§ 95.8.36 - Legge 18 ottobre 1962, n. 1550.
Unificazione dei tagli di carta bollata.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.8 imposta di bollo
Data:18/10/1962
Numero:1550


Sommario
Art. 1.      L'imposta fissa di bollo prevista nella misura di lire 100, 200, 300 e 400 per gli atti e scritti indicati nella tariffa, parte prima, allegato A, al decreto [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il 1° marzo 1963
Art. 3.      Il Ministro per le finanze è autorizzato a stabilire, con proprio decreto, le modalità per l'attuazione della presente legge


§ 95.8.36 - Legge 18 ottobre 1962, n. 1550. [1]

Unificazione dei tagli di carta bollata.

(G.U. 14 novembre 1962, n. 289)

 

 

     Art. 1.

     L'imposta fissa di bollo prevista nella misura di lire 100, 200, 300 e 400 per gli atti e scritti indicati nella tariffa, parte prima, allegato A, al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, e successive disposizioni, e per i quali è previsto l'impiego esclusivo della carta bollata, o quello alternativo della carta bollata, delle marche o del bollo a punzone, è stabilita nella misura unica di lire 200 per ogni foglio.

     La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei casi in cui sia prevista dalla citata tariffa la riduzione a metà dell'imposta ordinaria.

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il 1° marzo 1963.

 

          Art. 3.

     Il Ministro per le finanze è autorizzato a stabilire, con proprio decreto, le modalità per l'attuazione della presente legge.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.