§ 77.6.70 - D.P.R. 17 agosto 1955, n. 914.
Norme per l'attuazione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:17/08/1955
Numero:914


Sommario
Art. 1.      Le presenti norme si applicano a tutti coloro che sono iscritti o per i quali è obbligatoria l'iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, ai sensi [...]
Art. 2.      Ai fini della previdenza per i dirigenti di aziende industriali si intende:
Art. 3.      Le aziende devono comunicare all'Istituto i nominativi dei dirigenti da esse occupati, indicando la classe della retribuzione individuale e tutte le altre notizie richieste dall'Istituto per [...]
Art. 4.      L'Istituto restituisce all'azienda una copia, vistata per ricevuta delle denunce di cui al precedente articolo, copia che deve essere esibita su richiesta dei funzionari che eseguano gli [...]
Art. 5.      I contributi previsti dall'art. 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, debbono essere versati, per quanto riguarda lo stipendio, mensilmente e, comunque, non oltre il 20 del mese successivo a [...]
Art. 6.      L'obbligo del versamento dei contributi di previdenza sussiste per tutta la durata del rapporto d'impiego di ciascun dirigente, anche se questi abbia superato il 65° anno di età, se uomo, o il [...]
Art. 7.      I contributi previdenziali versati dall'azienda sono accreditati al nome del dirigente cui si riferiscono, ad un conto personale sul quale sono registrati tutti gli altri eventuali accrediti o [...]
Art. 8. 
Art. 9.      Le prestazioni di previdenza sono:
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13.      L'accertamento del grado di invalidità è effettuato dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.
Art. 14.      Al compimento dell'età di pensionamento per vecchiaia, il dirigente che abbia cessato di fruire della pensione di invalidità, ha diritto alla pensione di vecchiaia, ferme restando le condizioni [...]
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21.      Il dirigente dimissionario, o licenziato, o che comunque abbia perduto la qualifica senza aver maturato il diritto a pensione e non si avvalga della facoltà di cui al successivo art. 24 può, non [...]
Art. 22.      Il dirigente che, trovandosi nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 21, non richieda all'Istituto, per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la liquidazione del suo [...]
Art. 23.      Il dirigente che perda tale qualifica dopo raggiunto il periodo minimo contributivo di quindici anni, ma non il limite di età per il pensionamento continua ad essere coperto dal rischio di [...]
Art. 24. 
Art. 25. 
Art. 26. 
Art. 27.      Gli accantonamenti costituiti presso altri enti o fondi di previdenza, trasferiti all'Istituto per avvenuto cambiamento di qualifica, o di settore, danno luogo ad una maggiorazione della [...]
Art. 28.      I rapporti finanziari eventualmente insorgenti tra l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali ed altri Enti previdenziali saranno regolati da apposite convenzioni [...]
Art. 29.      Le rate di pensione già liquidata non riscosse entro cinque anni dal giorno della loro scadenza sono prescritte a favore dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende [...]
Art. 30.      I provvedimenti relativi all'applicazione del secondo comma dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sono adottati, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei [...]
Art. 31.      Nell'ambito dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali è istituita una speciale gestione denominata "Fondo assistenza"; essa è destinata alla concessione di [...]
Art. 32.      Ai fini della determinazione dei periodi di contribuzione anteriore all'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 967, utili agli effetti delle prestazioni previste dalle presenti [...]
Art. 33.      Le Casse, fondi e gestioni aziendali o interaziendali già riconosciute in base al contratto collettivo 31 luglio 1938 che intendano continuare la propria attività per l'attuazione degli scopi [...]
Art. 34.      I dirigenti appartenenti prima del 15 gennaio 1954 a Casse, fondi e gestioni aziendali o interaziendali di previdenza già riconosciute in base al contratto collettivo 31 luglio 1938, le quali [...]
Art. 35.      Il periodo minimo di contribuzione di 15 anni previsto dagli articoli 10 e 23 è ridotto a 10 anni per i dirigenti iscritti alla data di entrata in vigore delle presenti norme che raggiungano 10 [...]
Art. 36.      Gli iscritti che abbiano risolto il rapporto d'impiego tra il 1° settembre 1950 e la data di entrata in vigore delle presenti norme o, in mancanza, i superstiti previsti dall'art. 15, possono, [...]
Art. 37.      I dirigenti che abbiano a suo tempo ottenuto la liquidazione dell'accantonamento previdenziale per intervenuta risoluzione del rapporto d'impiego conseguente all'applicazione di leggi speciali e [...]
Art. 38. 
Art. 39.      Entro un anno dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione delle presenti norme il dirigente dimissionario o licenziato che abbia maturato almeno cinque anni di anzianità [...]
Art. 40.      Le anticipazioni e i prelievi ad esse assimilabili effettuati a valere sul saldo degli accantonamenti previdenziali e che, all'atto della pubblicazione delle presenti norme, non siano stati in [...]
Art. 41.      Dalla data di applicazione delle presenti norme non è più ammessa la concessione di anticipazioni sugli accantonamenti di previdenza degli iscritti, nè l'assunzione in gestione di polizze di [...]
Art. 42.      Gli iscritti intestatari delle polizze in atto alla data di entrata in vigore delle presenti norme debbono, entro un anno dalla data di pubblicazione delle norme stesse, optare per una delle [...]
Art. 43.      In tutti i casi in cui per decesso, invalidità, o già avvenuta scadenza della polizza non sia applicabile nessuna delle alternative di cui al precedente articolo, i prelievi effettuati per il [...]
Art. 44.      Il versamento dei contributi arretrati o di somme intese comunque a regolarizzare posizioni previdenziali o compensare prelievi, effettuato tra il 1° gennaio 1949 e lo scadere del secondo anno [...]
Art. 45.      Il dirigente per il quale anteriormente alla data di entrata in vigore delle presenti norme sia stato omesso per qualche periodo, in base ad accordi collettivi particolari, il versamento della [...]
Art. 46.      Entro un anno dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione delle presenti norme è data facoltà ai dirigenti iscritti al momento dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre [...]
Art. 47.      I versamenti volontari effettuati in aggiunta a quelli obbligatori e accreditati al conto di previdenza del dirigente anteriormente alla data di entrata in vigore delle presenti norme nonché il [...]
Art. 48.      I dirigenti appartenenti a particolari settori per i quali disposizioni di legge stabiliscono l'obbligo di iscrizione a speciali fondi previdenziali, e le cui aziende abbiano versato [...]
Art. 49.      Per il periodo anteriore all'entrata in vigore delle presenti norme, gli interessi relativi ai conti individuali precostituiti sono riconosciuti nella misura già accreditata o addebitata ai [...]
Art. 50.      Limitatamente al primo quindicennio di applicazioni delle presenti norme, il dirigente, che intenda avvalersi del trattamento di cui alla lettera b) del primo comma del precedente art. 10, può [...]
Art. 51. 


