Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 2. Agricoltura |
Capitolo: | 2.1 assistenza e previdenza |
Data: | 09/08/1954 |
Numero: | 657 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 69 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, successivamente modificato con la legge 28 dicembre 1950, n. 1116, è sostituito dal seguente |
Art. 2. Il 3° comma dell'art. 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, è sostituito dal seguente |
Art. 3. L'art. 18 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, successivamente modificato con l'art. 1 della legge 30 giugno 1951, n. 606, è sostituito dal seguente |
Art. 4. Il diritto all'indennità post-sanatoriale, di cui alla legge 28 febbraio 1953, n. 86, è riconosciuto ai coloni, mezzadri e loro familiari anche nel caso che essi [...] |
§ 2.1.31 – L. 9 agosto 1954, n. 657. [1]
Provvedimenti relativi a lavoratori tubercolotici e loro familiari, assistiti in regime assicurativo e disciplina della indennità post-sanatoriale a favore dei coloni e mezzadri.
(G.U. 19 agosto 1954, n. 189).
L'art. 69 del regio
"Le prestazioni dell'assicurazione concernenti la cura si estendono a favore delle persone di famiglia dell'assicurato.
Quali componenti la famiglia si intendono:
a) la moglie dell'assicurato;
b) il marito invalido di donna assicurata;
c) i figli legittimi o naturali, i figli adottivi e gli affiliati; i figli nati da precedente matrimonio del coniuge dell'assicurato, i figli naturali del coniuge, i fratelli e le sorelle viventi a carico.
Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati.
Il limite massimo di età per il diritto alle prestazioni concernenti la cura della tubercolosi è fissato per tutte le persone di cui alla lettera c) fino al compimento degli anni 20.
Per le persone di cui alla lettera c), che siano regolarmente iscritte ad Università o Istituti universitari, Conservatori di musica ed Accademie di belle arti, Atenei ecclesiastici per studi superiori e non abbiano già conseguito una laurea o diploma equivalente, il limite di età è ulteriormente elevato fino al compimento degli studi superiori o universitari e comunque non oltre il 26° anno di età, sempre che essi risultino a carico del lavoratore assicurato.
Le persone di cui ai commi precedenti, che risultino inabili permanentemente al lavoro, usufruiscono delle prestazioni sanitarie indipendentemente dai limiti di età".
Il 3° comma dell'art. 2 della
"l'indennità, di cui al primo comma, spetta anche per i seguenti familiari risultanti viventi a carico dell'assicurato al momento del ricovero: i fratelli e le sorelle di età non superiore agli anni 18 o a qualsiasi età se inabili al lavoro; gli adottanti, gli affilianti, i genitori, il patrigno e la matrigna, di età superiore a 55 anni se si tratta della madre o della matrigna e a 60 anni se si tratta del padre o del patrigno, ovvero a qualunque età se invalidi al lavoro, nonché le persone viventi a carico alle quali l'assicurato fu affidato come esposto".
L'art. 18 del regio
"L'assicurato che abbia usufruito una prima volta delle prestazioni antitubercolari conserva il diritto alle prestazioni economiche e sanitarie anche se venga a mancare il requisito di contribuzione previsto dall'art. 17 del regio
Il diritto all'indennità post-sanatoriale, di cui alla
E' abrogato il 2° comma dell'art. 7 della
[1] Abrogata dall'art. 24 del