§ 77.3.123 - Legge 9 giugno 1999, n. 172.
Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.3 contributi previdenziali
Data:09/06/1999
Numero:172


Sommario
Art. 1.  Riapertura del termine di cui all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36.
Art. 2.  Copertura finanziaria.


§ 77.3.123 - Legge 9 giugno 1999, n. 172.

Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali.

(G.U. 16 giugno 1999, n. 139).

 

     Art. 1. Riapertura del termine di cui all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36.

     1. Il termine per la presentazione della domanda per la ricostruzione assicurativa, di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, già prorogato con la legge 19 dicembre 1979, n. 648, è differito fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 2. Copertura finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.800 milioni per l'anno 1999 e in lire 5.200 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede, per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e, per gli anni 2000 e successivi, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.2.1 "Occupazione" dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1999, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.

     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.