§ 77.2.26 - Legge 9 novembre 1957, n. 1126.
Corresponsione della indennità post-sanatoriale nei confronti degli assistiti dalla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi che [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.2 assicurazioni obbligatorie
Data:09/11/1957
Numero:1126


Sommario
Art. 1.      Con effetto dal 1° agosto 1957 l'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1504, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      L'indennità post-sanatoriale di cui all'art. 4 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, ed all'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1504, spetta anche nel caso in cui l'assistito attenda a [...]
Art. 3.      Per l'assistito che fruisca di retribuzione ridotta e che non presti alcuna attività lavorativa la misura del trattamento economico post-sanatoriale non può essere inferiore a quella spettante [...]
Art. 4.      Salvo quanto è previsto dal precedente art. 1, la presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1956, n. 1504.


§ 77.2.26 - Legge 9 novembre 1957, n. 1126. [1]

Corresponsione della indennità post-sanatoriale nei confronti degli assistiti dalla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi che attendono a proficuo lavoro.

(G.U. 4 dicembre 1957, n. 299)

 

     Art. 1.

     Con effetto dal 1° agosto 1957 l'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1504, è sostituito dal seguente:

     "Art. 1.

     Ai lavoratori assicurati obbligatoriamente per la tubercolosi, assistiti in dipendenza di assicurazione propria con ricovero in luogo di cura o ambulatorialmente, in sostituzione delle indennità di cui agli articoli 1 e 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, spetta una indennità giornaliera, di lire 300. L'indennità è maggiorata, per i familiari di cui all'art. 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, modificato dall'art. 2 della legge 9 agosto 1954, n. 657, di un importo pari a quello degli assegni familiari del settore dell'industria.

     Durante il periodo di ricovero in luogo di cura, se l'assicurato ha persone di famiglia a carico, l'indennità giornaliera è corrisposta per l'importo di lire 150 allo stesso assistito e per l'importo di lire 150, unitamente alle maggiorazioni indicate nel comma precedente, alla persona da lui delegata, da scegliersi nell'ambito dei familiari aventi diritto alle maggiorazioni medesime".

 

          Art. 2.

     L'indennità post-sanatoriale di cui all'art. 4 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, ed all'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1504, spetta anche nel caso in cui l'assistito attenda a proficuo lavoro o fruisca comunque dell'intera retribuzione.

     (Omissis) [2]

 

          Art. 3.

     Per l'assistito che fruisca di retribuzione ridotta e che non presti alcuna attività lavorativa la misura del trattamento economico post-sanatoriale non può essere inferiore a quella spettante agli assistiti che attendono a proficuo lavoro.

 

          Art. 4.

     Salvo quanto è previsto dal precedente art. 1, la presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1956, n. 1504.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2]  Comma abrogato dall'art. 2 della L. 14 novembre 1963, n. 1540.