§ 77.6.70 - D.P.R. 17 agosto 1955, n. 914.

Norme per l'attuazione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, per la previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

(G.U. 24 ottobre 1955, n. 246).

 

Art. unico.

     E' approvato il regolamento per l'esecuzione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali allegato al presente decreto e vistato dal Ministro proponente.

 

Regolamento per l'esecuzione della legge 27 dicembre 1953, n. 967

sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali

 

Capo I

Disposizioni generali

 

     Art. 1.

     Le presenti norme si applicano a tutti coloro che sono iscritti o per i quali è obbligatoria l'iscrizione all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 967.

 

          Art. 2.

     Ai fini della previdenza per i dirigenti di aziende industriali si intende:

     a) per "retribuzione" lo stipendio e tutti gli altri elementi costitutivi della retribuzione ivi comprese le somme corrisposte a titolo di provvigione, cointeressenza, di partecipazione agli utili o al prodotto, di gratificazione annuale o periodica, e ogni altro compenso o indennità che non abbia carattere di rimborso spese o di emolumento eccezionale.

     Fa parte della retribuzione anche l'equivalente del vitto e dell'alloggio eventualmente dovuto al dirigente e nel valore determinato per convenzione tra le parti o, in mancanza di questa, in ragione dei prezzi locali.

     La retribuzione ragguagliata ad anno, desunta in ogni caso dai contributi previdenziali, versati per ciascun nominativo, non può, agli effetti dell'applicazione delle presenti norme, essere inferiore al limite minimo nè superiore al limite massimo stabiliti a termine dell'art. 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967;

     b) per "anzianità contributiva" gli anni di effettiva contribuzione all'Istituto in dipendenza dei periodi di lavoro prestati con qualifica di dirigente di azienda industriale, conteggiati secondo quanto previsto nei successivi articoli;

     c) per "retribuzione annua media", ai fini del calcolo delle prestazioni previste dalle presenti norme, la media aritmetica delle retribuzioni desunte dai versamenti relativi agli ultimi cinque anni di contribuzione, ivi compreso l'eventuale periodo di preavviso anche se sostituito dalla corrispondente indennità. In caso di diritto a pensione per invalidità o per morte o per supplemento di pensione con anzianità contributiva inferiore ai cinque anni, la retribuzione annua media è determinata sull'intero periodo contributivo [1].

 

          Art. 3.

     Le aziende devono comunicare all'Istituto i nominativi dei dirigenti da esse occupati, indicando la classe della retribuzione individuale e tutte le altre notizie richieste dall'Istituto per l'iscrizione dei dirigenti e per l'accertamento dei contributi.

     Le aziende devono inoltre comunicare all'Istituto ogni variazione nei dati contenuti nella notifica iniziale.

     Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte all'Istituto in duplice copia non oltre quindici giorni dall'assunzione del dirigente e dal verificarsi delle variazioni.

 

          Art. 4.

     L'Istituto restituisce all'azienda una copia, vistata per ricevuta delle denunce di cui al precedente articolo, copia che deve essere esibita su richiesta dei funzionari che eseguano gli accertamenti, ai sensi dell'art. 11 della legge 27 dicembre 1953, n. 967.

 

Capo II

I contributi

 

          Art. 5.

     I contributi previsti dall'art. 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, debbono essere versati, per quanto riguarda lo stipendio, mensilmente e, comunque, non oltre il 20 del mese successivo a quello cui si riferisce lo stipendio stesso; per le provvigioni, le partecipazioni agli utili, i premi di produzione e per tutte le altre forme di retribuzione, entro il giorno 10 del mese successivo a quello in cui vengono corrisposte [2].

     In casi eccezionali di comprovata necessità, il termine di cui al comma precedente può essere dall'Istituto prorogato sino ad un massimo di tre mesi, con le modalità fissate dal Consiglio di amministrazione.

     Sull'indennità sostitutiva del preavviso, anche se corrisposta a seguito di decesso del dirigente, sono dovuti i contributi.

     I contributi di cui al primo comma del presente articolo si prescrivono con il decorso di 10 anni dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati [3].

     Non è ammessa la possibilità di effettuare versamenti, a regolarizzazione dei contributi arretrati, dopo che, rispetto ai contributi stessi, sia intervenuta la prescrizione.

