Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 76. Poste |
Capitolo: | 76.4 personale |
Data: | 31/07/1954 |
Numero: | 723 |
Sommario |
Art. 1. Il ruolo del personale di gruppo C della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è modificato come segue e comprende: |
Art. 2. I posti di primo ufficiale meccanico elettricista (grado 9° del quadro D di cui alla tabella allegata alla presente legge) sono conferiti con le norme previste dal primo comma dell'art. 11 del [...] |
Art. 3. I posti di primo ufficiale radiotelegrafista e di primo ufficiale radioelettricista (grado 9° del quadro F di cui alla tabella allegata alla presente legge) sono conferiti con le norme previste [...] |
Art. 4. Dopo il primo collocamento nei quadri del personale delle officine di posta pneumatica urbana, da effettuarsi con le norme transitorie di cui ai successivi articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11, tanto [...] |
Art. 5. Per la durata di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del conferimento dei posti di primo ufficiale meccanico elettricista (grado 9° del quadro D di cui alla [...] |
Art. 6. Nella prima applicazione della presente legge, i posti previsti nei quadri G e H dell'allegata tabella sono conferiti mediante concorsi per titoli ed esami, al personale della posta pneumatica [...] |
Art. 7. Per il conferimento dei posti previsti dall'articolo precedente saranno banditi i seguenti concorsi, rispettivamente riservati alle sottoindicate categorie di personale: |
Art. 8. L'esame del concorso previsto nelle lettere a) e b) del precedente art. 7 consta di una prova pratica e di una orale sui seguenti argomenti: |
Art. 9. L'esame del concorso previsto nella lettera c) del precedente art. 7 consta di una prova pratica e di una prova orale sui seguenti argomenti: |
Art. 10. La Commissione esaminatrice per i concorsi previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 7, da nominarsi con decreto Ministeriale, sarà composta di un funzionario di grado non inferiore al 5° del [...] |
Art. 11. Per ciascuno dei tre concorsi previsti dal precedente art. 7 viene compilata una distinta graduatoria e le nomine dei vincitori si effettuano nel modo seguente: |
Art. 12. Al personale di ruolo di gruppo C e di quello subalterno dipendente dall'Amministrazione delle poste o delle telecomunicazioni, che in virtù degli articoli 96 e 99 del regio decreto-legge 2 [...] |
Art. 13. Ferma restando la disposizione di cui all'art. 5, comma terzo, del decreto legislativo 18 marzo 1948, n. 376, nel quadro transitorio del ruolo del personale di gruppo B di cui alla tabella n. 2 [...] |
Art. 14. Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte con le disponibilità dello stanziamento del capitolo 1 dello stato di previsione dell'Azienda autonoma [...] |
§ 76.4.16 - Legge 31 luglio 1954, n. 723. [1]
Norme concernenti l'ordinamento di alcune categorie del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
(G.U. 27 agosto 1954, n. 196).
Il ruolo del personale di gruppo C della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è modificato come segue e comprende:
a) un quadro dei capi di ufficio e un quadro del personale esecutivo di ufficio;
b) un quadro dei capi delle officine postelegrafiche e un quadro del personale esecutivo delle officine postelegrafiche;
c) un quadro dei capi radiotelegrafisti e capi radioelettricisti e un quadro del personale esecutivo radiotelegrafista e radioelettricista;
d) un quadro dei capi delle officine di posta pneumatica urbana e un quadro del personale esecutivo delle officine di posta pneumatica urbana.
La tabella n. 3 dell'allegato A alla
I posti di primo ufficiale meccanico elettricista (grado 9° del quadro D di cui alla tabella allegata alla presente legge) sono conferiti con le norme previste dal primo comma dell'art. 11 del
I posti di primo ufficiale radiotelegrafista e di primo ufficiale radioelettricista (grado 9° del quadro F di cui alla tabella allegata alla presente legge) sono conferiti con le norme previste dal primo comma dell'art. 11 del
Dopo il primo collocamento nei quadri del personale delle officine di posta pneumatica urbana, da effettuarsi con le norme transitorie di cui ai successivi articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11, tanto per l'ammissione al grado iniziale quanto per la progressione di carriera si osservano le disposizioni vigenti per il ruolo di gruppo C, quadri del personale delle officine postelegrafiche.
