| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 79. Protezione civile |
| Capitolo: | 79.1 disciplina generale |
| Data: | 08/04/2008 |
| Numero: | 61 |
| Sommario |
| Art. 1. 1. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinata dalla tabella C della legge 24 [...] |
| Art. 2. 1. Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 109, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per la restituzione, in misura ridotta al [...] |
| Art. 3. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge |
§ 79.1.106 - D.L. 8 aprile 2008, n. 61. [1]
Disposizioni finanziarie urgenti in materia di protezione civile.
(G.U. 9 aprile 2008, n. 84)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, 87 e 117 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di consentire la continuazione delle attività e degli interventi di protezione civile e di determinare la misura dell'abbattimento fiscale per i contribuenti colpiti dal terremoto in Marche ed Umbria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2008;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
1. L'autorizzazione di spesa di cui al
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 109, della
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Anni di riferimento |
2008 |
2009 |
2010 |
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Ministero della giustizia |
3.616.000 |
29.959.000 |
20.429.000 |
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Ministero della pubblica istruzione |
10.900.000 |
0 |
0 |
|
Ministero per i beni e le attività culturali |
1.116.000 |
10.190.000 |
13.287.000 |
|
Ministero dei trasporti |
486.000 |
4.768.000 |
4.107.000 |
|
Ministero dell'università e della ricerca |
1.702.000 |
6.813.000 |
1.687.000 |
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. 1 della