     Le modalità da osservare per il versamento dei contributi sono stabilite dall'Istituto.

 

          Art. 6.

     L'obbligo del versamento dei contributi di previdenza sussiste per tutta la durata del rapporto d'impiego di ciascun dirigente, anche se questi abbia superato il 65° anno di età, se uomo, o il 60° se donna, e, comunque, per tutti i periodi in cui l'azienda è tenuta a corrispondere la retribuzione intera o parziale.

 

          Art. 7.

     I contributi previdenziali versati dall'azienda sono accreditati al nome del dirigente cui si riferiscono, ad un conto personale sul quale sono registrati tutti gli altri eventuali accrediti o addebiti relativi all'intestatario.

     (Omissis) [4].

 

          Art. 8. [5]

 

Capo III

Le prestazioni

 

          Art. 9.

     Le prestazioni di previdenza sono:

     a) pensione di vecchiaia;

     b) pensione di invalidità;

     c) pensione ai superstiti;

     d) liquidazione in capitale.

 

          Art. 10. [6]

 

          Art. 11. [7]

     Il dirigente ha diritto a pensione di invalidità, reversibile secondo le disposizioni del successivo art. 17, quando:

     a) divenga invalido permanente in seguito a infortunio per cause di servizio, intervenuto dopo l'iscrizione qualunque siano l'età e l'anzianità contributiva, purché tale invalidità comporti l'abbandono del lavoro in qualità di dirigente ed una riduzione permanente delle sue capacità lavorative generiche, in misura non inferiore al 50 per cento;

     b) divenga invalido permanente per altra causa purché, al momento dell'insorgenza dell'invalidità, sia iscritto, si trovi in attività di servizio e abbia maturato almeno due anni di anzianità contributiva, ferme restando le altre condizioni di cui alla precedente lettera a) relative alla risoluzione del rapporto d'impiego all'età ed al grado di invalidità. Tale periodo contributivo è stabilito in cinque anni per i dirigenti iscritti all'Istituto dopo il 50° anno di età.

 

          Art. 12. [8]

     L'importo annuo della pensione di invalidità, erogabile in 13 mensilità posticipate, in entrambi i casi previsti dall'articolo precedente, è pari a tanti trentesimi dell'80 per cento della retribuzione annua media di cui all'art. 2, lettera c), per quanti sono gli anni di contribuzione. Tale importo è maggiorato secondo i coefficienti di cui alla tabella A, allegata alle presenti norme, sempre che alla data di insorgenza della invalidità il dirigente abbia superato i limiti di età di cui al primo comma del precedente art. 10 e non goda della pensione di vecchiaia.

     (Omissis) [9].

 

          Art. 13.

     L'accertamento del grado di invalidità è effettuato dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

     Revisioni delle condizioni fisiche del pensionato per invalidità possono essere disposte dall'Istituto d'ufficio, allo scadere del terzo, sesto e decimo anno dalla data della prima liquidazione, o, in qualunque momento, su richiesta del pensionato.

     Ogni contestazione relativa all'accertamento del grado di invalidità è demandata in sede amministrativa all'esame di un Collegio di tre medici, due dei quali designati dalle parti ed il terzo nominato dai primi due o, in difetto, dal medico provinciale della provincia ove l'iscritto ha la sua residenza.

     L'accertamento del Collegio medico è definitivo.

     Qualora, a richiesta del dirigente, si proceda alla costituzione del Collegio medico o ad accertamenti di revisione che non diano luogo al riconoscimento dell'invalidità o di un diverso grado di invalidità utile ai fini della revisione, le relative spese sono a carico del richiedente.

     La pensione di invalidità decorre dal primo del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Analogamente la revisione delle prestazioni in corso di godimento decorre dal 1° del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda, o, in mancanza dal 1° del mese successivo a quello in cui ha avuto luogo l'accertamento sanitario che l'ha determinata.

 

          Art. 14.

     Al compimento dell'età di pensionamento per vecchiaia, il dirigente che abbia cessato di fruire della pensione di invalidità, ha diritto alla pensione di vecchiaia, ferme restando le condizioni di cui all'art. 10, in proporzione dell'anzianità contributiva maturata sia precedentemente che posteriormente al periodo di invalidità.

     Il computo della prestazione prevista dal comma precedente è effettuato in base alla retribuzione annua media di cui all'art. 2, lettera c), cumulandosi il periodo di lavoro anteriore al verificarsi dell'invalidità con quello successivo, salvi gli adeguamenti di cui all'art. 25 [10].

 

          Art. 15. [11]

 

          Art. 16. [12]

 

          Art. 17. [13]

 

          Art. 18. [14]

 

          Art. 19. [15]

 

          Art. 20. [16]

 

          Art. 21.

     Il dirigente dimissionario, o licenziato, o che comunque abbia perduto la qualifica senza aver maturato il diritto a pensione e non si avvalga della facoltà di cui al successivo art. 24 può, non oltre il termine di decadenza previsto dal successivo art. 22, ottenere la liquidazione del capitale accantonato sul proprio conto di previdenza comprensivo degli interessi composti maturati al saggio del 2 per cento annuo previa deduzione di quanto dovuto all'Istituto nazionale della previdenza sociale per contributi da attribuire alla assicurazione generale obbligatoria in relazione al periodo di contribuzione effettuato all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e con riferimento ai criteri di cui al comma secondo del successivo art. 22.

