§ 77.3.64 - D.P.R. 27 novembre 1968, n. 1469.
Variazione del limite minimo della retribuzione su cui è calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.3 contributi previdenziali
Data:27/11/1968
Numero:1469


Sommario
Art. unico.      Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, il limite minimo della retribuzione lorda su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di [...]


§ 77.3.64 - D.P.R. 27 novembre 1968, n. 1469. [1]

Variazione del limite minimo della retribuzione su cui è calcolato il contributo per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

(G.U. 12 marzo 1969, n. 65).

 

     Art. unico.

     Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, il limite minimo della retribuzione lorda su cui va calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabilito con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1965, n. 1693, è aumentato, con effetto dal 1° gennaio 1967, a lire 3.835.000 annue, restando fermo il limite massimo di cui allo stesso decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1965, n. 1693 [2].


[1] Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Per una modifica del presente comma vedi l'art. 1 della L. 15 marzo 1973, n. 44.