| Settore: | Normativa nazionale |
| Materia: | 77. Previdenza |
| Capitolo: | 77.6 pensioni |
| Data: | 30/06/1959 |
| Numero: | 686 |
| Sommario |
| Art. 1. L'aliquota della retribuzione annua media dell'intero periodo contributivo sulla quale si effettua il computo dell'ammontare annuo delle pensioni di vecchiaia, di invalidità e per i superstiti, [...] |
| Art. 2. L'aumento ha decorrenza dal 1° luglio 1958 e si applica anche alle pensioni in corso di godimento a tale data. |
§ 77.6.83 - D.P.R. 30 giugno 1959, n. 686.
Aumento della percentuale della retribuzione su cui è calcolata la pensione dei dirigenti di aziende industriali.
(G.U. 3 settembre 1959, n. 211).
L'aliquota della retribuzione annua media dell'intero periodo contributivo sulla quale si effettua il computo dell'ammontare annuo delle pensioni di vecchiaia, di invalidità e per i superstiti, ai sensi degli articoli 10, 12 delle norme per l'attuazione della
L'aumento ha decorrenza dal 1° luglio 1958 e si applica anche alle pensioni in corso di godimento a tale data.