Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.1 assegni familiari |
Data: | 16/05/1956 |
Numero: | 504 |
Sommario |
Art. 1. Gli assegni familiari e i relativi contributi per i settori dell'industria e del commercio e professioni e arti della Cassa unica degli assegni stessi, in vigore alla [...] |
Art. 2. Gli assegni familiari del settore del credito della Cassa unica degli assegni stessi in vigore al 1° luglio 1954 sono aumentati, dalla stessa data, di lire 337 mensili [...] |
Art. 3. Gli assegni familiari e il relativo contributo per il settore dell'assicurazione della Cassa unica degli assegni stessi, in vigore alla data del 1° luglio 1954, sono [...] |
Art. 4. Gli assegni familiari e il relativo contributo per la gestione dei giornalisti professionisti aventi rapporto d'impiego con imprese editoriali, sono elevati, con [...] |
Art. 5. Le attività e le passività del cessato settore unico per il credito, l'assicurazione e i servizi tributari appaltati della Cassa unica degli assegni familiari sono [...] |
Art. 6. Nulla è innovato alla procedura stabilita dalle disposizioni vigenti in materia di determinazioni e modifiche dei contributi |
§ 77.1.33 - Legge 16 maggio 1956, n. 504.
Disposizioni varie in materia di assegni familiari.
(G.U. 15 giugno 1956, n. 147)
Gli assegni familiari e i relativi contributi per i settori dell'industria e del commercio e professioni e arti della Cassa unica degli assegni stessi, in vigore alla data del 1° agosto 1954, sono elevati, con decorrenza dal periodo di paga in corso alla data medesima, alle misure seguenti, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal
a) industria: assegni: lire 960 settimanali per ciascun figlio; lire 648 per il coniuge; lire 330 per ciascun ascendente;
contributo: 29,90 per cento sulla retribuzione lorda;
b) commercio e professioni e arti: assegni: lire 4160 mensili per ciascun figlio; lire 2808 per il coniuge; lire 1430 per ciascun ascendente;
contributo: 21 per cento sulla retribuzione lorda.
Con decorrenza dal 1° aprile 1956 gli assegni e i contributi predetti sono ulteriormente elevati alle seguenti misure:
a) industria: assegni: lire 1002 settimanali per ciascun figlio; lire 696 per il coniuge; lire 330 per ciascun ascendente;
contributo: 31,30 per cento sulla retribuzione lorda;
b) commercio e professioni e arti: assegni: lire 4342 mensili per ciascun figlio; lire 3016 per il coniuge; lire 1430 per ciascun ascendente;
contributo: 21 per cento sulla retribuzione lorda.
Resta in vigore per il settore dell'industria, in aggiunta ai contributi di cui alle lettere a) del primo e del secondo comma, e fino all'estinzione del disavanzo della gestione, l'addizionale dell'1,50 per cento della retribuzione, stabilita dall'art. 3 della
Gli assegni familiari del settore del credito della Cassa unica degli assegni stessi in vigore al 1° luglio 1954 sono aumentati, dalla stessa data, di lire 337 mensili rispettivamente per ciascun figlio, per il coniuge e per ciascun ascendente.
A decorrere dal 1° novembre 1954, gli assegni familiari per lo stesso settore sono elevati alla misura di lire 5356 mensili, rispettivamente per ciascun figlio, per il coniuge e per ciascun ascendente, comprensiva degli assegni di caropane stabiliti dal
Dalla stessa data di cui al comma precedente, il contributo è elevato al 48,20 per cento della retribuzione lorda, comprensivo del contributo di caropane stabilito dal decreto del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e successive modificazioni.
A decorrere dal 1° novembre 1954 gli assegni familiari ai dirigenti dello stesso settore e il relativo contributo sono corrisposti ai sensi del secondo e terzo comma del presente articolo.
Gli assegni familiari e il relativo contributo per il settore dell'assicurazione della Cassa unica degli assegni stessi, in vigore alla data del 1° luglio 1954, sono elevati dalla stessa data, alle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal
assegni: lire 3120 mensili per ciascun figlio; lire 2496 mensili per il coniuge; lire 1716 mensili per ciascun ascendente;
contributo: 16,50 per cento sulla retribuzione lorda.
Gli assegni familiari e il relativo contributo per la gestione dei giornalisti professionisti aventi rapporto d'impiego con imprese editoriali, sono elevati, con decorrenza dal 1° agosto 1954, alle seguenti misure, comprensive degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal
assegni: lire 4160 mensili per ciascun figlio; lire 2808 mensili per il coniuge; lire 1430 mensili per ciascun ascendente;
contributo: 27 per cento sulla retribuzione lorda.
E' applicata a favore della gestione predetta, in aggiunta al contributo predetto, e con la stessa decorrenza di esso, un'addizionale dell'1 per cento della retribuzione fino all'estinzione del disavanzo della gestione medesima.
Le attività e le passività del cessato settore unico per il credito, l'assicurazione e i servizi tributari appaltati della Cassa unica degli assegni familiari sono devolute ai settori del credito, dell'assicurazione e dei servizi tributari appaltati, istituiti con l'art. 6 del
Nulla è innovato alla procedura stabilita dalle disposizioni vigenti in materia di determinazioni e modifiche dei contributi.