§ 79.1.81 - O.P.C.M. 11 luglio 2003, n. 3300.
Disposizioni urgenti in materia di protezione civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.1 disciplina generale
Data:11/07/2003
Numero:3300


Sommario
Art. 1.      1. Per il proseguimento delle attività poste in essere dal Sindaco di Orbetello - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri [...]
Art. 2.      1. Il soggetto attuatore, titolare della contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'art. 11 dell'ordinanza [...]
Art. 3.      1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma
Art. 4.      1. L'elenco dei comuni danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2002, individuati con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 [...]
Art. 5.      1. Allo scopo di consentire il rapido reintegro delle scorte e la riparazione dei materiali di pronto intervento utilizzati per attività di protezione civile a seguito [...]
Art. 6.      1. Le sospensioni dei termini previste dall'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, e prorogate dall'art. 8 [...]
Art. 7.      1. All'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3295 del 19 giugno 2003 è aggiunto il seguente comma
Art. 8.      1. Il termine di un anno, previsto dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3212 del 10 maggio 2002, è prorogato di ulteriori dodici mesi. Al relativo onere pari a euro [...]
Art. 9.      1. I termini previsti dall'art. 2, comma 3, lettera b) e d) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2002, n. 3257, sono prorogati fino [...]
Art. 10.      1. I Commissari delegati nominati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dell'8 novembre 2002, n. 3250, sono autorizzati ad aprire apposite contabilità [...]


§ 79.1.81 - O.P.C.M. 11 luglio 2003, n. 3300.

Disposizioni urgenti in materia di protezione civile.

(G.U. 21 luglio 2003, n. 167)

 

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 dicembre 2002, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza ambientale nella laguna di Orbetello;

     Vista l'ordinanza di protezione civile del 23 aprile 2002, n. 3198, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 102 del 3 maggio 2002 recante «Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello»;

     Vista l'ordinanza di protezione civile del 16 gennaio 2003, n. 3261, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 17 del 22 gennaio 2003, recante «Ulteriori disposizioni concernenti gli interventi necessari per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello»;

     Vista la nota n. 683 del 12 giugno 2003, con la quale il Sindaco del comune di Orbetello in qualità di Commissario delegato per il risanamento ambientale della laguna di Orbetello, ha rappresentato l'esigenza di potersi avvalere, nell'espletamento delle proprie attività, di ulteriori fondi a valere sulle risorse finanziarie del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

     Vista la nota GAB/2003/6328/B02 del 12 giugno 2003 dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con la quale, a seguito delle esigenze rappresentate dal Sindaco di Orbetello, vengono messe a disposizione ulteriori risorse finanziarie pari a 8 milioni di euro;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003e la conseguente ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2003, n. 3275, recante «Disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dall'attuale situazione internazionale», così come modificata ed integrata dalla successiva ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 aprile 2003, n. 3282;

     Visto l'art. 30 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 2002 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 5 del 7 marzo 2003 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 marzo 2003, concernente la dichiarazione di stato di emergenza in relazione al grave rischio per la pubblica e privata incolumità, derivante da possibili azioni di natura terroristica conseguenti all'attuale situazione di diffusa crisi internazionale;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, recante «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare l'emergenza derivante dalla attuale situazione internazionale;

     Vista la nota del 6 luglio 2003 del Commissario straordinario dell'Istituto nazionale per le malattie infettive «Lazzaro Spallanzani»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza a seguito di eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione Liguria, in provincia di Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle province di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel territorio dei comuni di Loiano e Monzuno in provincia di Bologna a causa del crollo di una parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre 2002, e per gli eccezionali eventi atmosferici nel mese di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3258 del 20 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2002, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito, nel mese di novembre 2002, i territori delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna»;

     Visto il decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, recante: «Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamità naturali e per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 13 comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166»;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3277 del 28 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 79 del 4 aprile 2003, recante: «Ripartizione delle risorse finanziarie autorizzate ai sensi del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15»;

     Visto l'art. 5-sexies del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27;

     Considerato che il sopra citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, ha rinviato a successive ordinanze di protezione civile l'individuazione degli ambiti comunali interessati dagli eventi alluvionali di cui al medesimo provvedimento;

     Vista l'ordinanza n. 3290 del 28 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 126 del giugno 2003, recante «Individuazione dei comuni colpiti dagli eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione Liguria, in provincia di Savona nei giorni 2, 3, 4, 9 e 10 maggio 2002, in provincia di La Spezia nei giorni 6 e 8 agosto 2002 e nelle province di Genova, La Spezia e Savona nei giorni 21 e 22 settembre 2002, nel territorio dei comuni di Loiano e Monzuno in provincia di Bologna a causa del crollo di una parete rocciosa verificatosi il 15 ottobre 2002, e per gli eventi atmosferici nel mese di novembre 2002 che hanno colpito le regioni Liguria, Lombardia, Piemonte, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna»;

