§ 77.5.40 – D.Lgs. 9 marzo 1948, n. 258.
Nuove provvidenze economiche a favore dei grandi invalidi titolari di pensioni privilegiate ordinarie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.5 indennità
Data:09/03/1948
Numero:258


Sommario
Art. 1.      Gli assegni di superinvalidità di cui all'art. 1 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, sono temporaneamente aumentati di
Art. 2. 
Art. 3.      I miglioramenti derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli sono dovuti con effetto dal 1° marzo 1948
Art. 4.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio, con proprio decreto, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto


§ 77.5.40 – D.Lgs. 9 marzo 1948, n. 258. [1]

Nuove provvidenze economiche a favore dei grandi invalidi titolari di pensioni privilegiate ordinarie.

(G.U. 15 aprile 1948, n. 89).

 

     Art. 1.

     Gli assegni di superinvalidità di cui all'art. 1 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, sono temporaneamente aumentati di:

 

lettera A

annue

L.162.000

" A-bis

"

" 153.000

" B

"

" 135.000

" C

"

" 135.000

" D

"

" 135.000

" E

"

" 126.000

" F

"

" 117.000

" G

"

" 117.000

 

          Art. 2. [2]

 

          Art. 3.

     I miglioramenti derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli sono dovuti con effetto dal 1° marzo 1948.

 

          Art. 4.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio, con proprio decreto, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 28 dicembre 1952, n. 4417.

[2] Articolo abrogato dall'art. 23 della L. 25 febbraio 1971, n. 95.