Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 76. Poste |
Capitolo: | 76.4 personale |
Data: | 20/10/1951 |
Numero: | 1175 |
Sommario |
Art. 1. Fermo il disposto degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, la tabella n. 2, allegato 2, alla legge 18 aprile 1940, n. 288, quale risulta variata dalla legge 29 aprile [...] |
Art. 2. Fermo il disposto degli articoli 6 e 8 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, la tabella n. 3, allegato n. 3 alla legge 18 aprile 1940, n. 288, quale risulta variata dalla legge 29 [...] |
Art. 3. Per la durata di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo minimo di permanenza nel grado 10° del personale esecutivo, necessario per conseguire l'avanzamento [...] |
Art. 4. L'art. 12 della legge 29 aprile 1950, n. 229, è sostituito dal seguente: |
Art. 5. L'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni è autorizzata a bandire, entro un anno dal giorno di entrata in vigore della presente legge, un concorso per titoli ed esami per il grado [...] |
Art. 6. Alla maggiore spesa che, per l'anno finanziario 1951-1952, si prevede in lire 65 milioni, si provvederà con corrispondente diminuzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2 dello stato di [...] |
§ 76.4.12 - Legge 20 ottobre 1951, n. 1175.
Norme sugli organici del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
(G.U. 19 novembre 1951, n. 266).
Fermo il disposto degli articoli 6 e 8 del
B) Quadro del personale esecutivo
Grado |
|
Numero dei posti |
9° |
Primi ufficiali |
1.500 |
10° |
Ufficiali esecutivi di 1ª classe |
4.000 |
11° |
Ufficiali esecutivi di 2ª classe |
5.000 |
12° |
Ufficiali esecutivi di 3ª classe |
8.000 |
13° |
Ufficiali esecutivi di 4ª classe |
2.000 |
|
|
20.500 |
Fermo il disposto degli articoli 6 e 8 del
Ruolo del personale subalterno
A) Quadro speciale
|
Numero dei posti |
Commessi superiori |
10 |
B) Quadro comune
|
Numero dei posti |
Messaggeri, capisquadra ed assimilati di 1ª classe |
4.000 |
Messaggeri, capisquadra ed assimilati di 2ª classe |
6.300 |
Primi commessi |
8.000 |
Commessi |
3.490 |
|
21.790 |
I posti di messaggeri, capisquadra ed assimilati di 1ª classe sono conferiti per merito assoluto; un decimo è, però, conferito per merito comparativo.
Per la durata di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo minimo di permanenza nel grado 10° del personale esecutivo, necessario per conseguire l'avanzamento al grado 9° del quadro stesso, stabilito in anni quindici dall'art. 9 della
Per lo stesso periodo il personale di grado 10°, gruppo C, assunto nel ruolo esecutivo per esame di concorso e di idoneità e che abbia gli altri requisiti prescritti, può conseguire la promozione al grado 9° anche se sfornito del titolo di studio richiesto dall'art. 9 della
Ai fini dell'avanzamento al grado 9° di primo ufficiale, e per lo stesso periodo di cui al precedente comma, si prescinde, nei riguardi del personale appartenente al grado 10°, gruppo C, dal possesso del titolo di studio richiesto dallo stesso art. 9 della
L'art. 12 della
"I posti di gruppo C vacanti all'atto della entrata in vigore della presente legge saranno messi a concorso per il grado iniziale e per una volta soltanto, mediante esame, al quale potrà partecipare, a prescindere dal limite massimo di età, il dipendente personale delle seguenti categorie:
a) di ruolo e non di ruolo, compresi i fattorini telegrafici;
b) delle ricevitorie, compresi gli ex titolari delle ricevitorie della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo, nonchè i collettori e gli agenti rurali;
i quali tutti siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al quadro per il quale il concorso viene bandito.
"Nella prima applicazione della presente legge sarà conferita la nomina nel grado iniziale del quadro A del ruolo del personale di gruppo A, tabella n. 1, della presente legge, al personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni in possesso del titolo di studio di cui alla lettera b) dell'art. 16 del
"Il collocamento nei ruoli del personale suddetto decorrerà, a tutti gli effetti, dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge, ed avverrà secondo l'ordine di graduatoria di ciascun concorso, incominciando dal più remoto".
L'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni è autorizzata a bandire, entro un anno dal giorno di entrata in vigore della presente legge, un concorso per titoli ed esami per il grado iniziale nel ruolo di gruppo B del personale postale e telegrafico.
Al detto concorso potranno prendere parte i dipendenti di ruolo e non di ruolo della citata Amministrazione, comunque assunti, nonchè i fattorini telegrafici, i ricevitori, gerenti e supplenti delle ricevitorie delle poste e delle telecomunicazioni, collettori e portalettere rurali, forniti tutti dei requisiti generali richiesti dalla legge per l'ammissione ai gruppi A e B, compreso il titolo di studio, fatta eccezione del requisito dell'età.
I concorrenti risultati idonei nei concorsi di cui ai commi precedenti saranno collocati in ruolo, in ordine di graduatoria, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di approvazione della graduatoria, fino alla concorrenza dei posti vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge.
Alla maggiore spesa che, per l'anno finanziario 1951-1952, si prevede in lire 65 milioni, si provvederà con corrispondente diminuzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 2 dello stato di previsione della spesa della Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.