Norme transitorie e speciali
Per la durata di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del conferimento dei posti di primo ufficiale meccanico elettricista (grado 9° del quadro D di cui alla tabella allegata), il periodo di permanenza nel grado 10°, stabilito in anni quindici dal precedente art. 2, è diminuito ad anni otto.
Per la stessa durata di un triennio, ai fini dell'avanzamento al predetto grado di primo ufficiale meccanico elettricista, si prescinde dal requisito del titolo di studio di cui alla lettera c) dell'art. 16, del
Nella prima applicazione della presente legge, i posti previsti nei quadri G e H dell'allegata tabella sono conferiti mediante concorsi per titoli ed esami, al personale della posta pneumatica urbana, proveniente dalle Società ex concessionarie del servizio stesso assunto alle dirette dipendenze dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni fino a tutto il 31 dicembre 1948 ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
Per il conferimento dei posti previsti dall'articolo precedente saranno banditi i seguenti concorsi, rispettivamente riservati alle sottoindicate categorie di personale:
a) il primo, per i posti di grado 8° e 9° (quadro dei capi delle officine di posta pneumatica urbana), per gli attuali dirigenti tecnici e capi di officine di posta pneumatica urbana;
b) il secondo, per i posti di grado 9° e 10° (quadro del personale esecutivo delle officine di posta pneumatica urbana), per gli attuali meccanici ed elettricisti specializzati di posta pneumatica urbana;
c) il terzo, per i posti di grado 11°, 12° e 13° (quadro del personale esecutivo delle officine di posta pneumatica urbana), per gli attuali macchinisti e meccanici di rete di posta pneumatica urbana.
La domanda per l'ammissione ai concorsi deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.
Ai concorsi previsti dai commi precedenti può essere ammesso, previo parere del Consiglio di amministrazione, anche il personale che non sia in possesso del titolo di studio prescritto dalla lettera c) dell'art. 16 del
L'esame del concorso previsto nelle lettere a) e b) del precedente art. 7 consta di una prova pratica e di una orale sui seguenti argomenti:
1. Saggio pratico dal quale risulti la capacità del candidato di lavorare con la necessaria speditezza e con la precisione richiesta per le apparecchiature e macchinari in uso nel servizio di posta pneumatica urbana.
Il saggio consiste nel disegno e costruzione di un pezzo di macchinario del quale sono forniti i dati.
Il candidato, che non riporti l'idoneità nel saggio previsto dai commi precedenti, non è ammesso all'altra prova di esame.
2. Descrizione particolareggiata delle apparecchiature e dei macchinari in uso per il servizio di posta pneumatica urbana, moto, forza, equilibrio, macchine semplici, lavoro meccanico, trasformazione del movimento, magneti, magnetismo terrestre, bussole, elettromagneti, accumulatori, legge di Ohm, circuiti derivati, effetti della corrente, costanti delle pile, metalli e leghe metalliche, ferro ed acciaio, tempera, ricottura, bagni per pulire ed imbiancare i metalli e le leghe, vernice per metalli, galvanoplastica.
3. Nozioni di geografia delle comunicazioni e di contabilità generale dello Stato.
L'esame del concorso previsto nella lettera c) del precedente art. 7 consta di una prova pratica e di una prova orale sui seguenti argomenti:
1. Saggio pratico dal quale risulti che il candidato abbia la capacità di lavorare con la necessaria speditezza e con la precisione richiesta per le apparecchiature e macchinari in uso nel servizio di posta pneumatica urbana.
