§ 17.3.52 - Legge 3 gennaio 1963, n. 4.
Provvidenze straordinarie a favore di zone alluvionate o terremotate negli anni 1960 e 1961.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:03/01/1963
Numero:4


Sommario
Art. 1.      Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 1, lettere d), e), f), g), h), 2, 5, 10 e 14 della legge [...]
Art. 2.      Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo precedente debbono essere presentate, in carta libera, ai competenti uffici del Genio civile, entro sei [...]
Art. 3.      Nei territori delle zone danneggiate di cui all'art. 1, lettera a), sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 938
Art. 4.      Per attuare le provvidenze e gli interventi di cui all'art. 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.850 milioni da stanziarsi nello stato di previsione della [...]
Art. 5.      All'onere previsto dalla presente legge si provvede con le entrate conseguenti alla unificazione dei tagli di carta bollata di cui alla legge 18 ottobre 1962, n. 1550, [...]


§ 17.3.52 - Legge 3 gennaio 1963, n. 4. [1]

Provvidenze straordinarie a favore di zone alluvionate o terremotate negli anni 1960 e 1961.

(G.U. 24 gennaio 1963, n. 21)

 

 

     Art. 1.

     Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 1, lettere d), e), f), g), h), 2, 5, 10 e 14 della legge 9 aprile 1955, n. 279, in relazione alle calamità naturali di cui alle lettere seguenti e nei limiti di stanziamento a fianco di ciascuna indicati:

     a) alluvioni verificatesi nel bacino imbrifero del fiume Oglio e affluenti durante il secondo semestre del 1960, nelle province di Brescia e Bergamo, per la somma di lire 1.800 milioni;

     b) alluvioni verificatesi nella provincia di Terni nel 1960 e terremoti verificatisi nelle province di Terni, Perugia e Rieti nel 1960 e nel 1961, per la somma di lire 350 milioni;

     c) terremoti verificatisi nel secondo semestre del 1960 nella provincia di Firenze, per la somma di lire 350 milioni;

     d) alluvioni verificatesi nel secondo semestre del 1960 nella provincia di Rovigo, per la somma di lire 150 milioni;

     e) alluvioni verificatesi negli anni 1960 e 1961 nei Comuni rivieraschi del lago di Garda, per la somma di lire 200 milioni.

 

          Art. 2.

     Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo precedente debbono essere presentate, in carta libera, ai competenti uffici del Genio civile, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

     Al Provveditorato regionale alle opere pubbliche competente per territorio sono attribuite la gestione dei lavori e la concessione dei contributi previsti dal precedente articolo.

     I contributi, di cui all'art. 1, possono essere concessi, previo accertamento tecnico contabile, anche se i lavori sono stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, purché gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano data comunicazione al competente ufficio del Genio civile o questo abbia proceduto all'accertamento del danno.

 

          Art. 3.

     Nei territori delle zone danneggiate di cui all'art. 1, lettera a), sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 21 della legge 27 dicembre 1953, n. 938.

 

          Art. 4.

     Per attuare le provvidenze e gli interventi di cui all'art. 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.850 milioni da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per lire 50 milioni nell'esercizio 1962-63, per lire 2 miliardi nell'esercizio 1963-64 e per lire 800 milioni nell'esercizio 1964-65.

     Per gli interventi di cui all'art. 3 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1962-63, da utilizzarsi nelle province di Brescia e Bergamo.

 

          Art. 5.

     All'onere previsto dalla presente legge si provvede con le entrate conseguenti alla unificazione dei tagli di carta bollata di cui alla legge 18 ottobre 1962, n. 1550, per lire 150 milioni nell'esercizio 1962-63, per lire 2 miliardi nell'esercizio 1963-64 e per lire 800 milioni nell'esercizio 1964-65.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.