     Vista la nota della regione Veneto in data 10 aprile 2003, con la quale è stato trasmesso un elenco aggiornato dei comuni danneggiati dagli eventi alluvionali di novembre 2002;

     Vista la nota del 29 maggio 2003 della regione Emilia-Romagna con la quale è stato richiesto l'inserimento nell'elenco di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3290/2003, di altri due comuni erroneamente esclusi dall'elenco trasmesso in data 13 marzo 2003;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 novembre 2002, con il quale lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso è stato esteso anche al territorio della provincia di Foggia;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 giugno 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 marzo 2004, lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso e Foggia;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 maggio 2003, n. 3291, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 133 dell'11 giugno 2003, recante «Disposizioni di protezione civile finalizzate a fronteggiare le situazioni calamitose in atto nella Repubblica Algerina democratica e popolare nonché ad evitare maggiori danni a persone o cose»;

     Vista la nota n. 1180/1.35.151 in data 13 giugno 2003, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha rappresentato la necessità di procedere al reintegro delle scorte ed alla riparazione dei materiali dei C.A.P.I. inviati nelle regioni Molise e Puglia a seguito degli eventi sismici del 31 ottobre 2002, e nella Repubblica Algerina colpita dal sisma del 21 maggio 2003, rappresentando altresì la difficoltà ad introitare la predetta somma in quanto la normativa vigente non consente le riassegnazioni in favore dei capitoli dei C.A.P.I., se non espressamente previste da uno specifico provvedimento normativo;

     Vista la nota n. 1180/1.35.151 in data 19 giugno 2003, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha comunicato di aver individuato nel Direttore della Direzione Centrale della Difesa Civile e le Politiche di Protezione Civile il funzionario delegato incaricato di porre in essere le attività finalizzate al reintegro ed alla riparazione delle scorte in questione;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2002, n. 3253, recante «Primi interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio delle province di Campobasso e Foggia ed altre misure di protezione civile»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 giugno 2003, concernente la dichiarazione, fino al 31 ottobre 2003, dello stato di emergenza nel territorio nazionale ai fini della lotta aerea agli incendi boschivi;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3295 del 19 giugno 2003, recante «Disposizioni urgenti per la lotta aerea agli incendi boschivi sul territorio nazionale»;

     Visto l'art. 6, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 433;

     Vista la nota in data 29 marzo 2002 del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della regione Siciliana;

     Vista la nota del 13 maggio 2003, con la quale il Sindaco di Siracusa chiede la proroga di ulteriori 12 mesi del termine previsto all'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 3212 del 2002 concernente la concessione dei contributi per l'autonoma sistemazione disposta in favore dei nuclei familiari evacuati nel medesimo Comune;

     Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3212 del 10 maggio 2002 recante: «Concessione di un finanziamento al comune di Siracusa per l'erogazione di un contributo di autonoma sistemazione per i nuclei familiari evacuati dagli edifici in dissesto statico e strutturale»;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza socio-ambientale a causa dell'inquinamento delle acque del lago Maggiore determinatosi nel comune di Verbania;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3257 dell'11 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 297 del 19 dicembre 2002, recante «Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale, in ordine all'inquinamento delle acque del lago Maggiore determinatosi nel comune di Verbania»;

     Vista la nota n. 941 del 3 luglio 2003 del Prefetto di Verbano Cusio Ossola - Commissario delegato con la quale è stata chiesta la proroga dei termini previsti all'art. 2, dall'ordinanza di protezione civile n. 3257 dell'11 dicembre 2002;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 222 del 30 settembre 2002, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Palermo a seguito degli eventi sismici del 6 settembre 2002;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3250 dell'8 novembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 268 del 15 novembre 2002, recante «Primi interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del 6 settembre 2002 nel territorio della provincia di Palermo, nonché procedure di snellimento per taluni obiettivi, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 31 dicembre 1991, n. 433 e successive integrazioni e modificazioni»

     Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     Dispone:

 

     Art. 1.

     1. Per il proseguimento delle attività poste in essere dal Sindaco di Orbetello - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3261 del 16 gennaio 2003, è assegnato al medesimo Commissario delegato l'importo di 8 milioni di euro.

     2. Al relativo onere si provvede a carico delle risorse finanziarie del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio U.P.B. 1.2.3.5. - capitolo 7082 - residui anno 2002.

 

          Art. 2.

     1. Il soggetto attuatore, titolare della contabilità speciale aperta presso la Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'art. 11 dell'ordinanza n. 3282 del 18 aprile 2003, è autorizzato ad avvalersi del Cassiere del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l'erogazione al personale interessato delle indennità e dei compensi dovuti in attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003.

 

          Art. 3.

     1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3285 del 30 aprile 2003, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:

     «7. Il personale in servizio presso l'Istituto nazionale per le malattie infettive “Lazzaro Spallanzani” con contratto di collaborazione coordinata e continuativa direttamente impegnato in attività connesse con l'emergenza di cui alla presente ordinanza, è autorizzato, in deroga alla normativa vigente, a svolgere fino a settanta ore di lavoro straordinario mensili da calcolarsi sulla base degli importi orari spettanti al personale inquadrato nell'area B3 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Ministeri. Al relativo onere si provvede a carico delle risorse disponibili nella contabilità speciale, aperta ai sensi dell'art. 11, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3282 del 18 aprile 2003».

