§ 77.6.90 - D.P.R. 14 dicembre 1961, n. 1338.
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, recante le norme per l'attuazione della legge 27 dicembre 1953, n. [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:14/12/1961
Numero:1338


Sommario
Art. 1.      La lettera a) del primo comma dell'art. 10, l'art. 12, il primo comma dell'art. 15, il terzo comma dell'art. 18, l'art. 24, il secondo comma dell'art. 31, il secondo comma dell'art. 35, l'ultimo [...]
Art. 2.      Il termine di un anno di cui all'art. 24 del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, nel testo modificato dal precedente art. 1, decorre [...]
Art. 3.      I miglioramenti nelle prestazioni previsti dal precedente art. 1, si applicano anche alle pensioni in corso di godimento, con decorrenza dalla data di entrata in vigore delle presenti norme.
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


§ 77.6.90 - D.P.R. 14 dicembre 1961, n. 1338.

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, recante le norme per l'attuazione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

(G.U. 30 dicembre 1961, n. 322).

 

     Art. 1.

     La lettera a) del primo comma dell'art. 10, l'art. 12, il primo comma dell'art. 15, il terzo comma dell'art. 18, l'art. 24, il secondo comma dell'art. 31, il secondo comma dell'art. 35, l'ultimo comma dell'art. 36 e l'art. 38 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 686, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 10 (1° comma). a) una pensione annua vitalizia, erogabile in 13 mensilità, reversibile secondo quanto previsto al successivo art. 17, pari a tanti trentesimi dell'80% della retribuzione annua media dell'intero periodo contributivo per quanti sono gli anni di contribuzione con un massimo di 30/30simi.

Art. 12. L'importo annuo della pensione di invalidità, erogabile in 13 mensilità, in entrambi i casi previsti dall'articolo precedente, è pari a tanti 30/simi dell'80% della retribuzione media annua dell'intero periodo contributivo, quanti sono gli anni di contribuzione ed è maggiorato secondo i coefficienti di cui alla tabella A allegata alle presenti norme quando, alla data di insorgenza della invalidità, il dirigente abbia superato i limiti di età di cui al primo comma del precedente art. 10 e non goda della pensione di vecchiaia.

     In ogni caso è garantito un minimo di 10/30simi della percentuale predetta se l'invalidità è di grado compreso fra il 50 e l'80% e di 15/30simi se di grado superiore all'80%.

Art. 15 (1° comma). In caso di morte di dirigente in attività di servizio e non pensionato che, al momento del decesso, sia iscritto e abbia maturato almeno due anni di anzianità contributiva, spetta al coniuge superstite, ai figli legittimi, naturali riconosciuti, legittimati o adottivi e agli affiliati di età inferiore ai 21 anni o, in mancanza di coniuge ed orfani, ai genitori o agli adottanti o agli affiliati viventi a carico, una pensione indiretta nella misura indicata dal successivo art. 16.

Art. 18 (3° comma). Non hanno diritto a pensione il coniuge superstite ed i figli quando il matrimonio abbia avuto luogo dopo il collocamento in pensione del dirigente. Non hanno ugualmente diritto a pensione i figli naturali riconosciuti, i legittimati, gli adottivi e gli affiliati quando il riconoscimento, la legittimazione, l'adozione e l'affiliazione abbiano avuto luogo dopo il conseguimento della pensione da parte del dirigente. Le pensioni di invalidità sono tuttavia reversibili quando il matrimonio, il riconoscimento, la legittimazione, l'adozione o l'affiliazione abbiano avuto luogo prima del compimento, da parte del dirigente, del 65° anno di età, se uomo, o del 60° se donna.

Art. 24. Il dirigente dimissionario o licenziato, che abbia maturato almeno cinque anni di anzianità contributiva, ha la facoltà di continuare i versamenti onde fruire delle prestazioni di cui alle presenti norme, purché tale facoltà sia esercitata entro un anno dalla data di risoluzione del rapporto d'impiego.

     La misura di tali versamenti, comprensivi anche della quota già a carico dell'azienda, deve essere non superiore a quella dell'ultimo anno di servizio e non inferiore al minimo in vigore al momento della cessazione della contribuzione obbligatoria, con facoltà per il dirigente di adeguare i versamenti volontari in proporzione delle variazioni eventualmente intervenute tra il minimo di contribuzione in vigore all'atto della risoluzione del rapporto e quello vigente alla data dei singoli versamenti, a norma dell'art. 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967.

Art. 31 (2° comma). Al "Fondo assistenza" sono attribuite le seguenti entrate:

     a) lasciti, donazioni, erogazioni, etc.;

     b) il 50% dei proventi netti delle penalità previste dall'art. 10 della legge 27 dicembre 1953, n. 967;

     c) il provento dei conti individuali non richiesti dagli aventi diritto a termini dall'art. 22 e il 25% del provento dei conti individuali intestati ai dirigenti deceduti senza lasciare superstiti aventi diritto a prestazioni;

     d) eventuali assegnazioni a fronte di particolari esigenze, contenute, in ogni caso, entro il limite massimo del 5% dell'incremento annuo del Fondo di riserva tecnica generale;

     e) gli interessi sulle disponibilità del Fondo nella misura indicata al capoverso dell'art. 7;

     f) i redditi patrimoniali delle attività di pertinenza del Fondo medesimo.

Art. 35 (2° comma). Conseguentemente, per gli iscritti di cui al comma precedente, i minimi previsti dall'ultimo comma dell'art. 12 sono unificati nella misura di 10/30simi.

Art. 36 (ultimo comma). Le disposizioni di cui al presente articolo si estendono ai dirigenti che abbiano risolto il rapporto d'impiego anteriormente alla data del 1° settembre 1950, semprechè al momento della risoluzione abbiano maturato una anzianità contributiva minima di 10 anni e non abbiano ancora ritirato in loro accantonamento previdenziale all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto. Le prestazioni sono commisurate alla retribuzione desunta dai contributi dell'ultimo anno salvo, ove questi siano inferiori al minimo per il 1954 di cui all'art. 6, primo comma, della legge 27 dicembre 1953, n. 967, l'adozione della retribuzione corrispondente al minimo predetto.

Art. 38. La media delle retribuzioni da prendere a base per il computo delle prestazioni previste dalle presenti norme è, per i dirigenti con anzianità contributiva anteriore alla data del 15 gennaio 1954, effettuata sulle retribuzioni desunte dai contributi relativi al periodo successivo al 1° gennaio 1954.

 

          Art. 2.

     Il termine di un anno di cui all'art. 24 del regolamento approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, nel testo modificato dal precedente art. 1, decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anzichè dalla risoluzione del rapporto d'impiego, quando la revisione stessa siasi verificata anteriormente alla predetta data e il dirigente non abbia liquidato il capitale accantonato sul proprio conto di previdenza.

 

          Art. 3.

     I miglioramenti nelle prestazioni previsti dal precedente art. 1, si applicano anche alle pensioni in corso di godimento, con decorrenza dalla data di entrata in vigore delle presenti norme.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.