Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.5 indennità |
Data: | 09/03/1948 |
Numero: | 258 |
Sommario |
Art. 1. Gli assegni di superinvalidità di cui all'art. 1 del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, sono temporaneamente aumentati di |
Art. 2. |
Art. 3. I miglioramenti derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli sono dovuti con effetto dal 1° marzo 1948 |
Art. 4. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio, con proprio decreto, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto |
§ 77.5.40 – D.Lgs. 9 marzo 1948, n. 258. [1]
Nuove provvidenze economiche a favore dei grandi invalidi titolari di pensioni privilegiate ordinarie.
(G.U. 15 aprile 1948, n. 89).
Gli assegni di superinvalidità di cui all'art. 1 del
lettera A |
annue |
L.162.000 |
" A-bis |
" |
" 153.000 |
" B |
" |
" 135.000 |
" C |
" |
" 135.000 |
" D |
" |
" 135.000 |
" E |
" |
" 126.000 |
" F |
" |
" 117.000 |
" G |
" |
" 117.000 |
I miglioramenti derivanti dall'applicazione dei precedenti articoli sono dovuti con effetto dal 1° marzo 1948.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio, con proprio decreto, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
[1] Ratificato dall'art. unico della
[2] Articolo abrogato dall'art. 23 della