Il saggio consiste nella costruzione di un pezzo del quale è fornito il campione.
Il candidato che non riporti l'idoneità nel saggio previsto dai commi precedenti, non è ammesso all'altra prova di esame.
2. Descrizione delle apparecchiature e dei macchinari in uso per il servizio di posta pneumatica urbana. Nozioni di meccanica e di elettrotecnica.
3. Nozioni di geografia delle comunicazioni.
La Commissione esaminatrice per i concorsi previsti nelle lettere a) e b) dell'art. 7, da nominarsi con decreto Ministeriale, sarà composta di un funzionario di grado non inferiore al 5° del gruppo A, presidente, e di due funzionari di grado non inferiore al 6° del gruppo A, membri, tutti appartenenti al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario del suddetto Ministero di grado non inferiore al 9° del gruppo A.
La Commissione per il concorso previsto nella lettera c) dello stesso art. 7, pure da nominarsi con decreto Ministeriale, sarà composta di un funzionario di grado non inferiore al 6° del gruppo A, presidente, e di due funzionari di grado non inferiore all'8° del gruppo A, membri, tutti appartenenti al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Disimpegnerà le funzioni di segretario un funzionario del suddetto Ministero di grado non inferiore al 9° del gruppo A.
Per ciascuno dei tre concorsi previsti dal precedente art. 7 viene compilata una distinta graduatoria e le nomine dei vincitori si effettuano nel modo seguente:
1) per il concorso previsto dalla lettera a) del predetto articolo si fa luogo prima alla nomina nel grado 8° e quindi nel grado 9° fino alla concorrenza dei posti di organico stabiliti per ciascuno di tali gradi, seguendo l'ordine di graduatoria;
2) per il concorso di cui alla lettera b) dello stesso art. 7 si fa luogo prima alla nomina nel grado 9° e quindi nel grado 10° fino alla concorrenza dei posti di organico stabiliti per ciascuno di tali gradi, seguendo l'ordine di graduatoria;
3) per il concorso di cui alla lettera c) del ripetuto art. 7 si fa luogo prima alla nomina nel grado 11° e quindi nei gradi 12° e 13° fino alla concorrenza dei posti di organico stabiliti per ciascuno di tali gradi, sempre seguendo l'ordine di graduatoria.
Al personale di ruolo di gruppo C e di quello subalterno dipendente dall'Amministrazione delle poste o delle telecomunicazioni, che in virtù degli articoli 96 e 99 del regio
Sono altresì attribuiti due scatti di stipendio, nel grado attualmente rivestito, al personale di gruppo C che conseguì la nomina ad impiegato ai sensi dell'art. 80 del citato regio decreto-legge n. 1858, nonchè a quello che ebbe a superare gli esami di concorso per la nomina ad impiegato di 2ª categoria previsti dal
Il personale appartenente al ruolo di gruppo C ed a quello subalterno che, a suo tempo, aveva acquisito il titolo alla sistemazione in ruolo a norma degli articoli 96 e 99 del regio
L'inquadramento medesimo ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, e per il riassorbimento del soprannumero, si osservano le norme dell'art. 3, comma secondo del
Le disposizioni contenute nel primo e nel secondo comma del presente articolo hanno effetto dal 1° luglio 1951.
Le disposizioni di questo articolo si applicano al solo personale che alla data di entrata in vigore della presente legge appartenga ai ruoli dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, e che ne faccia domanda entro sessanta giorni dalla data medesima.
Ferma restando la disposizione di cui all'art. 5, comma terzo, del
Alla copertura dell'onere derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte con le disponibilità dello stanziamento del capitolo 1 dello stato di previsione dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio 1953-54 e con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate risultanti dal primo provvedimento recante variazioni allo stato di previsione dell'entrata della Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per il medesimo esercizio 1953-54.
Tabella
(Omissis).
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Comma sostituito dall'art. 85,