area portuale di Trapani interessata dal grande evento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 2004 citato in premessa, in un contesto di necessaria integrazione delle analisi già effettuate dall'ARPA Sicilia nel corso dell'anno 2003.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Il termine del 31 dicembre 2005 di cui al presente comma è stato differito al 30 giugno 2006 dall'art. 18 della O.P.C.M. 25 gennaio 2006, n. 3491.