     Qualora il dirigente deceda senza che si siano maturati i requisiti per il diritto a pensione, spetta ai superstiti indicati dal precedente art. 15 la liquidazione del capitale accantonato sul conto di previdenza del dirigente defunto, comprensivo degli interessi composti al saggio del 2 per cento annuo, previa deduzione di quanto dovuto all'Istituto nazionale della previdenza sociale, in conformità a quanto previsto dal precedente comma [17].

 

          Art. 22.

     Il dirigente che, trovandosi nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 21, non richieda all'Istituto, per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la liquidazione del suo conto, decade da tale diritto allo scadere del terzo anno dal compimento del 65° anno di età se uomo, o del 60° se donna, fermo restando l'obbligo per l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali di provvedere alla ricostituzione della posizione assicurativa del dirigente presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

     In ogni caso i contributi da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'assicurazione generale invalidità, vecchiaia e superstiti sono computati sulle retribuzioni desunte dai contributi versati all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

     Il periodo di decadenza decorre dalla data di risoluzione del rapporto di impiego ove questa sia avvenuta posteriormente al compimento dei sopra indicati limiti di età.

     I superstiti di cui al secondo comma del predetto art. 21, decadono dal diritto alla liquidazione del capitale accantonato sul conto previdenziale intestato al de cuius qualora non ne facciano richiesta entro cinque anni dalla morte del dirigente.

 

          Art. 23.

     Il dirigente che perda tale qualifica dopo raggiunto il periodo minimo contributivo di quindici anni, ma non il limite di età per il pensionamento continua ad essere coperto dal rischio di invalidità e di morte, conservando il diritto a percepire, al 65° anno se uomo o al 60° se donna, la pensione di vecchiaia, ove non richieda prima di tale epoca, la liquidazione del suo conto previdenziale ai sensi del precedente art. 21.

     Il dirigente che si trovi nelle condizioni previste dal presente articolo può avvalersi della facoltà prevista dal terzo comma dell'art. 10.

 

          Art. 24. [18]

     Il dirigente dimissionario o licenziato, che abbia maturato almeno cinque anni di anzianità contributiva, ha la facoltà di continuare i versamenti onde fruire delle prestazioni di cui alle presenti norme, purché tale facoltà sia esercitata entro un anno dalla data di risoluzione del rapporto di impiego.

     La misura di tali versamenti, comprensivi anche della quota già a carico dell'azienda, deve essere non superiore a quella dell'ultimo anno di servizio e non inferiore al minimo in vigore al momento della cessazione della contribuzione obbligatoria, con facoltà per il dirigente di adeguare i versamenti volontari in proporzione delle variazioni eventualmente intervenute tra il minimo di contribuzione in vigore all'atto della risoluzione del rapporto e quello vigente alla data dei singoli versamenti, a norma dell'art. 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967.

 

Capo IV

Disposizioni varie

 

          Art. 25. [19]

     Qualora nel periodo intercorrente tra la data del primo versamento contributivo utile ai fini del calcolo della retribuzione media e quella di decorrenza della pensione si sia verificata una variazione del costo della vita superiore al 12 per cento, le retribuzioni su cui deve essere computata la media da prendere a base per la determinazione delle prestazioni sono revisionate mediante l'applicazione di appositi coefficienti stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto, tenendo conto delle variazioni intervenute, nel periodo suddetto, nel numero indice nazionale del costo della vita, per il bilancio completo, calcolato e pubblicato per ciascun anno dall'Istituto centrale di statistica, nonché delle risultanze di gestione dell'Istituto e delle particolari esigenze della mutualità.

     Con lo stesso provvedimento, ovvero con provvedimento analogo ed in conformità ai criteri di cui al precedente comma, si provvede alla revisione delle pensioni in corso di godimento, qualora si verifichi rispetto alla data di decorrenza delle pensioni stesse una variazione del costo della vita superiore al 12 per cento.

 

          Art. 26. [20]

 

          Art. 27.

     Gli accantonamenti costituiti presso altri enti o fondi di previdenza, trasferiti all'Istituto per avvenuto cambiamento di qualifica, o di settore, danno luogo ad una maggiorazione della pensione.

     L'importo maggiorato si ottiene moltiplicando l'importo annuo della pensione non maggiorato per il valore della frazione che ha al numeratore la somma del valore capitale della pensione stessa più il montante al 5 per cento dell'accantonamento trasferito ed al denominatore il valore capitale della pensione.

     Qualora alla cessazione del rapporto di impiego il dirigente od i suoi superstiti non abbiano maturato diritto a pensione il montante dell'accantonamento è corrisposto in aggiunta alla liquidazione in capitale prevista dal precedente art. 21.

 

          Art. 28.

     I rapporti finanziari eventualmente insorgenti tra l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali ed altri Enti previdenziali saranno regolati da apposite convenzioni che saranno sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con quello del tesoro.

 

          Art. 29.

     Le rate di pensione già liquidata non riscosse entro cinque anni dal giorno della loro scadenza sono prescritte a favore dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

 

          Art. 30.

     I provvedimenti relativi all'applicazione del secondo comma dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sono adottati, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei dirigenti, dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto e approvati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 31.

     Nell'ambito dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali è istituita una speciale gestione denominata "Fondo assistenza"; essa è destinata alla concessione di erogazioni straordinarie in favore di dirigenti e di loro familiari, che vengano a trovarsi in condizioni di particolare bisogno.

