§ 17.3.10A - Legge 4 ottobre 1975, n. 505.
Proroga al 31 dicembre 1975 del termine per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione di contributi per la riparazione o [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:04/10/1975
Numero:505


Sommario
Art. 1.      I termini del 31 dicembre 1974 indicati nell'art. 23 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, e nel secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni [...]
Art. 2.      Per gli edifici di proprietà privata, compresi nell'ambito del centro storico delimitato dal vigente piano regolatore generale della città di Ancona, le perizie e la ulteriore documentazione [...]


§ 17.3.10A - Legge 4 ottobre 1975, n. 505. [1]

Proroga al 31 dicembre 1975 del termine per la presentazione della documentazione necessaria per la concessione di contributi per la riparazione o ricostruzione di edifici colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972.

(G.U. 28 ottobre 1975, n. 286)

 

     Art. 1.

     I termini del 31 dicembre 1974 indicati nell'art. 23 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, e nel secondo comma dell'art. 4 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, sono prorogati sino al 31 dicembre 1975.

 

          Art. 2.

     Per gli edifici di proprietà privata, compresi nell'ambito del centro storico delimitato dal vigente piano regolatore generale della città di Ancona, le perizie e la ulteriore documentazione necessarie per ottenere la concessione dei contributi di cui all'art. 2 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito con modificazioni nella legge 17 maggio 1973, n. 205, dovranno pervenire al competente ufficio del genio civile entro il 31 dicembre 1975.

     Nel caso in cui i privati non vi abbiano provveduto, il comune di Ancona è autorizzato a presentare, entro lo stesso termine di cui al comma precedente, le domande, le perizie e l'ulteriore documentazione necessarie per ottenere, limitatamente alle unità immobiliari da riparare, risanare o ristrutturare mediante l'intervento pubblico, la concessione dei contributi di cui agli articoli 6, lettera d) e 7 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito nella legge 16 marzo 1972, n. 88, e successive integrazioni e modificazioni.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.