§ 77.1.28 - Legge 31 marzo 1954, n. 117.
Disposizioni varie in materia di assegni familiari


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.1 assegni familiari
Data:31/03/1954
Numero:117


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 16 giugno 1952, gli assegni familiari per il settore dell'industria della Cassa unica per gli assegni stessi sono [...]
Art. 2.      Con la stessa decorrenza di cui al precedente art. 1, l'importo della retribuzione giornaliera fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni [...]
Art. 3.      A far tempo dal primo periodo di paga avente inizio nel gennaio 1954 l'aliquota del contributo per gli assegni familiari prevista dall'allegata tabella A, è elevata al [...]
Art. 4.      Per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ammontare della retribuzione al lordo corrisposta al lavoratore, fino alla [...]
Art. 5.      Le disposizioni di cui all'art. 15, comma terzo e quarto, della legge 4 aprile 1952, n. 218, sono estese ai contributi dovuti per la Cassa unica assegni familiari, per [...]
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 77.1.28 - Legge 31 marzo 1954, n. 117. [1]

Disposizioni varie in materia di assegni familiari

(G.U. 30 aprile 1954, n. 99)

 

 

     Art. 1.

     A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 16 giugno 1952, gli assegni familiari per il settore dell'industria della Cassa unica per gli assegni stessi sono determinati nella misura unica per gli impiegati ed operai, prevista dalla tabella A allegata alla presente legge vistata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

 

          Art. 2.

     Con la stessa decorrenza di cui al precedente art. 1, l'importo della retribuzione giornaliera fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1948, n. 1136, è elevato, per i soli lavoratori di sesso maschile, a L. 900.

 

          Art. 3.

     A far tempo dal primo periodo di paga avente inizio nel gennaio 1954 l'aliquota del contributo per gli assegni familiari prevista dall'allegata tabella A, è elevata al 28,50 per cento della retribuzione.

     Con la stessa decorrenza di cui al precedente comma è dovuta un'addizionale, al contributo predetto, dell'1,50 per cento della retribuzione fino all'estinzione del disavanzo prodottosi nella gestione per il settore dell'industria della Cassa unica per gli assegni familiari in dipendenza dell'aumento delle misure degli assegni stessi disposto con l'art. 1 della presente legge.

 

          Art. 4.

     Per cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ammontare della retribuzione al lordo corrisposta al lavoratore, fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per la Cassa unica assegni familiari, la Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria e la Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati, può essere modificato, in relazione all'andamento delle gestioni, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il tesoro.

     Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 861, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

 

          Art. 5.

     Le disposizioni di cui all'art. 15, comma terzo e quarto, della legge 4 aprile 1952, n. 218, sono estese ai contributi dovuti per la Cassa unica assegni familiari, per la Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria e per la Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati.

 

          Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

 

     Tabella A Assegni familiari e relativi contributi per l'industria(Comprensivi degli assegni di caropane e dei relativi contributi stabiliti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563 e successive modificazioni)

     A) Assegni settimanali (Ragguagliabili a giornata, a quindicina o a mese, secondo il rapporto di 1:6, di 1x2, di 1x4 rispettivamente, più nel secondo caso un assegno giornaliero e due nel terzo)

Aventi diritto

Per ciascun figlio

Per il coniuge

Per ciascun ascendente

Operai ed impiegati

L. 918

L. 600

L. 330

     B) Contributi (A carico del datore di lavoro)

     Misura: 22,50 per cento sulla retribuzione lorda.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.