     Al "Fondo assistenza" sono attribuite le seguenti entrate:

     a) lasciti, donazioni, erogazioni, etc.;

     b) il 50% dei proventi netti delle penalità previste dall'art. 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 967;

     c) il provento dei conti individuali non richiesti dagli aventi diritto a termini dell'art. 22 e il 25% del provento dei conti individuali intestati ai dirigenti deceduti senza lasciare superstiti aventi diritto a prestazioni;

     d) eventuali assegnazioni a fronte di particolari esigenze, contenute, in ogni caso, entro il limite massimo del 5% dell'incremento annuo del Fondo di riserva tecnica generale;

     e) gli interessi sulle disponibilità del Fondo nella misura indicata al capoverso dell'art. 7;

     f) i redditi patrimoniali delle attività di pertinenza del Fondo medesimo [21].

     Le erogazioni straordinarie di cui al primo comma del presente articolo sono concesse, su motivata richiesta, al dirigente o, in caso di morte del dirigente, ai suoi familiari, dal Comitato esecutivo che a suo insindacabile giudizio decide, caso per caso, anche in base alla disponibilità del Fondo assistenza.

     Parte della disponibilità esistente sul Fondo può essere destinata annualmente, su delibera del Consiglio di amministrazione, alla concessione di borse di studio ai figli di dirigenti, nonché ad altre iniziative culturali e assistenziali.

 

Capo V

Disposizioni transitorie

 

          Art. 32.

     Ai fini della determinazione dei periodi di contribuzione anteriore all'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 967, utili agli effetti delle prestazioni previste dalle presenti norme, l'ammontare dei contributi non può essere inferiore alle misure annuali riferite ai periodi indicati a fianco di ciascuna di esse:

1.750

1937 (II semestre)

3.500

1938-1943

4.600

1944-1945

28.900

1946

83.000

1947

122.000

1948-1949

155.000

1950

189.000

1951-1953

     Qualora i versamenti risultino effettuati in misura inferiore a quella indicata nel presente articolo, l'anzianità contributiva è determinata, anno per anno , rapportando il totale annuo dei contributi versati a un dodicesimo della corrispondente contribuzione indicata nel comma precedente. Sono trascurate per ogni anno le frazioni di mese inferiori o uguali a quindici giorni , mentre sono considerate come mese intero quelle superiori.

 

          Art. 33.

     Le Casse, fondi e gestioni aziendali o interaziendali già riconosciute in base al contratto collettivo 31 luglio 1938 che intendano continuare la propria attività per l'attuazione degli scopi previsti dall'art. 2 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sono tenute a presentare domanda all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali entro tre mesi dalla data di pubblicazione delle presenti norme.

     I provvedimenti relativi sono adottati in base al disposto del precedente art. 30.

     I dirigenti iscritti alle Casse, fondi e gestioni aziendali o interaziendali, le quali non soddisfino alle condizioni di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, debbono, entro sei mesi dalla comunicazione del rigetto della domanda, essere iscritti all'Istituto, con le modalità di cui al successivo art. 34.

 

          Art. 34.

     I dirigenti appartenenti prima del 15 gennaio 1954 a Casse, fondi e gestioni aziendali o interaziendali di previdenza già riconosciute in base al contratto collettivo 31 luglio 1938, le quali non presentino domanda a termini del precedente art. 33, debbono, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, essere iscritti a cura delle Casse stesse, all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali con il conseguente riconoscimento dell'anzianità contributiva corrispondente ai periodi di iscrizione alle predette Casse con qualifica di dirigenti e maturati posteriormente al 1° luglio 1937 fino alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 967, previo versamento dei contributi, computati sulle retribuzioni percepite nei periodi stessi in base alle aliquote e nei limiti dei corrispondenti massimali con la maggiorazione degli interessi composti in ragione del 5%, fermo restando quanto disposto dall'art. 32.

     Il riconoscimento da parte dell'Istituto delle anzianità contributive pregresse è subordinato alla documentazione del possesso dei requisiti indicati al comma precedente salvo eventuali accertamenti da effettuarsi tramite gli organi competenti e comporta per i dirigenti trasferiti eguaglianza di diritti a tutti gli effetti con gli iscritti all'Istituto aventi la stessa anzianità contributiva.

 

          Art. 35.

     Il periodo minimo di contribuzione di 15 anni previsto dagli articoli 10 e 23 è ridotto a 10 anni per i dirigenti iscritti alla data di entrata in vigore delle presenti norme che raggiungano 10 anni di contribuzione entro il primo decennio di applicazione delle norme stesse e 65 anni di età entro il primo quindicennio.

     Conseguentemente per gli iscritti di cui al comma precedente i minimi previsti dall'ultimo comma dell'art. 12 sono unificati nella misura di 10/30simi [22].

 

          Art. 36.

     Gli iscritti che abbiano risolto il rapporto d'impiego tra il 1° settembre 1950 e la data di entrata in vigore delle presenti norme o, in mancanza, i superstiti previsti dall'art. 15, possono, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, chiedere l'applicazione, in loro favore, delle norme medesime compreso il beneficio di cui all'art. 35, purché non abbiano ritirato il loro accantonamento previdenziale e l'azienda risulti in regola con il versamento dei contributi alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 967. Il godimento dell'eventuale pensione non può, in alcun caso, aver decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge citata ed è subordinata alla documentazione della non avvenuta liquidazione del conto, salvo eventuali accertamenti.

     Ove il dirigente o i suoi eredi non si avvalgono della facoltà di cui al comma precedente, possono chiedere la liquidazione dell'accantonamento previdenziale al netto di quanto eventualmente dovuto all'Istituto nazionale della previdenza sociale per la ricostituzione della relativa posizione nell'assicurazione generale obbligatoria.

