Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.1 assegni familiari |
Data: | 21/12/1966 |
Numero: | 1089 |
Sommario |
Art. 1. Il trattamento previsto dall'art. 46 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 13 maggio 1965, n. 431, per le categorie dei [...] |
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...] |
§ 77.1.42 - D.L. 21 dicembre 1966, n. 1089 [1] .
Corresponsione ai lavoratori in Cassa integrazione guadagni degli assegni familiari e proroga della corresponsione degli assegni familiari ai disoccupati in luogo delle maggiorazioni per carichi di famiglia
(G.U. 22 dicembre 1967, n. 321)
Il trattamento previsto dall'art. 46 del
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Detti assegni sono corrisposti a carico della Cassa unica per gli assegni familiari, osservando, in quanto applicabile, la disposizione di cui al terzo comma dell'art. 14 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. unico della