Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.2 assicurazioni obbligatorie |
Data: | 09/11/1957 |
Numero: | 1126 |
Sommario |
Art. 1. Con effetto dal 1° agosto 1957 l'art. 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1504, è sostituito dal seguente: |
Art. 2. L'indennità post-sanatoriale di cui all'art. 4 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, ed all'art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1504, spetta anche nel caso in cui l'assistito attenda a [...] |
Art. 3. Per l'assistito che fruisca di retribuzione ridotta e che non presti alcuna attività lavorativa la misura del trattamento economico post-sanatoriale non può essere inferiore a quella spettante [...] |
Art. 4. Salvo quanto è previsto dal precedente art. 1, la presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1956, n. 1504. |
§ 77.2.26 - Legge 9 novembre 1957, n. 1126. [1]
Corresponsione della indennità post-sanatoriale nei confronti degli assistiti dalla assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi che attendono a proficuo lavoro.
(G.U. 4 dicembre 1957, n. 299)
Con effetto dal 1° agosto 1957 l'art. 1 della
"Art. 1.
Ai lavoratori assicurati obbligatoriamente per la tubercolosi, assistiti in dipendenza di assicurazione propria con ricovero in luogo di cura o ambulatorialmente, in sostituzione delle indennità di cui agli articoli 1 e 2 della
Durante il periodo di ricovero in luogo di cura, se l'assicurato ha persone di famiglia a carico, l'indennità giornaliera è corrisposta per l'importo di lire 150 allo stesso assistito e per l'importo di lire 150, unitamente alle maggiorazioni indicate nel comma precedente, alla persona da lui delegata, da scegliersi nell'ambito dei familiari aventi diritto alle maggiorazioni medesime".
L'indennità post-sanatoriale di cui all'art. 4 della
(Omissis) [2]
Per l'assistito che fruisca di retribuzione ridotta e che non presti alcuna attività lavorativa la misura del trattamento economico post-sanatoriale non può essere inferiore a quella spettante agli assistiti che attendono a proficuo lavoro.
Salvo quanto è previsto dal precedente art. 1, la presente legge ha effetto dalla data di entrata in vigore della
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Comma abrogato dall'art. 2 della