Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.3 contributi previdenziali |
Data: | 09/06/1999 |
Numero: | 172 |
Sommario |
Art. 1. Riapertura del termine di cui all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36. |
Art. 2. Copertura finanziaria. |
§ 77.3.123 - Legge 9 giugno 1999, n. 172.
Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali.
(G.U. 16 giugno 1999, n. 139).
Art. 1. Riapertura del termine di cui all'articolo 5 della
1. Il termine per la presentazione della domanda per la ricostruzione assicurativa, di cui al primo comma dell'articolo 5 della
Art. 2. Copertura finanziaria.
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.800 milioni per l'anno 1999 e in lire 5.200 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede, per l'anno 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e, per gli anni 2000 e successivi, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.2.1 "Occupazione" dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1999, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.