Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.1 assistenza e previdenza |
Data: | 17/12/1958 |
Numero: | 1206 |
Sommario |
Art. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1958, gli assegni familiari e i relativi contributi per il settore dell'agricoltura della Cassa unica per gli assegni stessi sono determinati [...] |
Art. 2. Il contributo dello Stato previsto dall'art. 2, lettera b), della legge 25 novembre 1957, n. 1176, a favore della gestione dell'agricoltura della Cassa unica per gli [...] |
Art. 3. All'onere di lire 2.690 milioni, derivante dalla presente legge nell'esercizio 1957-58 si provvederà con una aliquota delle disponibilità nette recate dalla legge 24 [...] |
Art. 4. Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'art. 1 della legge 14 aprile 1956, n. 307, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi |
§ 2.1.44 – L. 17 dicembre 1958, n. 1206. [1]
Aumento della misura degli assegni familiari nei confronti degli operai dell'agricoltura.
(G.U. 26 gennaio 1959, n. 20).
A decorrere dal 1° gennaio 1958, gli assegni familiari e i relativi contributi per il settore dell'agricoltura della Cassa unica per gli assegni stessi sono determinati nelle misure previste dalla tabella B annessa alla presente legge.
Il contributo dello Stato previsto dall'art. 2, lettera b), della
All'onere di lire 2.690 milioni, derivante dalla presente legge nell'esercizio 1957-58 si provvederà con una aliquota delle disponibilità nette recate dalla
All'onere di lire 5.380 milioni derivante nell'esercizio finanziario 1958-59 si provvederà a carico del capitolo n. 493 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per detto esercizio.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'art. 1 della
Tabella B
Assegni familiari e relativo contributo per l'agricoltura - (Per i dirigenti e gli impiegati gli assegni e il contributo sono comprensivi degli assegni di caropane e del relativo contributo stabiliti dal
Aventi diritto |
Per ciascun figlio |
Per il coniuge |
Per ciascun ascendente |
Dirigenti e impiegati |
167 |
116 |
55 |
Operai |
110 |
70 |
50 |
A) Assegni giornalieri - B) Contributo (a carico del datore di lavoro)
Per gli operai: L. 110,10 per giornata di lavoro;
Per i dirigenti e impiegati: 36,50 per cento sulla retribuzione lorda.
C) Ammontare della retribuzione dei dirigenti e impiegati assoggettabile a contributo
Limite |
minimo: |
|
L. |
500 |
giornaliere. |
Limite |
massimo: |
per le retribuzioni riferite a mese |
" |
18.750 |
|
" |
" |
per le retribuzioni riferite a quindicina o a quattordicina |
" |
9.375 |
|
" |
" |
per le retribuzioni riferite a settimana |
" |
4.687 |
|
" |
" |
per le retribuzioni riferite a giornata |
" |
750 |
|
[1] Abrogata dall'art. 1 del