     Le liquidazioni di cui al comma precedente sono effettuate in conformità ai criteri previsti nel precedente art. 22, semprechè la domanda sia avanzata nel termine di cui all'articolo stesso, termine che in ogni caso non può scadere prima del compimento di un triennio dalla data di entrata in vigore delle presenti norme.

     Le disposizioni di cui al presente articolo si estendono ai dirigenti che abbiano risolto il rapporto di impiego anteriormente alla data del 1° settembre 1950, semprechè al momento della risoluzione abbiano maturato una anzianità contributiva minima di dieci anni e non abbiano ancora ritirato il loro accantonamento previdenziale all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto [23].

     Le prestazioni sono commisurate, per i dirigenti di cui ai commi precedenti e per quelli che abbiano risolto il rapporto di impiego anteriormente al 1° gennaio 1962, alla retribuzione desunta dai contributi relativi all'ultimo anno, salvo, qualora questi siano inferiori al minimo per il 1962 di cui all'art. 6, primo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967, l'adozione della retribuzione corrispondente al minimo predetto [24].

     La media della retribuzione da prendere a base per il computo delle prestazioni previste dalle presenti norme è, per i dirigenti che abbiano risolto il rapporto di impiego tra il 1° gennaio 1962 ed il 31 dicembre 1966, calcolata sulle retribuzioni desunte dai contributi relativi al periodo decorrente dal 1° gennaio 1962 [25].

     In nessun caso la retribuzione media annua potrà essere inferiore alla media aritmetica delle retribuzioni desunte dai contributi relativi al periodo decorrente dal 1° gennaio 1954 [26].

 

          Art. 37.

     I dirigenti che abbiano a suo tempo ottenuto la liquidazione dell'accantonamento previdenziale per intervenuta risoluzione del rapporto d'impiego conseguente all'applicazione di leggi speciali e siano stati reiscritti prima dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 967, possono conseguire il riconoscimento dell'anzianità contributiva maturata anteriormente alla liquidazione stessa, dietro rimborso dell'importo liquidato maggiorato degli interessi composti, conteggiati al tasso del 5 per cento per il periodo intercorso tra la data di liquidazione e quella del rimborso.

     Tale facoltà può essere esercitata dagli interessati entro un anno dalla pubblicazione delle presenti norme.

 

          Art. 38. [27]

 

          Art. 39.

     Entro un anno dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione delle presenti norme il dirigente dimissionario o licenziato che abbia maturato almeno cinque anni di anzianità contributiva e compia il 65° anno di età entro il primo quindicennio dall'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 967, può chiedere di avvalersi della facoltà di cui al precedente art. 24.

 

          Art. 40.

     Le anticipazioni e i prelievi ad esse assimilabili effettuati a valere sul saldo degli accantonamenti previdenziali e che, all'atto della pubblicazione delle presenti norme, non siano stati in tutto o in parte rimborsati, possono essere restituiti, con la maggiorazione degli interessi composti computati al 5 per cento annuo, entro il termine massimo di 36 mesi da tale data.

     Qualora tale facoltà non sia esercitata e il rimborso non sia effettuato entro il suddetto termine, l'anzianità utile maturata alla data dell'anticipazione è decurtata nella misura corrispondente al rapporto fra l'ammontare dell'anticipazione e il saldo del conto individuale prima dell'anticipazione.

     Analogamente si procede in quei casi in cui, pur non essendo trascorso il termine di 36 mesi, la somma non sia stata in tutto o in parte restituita e si verifichino le condizioni per la concessione delle prestazioni di cui alle presenti norme.

     Ove, per sopravvenuta morte o invalidità del dirigente, il disposto dei precedenti comma risulti non operante, il conseguimento delle prestazioni è subordinato al reintegro da parte rispettivamente degli aventi diritto o del dirigente stesso della somma ancora dovuta all'Istituto.

 

          Art. 41.

     Dalla data di applicazione delle presenti norme non è più ammessa la concessione di anticipazioni sugli accantonamenti di previdenza degli iscritti, nè l'assunzione in gestione di polizze di assicurazione con premi da pagarsi mediante corrispondenti prelievi dal conto previdenziale.

 

          Art. 42.

     Gli iscritti intestatari delle polizze in atto alla data di entrata in vigore delle presenti norme debbono, entro un anno dalla data di pubblicazione delle norme stesse, optare per una delle seguenti soluzioni:

     a) ritirare le polizze con conseguente cancellazione del vincolo apposto in favore dell'Istituto, previo rimborso all'Istituto medesimo del montante dei premi prelevati dal proprio accantonamento, salva la richiesta di riconoscimento di tale montante come una anticipazione accordata prima dell'entrata in vigore delle presenti norme con la conseguente applicazione del disposto dell'art. 40;

     b) lasciarle ulteriormente in gestione all'Istituto stesso salvo beneficiare, al verificarsi degli eventi, delle prestazioni garantite dalle presenti norme, computate su una anzianità di contribuzione ridotta, ottenuta calcolando per ogni anno la sola frazione di anno corrispondente al rapporto tra il contributo rimasto all'Istituto (al netto dei premi di assicurazione pagati) e l'intero contributo annuo.

     Ove per la sopravvenuta morte o invalidità del dirigente, il disposto della lettera b) del precedente comma non risulti operante, il conseguimento delle prestazioni è subordinato al reintegro da parte rispettivamente degli eredi o del dirigente stesso, della somma ancora dovuta all'Istituto.

