Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.3 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 31/10/1966 |
Numero: | 949 |
Sommario |
Art. 1. La spesa di lire 1.000 milioni autorizzata dall'art. 1, lettera c), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e [...] |
Art. 2. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 250 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1965 e 1966, si farà fronte mediante riduzione del fondo [...] |
§ 17.3.64 - Legge 31 ottobre 1966, n. 949. [1]
Modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute nell'art. 1, lettera c), della legge 14 febbraio 1964, n. 38, recante provvidenze per le zone agrarie danneggiate da eccezionali calamità naturali o avversità atmosferiche.
(G.U. 16 novembre 1966, n. 287)
La spesa di lire 1.000 milioni autorizzata dall'art. 1, lettera c), della
All'onere derivante dalla presente legge, valutato in lire 250 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1965 e 1966, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i corrispondenti anni.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del