 

          Art. 4.

     1. L'elenco dei comuni danneggiati dagli eventi alluvionali del mese di novembre 2002, individuati con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 maggio 2003, n. 3290, è così integrato:

     a) regione Emilia-Romagna: comuni di Ligonchio e Ramiseto;

     b) regione Veneto: comuni di Borca di Cadore, Calalzo di Cadore, Canale d'Agordo, Cencenighe Agordino, Cibiana di Cadore, Comelico Superiore, Cortina d'Ampezzo, Farra d'Alpago, La Valle Agordina, Lamon, Limana, Longarone, Lozzo di Cadore, Mel, Pedavena, Puos d'Alpago, San Tommaso Agordino, Soverzene, Vas, Zoppè di Cadore, Barbona, Boara Pisani, Candiana, Carmignano di Brenta, Cinto Euganeo, Cervarese Santa Croce, Loreggia, Megliadino San Vitale, Piombino Dese, Polverara, Pontelongo, Torreglia, Villanova di Camposampiero, S. Biagio di Callalta, Susegana, Cavallino -Treporti, Musile di Piave, Noventa di Piave, S. Stino di Livenza, San Donà di Piave, Badia Calavena, Brenzone, Bussolengo, Fumane, Lazise, Legnago, Marano di Valpolicella, Negrar, Pastrengo, S. Giovanni Ilarione, Sant'Anna d'Alfaedo, Selva di Progno, Altissimo, Arsiero, Cornedo Vicentino, Gambellara, Laghi, Lastebasse, Lusiana, Monte di Malo, Mussolente, Pojana Maggiore, Posina, Santorso, Solagna, Valdagno, Valdastico, Valstagna.

 

          Art. 5.

     1. Allo scopo di consentire il rapido reintegro delle scorte e la riparazione dei materiali di pronto intervento utilizzati per attività di protezione civile a seguito degli eventi sismici del 31 ottobre 2002 nelle province di Campobasso e Foggia e del sisma che il 21 maggio 2003 ha colpito la Repubblica Algerina, il Direttore centrale della Difesa civile e le politiche di protezione civile del Ministero dell'interno è nominato funzionario delegato. Per la gestione delle necessarie risorse finanziarie costituite da anticipazioni a carico del Fondo della protezione civile o da somme rese disponibili con carattere di generalità per la gestione dell'emergenza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 1994.

 

          Art. 6.

     1. Le sospensioni dei termini previste dall'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, e prorogate dall'art. 8 dell'ordinanza n. 3279 del 10 aprile 2003 sono ulteriormente prorogate fino al 31 marzo 2004. Al relativo onere si provvede a carico dei fondi del Commissario delegato - Presidente della regione Molise, che provvede al relativo rimborso agli Enti interessati. La riscossione dei contributi e dei premi avviene con le modalità di cui al comma 2 del medesimo art. 7 dell'ordinanza n. 3253/2002.

     2. I termini previsti, rispettivamente, dall'art. 1, comma 7 e dall'art. 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3279 del 10 aprile 2003, sono ulteriormente prorogati fino al 31 marzo 2004, con oneri a carico dei fondi del Commissario delegato.

 

          Art. 7.

     1. All'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3295 del 19 giugno 2003 è aggiunto il seguente comma:

     «3. In considerazione delle particolari esigenze d'impiego, agli equipaggi di volo del Corpo Forestale dello Stato impegnati nella lotta agli incendi boschivi sul territorio nazionale è riconosciuto un compenso aggiuntivo pari a 600 euro mensili per tutta la durata dello stato di emergenza. Lo stesso personale è altresì autorizzato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario fino a 20 ore mensili pro-capite oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a carico delle disponibilità, per l'anno 2003, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 19 aprile 2002, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 2002, n. 118».

     2. In relazione alle esigenze connesse alle iniziative anche convenzionali concernenti la materia degli incendi boschivi, è autorizzato il rinnovo dei contratti di diritto privato di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei Ministri n. 3231 del 24 luglio 2002, con oneri a carico delle disponibilità finanziarie dell'Ufficio nazionale per il servizio civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 8.

     1. Il termine di un anno, previsto dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 3212 del 10 maggio 2002, è prorogato di ulteriori dodici mesi. Al relativo onere pari a euro 130.000,00 si provvede a carico del Fondo della protezione civile.

 

          Art. 9.

     1. I termini previsti dall'art. 2, comma 3, lettera b) e d) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2002, n. 3257, sono prorogati fino al 31 ottobre 2003.

 

          Art. 10.

     1. I Commissari delegati nominati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dell'8 novembre 2002, n. 3250, sono autorizzati ad aprire apposite contabilità speciali di tesoreria, secondo le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.