     Alla scadenza delle polizze o in caso di sinistro il capitale assicurato è versato al dirigente o ai beneficiari indicati nel contratto assicurativo; qualora tuttavia all'atto della scadenza il dirigente sia in attività di servizio, il capitale assicurato è accreditato al suo conto personale, salva la successiva liquidazione al momento della risoluzione del rapporto o del decesso;

     c) rinunciare alle polizze stesse nominandone unico beneficiario l'Istituto. In questo caso a tali polizze è attribuito il valore corrispondente a quello di riscatto conteggiato al momento della rinuncia. Lo scarto esistente tra il montante dei premi pagati ed il valore di riscatto così ottenuto è considerato come una anticipazione accordata al dirigente, con la conseguente applicazione delle norme contenute nell'art. 40. La presente soluzione non è adottabile per quelle polizze dei cui premi parte sia stata, prima del passaggio in gestione all'Istituto, pagata direttamente dall'intestatario.

     Il dirigente intestatario di polizze assicurative deve, entro il detto termine di un anno, dichiarare all'Istituto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, la soluzione da lui prescelta in ordine a tali polizze. In mancanza, l'Istituto interrompe il pagamento dei premi, salva, in quanto possibile, la riduzione del capitale assicurato in proporzione al numero dei premi pagati.

     In caso di opzione da parte del dirigente per la soluzione di cui sub a), il pagamento di premi di polizze è sospeso al momento della ricezione della dichiarazione di cui al comma precedente, semprechè la stessa pervenga all'Istituto almeno trenta giorni prima di quello di scadenza della rata.

     L'opzione da parte del dirigente per la soluzione di cui sub b) è subordinata alle seguenti condizioni:

     1) che l'ammontare del premio sia contenuto nei limiti della disponibilità annua computata tenendo presente l'aliquota eventualmente dovuta ai sensi del primo comma dell'art. 21, nonché gli altri eventuali impegni a carico dell'interessato;

     2) che risultino o siano comunque nominati beneficiari delle polizze gli aventi diritto a pensione di cui al primo comma del precedente art. 15 in quanto esistenti. In caso di mancanza di tali superstiti verificatasi dopo l'esercizio della opzione, il capitale assicurato è devoluto agli eredi dei beneficiari indicati in polizza previa detrazione dell'importo corrispondente al momento dei premi pagati.

 

          Art. 43.

     In tutti i casi in cui per decesso, invalidità, o già avvenuta scadenza della polizza non sia applicabile nessuna delle alternative di cui al precedente articolo, i prelievi effettuati per il pagamento di premi di assicurazione sono considerati come anticipazioni con la conseguente applicazione del disposto dell'art. 40.

 

          Art. 44.

     Il versamento dei contributi arretrati o di somme intese comunque a regolarizzare posizioni previdenziali o compensare prelievi, effettuato tra il 1° gennaio 1949 e lo scadere del secondo anno successivo alla data di entrata in vigore delle presenti norme, beneficia degli adeguamenti previsti dal precedente art. 25 nella misura attribuibile all'anno in cui il versamento stesso ha avuto luogo.

 

          Art. 45.

     Il dirigente per il quale anteriormente alla data di entrata in vigore delle presenti norme sia stato omesso per qualche periodo, in base ad accordi collettivi particolari, il versamento della quota a suo carico, è tenuto entro un anno dalla pubblicazione delle presenti norme, a regolarizzare la sua posizione previdenziale versando le somme dovute, maggiorate degli interessi composti nella misura del 5 per cento annuo.

     Qualora tale versamento non sia provveduto, o nel caso in cui l'omissione della quota predetta sia dovuta a causa diversa da quella prevista dal precedente comma, il montante delle somme dovute e non versate è computato come anticipazione non restituita, con la conseguente applicazione, al momento della liquidazione delle prestazioni, del disposto dell'art. 40.

 

          Art. 46.

     Entro un anno dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione delle presenti norme è data facoltà ai dirigenti iscritti al momento dell'entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 967, di riscattare i periodi di lavoro con qualifica di dirigente compresi tra il 1° luglio 1937 ed il 15 gennaio 1954 per i quali non sussisteva l'obbligo dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti o altre forme di previdenza stabilite per legge.

     Per ogni anno da riscattare deve essere corrisposta una somma pari all'ultima contribuzione annua, comprensiva anche della quota già a carico dell'azienda, precedente alla data in cui viene esercitata la relativa facoltà e comunque in misura non inferiore al minimo vigente nell'anno in cui si effettua l'operazione.

 

          Art. 47.

     I versamenti volontari effettuati in aggiunta a quelli obbligatori e accreditati al conto di previdenza del dirigente anteriormente alla data di entrata in vigore delle presenti norme nonché il saldo dei conti di previdenza libera che risultino accesi a tale data non sono considerati validi ai fini del computo dell'anzianità contributiva. Gli importi relativi possono essere destinati quindi o alla compensazione di premi per polizze di assicurazione addebitati, anteriormente alla data di applicazione delle presenti norme, al conto previdenziale del dirigente, oppure a scomputo di anticipazioni accordate all'interessato: in caso diverso sono rimborsati al dirigente, previa comunicazione all'azienda qualora da questa effettuati, con la maggiorazione degli interessi composti nella misura del 2 per cento annuo.

     Ove il dirigente non renda nota, entro un anno dalla data di pubblicazione delle presenti norme la destinazione prescelta, si intende adottata quella della restituzione all'interessato.

 

          Art. 48.

     I dirigenti appartenenti a particolari settori per i quali disposizioni di legge stabiliscono l'obbligo di iscrizione a speciali fondi previdenziali, e le cui aziende abbiano versato all'Istituto il residuo risultante dalla differenza tra i contributi dovuti all'Istituto stesso e quelli dovuti al Fondo speciale di previdenza possono, per il periodo compreso tra il 1° luglio 1937 e la data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 967, conguagliare tale differenza maggiorata degli interessi composti al tasso del 5 per cento previa determinazione di essa da parte dell'Istituto sulla base degli elementi in suo possesso e degli altri eventualmente forniti dalle aziende.

