§ 17.2.4f - Legge 14 luglio 1967, n. 591.
Modifiche dell'art. 53, n. 4, primo capoverso, e n. 5, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:14/07/1967
Numero:591


Sommario
Art. unico.      L'art. 53 del decreto-legge 18 novembre 1966, numero 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è così modificato


§ 17.2.4f - Legge 14 luglio 1967, n. 591. [1]

Modifiche dell'art. 53, n. 4, primo capoverso, e n. 5, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

(G.U. 31 luglio 1967, n. 191).

 

 

     Art. unico.

     L'art. 53 del decreto-legge 18 novembre 1966, numero 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è così modificato:

     al n. 4, il primo capoverso è sostituito dal seguente:

     "In deroga alle disposizioni, previste dal regio decreto 28 settembre 1919, n. 2539, il soprintendente bibliografico di Firenze e il direttore della Biblioteca nazionale centrale di Firenze possono provvedere, nei limiti di spesa di un milione per ciascuna fornitura, alla provvista diretta di mezzi, attrezzature e manodopera, occorrenti per il recupero, il trasporto ed il restauro del materiale bibliografico appartenente agli istituti bibliografici, statali e non statali, della Toscana e per la esecuzione di lavori di restauro di opere di valore bibliografico o storico da effettuarsi in economia e per trattativa privata, con le procedure di urgenza di cui al citato regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859";

     il n. 5 è sostituito dal seguente:

     "5) spese per opere di edilizia scolastica prefabbricata per le scuole elementari e secondarie, da eseguire con le modalità stabilite dalla legge 18 dicembre 1964, n. 1358, lire 1.000 milioni.

     Per tali opere sono richiamate in vigore le disposizioni previste dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47".


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.