Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.6 pensioni |
Data: | 25/07/1975 |
Numero: | 361 |
Sommario |
Art. 1. Assegno per cumulo di infermità. |
Art. 2. Assegno speciale annuo agli invalidi di 1ª categoria con o senza assegno di superinvalidità. |
Art. 3. Indennità di assistenza e di accompagnamento. |
Art. 4. Assegno rinnovabile. |
Art. 5. Ammissibilità delle istanze per aggravamento. |
Art. 6. Salvaguardia dei diritti quesiti. |
Art. 7. Decorrenza dei benefici. |
Art. 8. Copertura finanziaria. |
§ 77.6.145 - Legge 25 luglio 1975, n. 361.
Provvedimenti perequativi delle pensioni privilegiate ordinarie rispetto alle pensioni di guerra.
(G.U. 13 agosto 1975, n. 215).
Art. 1. Assegno per cumulo di infermità.
La tabella F, relativa all'assegno di cumulo per infermità, di cui all'art. 109 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con
Art. 2. Assegno speciale annuo agli invalidi di 1ª categoria con o senza assegno di superinvalidità.
L'assegno speciale annuo non riversibile previsto dall'art. 110 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con
tabella E - lettera A |
L.. |
3.840.000 |
tabella E - lettera A-bis n. 1, n. 2, comma secondo, n. 3 |
" |
2.100.000 |
tabella E - lettera B |
" |
1.380.000 |
tabella E - lettera C |
" |
1.116.000 |
tabella E - lettera D |
" |
1.020.000 |
tabella E - lettera E |
" |
870.000 |
tabella E - lettera F |
" |
720.000 |
tabella E - lettera G |
" |
583.000 |
prima categoria senza assegno di superinvalidità |
" |
324.200 |
Art. 3. Indennità di assistenza e di accompagnamento.
L'articolo 107 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con
"Ai titolari di pensione o assegno privilegiato che siano affetti da una delle mutilazioni o invalidità contemplate nella tabella E annessa alla
L'indennità è concessa nelle seguenti misure mensili:
lettera A |
L.. |
184.000 |
lettera A-bis, n. 1, |
" |
162.000 |
lettera A-bis, n. 2, comma secondo, e n. 3 |
" |
126.500 |
lettera A-bis, n. 2, comma primo |
" |
51.500 |
lettera B |
" |
45.000 |
lettera C |
" |
40.000 |
lettera D |
" |
35.000 |
lettera E |
" |
30.000 |
lettera F |
" |
25.000 |
lettera G |
" |
20.000 |
I pensionati affetti da una delle invalidità specificate alle lettere A A-bis numeri 1), 2), comma secondo, 3; B numeri 1), 3), 4); C D E n. 1) della succitata tabella, possono ottenere, a richiesta, l'accompagnatore militare.
In tale ipotesi, l'indennità di cui al presente articolo è ridotta di L. 20.000 mensili. Nessuna riduzione è operata sull'indennità spettante agli invalidi di cui alle lettere A A-bis, n. 1, nel caso di assegnazione dell'accompagnatore militare.
Per la particolare assistenza di cui necessitano, gli invalidi ascritti alla lettera A possono chiedere l'assegnazione di un secondo accompagnatore militare. In luogo del secondo accompagnatore militare i predetti invalidi possono ottenere, a domanda, la concessione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento nella misura di L. 150.000 mensili.
L'indennità è corrisposta anche quando gli invalidi siano ammessi in ospedali o in altri luoghi di cura.
Quando gli invalidi di cui al presente articolo siano ammessi in istituti rieducativi od assistenziali, l'indennità è corrisposta nella misura di quattro quinti all'istituto e per il rimanente quinto all'invalido.
Nel caso in cui l'ammissione in detti istituti avvenga a carico dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra o di altro ente assistenziale giuridicamente riconosciuto, i predetti quattro quinti saranno corrisposti a tali enti, i quali dovranno dare comunicazione delle ammissioni medesime alla direzione provinciale del Tesoro che ha in carico la partita di pensione, agli effetti dell'applicazione delle norme di cui al comma precedente.
Resta fermo quanto prescritto dal terzo comma dell'art. 8 della
Art. 4. Assegno rinnovabile.
Le disposizioni previste dall'art. 68 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con
Art. 5. Ammissibilità delle istanze per aggravamento.
Al primo comma dell'art. 70 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con
"E' ammessa tuttavia una ulteriore istanza trascorsi dieci anni dalla data in cui è stata presentata la domanda definita con il terzo provvedimento negativo per non riscontrato aggravamento".
Art. 6. Salvaguardia dei diritti quesiti.
Resta salvo il diritto alla pensione o agli assegni a termini delle disposizioni legislative vigenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge, quando tale diritto derivi da fatto avvenuto prima della data medesima.
Art. 7. Decorrenza dei benefici.
I miglioramenti economici derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2 della presente legge, nonché l'aumento dell'indennità di assistenza e di accompagnamento previsto dal secondo comma dell'art. 107 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato - approvato con
Ogni altro nuovo beneficio viene concesso su presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.
Se la domanda è presentata dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i nuovi benefici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.
Art. 8. Copertura finanziaria.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in L. 2.150.000.000 in ragione d'anno, si provvede, per l'anno finanziario 1975, mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Tabella
(Omissis).