     Anche per i periodi scoperti da versamento per dimostrata mancanza di residuo, può essere applicato il disposto del precedente comma.

     Per esercitare la facoltà di cui al primo comma del presente articolo, il dirigente deve, entro un anno dalla pubblicazione delle presenti norme, presentare domanda all'Istituto per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

 

          Art. 49.

     Per il periodo anteriore all'entrata in vigore delle presenti norme, gli interessi relativi ai conti individuali precostituiti sono riconosciuti nella misura già accreditata o addebitata ai conti medesimi.

 

          Art. 50.

     Limitatamente al primo quindicennio di applicazioni delle presenti norme, il dirigente, che intenda avvalersi del trattamento di cui alla lettera b) del primo comma del precedente art. 10, può richiedere che la misura della pensione risultante dall'applicazione delle disposizioni sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti sia ridotta fino alla metà, fermo restando il minimo previsto dal secondo comma dell'art. 10 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

     Conseguentemente l'eventuale somma in capitale prevista al precedente art. 10 è corrisposta in misura pari alla differenza tra il montante dei contributi versati al tasso del 2 per cento e il capitale di copertura della pensione ridotta ai sensi del precedente comma.

 

          Art. 51. [28]

     Con le modalità previste dal precedente art. 28 sarà provveduto a disciplinare i rapporti tra l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e i fondi speciali di previdenza operanti in forza di apposite disposizioni legislative.

 

     Tabella A

     Coefficienti per i quali va moltiplicata la pensione annua del dirigente in relazione all'età di inizio del pensionamento [29]

Età d'inizio

Coefficienti

del pensionamento

Maschi

Femmine

55

ed età inferiori

 

0,950

56

 

 

0,960

57

 

 

0,970

58

 

 

0,980

59

 

 

0,990

60

ed età inferiori

0,950

1,000

61

 

0,960

1,037

62

 

0,970

1,078

63

 

0,980

1,122

64

 

0,990

1,172

65

 

1,000

1,225

66

 

1,047

1,283

67

 

1,095

1,342

68

 

1,144

1,401

69

 

1,195

1,464

70

 

1,249

1,539

71

 

1,308

1,602

72

 

1,371

1,680

73

 

1,440

1,764

74

 

1,516

1,857

75

 

1,600

1,960

76

 

1,693

2,075

77

 

1,799

2,205

78

 

1,920

2,353

79

 

2,057

2,520

80

 

2,210

2,708

81

 

2,368

2,901

82

 

2,535

3,106

83

 

2,706

3,315

84

 

2,880

3,529

85

 

3,055

3,743

     Per l'applicazione dei coefficienti si determina l'età dell'iscritto al giorno di decorrenza della pensione, tralasciando le frazioni di anno inferiori a sei mesi e computando per anno intero le frazioni pari o superiori a sei mesi.

 


[1] Lettera aggiunta dall'art. 1 del D.P.R. 22 marzo 1968, n. 596

[2] Comma così modificato dall' art. 1 del D.M. 24 febbraio 1984.

[3] Comma così modificato dall' art. 7 della L. 15 marzo 1973, n. 44.

[4] Comma abrogato dall'art. 9, comma 1, L. 15 marzo 1973, n. 44.

[5] Articolo abrogato dall'art. 24, D.P.R. 8 gennaio 1976, n. 58.

[6] Articolo modificato dall'art. 1 del D.P.R. 14 dicembre 1961, n. 1338, dall'art. 3 del D.P.R. 22 marzo 1968, n. 596 e abrogato dall'art. 1 del D.P.R. 8 gennaio 1976, n. 58.

[7] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181.

[8] Articolo già sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 14 dicembre 1961, n. 1338 e così ulteriormente sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 22 marzo 1968, n. 596.

[9] Comma abrogato dall'art. 3 del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181.

[10] Comma così sostituito dall'art. 5 del D.P.R. 22 marzo 1968, n. 596.

[11] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181.

[12] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181.

[13] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181.

[14] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181.

[15] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181.

[16] Articolo abrogato dall'art. 5 del D.Lgs. 24 aprile 1997, n. 181.

[17] Comma così sostituito dall'art. 11 del D.P.R. 22 marzo 1968, n. 596.

[18] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 14 dicembre 1961, n. 1338.

[19] Articolo così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 22 marzo 1968, n. 596.

[20] Articolo abrogato dall' art. 5 della L. 12 agosto 1962, n. 1338.

[21] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 14 dicembre 1961, n. 1338.

[22] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 14 dicembre 1961, n. 1338.

[23] Comma già sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 14 dicembre 1961, n. 1338 e così ulteriormente sostituito dall'art. 12 del D.P.R. 22 marzo 1968, n. 596.

[24] Comma aggiunto dall'art. 12 del D.P.R. 22 marzo 1968, n. 596.

[25] Comma aggiunto dall'art. 12 del D.P.R. 22 marzo 1968, n. 596.

[26] Comma aggiunto dall'art. 12 del D.P.R. 22 marzo 1968, n. 596.

[27] Articolo abrogato dall'art. 13 del D.P.R. 22 marzo 1968, n. 596.

[28] Articolo così sostituito dall'art. 14 del D.P.R. 22 marzo 1968, n. 596.

[29] Tabella così sostituita dalla L. 15 marzo 1973, n. 44.