Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.2 provvedimenti per la ricostruzione |
Data: | 14/07/1967 |
Numero: | 591 |
Sommario |
Art. unico. L'art. 53 del decreto-legge 18 novembre 1966, numero 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, è così modificato |
§ 17.2.4f - Legge 14 luglio 1967, n. 591. [1]
Modifiche dell'art. 53, n. 4, primo capoverso, e n. 5, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142.
(G.U. 31 luglio 1967, n. 191).
L'art. 53 del
al n. 4, il primo capoverso è sostituito dal seguente:
"In deroga alle disposizioni, previste dal
il n. 5 è sostituito dal seguente:
"5) spese per opere di edilizia scolastica prefabbricata per le scuole elementari e secondarie, da eseguire con le modalità stabilite dalla
Per tali opere sono richiamate in vigore le disposizioni previste dalla
[1] Abrogata dall'art. 24 del