§ 2.1.31 – L. 9 agosto 1954, n. 657.
Provvedimenti relativi a lavoratori tubercolotici e loro familiari, assistiti in regime assicurativo e disciplina della indennità post-sanatoriale a [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.1 assistenza e previdenza
Data:09/08/1954
Numero:657


Sommario
Art. 1.      L'art. 69 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, successivamente modificato con la legge 28 dicembre 1950, n. 1116, è sostituito dal seguente
Art. 2.      Il 3° comma dell'art. 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, è sostituito dal seguente
Art. 3.      L'art. 18 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, successivamente modificato con l'art. 1 della legge 30 giugno 1951, n. 606, è sostituito dal seguente
Art. 4.      Il diritto all'indennità post-sanatoriale, di cui alla legge 28 febbraio 1953, n. 86, è riconosciuto ai coloni, mezzadri e loro familiari anche nel caso che essi [...]


§ 2.1.31 – L. 9 agosto 1954, n. 657. [1]

Provvedimenti relativi a lavoratori tubercolotici e loro familiari, assistiti in regime assicurativo e disciplina della indennità post-sanatoriale a favore dei coloni e mezzadri.

(G.U. 19 agosto 1954, n. 189).

 

     Art. 1.

     L'art. 69 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, successivamente modificato con la legge 28 dicembre 1950, n. 1116, è sostituito dal seguente:

     "Le prestazioni dell'assicurazione concernenti la cura si estendono a favore delle persone di famiglia dell'assicurato.

     Quali componenti la famiglia si intendono:

     a) la moglie dell'assicurato;

     b) il marito invalido di donna assicurata;

     c) i figli legittimi o naturali, i figli adottivi e gli affiliati; i figli nati da precedente matrimonio del coniuge dell'assicurato, i figli naturali del coniuge, i fratelli e le sorelle viventi a carico.

     Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati.

     Il limite massimo di età per il diritto alle prestazioni concernenti la cura della tubercolosi è fissato per tutte le persone di cui alla lettera c) fino al compimento degli anni 20.

     Per le persone di cui alla lettera c), che siano regolarmente iscritte ad Università o Istituti universitari, Conservatori di musica ed Accademie di belle arti, Atenei ecclesiastici per studi superiori e non abbiano già conseguito una laurea o diploma equivalente, il limite di età è ulteriormente elevato fino al compimento degli studi superiori o universitari e comunque non oltre il 26° anno di età, sempre che essi risultino a carico del lavoratore assicurato.

     Le persone di cui ai commi precedenti, che risultino inabili permanentemente al lavoro, usufruiscono delle prestazioni sanitarie indipendentemente dai limiti di età".

 

          Art. 2.

     Il 3° comma dell'art. 2 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, è sostituito dal seguente:

     "l'indennità, di cui al primo comma, spetta anche per i seguenti familiari risultanti viventi a carico dell'assicurato al momento del ricovero: i fratelli e le sorelle di età non superiore agli anni 18 o a qualsiasi età se inabili al lavoro; gli adottanti, gli affilianti, i genitori, il patrigno e la matrigna, di età superiore a 55 anni se si tratta della madre o della matrigna e a 60 anni se si tratta del padre o del patrigno, ovvero a qualunque età se invalidi al lavoro, nonché le persone viventi a carico alle quali l'assicurato fu affidato come esposto".

 

          Art. 3.

     L'art. 18 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, successivamente modificato con l'art. 1 della legge 30 giugno 1951, n. 606, è sostituito dal seguente:

     "L'assicurato che abbia usufruito una prima volta delle prestazioni antitubercolari conserva il diritto alle prestazioni economiche e sanitarie anche se venga a mancare il requisito di contribuzione previsto dall'art. 17 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636. Tale diritto - per le sole prestazioni sanitarie - sussiste pure per le persone di famiglia dell'assicurato di cui all'art. 1 della presente legge, quando non siano trascorsi oltre due anni dalla data di dimissione dal ricovero precedente".

 

          Art. 4.

     Il diritto all'indennità post-sanatoriale, di cui alla legge 28 febbraio 1953, n. 86, è riconosciuto ai coloni, mezzadri e loro familiari anche nel caso che essi rientrino nel fondo o nel podere, purché non riprendano la loro normale e continuativa attività di lavoro.

     E' abrogato il 2° comma dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1953, n. 86.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.